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10.2007.444

Trascurare in modo grave animali custoditi in casa

Ticino · 2008-04-24 · Italiano TI
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Sachverhalt

descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.  Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 27 cpv. 1 LPDA; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di infrazione alla LF sulla protezione degli animali per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3520/2007 del 22 ottobre 2007.

condanna                         ACCU 1

Dispositiv
  1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 300.- (trecento); 1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
  2. alla multa di fr. 200.- (duecento); 2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
  3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-. comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP. le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il presidente:                                                                            La segretaria: Distinta spese                    a carico di ACCU 1 fr.200.00multa fr.                       100.00       tassa di giustizia fr.                       100.00       spese giudiziarie fr.400.00totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2007.444

DA 3520/2007

Bellinzona

24 aprile 2008

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Sara Friedli in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di         infrazione alla LF sulla protezione degli animali,

per avere, a __________ nell’estate __________ fino al __________, trascurato in modo grave gli animali che custodiva presso il suo domicilio, in particolare 4 tartarughe di palude grandi custodite in un acquario troppo piccolo, 1 grosso topo bianco custodito in un contenitore troppo piccolo senza cibo né acqua, 2 calopsiti adulti, 6 pappagallini ondulati e tre canarini custoditi in un gabbia inadeguata nonché alcuni pesciolini custoditi in un acquario dove l’acqua era divenuta limaccio, alcuni dei quali morti e in putrefazione;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 27 cpv. 1 LPDA;

perseguito                         con decreto d’accusa del 22 ottobre 2007 n. 3520/2007 del  che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 300.- (trecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 30.- (trenta).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 5 novembre 2007;

indetto                               il dibattimento 24 aprile 2008, al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con lettera 13 marzo 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il rappresentante della parte civile, il quale ribadisce i fatti che hanno portato alla segnalazione e chiede la condanna dell’accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato il quale contesta i fatti e la pena;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di infrazione alla Legge federale sulla protezione degli animali per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.  Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 27 cpv. 1 LPDA; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di infrazione alla LF sulla protezione degli animali per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3520/2007 del 22 ottobre 2007.

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 300.- (trecento);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  alla multa di fr. 200.- (duecento);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.200.00multa

fr.                       100.00       tassa di giustizia

fr.                       100.00       spese giudiziarie

fr.400.00totale