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10.2007.310

Colpire una persona con un pugno e tacciarla di "troia"

Ticino · 2008-02-20 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 123 cifra 1, 177 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 2255/2007 di data 9 luglio 2007 del che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 600.00 (seicento), corrispondente a 20 aliquote

da fr. 30.00 (trenta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 2 (due) anni.2. Alla multa di fr. 300.00 (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre)

giorni.3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 (cinquanta) e delle spese

giudiziarie di fr. 50.00 (cinquanta).

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 14 luglio 2007 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 20 febbraio 2008, al quale sono comparsi l’accusato personalemente, assistito dal suo difensore DI 1, mentre il Procuratore pubblico con lettera 10 gennaio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentita                               una teste;

sentito                               il difensore, il quale chiede in via principale l’assoluzione del suo assistito e in via subordinata il proscioglimento dall’imputazione di ingiuria e l’applicazione per il reato di lesioni semplici dell’attenuante specifica di cui all’art. 48 lett. c CP;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1.  lesioni semplici

1.2.  ingiuria

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Può egli beneficiare dell’attenuate specifica dell’art. 48 lett. c CP?

3.Sulla pena e sulle spese.

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34, 42, 47, 48 lett. c, 49, 123 cifra 1, 177 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di lesioni semplici e di ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2255/2007 del 9 luglio 2007.

condanna                        ACCU 1

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 autore colpevole di lesioni semplici e di ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2255/2007 del 9 luglio 2007.

condanna                        ACCU

E. 2 Alla multa di fr. 300.00 (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni.

E. 3 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.00 (cinquanta). vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 14 luglio 2007 dall'accusato; indetto                               il dibattimento 20 febbraio 2008, al quale sono comparsi l’accusato personalemente, assistito dal suo difensore DI 1, mentre il Procuratore pubblico con lettera 10 gennaio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa; accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato; sentita                               una teste; sentito                               il difensore, il quale chiede in via principale l’assoluzione del suo assistito e in via subordinata il proscioglimento dall’imputazione di ingiuria e l’applicazione per il reato di lesioni semplici dell’attenuante specifica di cui all’art. 48 lett. c CP; sentito                               da ultimo l'accusato; posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di: 1.1.  lesioni semplici 1.2.  ingiuria per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Può egli beneficiare dell’attenuate specifica dell’art. 48 lett. c CP? 3.Sulla pena e sulle spese. preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti                                   gli art. 34, 42, 47, 48 lett. c, 49, 123 cifra 1, 177 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo                       ai quesiti posti; dichiara ACCU 1 autore colpevole di lesioni semplici e di ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2255/2007 del 9 luglio 2007. condanna                        ACCU 1

Dispositiv
  1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 90.- (novanta), per un totale di fr. 1’350.- (seicento); 1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
  2. alla multa di fr. 300.- (trecento); 2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
  3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 240.-. comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP. le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il presidente:                                                                            La segretaria: Distinta spese                    a carico di ACCU 1 fr.300.00multa fr.                       100.00       tassa di giustizia fr.                       100.00       spese giudiziarie fr.                         40.00       testi fr.540.00totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2007.310

DA 2255/2007

Bellinzona

20 febbraio 2008

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1,

(difeso da: DI 1, __________)

prevenuto colpevole di 1.    lesioni semplici,

per avere, in data __________, a __________, presso i locali della __________, colpendo LESA 1 con un pugno cagionatole le lesioni di cui al certificato medico di data __________ dell’__________;

2.    ingiuria,

per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al sub. 1 tacciando LESA 1 di “sei una troia”offeso il di lei onore;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 123 cifra 1, 177 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 2255/2007 di data 9 luglio 2007 del che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 600.00 (seicento), corrispondente a 20 aliquote

da fr. 30.00 (trenta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 2 (due) anni.2. Alla multa di fr. 300.00 (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre)

giorni.3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 (cinquanta) e delle spese

giudiziarie di fr. 50.00 (cinquanta).

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 14 luglio 2007 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 20 febbraio 2008, al quale sono comparsi l’accusato personalemente, assistito dal suo difensore DI 1, mentre il Procuratore pubblico con lettera 10 gennaio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentita                               una teste;

sentito                               il difensore, il quale chiede in via principale l’assoluzione del suo assistito e in via subordinata il proscioglimento dall’imputazione di ingiuria e l’applicazione per il reato di lesioni semplici dell’attenuante specifica di cui all’art. 48 lett. c CP;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1.  lesioni semplici

1.2.  ingiuria

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Può egli beneficiare dell’attenuate specifica dell’art. 48 lett. c CP?

3.Sulla pena e sulle spese.

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34, 42, 47, 48 lett. c, 49, 123 cifra 1, 177 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di lesioni semplici e di ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2255/2007 del 9 luglio 2007.

condanna                        ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 90.- (novanta), per un totale di fr. 1’350.- (seicento);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  alla multa di fr. 300.- (trecento);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 240.-.

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.300.00multa

fr.                       100.00       tassa di giustizia

fr.                       100.00       spese giudiziarie

fr.                         40.00       testi

fr.540.00totale