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10.2007.304

Offendere l'onore di terze persone con scritti e parole

Ticino · 2008-05-20 · Italiano TI
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Sachverhalt

descritti nel decreto d'accusa n. 2257/2007 del 5 luglio 2007

2.1.    E’ il signor ACCU 2 autore colpevole di ingiuria per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 2259/2007 del 5 luglio 2007

2.4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 173, 177 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara1.ACCU 1

autrice colpevole di:

1.  ripetuta ingiuria, art. 177 CPS,

2.  ripetuta diffamazione, art. 173 CPS,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2257/2007 del 5 luglio 2007;

condanna                 1.     ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 300.-- (trecento);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.  alla multa di fr. 300.-- (trecento);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

prende attoche nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;

proscioglie2.ACCU 2

dall’accusa di diffamazione, art. 173 CPS,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2259/2007 del 5 luglio 2007, in applicazione del principio in dubio pro reo;

caricaallo Stato le tasse e le spese per il procedimento nei confronti del signor ACCU 2;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.300.00multa

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       200.00       spese giudiziarie

fr.700.00totale

Distinta spese                    a carico dello Stato, per il procedimento nei confronti di ACCU 2,

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       200.00       spese giudiziarie

fr.                      400.00       totale

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 ACCU 1 autrice colpevole di:

1.  ripetuta ingiuria, art. 177 CPS,

2.  ripetuta diffamazione, art. 173 CPS, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2257/2007 del 5 luglio 2007; condanna                 1.     ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 300.-- (trecento); 1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.  alla multa di fr. 300.-- (trecento); 2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--; comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS; prende atto che nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione; proscioglie

E. 2 ACCU 2 dall’accusa di diffamazione, art. 173 CPS, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2259/2007 del 5 luglio 2007, in applicazione del principio in dubio pro reo; carica allo Stato le tasse e le spese per il procedimento nei confronti del signor ACCU 2; le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il giudice:                                                                                 Il segretario: Distinta spese                    a carico di ACCU 1 fr. 300.00 multa fr.                       200.00       tassa di giustizia fr.                       200.00       spese giudiziarie fr. 700.00 totale Distinta spese                    a carico dello Stato, per il procedimento nei confronti di ACCU 2, fr.                       200.00       tassa di giustizia fr.                       200.00       spese giudiziarie fr.                      400.00       totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2007.304

10.2007.305

DA 2257/2007

DA 2259/2007

Bellinzona

20 maggio 2008

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1,

e

ACCU 2,

prevenuti colpevole di1.ACCU 1

1.  ripetuta ingiuria,

per avere, in due occasione, a __________ e a __________, nel corso del mese di marzo 2007 leso l’onore di CIVI 1:

-    inviandogli, presso il suo domicilio, a __________, nel corso del mese di marzo 2007, uno scritto che recitava testualmente:“Der Liebe Gott soll Sie verfluchten und verbannen!”,

-    applicando, a __________, in data 13 marzo 2007, sulla porta d’ingresso del di lui appartamento, presso l’Hotel __________, un foglio recante la scritta“Krepieren”;

reato previsto dall’art. 177 cpv. 1 CPS;

fatti avvenuti a __________ e a __________, nel corso del mese di marzo 2007;

2.  ripetuta diffamazione,

per avere, a __________, in data 13 e 14 marzo 2007, leso l’onore di CIVI 1, accusandolo, in presenza di terzi, di essere un“truffatore”, di averle“rubato i clienti”e di“averla molestata sessualmente”;

reato previsto dall’art. 173 cpv. 1 CPS;

fatti avvenuti a __________, in data 13 e 14 marzo 2007;

perseguita con decreto d’accusa del 5 luglio 2007 n. 2257/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 70.-- (settanta) cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 700.--.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e segg. CPS).

2.  Alla multa di fr. 300.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.  Rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro civile per la liquidazione delle pretese di risarcimento (art. 267 CPP).

5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

2.   ACCU 2

diffamazione,

per avere, a __________, in data 13 marzo 2007, leso l’onore di CIVI 1 e di __________, accusandoli, in presenza di terzi, di“rubare i clienti”alla signora ACCU 1;

reato previsto dall’art. 173 cpv. 1 CPS;

fatti avvenuti a __________, in data 13 marzo 2007;

perseguito con decreto d’accusa del 5 luglio 2007 n. 2259/2007 del AINQ 1,, che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da fr. 30.-- (trenta) cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 150.--.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e segg. CPS).

2.  Alla multa di fr. 100.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

viste                                  le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 16 luglio 2007, rispettivamente 19 luglio 2007;

indetto                               il dibattimento 20 maggio 2008, al quale hanno partecipato gli imputati e la patrocinatrice della parte civile, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma dei decreti d’accusa;

accertate                           le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;

sentita                               la patrocinatrice della parte civile, la quale chiede la conferma integrale di entrambi i decreti d’accusa;

sentita                               l’accusata ACCU 1, la quale dichiara di aver solamente detto la verità e di avere agito per rabbia; chiede quindi di essere prosciolta da entrambi i capi di imputazione;

sentito                               da ultimo l'accusato ACCU 2, il quale contesta l’accusa. Egli non ha mai pronunciato la frase addebitatagli;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.1.    E’ la signora ACCU 1 autrice colpevole di:

1.1.1. Ripetuta ingiuria,

1.1.2. Ripetuta diffamazione,

per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 2257/2007 del 5 luglio 2007

2.1.    E’ il signor ACCU 2 autore colpevole di ingiuria per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 2259/2007 del 5 luglio 2007

2.4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 173, 177 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara1.ACCU 1

autrice colpevole di:

1.  ripetuta ingiuria, art. 177 CPS,

2.  ripetuta diffamazione, art. 173 CPS,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2257/2007 del 5 luglio 2007;

condanna                 1.     ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 300.-- (trecento);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.  alla multa di fr. 300.-- (trecento);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

prende attoche nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;

proscioglie2.ACCU 2

dall’accusa di diffamazione, art. 173 CPS,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2259/2007 del 5 luglio 2007, in applicazione del principio in dubio pro reo;

caricaallo Stato le tasse e le spese per il procedimento nei confronti del signor ACCU 2;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.300.00multa

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       200.00       spese giudiziarie

fr.700.00totale

Distinta spese                    a carico dello Stato, per il procedimento nei confronti di ACCU 2,

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       200.00       spese giudiziarie

fr.                      400.00       totale