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10.2007.429

Perdere la padronanza nella guida di un motoveicolo cadendo, procurandosi lesioni; opporsi intenzionalmente all'analisi dell'alito e alla prova del sangue

Ticino · 2008-05-28 · Italiano TI
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Incarto n.10.2007.429

DA 3451/2007

Bellinzona

28 maggio 2008

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         1.  infrazione alle norme della circolazione,

per avere, circolando con il motoveicolo Aprilia targato __________, in una curva per lui piegante a sinistra, negligentemente perso la padronanza di guida cadendo al suolo procurandosi lesioni personali;

fatti avvenuti a __________ il 7 luglio 2007;

reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 LCStr, 3 cpv. 1 ONC;

2.  elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida,

per essersi intenzionalmente opposto all’analisi dell’alito e alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

fatti avvenuti a __________ il 7 luglio 2007;

reato previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 22 ottobre 2007 n. 3451/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 90.-- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 6’750.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni (art. 42 e segg. CPS).

2.  Alla multa di fr. 500.-- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.  Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) giorni di arresto (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero pubblico il 17 luglio 2006 (art. 46 cpv. 1 CPS).

4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 26 ottobre 2007 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 28 maggio 2008, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale, in virtù del principio in dubio pro reo e nemo tenetur se ipsum accusare, chiede il proscioglimento del suo assistito dal reato di infrazione alla LCStr. Per quanto concerne il capo di imputazione di cui all’art. 91a cpv. 1 LCStr, chiede di contestualizzare il reato e di mandarlo esente da pena in quanto le conseguenze personali sarebbero molto pesanti. Egli chiede infine di mantenere il beneficio della sospensione condizionale alla precedente condanna;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.    L’imputato è autore colpevole di:

1.1.  Infrazione alle norme della circolazione,

4.    Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 giorni di arresto decretata nei suoi confronti il 17 luglio 2006 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 90 cifra 1, 91a cpv. 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

1.  infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,

2.  elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCStr,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3451/2007 del 22 ottobre 2007;

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 80.-- (ottanta), per un totale di fr. 4’000.-- (quattromila);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;

2.  alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) giorni di arresto (vCPS) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 17 luglio 2007, ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.500.00multa

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       150.00       spese giudiziarie

fr.850.00totale