Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2007.380
DA 2772/2007
Bellinzona
8 aprile 2008
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura Porsche targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.12 - max. 1.37 grammi per mille);
fatti avvenuti a Lugano il 7 maggio 2007;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto daccusa del 3 settembre 2007 n. 2772/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 1'160.00 cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 11'600.00.L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS.
2. Alla multa di fr. 3'000.00, ritenuto che in caso di mancato pagamento,sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 30 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr. 300.00.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS.
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente dallaccusato in data 21 settembre 2007;
indetto il dibattimento 8 aprile 2008, al quale è comparso laccusato, assistito dallavv. DI 1; il Procuratore pubblico con lettera 10 marzo 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale non contesta i fatti, ma spiega come lopposizione sia stata fatta unicamente per la quantificazione della pena, derivante da un evidente errore dellaccusa nella calcolazione dellaliquota.
Egli chiede che la pena venga limitata ad una multa, atteso che laccusato non ha precedenti; in via subordinata, inc aso di condanna a pena pecuniaira, si postula che la multa e limporto delle aliquote venga ridotto rispetto al DAC e proporzionato alle effettive entrate dellaccusato.
Infine, in considerazione del fatto che lopposizione e il presente dibattimento sono dovuti ad un palese errore nel DAC, si chiede che vengano assegnate ripetibili allaccusato;
sentito per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E ACCU 1 autore colpevole di guida in stato di inattitudine, per aver condotto, a Lugano il 7 maggio 2007, l'autovettura Porsche targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.12 - max. 1.37 grammi per mille)?
2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. Devono essere assegnate ripetibili e se sì in quale misura?
5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti postisub1 e 3, come segue ai quesiti postisub2 e 4;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr), per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2772/2007 del 3 settembre 2007;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 130.-- (centotrenta), per un totale di fr. 1'300.-- (milletrecento);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2. alla multa di fr. 1'000.-- (mille);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- per complessivi fr. 500.-- (cinquecento);
caricaallo Stato fr. 500. (cinquecento) di ripetibili a favore di ACCU 1, poiché lopposizione è dovuta unicamente ad un errore nella commisurazione della pena nel decreto daccusa;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP;
avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiarala sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (80773),
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'000.-- multa
fr. 200.-- tassa di giustizia
fr. 300.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 1'500.--totale