Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2007.432
DA 3294/2007
Bellinzona
15 luglio 2008
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. messa in circolazione di monete false,
per avere, a __________, l11 novembre 2006, messo in circolazione come genuine, due banconote svizzere da fr. 100.-- luna sapendo che erano contraffatte, consegnandole a __________ per il pagamento di 1.2 grammi di eroina e per lestinzione di un debito di fr. 70.--;
2. contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,
per avere, senza essere autorizzato, a __________, il 27 giugno 2005, il 12 agosto 2005, il 5 maggio 2006 e l11 novembre 2006 acquistato per il proprio consumo personale e consumato imprecisati quantitativi di eroina, rispettivamente per avere, senza essere autorizzato, il 6 aprile 2007, detenuto 0.2 grammi di eroina, sostanza destinata al proprio consumo personale;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 242 cpv. 1 CPS e 19a LStup, richiamato lart. 49 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto daccusa dell8 ottobre 2007 n. 3294/2007 del AINQ 1,, che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 200.-- (duecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 20.-- (venti) - (art. 34 e seg. CPS).
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 45 (quarantacinque) giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 7 aprile 2003, ma prolunga il periodo di prova di 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CPS).
4.Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 5 (cinque) giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 23 novembre 2004, ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS).
5.Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 6 (sei) giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 27 gennaio 2005, ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS).
6. È ordinata la confisca di tre false banconote da fr. 100.-- numero 00B1770735 e il loro rinvio al Ministero pubblico della Confederazione, Berna (art. 69 CPS).
7.È ordinata laconfisca e la distruzione di 0.2 grammi di eroina sequestrati dalla Polizia il 6 aprile 2007 (Reperto SAD 822/2007/loc) (art. 69 CPS).
8. È ordinato, a crescita in giudicato del presente decreto, il dissequestro della stampante HP deskjet 3420 no. serie TH29P3K1C8 con CD driver e cavi di alimentazione e collegamento e il dissequestro di 2 fogli A4 bianchi sequestrati dalla Polizia il 22 novembre 2006.
9. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
viste lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 16 ottobre 2007 dallaccusato;
ricordato che, con sentenza 27 maggio 2008 di questa Pretura penale, limputato è stato prosciolto dallaccusa di messa in circolazione di monete false, art. 242 cpv. 1 CPS, mentre è stato dichiarato colpevole di ripetuta contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup, ed è stato condannato ad una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 30.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni;
rilevato che alle infrazioni di cui allart. 19a cpv. 1 LStup può essere comminata soltanto una multa, per cui la sentenza di cui sopra è stata dichiarata nulla ed è stato indetto il presente dibattimento;
indetto il dibattimento 15 giugno 2008, al quale hanno partecipato laccusato ed il suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale evidenzia come non vi siano prove sufficienti per condannare il suo assistito per la messa in circolazione delle due banconote falsificate. La deposizione del teste __________ conferma come fosse stato possibile scambiare i due pezzi da fr. 100.-- per veri. Il teste Novellini non è credibile e comunque le sue affermazioni non sono state supportate da alcun elemento oggettivo. Deve pertanto trovare accoglimento, in virtù del principio in dubio pro reo, la versione fornita dallaccusato, che ha riconosciuto di aver consegnato il denaro contraffatto allo spacciatore, ma ha sempre sostenuto di avere considerato le banconote come originali, non contraffatte. La difesa evidenzia poi come in quelloccasione le capacità di discernimento del suo assistito fossero sensibilmente diminuite a causa della dipendenza da stupefacenti. Per il resto chiede che la pena venga ridotta ad una semplice multa di fr. 100.-- in considerazione della difficile situazione personale, famigliare ed economica dellimputato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di:
1.1. Messa in circolazione di monete false,
1.2. Ripetuta contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa
n. 3294/2007 dell8 ottobre 2007?
4. Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 giorni di detenzione, a quella di 5 giorni di detenzione ed a quella di 6 giorni di detenzione decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 7 aprile 2003, il 23 novembre 2004 ed il 27 gennaio 2005, e, se sì, a quali condizioni?
5. Deve essere ordinata la confisca di tre banconote false da fr. 100.--, numero 00B17770735 e il loro rinvio al Ministero pubblico della Confederazione?
6. Deve essere ordinata la confisca e la distruzione di 0.2 grammi di eroina sequestratigli dalla Polizia il 6 aprile 2007?
8. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 49, 242 CPS; 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti, in applicazione del principio in dubio pro reo in relazione allaccusa di messa in circolazione di monete false;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
ripetuta contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte al punto n. 2 del decreto daccusa n. 3294/2007 dell8 ottobre 2007;
e lo prosciogliedallaccusa di messa in circolazione di monete false, art. 242 cpv. 1 CPS, per i fatti descritti al punto n. 1 del summenzionato decreto daccusa;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 100.-- (cento);
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (uno) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 150.--;
comunicache la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
non revocail beneficio della condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 7 aprile 2003, ma prolunga il periodo di prova di 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CPS);
non revocail beneficio della condizionale concesso alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 23 novembre 2004, ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS);
non revocail beneficio della condizionale concesso alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 27 gennaio 2005, ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS);
ordinala confisca di tre banconote false da fr. 100.--, numero 00B17770735, e il loro rinvio al Ministero pubblico della Confederazione;
ordinala confisca e la distruzione di 0.2 grammi di eroina (Reperto SAD n. 822/2007/loc), sequestratigli dalla Polizia il 6 aprile 2007 (art. 69 cpv. 2 CPS);
ordinail dissequestro della stampante HP deskjet 3420 n. serie TH29P3K1C8 con CD driver e cavi di alimentazione e collegamento e il dissequestro di 2 fogli A4 bianchi sequestrati dalla Polizia il 22 novembre 2006;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio reperti, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.100.00multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr.250.00totale