Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2007.279
DA 2106/2007
Bellinzona
12 febbraio 2008
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1,
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura Mercedes targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.87 - max. 2.38 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2004 per analogo reato (alcolemia: 2.11 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il 15 aprile 2007;
reato previsto dallart. 91 cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto daccusa del 25 giugno 2007 n. 2106/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 160.-- (centosessanta) ciascuna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a fr. 14400.--.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1'500.-- (millecinquecento) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (quindici) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 60 (sessanta) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il 21 giugno 2004 (art. 46 cpv. 1 CPS).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 4 luglio 2007 dallaccusato;
indetto il dibattimento 12 febbraio 2008, al quale hanno partecipato laccusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale, rilevando come i fatti non siano contestati, postula una riduzione sia delle aliquote giornaliere sia del loro ammontare, in quanto sono manifestamente sproporzionate. Inoltre, in considerazione della prognosi favorevole, egli chiede che non venga revocato il beneficio della sospensione condizionale della precedente condanna, prescindendo dallordinare norme di condotta;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto daccusa in questione?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2106/2007 del 25 giugno 2007;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 170.-- (centosettanta), per un totale di fr. 12750.- (dodicimilasettecentocinquanta);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;
2. alla multa di fr. 1500.-- (millecinquecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione (ai sensi del vCPS) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 21 giugno 2004, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno e 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.1500.00multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 400.00 spese giudiziarie
fr.2200.00totale