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10.2007.360

Perdere il controllo del proprio veicolo e collidere contro un palo della luce, abbandonare il luogo del sinistro senza avvertire la Polizia e non sottoporsi ai controlli per l'accertamento dell'eventuale incapacità alla guida

Ticino · 2008-03-14 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. alla multa di fr. 500.- (cinquecento); 1.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 150.-. caricaallo Stato tasse e spese rimanenti. le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il presidente:                                                                            La segretaria: Distinta spese                    a carico di ACCU 1 fr.                       500.-          multa fr.                         50.-          tassa di giustizia fr.                       100.-          spese giudiziarie fr.                      650.-totale Distinta spese                    a carico dello Stato, fr.                         50.-          tassa di giustizia fr.                       100.-          spese giudiziarie fr.                      150.-totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2007.360

DA 2834/2007

Bellinzona

14 marzo 2008

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di     1.  infrazione alle norme della circolazione,

per avere, a __________, il 16.03.2007, circolando al volante della vettura Nissan Terrano 2, targata TI __________ perso il controllo della stessa dopo essersi immesso nell’area a percorso rotatorio andando a collidere contro un palo della luce di proprietà delle Aziende Industriali di Lugano;

2.  elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida,

per essersi intenzionalmente sottratto, a __________ il 16.03.2007 abbandonando il luogo dell’incidente, a una prova del sangue, a un’analisi dell’alito, a un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio Federale o a un esame sanitario completivo che sarebbero stati verosimilmente ordinati eludendo così lo scopo di tali provvedimenti;

3.  inosservanza dei doveri in caso d'infortunio,

per non avere osservato, a __________ il 16.03.2007, i doveri impostigli dalla LF sulla circolazione stradale, in particolare dandosi alla fuga e non avvertendo la Polizia cantonale dell’incidente occorsogli così come descritto al punto 1.

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 90 cifra 1, 91a cpv 1 e 92 cpv. 1 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 2834/2007 di data 3 settembre 2007 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'500.- (millecinquecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 50.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 500.- con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 6 settembre 2007 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 14 marzo 2008, al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il il Procuratore pubblico con lettera 11 gennaio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1.  infrazione alle norme della circolazione

1.2.  elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida

1.3.  inosservanza dei doveri in caso di infortunio

per i fatti descritti nel decreto di a suo carico.

2.  Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 106 CP; 90 cifra 1, 91a cpv. 1, 92 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dalle imputazioni di elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida e inosservanza dei doveri in caso d'infortunio per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2834/2007 del 3 settembre 2007.

dichiaraACCU 1

autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2834/2007 del 3 settembre 2007.

condanna                         ACCU 1

1.  alla multa di fr. 500.- (cinquecento);

1.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 150.-.

caricaallo Stato tasse e spese rimanenti.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                       500.-          multa

fr.                         50.-          tassa di giustizia

fr.                       100.-          spese giudiziarie

fr.                      650.-totale

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr.                         50.-          tassa di giustizia

fr.                       100.-          spese giudiziarie

fr.                      150.-totale