Volltext (verifizierbarer Originaltext)
LESA 1
Incarto n.10.2007.287
DA 2112/2007
Bellinzona
29 gennaio 2008
Sentenza con motivazione
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1d,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto lautovettura Peugeot targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.87 - max. 2.21 grammi per mille);
fatti avvenuti ad __________ il 14 aprile 2007;
reato previsto dallart. 91 cpv. 1 LCStr;
2. infrazione alle norme della circolazione,
per aver, negligentemente omesso di innestare la marcia e di tirare il freno a mano, permettendo conseguentemente al suo veicolo di avanzare, uscendo conseguentemente di strada terminando la corsa nel sottostante riale;
fatti avvenuti ad __________ il 14 aprile 2007;
reato previsto dallart. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 31 cpv. 1 e 2, 22 cpv. 2 e ONC;
perseguito con decreto daccusa del 25 giugno 2007 n. 2112/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 50.-- (cinquanta) ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 3'750.-- (tremilasettecentocinquanta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 600.-- (seicento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 6 (sei) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 13 (tredici) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dall'Office régional du Juge d'instruction du Valais central Sion, il 19 marzo 2005, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 9 luglio 2007 dallaccusato;
indetto il dibattimento 29 gennaio 2008, al quale hanno partecipato laccusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento da entrambi i capi di imputazione, in quanto non è stato dimostrato che il suo cliente abbia guidato dopo aver bevuto, ritenuto che le versioni dei testi non appaiono credibili, ed inoltre il sedime sul quale ha parcheggiato non è soggetto alla LCStr. In via subordinata chiede una massiccia riduzione della pena e della multa;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di:
1.1. Guida in stato di inattitudine,
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1. Il signor ACCU 1, nato il 6 febbraio 1985 a __________, è celibe e vive con i genitori ad __________.
Attualmente frequenta la Scuola alberghiera a __________, la cui formazione prevede anche lo svolgimento di alcuni stages lavorativi di durata variabile durante lanno. Nel corso dellestate 2007 egli ha lavorato quale stagista complessivamente per 5 mesi.
Egli è titolare della licenza di condurre per le categorie A1, B, B1, D1, BE, D1E, F, G e M dal 10 luglio 2007.
In data 22 aprile 2005 lOffice régional du Juge dinstruction du Valais central Sion ha condannato limputato ad una pena di 13 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché al pagamento di una multa di fr. 500.--, per aver circolato in stato di ebrietà il 19 marzo 2005 nella stazione turistica di Crans-Montana. La conseguente iscrizione a casellario giudiziale non è ancora stata cancellata. A seguito di questi fatti, la Sezione della circolazione, Camorino, gli ha revocato la licenza di condurre per un periodo di 3 mesi e quindici giorni (cfr. AI 1 e 2).
2. Venerdì 13 aprile 2007, verso le 22:00/22:30, laccusato si è recato con lautovettura Peugeot targata __________, intestata a suo padre, da __________ ad __________ per trascorrere la serata con amici. A suo dire, una volta giunto nella località leventinese, egli avrebbe cercato un luogo discosto dallabitato ove parcheggiare gratuitamente e senza arrecare disturbo.
Sempre in base alla sua versione dei fatti, egli avrebbe quindi posteggiato il suo veicolo sul piazzale dellazienda agricola del signor __________, sito in zona __________ lungo la strada cantonale che conduce alla caserma militare, raggiungendo poi a piedi il ristorante __________ (detto __________) sito nei pressi della stazione ferroviaria.
Dopo aver trascorso la serata con gli amici, sorbendo diverse bevande alcoliche, alla chiusura dellesercizio pubblico, egli avrebbe di nuovo raggiunto a piedi il proprio veicolo. Non ritenendosi in grado di condurre, limputato si è seduto al posto del conducente, ha abbassato il sedile e si è addormentato.
Nel sonno egli avrebbe inavvertitamente urtato la leva del cambio, mettendo così in moto la vettura, che si è spostata verso il ciglio del piazzale, rovinando nel sottostante riale. Fortunatamente laccusato ha potuto uscire da solo ed incolume dallabitacolo (suo verbale di interrogatorio 17 aprile 2007, AI 1).
Il signor __________ ha riferito agli agenti interroganti di aver raggiunto la sua fattoria alle ore 05:30 per iniziare la giornata lavorativa e di aver notato una vettura di piccola cilindrata parcheggiata sul piazzale di sua proprietà. Il veicolo aveva il motore spento ed i fari accesi. Al suo interno vi era un giovane che dormiva. Verso le 06:00 il veicolo era ancora nella medesima posizione. Alle 06:15, durante una pausa di lavoro, egli si è accorto che la vettura era nel frattempo precipitata nel riale (cfr. suo verbale di interrogatorio 17 aprile 2007, AI 1).
Poco dopo, avvertita dallautista dellautopostale, che si era fermato per soccorrere il malcapitato, è giunta sul luogo dellincidente una pattuglia della polizia cantonale.
La prova etanografica, alla quale è stato immediatamente sottoposto il conducente ha dato un risultato 1.41 g/kg.
Egli è così stato condotto allOspedale di __________ per il prelievo del sangue, dalle cui analisi è stata determinata un alcolemia media di 1.79 g/kg, con un tenore minimo di 1.70 g/kg e 1.88 g/kg.
Interrogata dalla Polizia cantonale su indicazione del signor __________, la signora __________, sua inquilina, ha affermato di essere uscita a passeggio con il suo cane a mezzanotte, incamminandosi in direzione della zona __________ - ristorante __________. Per percorrere questo tragitto, uscendo dal suo appartamento, deve di norma attraversare il piazzale della fattoria __________ e proseguire poi sulla strada cantonale. Né allandata, né al ritorno verso la una di notte, non ha visto alcun veicolo parcheggiato su detto piazzale (suo verbale di interrogatorio 18 aprile 2007, AI 1).
Limputato, sentito nuovamente dalla polizia cantonale, ha ribadito daver parcheggiato il suo veicolo sul piazzale della fattoria __________ verso le ore 24:00/00:30 e di essersi recato in centro paese a piedi, negando fermamente daver guidato sotto linflusso delle bevande alcoliche sorbite al bar (suo verbale di interrogatorio 27 aprile 2007, AI 1).
3. In base a queste risultanze, il Procuratore Pubblico ha emanato il decreto daccusa in esame, ritenendo il signor ACCU 1 autore colpevole di guida in stato di inattitudine e infrazione alle norme della circolazione stradale.
Con scritto di data 9 luglio 2007 limputato ha inoltrato opposizione al citato decreto daccusa.
4. Per lart. 91 cpv. 1 LCStr, chiunque conduce un veicolo a motore in stato di ebrietà è punito con la multa. Una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria è inflitta quando è rilevata una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (art. 55 cpv. 6).
Secondo lart. 55 cpv. 6 LCStr, lAssemblea federale fissa il tasso alcolemico a contare dal quale si ammette linattitudine alla guida secondo la presente legge (ebrietà), indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità allalcol, e definisce a partire da quale livello la concentrazione di alcol nel sangue è da considerare qualificata.
In base allart. 1 cpv. 1 dellOrdinanza dellAssemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale, un conducente è considerato in ogni caso inabile alla guida per influsso alcolico (ebrietà) se presenta una concentrazione di alcol nel sangue dello 0.5 per mille o più oppure se ha nellorganismo una quantità di alcol che determina una tale concentrazione. E considerata qualificata una concentrazione di alcol nel sangue dello 0.8 per mille o più (cpv. 2).
Nel caso specifico, limputato non contesta le risultanze degli accertamenti del tasso di alcolemia riscontratogli nel sangue, ma, come visto, nega di essersi messo alla guida del proprio veicolo in tale stato. In effetti, egli sostiene di aver parcheggiato la vettura sul piazzale in questione prima di aver bevuto e di avervi fatto ritorno a piedi dopo la chiusura dellesercizio pubblico con lintenzione di pernottare nellabitacolo.
A mente di questo giudice, alla luce soprattutto della chiara, lineare e precisa deposizione della teste __________, che oltretutto non aveva alcun motivo di riferire il falso, completata con quella del signor __________, la versione fornita dallaccusato non è per nulla credibile.
Risulta infatti francamente inverosimile che laccusato abbia scelto di posteggiare in quel piazzale, distante circa 1500 metri dal bar in cui era atteso dagli amici, soltanto per evitare di dover pagare il parchimetro e di essere dimpiccio ad altri utenti della strada.
E per contro da ritenere che egli, resosi conto di non essere più in grado di condurre fino a casa a seguito della quantità di alcool ingerito, abbia deciso di cercare un luogo discosto dal centro dove fermarsi per trascorrere la notte, così da evitare di incappare in un controllo di polizia o di provocare un incidente.
Oltre alle dichiarazioni della teste, questa interpretazione degli eventi trova conferma nel fatto che lautovettura del prevenuto, come assicurato dal proprietario della stalla, avesse le luci accese. A prescindere dal fatto che laccusato non ha fornito alcuna spiegazione relativamente a questa emergenza istruttoria, la tesi da lui avanzata appare poco credibile poiché non si vede come possa aver lasciato i fari accesi dopo aver parcheggiato prima di recarsi al bar, rispettivamente non li abbia spenti dopo il suo ritorno e durante il pernottamento: in entrambi i momenti era già calata la notte ed avrebbe dovuto notare le luci. Inoltre, una simile circostanza sarebbe stata sicuramente rilevata dalla teste __________ durante i suoi passaggi a mezzanotte ed alla una, ritenuto che i fari sarebbero spiccati nel buio e che ella, muovendosi a piedi attraverso lo spiazzo, avrebbe avuto tutto il tempo per notarli.
In virtù delle considerazioni che precedono, questo giudice è giunto al pieno convincimento che limputato si sia messo al volante del proprio veicolo sotto linflusso di bevande alcoliche.
Egli deve essere pertanto riconosciuto colpevole di guida in stato di inattitudine ai sensi dellart. 91 cpv. 1 LCStr.
5. Per lart. 31 cpv. 1 LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. Le persone che, sotto linflusso di alcol, stupefacenti o medicamenti oppure per altri motivi non hanno le attitudini fisiche o psichiche necessarie per guidare un veicolo, durante questo periodo non sono ritenute idonee alla guida e non devono condurre un veicolo (cpv. 2).
Lart. 22 cpv. 1 ONC prescrive che il conducente, che lascia il veicolo, deve spegnere il motore. Prima di allontanarsi, egli deve prendere gli opportuni provvedimenti per evitare chesso possa mettersi in moto e che persone non autorizzate possano servirsene. Sulle strade in pendio, il conducente, che lascia il veicolo, deve tirare il freno e prendere unaltra efficace misura di sicurezza affinché non si muova, in particolare innestando la marcia più bassa o dirigendo le ruote verso un ostacolo al bordo della carreggiata (cpv. 2). Sulle strade in forte pendio, limmobilità degli autoveicoli deve essere garantita, inoltre, con cunei o con altri oggetti analoghi. Cunei devono essere collocati sotto le ruote degli autoveicoli pesanti, degli autotreni e dei rimorchi staccati anche sulle strade in leggero pendio. Prima di ripartire, la strada deve essere liberata dagli oggetti adoperati come cunei (cpv. 3).
Secondo lart. 90 cifra 1 LCStr, chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale, è punito con la multa.
Laccusato non contesta daver commesso unimprudenza omettendo di innestare la marcia e di tirare il freno a mano, permettendo così al suo veicolo di avanzare e di cadere nel sottostante riale. Egli chiede nondimeno il proscioglimento dal reato di infrazione alle norme della circolazione stradale, in quanto il piazzale privato in cui ha parcheggiato il suo veicolo non sarebbe soggetto alla Legge sulla circolazione stradale.
La Legge federale sulla circolazione stradale disciplina la circolazione sulle strade pubbliche, come anche la responsabilità civile e lassicurazione per i danni cagionati dai veicoli a motore o dai velocipedi (art. 1 cpv. 1 LCStr). I conducenti di veicoli a motore e i ciclisti sono assoggettati alle norme della circolazione (art. 26 a 57) su tutte le strade che servono alla circolazione pubblica; gli altri utenti della strada sono assoggettati a tali norme solo sulle strade aperte interamente o parzialmente ai veicoli a motore o ai velocipedi (cpv. 2).
Per lart. 1 cpv. 1 e 2 ONC, le strade sono aree utilizzate dai veicoli a motore, dai veicoli senza motore o dai pedoni. Sono strade pubbliche quelle che non servono esclusivamente alluso privato.
Per principio, una strada è aperta alla circolazione pubblica quando è messa a disposizione di una cerchia indeterminata di persone. Per strada pubblica si deve intendere qualsiasi terreno che serve alla circolazione, sia esso un ponte, uno spazio, un passaggio, una pista ciclabile o un passo privato che ciascuno può utilizzare.
La nozione di strada pubblica va interpretata estensivamente (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, nri 2.2 e 2.4. ad art. 1 LCStr).
Il carattere pubblico di una strada non dipende dalla volontà (più o meno rispettata) del proprietario, ma dalluso che ne viene fatto: se una parte di un fondo è frequentata da traffico o, semplicemente, si presenta come accessibile a una cerchia indeterminata di persone, non è sufficiente che la strada sia iscritta a registro fondiario per determinare il carattere privato della stessa (Bussy/Rusconi, op. cit., nri 2.5 e 3.2 ad art. 1 LCStr).
Una strada privata è invece sottratta al campo di applicazione della LCStr quando lavente diritto esprime in questo senso la sua volontà attraverso un divieto o una delimitazione, sotto forma di un segnale, una barriera, una catena, ecc. (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band I, n. 169).
Nel caso in questione, il luogo in cui si svolto lincidente è indiscutibilmente un piazzale sito su un fondo di proprietà privata (cfr. AI 1).
Malgrado gli atti non permettano di stabilire se lavente diritto abbia posato un segnale o una delimitazione che ne attesti il carattere privato, a mente di questo giudice, dalla documentazione fotografica appare chiaro che questa parte del sedime sia esclusivamente adibita alluso privato. Lo spiazzo ove sono avvenuti i fatti si trova sul retro della stalla del signor __________ e non consente laccesso ad ulteriori fondi o strade. Altrimenti detto, per qualsiasi utente della circolazione è facilmente riconoscibile che non è accessibile ad un numero indeterminato di persone.
Esso non soggiace pertanto alla Legge sulla circolazione stradale. Di conseguenza laccusato deve essere prosciolto dallaccusa di infrazione alle norme della circolazione stradale.
6. Giusta lart. 47 cpv. 1 CPS il giudice commisura la pena alla colpa dellautore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché delleffetto che la stessa avrà sulla sua vita.
La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico violato, secondo la reprensibilità delloffesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare lesposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.
A carico dellimputato pesano la gravità del reato ascrittogli, suscettibile di mettere seriamente in pericolo lintegrità fisica o la vita di altri utenti della strada, oltre che la propria, avendo egli circolato attraverso un centro abitato, nonostante la brevità del tragitto compiuto, il tasso alcolemico relativamente alto e, soprattutto, la recidiva specifica a distanza di appena due anni dal primo caso.
A suo favore giocano invece la buona situazione sociale, famigliare e scolastica.
Tenuto conto di quanto precede e della scarsa rilevanza del reato dal quale è stato prosciolto, si giustifica di comminare una pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere, così come prospettata con il decreto daccusa.
Per contro, nonostante laccusato non debba far fronte ad importanti oneri, in quanto vive a carico dei suoi genitori, in considerazione delle modeste entrate di cui beneficia (circa fr. 10000.-- lordi nel corso del 2007) appare equo fissare laliquota giornaliera in fr. 30.--.
La sospensione condizionale della pena principale per il periodo di tre anni avanzata dallaccusa può invece essere ratificata.
Lart. 42 cpv. 4 CPS offre al giudice la possibilità di infliggere, oltre alla pena condizionalmente sospesa, una pena pecuniaria senza condizionale o una multa ai sensi dellart. 106 CPS.
Nella fattispecie, tenuto conto degli elementi esposti in precedenza a proposito della commisurazione della pena pecuniaria, appare equo ridurre lammontare della multa a fr. 200.--.
Infine può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla precedente pena, prolungandone tuttavia il relativo periodo di prova di un ulteriore anno, così come proposto dal Procuratore Pubblico.
7. La tassa e le spese di giustizia, ridotte in considerazione dellesito della procedura, sono poste a carico dellimputato (art. 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 42 segg. CPS; 1, 31 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCStr; 22 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte al punto n. 1 del decreto di accusa n. 2112/2007 del 25 giugno 2007;
e lo prosciogliedallaccusa di infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti al punto n. 2 del summenzionato decreto daccusa;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 2250.-- (duemiladuecentocinquanta);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2. alla multa di fr. 200.-- (duecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 750.-- in caso di motivazione scritta;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 13 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 19 marzo 2005 dallOffice régional du Juge dinstruction du Valais central, Sion, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.200.00multa
fr. 600.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr.950.00totale