Dispositiv
- alla multa di fr. 300.- (trecento); 1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 140.-. condannaACCU 1 a versare alla parte civile CIVI 1 la somma di fr. 120.-. dà attoche la parte civile CIVI 2 nel decreto di accusa è stata rinviata al competente foro civile per pretese di corrispondente natura. le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il presidente: La segretaria: Distinta spese a carico di ACCU 1 fr.300.- multa fr. 50.- tassa di giustizia fr. 50.- spese giudiziarie fr. 40.- testi fr.440.- totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2007.440
DA 3346/2007
Bellinzona
23 aprile 2008
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Paola Belloli in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(DI 1,)
prevenuta colpevole di 1. danneggiamento,
per avere, a __________, in via __________, in data __________, allinterno dello __________, rovesciando dei bicchieri e bottiglie danneggiato cose di proprietà altrui;
2. contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico,
per avere, in data __________, sulla tratta ferroviaria __________ - __________ viaggiato sui mezzi pubblici delle CIVI 1 sprovvista di un titolo di trasporto valido;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 144 cpv. 1 CP e 51 LTP;
perseguita con decreto daccusa n. 3346/2007 di data 15 ottobre 2007 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 900.- (novecento), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 60.- (sessanta).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di3(due) giorni.
3. Si rinvia la parte civile CIVI 2, al competente foro per le pretese di nature civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4. Al versamento alla parte civile CIVI1 dell'importo di fr. 120.-.
5. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 31 ottobre 2007 dall'accusata;
indetto il dibattimento 23 aprile 2008, al quale sono comparsi laccusata personalmente e il difensore mentre il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 25 marzo 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata e sentiti i testi;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dal reato di danneggiamento;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di:
1.1. danneggiamento
1.1.1. trattasi di un reato di poca entità?
1.2. contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere accolta la pretesa della parte civile CIVI 1, che chiede un risarcimento di fr. 120.-.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 106, 144 cpv. 1, 172 ter CP; art. 51 LTP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autrice colpevole di danneggiamento di poca entità e di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa
n. 3346/2007 del 15 ottobre 2007.
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 300.- (trecento);
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 140.-.
condannaACCU 1 a versare alla parte civile CIVI 1 la somma di fr. 120.-.
dà attoche la parte civile CIVI 2 nel decreto di accusa è stata rinviata al competente foro civile per pretese di corrispondente natura.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.300.- multa
fr. 50.- tassa di giustizia
fr. 50.- spese giudiziarie
fr. 40.- testi
fr.440.- totale