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10.2007.379

Telefonare e inviare SMS importunando e inquitando terze persone

Ticino · 2008-04-03 · Italiano TI
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Incarto n.10.2007.379

DA 2922/2007

Bellinzona

3 aprile 2008

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Giovanna Tamò in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         abuso di impianti di telecomunicazioni,

per avere, a __________, __________ e altre località, nel corso del corrente anno fino al 17.4.2007, chiamandolo ripetutamente oppure inviandogli messaggi SMS allo scopo di importunare o inquietare CIVI 1, utilizzato abusivamente un impianto di telecomunicazione;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 179septies CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 10 settembre 2007 n. 2922/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.       Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta).

3.La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 24 settembre 2007;

indetto                               il dibattimento 3 aprile 2008, al quale è comparso l’accusato, assistito dal proprio difensore __________;

il Procuratore pubblico con lettera 16 gennaio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti                                il difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito; in via subordinata, ovvero nell’ipotesi di condanna, la rateizzazione della multa;

per ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di abuso di impianti di telecomunicazioni, per avere, a __________, __________ e altre località, nel corso del corrente anno fino al 17.4.2007, chiamandolo ripetutamente oppure inviandogli messaggi SMS allo scopo di importunare o inquietare CIVI 1, utilizzato abusivamente un impianto di telecomunicazione?

2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       negativamente al quesito postosub1, decaduto il quesito postosub2 e come segue al quesito postosub3;

proscioglieACCU 1

dall’accusa di abuso di impianti di telecomunicazioni;

assegnale tasse e le spese allo Stato;

avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiarala sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice:                                                                                La Segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr.                         50.00       tassa di giustizia

fr.                         50.00       spese giudiziarie

fr.                           -.--         testi

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