Dispositiv
- alla multa di fr. 500.- (cinquecento); 1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 150.-. caricaallo Stato tasse e spese rimanenti. le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il presidente: La segretaria: Distinta spese a carico di ACCU 1 fr. 500.- multa fr. 50.- tassa di giustizia fr. 100.- spese giudiziarie fr. 650.-totale Distinta spese a carico dello Stato, fr. 50.- tassa di giustizia fr. 100.- spese giudiziarie fr. 150.-totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2007.360
DA 2834/2007
Bellinzona
14 marzo 2008
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. infrazione alle norme della circolazione,
per avere, a __________, il 16.03.2007, circolando al volante della vettura Nissan Terrano 2, targata TI __________ perso il controllo della stessa dopo essersi immesso nellarea a percorso rotatorio andando a collidere contro un palo della luce di proprietà delle Aziende Industriali di Lugano;
2. elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida,
per essersi intenzionalmente sottratto, a __________ il 16.03.2007 abbandonando il luogo dellincidente, a una prova del sangue, a unanalisi dellalito, a un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio Federale o a un esame sanitario completivo che sarebbero stati verosimilmente ordinati eludendo così lo scopo di tali provvedimenti;
3. inosservanza dei doveri in caso d'infortunio,
per non avere osservato, a __________ il 16.03.2007, i doveri impostigli dalla LF sulla circolazione stradale, in particolare dandosi alla fuga e non avvertendo la Polizia cantonale dellincidente occorsogli così come descritto al punto 1.
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 90 cifra 1, 91a cpv 1 e 92 cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto daccusa n. 2834/2007 di data 3 settembre 2007 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'500.- (millecinquecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 50.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 500.- con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 6 settembre 2007 dall'accusato;
indetto il dibattimento 14 marzo 2008, al quale è comparso laccusato personalmente mentre il il Procuratore pubblico con lettera 11 gennaio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. infrazione alle norme della circolazione
1.2. elusione di provvedimenti per accertare lincapacità alla guida
1.3. inosservanza dei doveri in caso di infortunio
per i fatti descritti nel decreto di a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 106 CP; 90 cifra 1, 91a cpv. 1, 92 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglieACCU 1
dalle imputazioni di elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida e inosservanza dei doveri in caso d'infortunio per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2834/2007 del 3 settembre 2007.
dichiaraACCU 1
autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2834/2007 del 3 settembre 2007.
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 150.-.
caricaallo Stato tasse e spese rimanenti.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.- multa
fr. 50.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 650.-totale
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 50.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 150.-totale