Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2007.429
DA 3451/2007
Bellinzona
28 maggio 2008
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. infrazione alle norme della circolazione,
per avere, circolando con il motoveicolo Aprilia targato __________, in una curva per lui piegante a sinistra, negligentemente perso la padronanza di guida cadendo al suolo procurandosi lesioni personali;
fatti avvenuti a __________ il 7 luglio 2007;
reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 LCStr, 3 cpv. 1 ONC;
2. elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida,
per essersi intenzionalmente opposto allanalisi dellalito e alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;
fatti avvenuti a __________ il 7 luglio 2007;
reato previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto daccusa del 22 ottobre 2007 n. 3451/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 90.-- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 6750.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 500.-- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) giorni di arresto (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero pubblico il 17 luglio 2006 (art. 46 cpv. 1 CPS).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS.
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 26 ottobre 2007 dallaccusato;
indetto il dibattimento 28 maggio 2008, al quale hanno partecipato laccusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale, in virtù del principio in dubio pro reo e nemo tenetur se ipsum accusare, chiede il proscioglimento del suo assistito dal reato di infrazione alla LCStr. Per quanto concerne il capo di imputazione di cui allart. 91a cpv. 1 LCStr, chiede di contestualizzare il reato e di mandarlo esente da pena in quanto le conseguenze personali sarebbero molto pesanti. Egli chiede infine di mantenere il beneficio della sospensione condizionale alla precedente condanna;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di:
1.1. Infrazione alle norme della circolazione,
4. Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 giorni di arresto decretata nei suoi confronti il 17 luglio 2006 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 90 cifra 1, 91a cpv. 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
1. infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,
2. elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCStr,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3451/2007 del 22 ottobre 2007;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 80.-- (ottanta), per un totale di fr. 4000.-- (quattromila);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;
2. alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) giorni di arresto (vCPS) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 17 luglio 2007, ma lammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.500.00multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr.850.00totale