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10.2007.355

Tagliare un albero di noce danneggiando così una proprietà altrui

Ticino · 2008-03-05 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 144 cpv. 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 2685/2007 di data 27 agosto 2007 del che propone la condanna dell'accusato:

1.Alla pena pecuniaria di fr. 1'200.00 (milleduecento), corrispondente a 20

(venti) aliquote da fr. 60.00 (sessanta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 2 (due) anni.2. Alla multa di fr. 200.00 (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due)

giorni.3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di

fr. 50.00.5. La parte civile è rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente

natura.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 29 agosto 2007 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 5 marzo 2008, al quale è comparso l’accusato personalmente e la parte civile signor CIVI 1, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentita                               la parte civile;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di danneggiamento per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.  Trattasi di un reato di poca entità?

3.  Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 106, 144 cpv. 1, 172ter CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di danneggiamento (reato di poca entità) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2685/2007 del 27 agosto 2007.

condanna                         ACCU 1

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 autore colpevole di danneggiamento (reato di poca entità) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2685/2007 del 27 agosto 2007.

condanna                         ACCU

E. 2 Alla multa di fr. 200.00 (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni.

E. 3 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00.

E. 5 La parte civile è rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente natura. vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 29 agosto 2007 dall'accusato; indetto                               il dibattimento 5 marzo 2008, al quale è comparso l’accusato personalmente e la parte civile signor CIVI 1, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato; accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato; sentita                               la parte civile; sentito                               da ultimo l'accusato; posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

Dispositiv
  1. alla multa di fr. 200.- (duecento); 1.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-. dà attoche nel decreto di accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per eventuali pretese di corrispondente natura. le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il presidente:                                                                            La segretaria: Distinta spese                    a carico di ACCU 1 fr.200.00multa fr.                         50.00       tassa di giustizia fr.                         50.00       spese giudiziarie fr.300.00totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2007.355

DA 2685/2007

Bellinzona

5 marzo 2008

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di         danneggiamento,

per avere, a __________, zona denominata __________, in data __________, tagliando un albero di noce, danneggiato una cosa di proprietà di CIVI 1 (ora CIVI 1);

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 144 cpv. 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 2685/2007 di data 27 agosto 2007 del che propone la condanna dell'accusato:

1.Alla pena pecuniaria di fr. 1'200.00 (milleduecento), corrispondente a 20

(venti) aliquote da fr. 60.00 (sessanta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 2 (due) anni.2. Alla multa di fr. 200.00 (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due)

giorni.3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di

fr. 50.00.5. La parte civile è rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente

natura.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 29 agosto 2007 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 5 marzo 2008, al quale è comparso l’accusato personalmente e la parte civile signor CIVI 1, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentita                               la parte civile;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di danneggiamento per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.  Trattasi di un reato di poca entità?

3.  Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 106, 144 cpv. 1, 172ter CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di danneggiamento (reato di poca entità) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2685/2007 del 27 agosto 2007.

condanna                         ACCU 1

1.  alla multa di fr. 200.- (duecento);

1.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.

dà attoche nel decreto di accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per eventuali pretese di corrispondente natura.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.200.00multa

fr.                         50.00       tassa di giustizia

fr.                         50.00       spese giudiziarie

fr.300.00totale