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10.2007.427

Circolare ad una velocità di 75 Km/h su 50 Km/h (dedotto il margine di tolleranza), accertamento mediante apparecchio radar

Ticino · 2008-04-11 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti __________;

reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 3362/2007 di data 15 ottobre 2007 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 120.-

ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 2'400.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 4 anni.2. Alla multa di fr. 500.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 5.3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie

di fr. 100.-.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 24 ottobre 2007 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 11 aprile 2008, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata dell’ 11 marzo 2008, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 34, 42, 46, 47 CP; 90 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti

1.     Se ACCU 1 è autrice colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

3.     Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla condanna alla multa di fr. 900.- decretata dal Ministero pubblico del cantone Ticino l’11 settembre 2006.

dichiaraACCU 1

autrice colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3362/2007 del 15 ottobre 2007.

condanna                         ACCU 1

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 autrice colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3362/2007 del 15 ottobre 2007.

condanna                         ACCU

E. 2 Alla multa di fr. 500.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5.

E. 3 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-. vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 24 ottobre 2007 dall'accusato; indetto                               il dibattimento 11 aprile 2008, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata dell’ 11 marzo 2008, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa; proceduto                          nelle forme contumaciali; data                                  lettura del decreto d'accusa; letti ed esaminati                gli atti; visti                                   gli art. 34, 42, 46, 47 CP; 90 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo                       ai quesiti

1.     Se ACCU 1 è autrice colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

3.     Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla condanna alla multa di fr. 900.- decretata dal Ministero pubblico del cantone Ticino l’11 settembre 2006. dichiara ACCU 1 autrice colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3362/2007 del 15 ottobre 2007. condanna                         ACCU 1

Dispositiv
  1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 270.- (duecentosettanta), per un totale di fr. 4'050.- (quattromilacinquanta); 1.1.      l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
  2. alla multa di fr. 800.- (ottocento); 2.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP). 3.al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-. comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP. revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla condanna alla multa di fr. 900.- decretata dal Ministero pubblico del cantone Ticino l’11 settembre
  3. avvertele parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia. avverteil condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva. Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza, intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Sezione della circolazione, Camorino. Il presidente:                                                                            La segretaria: Distinta spese                    a carico di ACCU 1 fr.                     1'700.-          multe fr.                       200.-          tassa di giustizia fr.                       200.-          spese giudiziarie fr.                    2'100.-totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2007.427

DA 3362/2007

Bellinzona

11 aprile 2008

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di         grave infrazione alle norme della circolazione,

per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura BMW targata __________ alla velocità di 75 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h;

fatti avvenuti __________;

reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 3362/2007 di data 15 ottobre 2007 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 120.-

ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 2'400.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 4 anni.2. Alla multa di fr. 500.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 5.3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie

di fr. 100.-.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 24 ottobre 2007 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 11 aprile 2008, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata dell’ 11 marzo 2008, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 34, 42, 46, 47 CP; 90 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti

1.     Se ACCU 1 è autrice colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

3.     Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla condanna alla multa di fr. 900.- decretata dal Ministero pubblico del cantone Ticino l’11 settembre 2006.

dichiaraACCU 1

autrice colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3362/2007 del 15 ottobre 2007.

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 270.-

(duecentosettanta), per un totale di fr. 4'050.- (quattromilacinquanta);

1.1.      l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2.  alla multa di fr. 800.- (ottocento);

2.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-.

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla condanna alla multa

di fr. 900.- decretata dal Ministero pubblico del cantone Ticino l’11 settembre

2006.

avvertele parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverteil condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Camorino.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                     1'700.-          multe

fr. 200.-          tassa di giustizia

fr.                       200.-          spese giudiziarie

fr.                    2'100.-totale