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10.2007.317

Opposizione irricevibile

Ticino · 2007-08-06 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti                       il __________ a __________;

reati previsti                        dagli art. 95 cifra 1 e  96 cifra 1 LCStr;

e meglio                             come al decreto d’accusa n. 2130/2007 di data 25 giugno 2007 del AINQ 1per cui fu proposta la condanna

1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 150.00 (centocinquanta) cadauna, corrispondenti a fr. 13'500.00 (tredicimilacinquecento).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

2. Alla multa di fr. 500.00 (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.00 (cento).

vista                                 l'opposizione interposta in data 25 luglio 2007 dall'accusato;

considerato che per gli art. 208 e 210 CPP l’accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni;

che il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo domicilio il 25 giugno 2007 (cfr. act 3);

che tale atto gli è stato regolarmente notificato il 6 luglio 2007 (cfr. verifica postale);

che di conseguenza il termine per formulare opposizione scadeva il 23 luglio 2007, essendo i due giorni precedenti considerati festivi;

che l’opposizione interposta da ACCU 1, datata 22 luglio 2007, ma inoltrata per posta A unicamente il 25 luglio 2007 (cfr. timbro sulla busta di intimazione allegata ad act 4), risulta pertanto tardiva;

che di conseguenza l’opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;

pronuncia:1.L'opposizioneè irricevibile.

2.Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3.Non si prelevano né tasse, né spese.

4.Intimazione a:

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 150.00 (centocinquanta) cadauna, corrispondenti a fr. 13'500.00 (tredicimilacinquecento).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

E. 2 Alla multa di fr. 500.00 (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque).

E. 3 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.00 (cento).

vista                                 l'opposizione interposta in data 25 luglio 2007 dall'accusato;

considerato che per gli art. 208 e 210 CPP l’accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni;

che il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo domicilio il 25 giugno 2007 (cfr. act 3);

che tale atto gli è stato regolarmente notificato il 6 luglio 2007 (cfr. verifica postale);

che di conseguenza il termine per formulare opposizione scadeva il 23 luglio 2007, essendo i due giorni precedenti considerati festivi;

che l’opposizione interposta da ACCU 1, datata 22 luglio 2007, ma inoltrata per posta A unicamente il 25 luglio 2007 (cfr. timbro sulla busta di intimazione allegata ad act 4), risulta pertanto tardiva;

che di conseguenza l’opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;

pronuncia:1.L'opposizioneè irricevibile.

2.Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3.Non si prelevano né tasse, né spese.

4.Intimazione a:

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

E. 4 Intimazione a: Il presidente:                                                                            Il segretario: Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2007.317

DA 2130/2007

Bellinzona

6 agosto 2007

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

ACCU 1

siccome

ritenuto colpevole di            circolazione senza assicurazione RC e senza licenza di condurre o nonostante la revoca;

fatti avvenuti                       il __________ a __________;

reati previsti                        dagli art. 95 cifra 1 e  96 cifra 1 LCStr;

e meglio                             come al decreto d’accusa n. 2130/2007 di data 25 giugno 2007 del AINQ 1per cui fu proposta la condanna

1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 150.00 (centocinquanta) cadauna, corrispondenti a fr. 13'500.00 (tredicimilacinquecento).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

2. Alla multa di fr. 500.00 (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.00 (cento).

vista                                 l'opposizione interposta in data 25 luglio 2007 dall'accusato;

considerato che per gli art. 208 e 210 CPP l’accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni;

che il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo domicilio il 25 giugno 2007 (cfr. act 3);

che tale atto gli è stato regolarmente notificato il 6 luglio 2007 (cfr. verifica postale);

che di conseguenza il termine per formulare opposizione scadeva il 23 luglio 2007, essendo i due giorni precedenti considerati festivi;

che l’opposizione interposta da ACCU 1, datata 22 luglio 2007, ma inoltrata per posta A unicamente il 25 luglio 2007 (cfr. timbro sulla busta di intimazione allegata ad act 4), risulta pertanto tardiva;

che di conseguenza l’opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;

pronuncia:1.L'opposizioneè irricevibile.

2.Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3.Non si prelevano né tasse, né spese.

4.Intimazione a:

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.