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10.2007.400

Circolare in stato di spossatezza e perdere la padronanza di guida

Ticino · 2008-06-30 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti a __________ il __________;

reato previsto dall’art. 91 cpv. 2 LCStr;

2.    infrazione alle norme della circolazione,

per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida salendo conseguentemente sull’isola spartitraffico posta sulla sua sinistra, cozzando contro un cippo e la relativa segnaletica ivi esistenti;

fatti avvenuti a __________ il __________;

reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCStr, art. 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;

perseguito                         con decreto d’accusa del 17 settembre 2007 n. 3011/2007 del che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 100.-- (cento) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1'000.-- (mille) - (art. 34 e segg. CPS).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

2. Alla multa di fr. 1'000.-- ritenuto  caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

Vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 3 ottobre 2007;

indetto                               il dibattimento 30 giugno 2008, al quale hanno preso parte il prevenuto e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 31 gennaio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; le parti lese non si sono presentate;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                              il difensore, DI 1, Bellinzona, per la sua arringa, il quale rileva in primo luogo che, al momento del cozzo con il cippo di demarcazione e successivamente, il suo patrocinato non ha invaso la corsia opposta e che, quando il suo assistito ha evocato di fronte all’agente della polizia cantonale un colpo di sonno, intendeva unicamente formulare un’ipotesi, e non affermare un’assoluta certezza sul suo stato al momento della guida. In ultima analisi, ancora in quella sede l’accusato suggeriva un possibile problema di adattamento al fuso orario in relazione al volo intercontinentale di rientro dall’Indonesia, da lui affrontato una settimana prima del sinistro. In seconda battuta, ACCU 1, soggiunge il patrocinatore, aveva riservato al totale riposo i giorni precedenti l’episodio incriminato e, durante la sera del 16 marzo 2007, il prevenuto non era per nulla stanco, non aveva bevuto e non era rincasato tardi da Mendrisio, dove si era recato da amici per un cena. A ben vedere, nella fattispecie, la distrazione in cui è incorso l’imputato, è la conseguenza di un evento improvviso ben diverso dal classico colpo di sonno. E al riguardo, il difensore avanza l’ipotesi che la disattenzione, davvero semplice, sarebbe dipesa da un incompleto adattamento al fuso orario. In queste circostanze, non vi sarebbe una condotta negligente del suo assistito e i due capi di imputazione verrebbero così a cadere per assenza dei presupposti soggettivi. In sintesi, il difensore perora il proscioglimento da entrambe le ipotesi accusatorie proposte dal Procuratore pubblico;

sentito                               per ultimo l'accusato per la sua dichiarazione finale (art. 252 CPP), il quale dichiara di rimettersi a quanto affermato dal suo patrocinatore. La dimensione casellario giuridico è una questione che lo preoccupa, non solo per la procedura di naturalizzazione, ma anche a livello professionale: la gente è frettolosa nel valutare simili dati. Ed è ciò che lo disturba particolarmente. Altrimenti, reputa di non essere stato negligente e di non aver avuto elementi per poter anticipare quanto successo; non è stato irresponsabile e vuole evitare un’iscrizione a casellario giudiziale;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     È ACCU 1,, autore colpevole di:

1.1.     guida in stato di inattitudine,

per avere,

a __________,

condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di spossatezza?

1.2.     Infrazione alle norme della circolazione,

per avere,

a __________,

circolando nello stato psico-fisico riferito al p.to 1.1, negligentemente perso la padronanza di guida salendo conseguentemente sull’isola spartitraffico posta sulla sua sinistra, cozzando contro un cippo e la relativa segnaletica ivi esistenti?

2.     In caso di risposta affermativa ai o a uno dei precedenti quesiti, quale pena gli deve essere inflitta?

3.     In caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o di pena a lavori di pubblica utilità, può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale periodo di prova?

4.     Il giudizio sugli oneri processuali.

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 12 segg., 34 segg., 42 segg., 106 CP; art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1, 90 cifra 1, 91 cpv. 2 LCStr, art. 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti,

dichiaraACCU 1,

autore colpevole di:

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 100.-- (cento) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1'000.-- (mille) - (art. 34 e segg. CPS).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

E. 2 Alla multa di fr. 1'000.-- ritenuto  caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).

E. 3 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

E. 4 La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

Vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 3 ottobre 2007;

indetto                               il dibattimento 30 giugno 2008, al quale hanno preso parte il prevenuto e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 31 gennaio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; le parti lese non si sono presentate;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                              il difensore, DI 1, Bellinzona, per la sua arringa, il quale rileva in primo luogo che, al momento del cozzo con il cippo di demarcazione e successivamente, il suo patrocinato non ha invaso la corsia opposta e che, quando il suo assistito ha evocato di fronte all’agente della polizia cantonale un colpo di sonno, intendeva unicamente formulare un’ipotesi, e non affermare un’assoluta certezza sul suo stato al momento della guida. In ultima analisi, ancora in quella sede l’accusato suggeriva un possibile problema di adattamento al fuso orario in relazione al volo intercontinentale di rientro dall’Indonesia, da lui affrontato una settimana prima del sinistro. In seconda battuta, ACCU 1, soggiunge il patrocinatore, aveva riservato al totale riposo i giorni precedenti l’episodio incriminato e, durante la sera del 16 marzo 2007, il prevenuto non era per nulla stanco, non aveva bevuto e non era rincasato tardi da Mendrisio, dove si era recato da amici per un cena. A ben vedere, nella fattispecie, la distrazione in cui è incorso l’imputato, è la conseguenza di un evento improvviso ben diverso dal classico colpo di sonno. E al riguardo, il difensore avanza l’ipotesi che la disattenzione, davvero semplice, sarebbe dipesa da un incompleto adattamento al fuso orario. In queste circostanze, non vi sarebbe una condotta negligente del suo assistito e i due capi di imputazione verrebbero così a cadere per assenza dei presupposti soggettivi. In sintesi, il difensore perora il proscioglimento da entrambe le ipotesi accusatorie proposte dal Procuratore pubblico;

sentito                               per ultimo l'accusato per la sua dichiarazione finale (art. 252 CPP), il quale dichiara di rimettersi a quanto affermato dal suo patrocinatore. La dimensione casellario giuridico è una questione che lo preoccupa, non solo per la procedura di naturalizzazione, ma anche a livello professionale: la gente è frettolosa nel valutare simili dati. Ed è ciò che lo disturba particolarmente. Altrimenti, reputa di non essere stato negligente e di non aver avuto elementi per poter anticipare quanto successo; non è stato irresponsabile e vuole evitare un’iscrizione a casellario giudiziale;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     È ACCU 1,, autore colpevole di:

1.1.     guida in stato di inattitudine,

per avere,

a __________,

condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di spossatezza?

1.2.     Infrazione alle norme della circolazione,

per avere,

a __________,

circolando nello stato psico-fisico riferito al p.to 1.1, negligentemente perso la padronanza di guida salendo conseguentemente sull’isola spartitraffico posta sulla sua sinistra, cozzando contro un cippo e la relativa segnaletica ivi esistenti?

2.     In caso di risposta affermativa ai o a uno dei precedenti quesiti, quale pena gli deve essere inflitta?

3.     In caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o di pena a lavori di pubblica utilità, può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale periodo di prova?

4.     Il giudizio sugli oneri processuali.

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 12 segg., 34 segg., 42 segg., 106 CP; art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1, 90 cifra 1, 91 cpv. 2 LCStr, art. 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;

E. 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti,

dichiaraACCU 1,

autore colpevole di:

Dispositiv
  1. guida in stato di inattitudine, per avere, a __________, condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di spossatezza;
  2. infrazione alle norme della circolazione, per avere, a __________, circolando nello stato psico-fisico riferito al p.to 1, negligentemente perso la padronanza di guida salendo conseguentemente sull’isola spartitraffico posta sulla sua sinistra, cozzando contro un cippo e la relativa segnaletica ivi esistenti; condanna                         ACCU 1,
  3. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 50.00 (cinquanta), per un totale di fr. 250.00 (duecentocinquanta); 1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
  4. alla multa di fr. 200.00 (duecento); 2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
  5. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.00 (settecento). Comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP. Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione della circolazione, Camorino, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il giudice:                                                                                 Il segretario: Distinta spese                    a carico di ACCU 1 fr.200.00multa fr.                       300.00       tassa di giustizia fr.                       400.00       spese giudiziarie fr.900.00totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2007.400

DA 3011/2007

Bellinzona

30 giugno 2008

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di

1.  guida in stato di inattitudine,

per aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di spossatezza;

fatti avvenuti a __________ il __________;

reato previsto dall’art. 91 cpv. 2 LCStr;

2.    infrazione alle norme della circolazione,

per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida salendo conseguentemente sull’isola spartitraffico posta sulla sua sinistra, cozzando contro un cippo e la relativa segnaletica ivi esistenti;

fatti avvenuti a __________ il __________;

reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCStr, art. 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;

perseguito                         con decreto d’accusa del 17 settembre 2007 n. 3011/2007 del che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 100.-- (cento) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1'000.-- (mille) - (art. 34 e segg. CPS).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

2. Alla multa di fr. 1'000.-- ritenuto  caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

Vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 3 ottobre 2007;

indetto                               il dibattimento 30 giugno 2008, al quale hanno preso parte il prevenuto e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 31 gennaio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; le parti lese non si sono presentate;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                              il difensore, DI 1, Bellinzona, per la sua arringa, il quale rileva in primo luogo che, al momento del cozzo con il cippo di demarcazione e successivamente, il suo patrocinato non ha invaso la corsia opposta e che, quando il suo assistito ha evocato di fronte all’agente della polizia cantonale un colpo di sonno, intendeva unicamente formulare un’ipotesi, e non affermare un’assoluta certezza sul suo stato al momento della guida. In ultima analisi, ancora in quella sede l’accusato suggeriva un possibile problema di adattamento al fuso orario in relazione al volo intercontinentale di rientro dall’Indonesia, da lui affrontato una settimana prima del sinistro. In seconda battuta, ACCU 1, soggiunge il patrocinatore, aveva riservato al totale riposo i giorni precedenti l’episodio incriminato e, durante la sera del 16 marzo 2007, il prevenuto non era per nulla stanco, non aveva bevuto e non era rincasato tardi da Mendrisio, dove si era recato da amici per un cena. A ben vedere, nella fattispecie, la distrazione in cui è incorso l’imputato, è la conseguenza di un evento improvviso ben diverso dal classico colpo di sonno. E al riguardo, il difensore avanza l’ipotesi che la disattenzione, davvero semplice, sarebbe dipesa da un incompleto adattamento al fuso orario. In queste circostanze, non vi sarebbe una condotta negligente del suo assistito e i due capi di imputazione verrebbero così a cadere per assenza dei presupposti soggettivi. In sintesi, il difensore perora il proscioglimento da entrambe le ipotesi accusatorie proposte dal Procuratore pubblico;

sentito                               per ultimo l'accusato per la sua dichiarazione finale (art. 252 CPP), il quale dichiara di rimettersi a quanto affermato dal suo patrocinatore. La dimensione casellario giuridico è una questione che lo preoccupa, non solo per la procedura di naturalizzazione, ma anche a livello professionale: la gente è frettolosa nel valutare simili dati. Ed è ciò che lo disturba particolarmente. Altrimenti, reputa di non essere stato negligente e di non aver avuto elementi per poter anticipare quanto successo; non è stato irresponsabile e vuole evitare un’iscrizione a casellario giudiziale;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     È ACCU 1,, autore colpevole di:

1.1.     guida in stato di inattitudine,

per avere,

a __________,

condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di spossatezza?

1.2.     Infrazione alle norme della circolazione,

per avere,

a __________,

circolando nello stato psico-fisico riferito al p.to 1.1, negligentemente perso la padronanza di guida salendo conseguentemente sull’isola spartitraffico posta sulla sua sinistra, cozzando contro un cippo e la relativa segnaletica ivi esistenti?

2.     In caso di risposta affermativa ai o a uno dei precedenti quesiti, quale pena gli deve essere inflitta?

3.     In caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o di pena a lavori di pubblica utilità, può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale periodo di prova?

4.     Il giudizio sugli oneri processuali.

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 12 segg., 34 segg., 42 segg., 106 CP; art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1, 90 cifra 1, 91 cpv. 2 LCStr, art. 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti,

dichiaraACCU 1,

autore colpevole di:

1.  guida in stato di inattitudine,

per avere,

a __________,

condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di spossatezza;

2.  infrazione alle norme della circolazione,

per avere,

a __________,

circolando nello stato psico-fisico riferito al p.to 1, negligentemente perso la padronanza di guida salendo conseguentemente sull’isola spartitraffico posta sulla sua sinistra, cozzando contro un cippo e la relativa segnaletica ivi esistenti;

condanna                         ACCU 1,

1.  alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 50.00 (cinquanta), per un totale di fr. 250.00 (duecentocinquanta);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.  alla multa di fr. 200.00 (duecento);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.00 (settecento).

Comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Camorino,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.200.00multa

fr.                       300.00       tassa di giustizia

fr.                       400.00       spese giudiziarie

fr.900.00totale