Dispositiv
- alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 900.- (novecento); 1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
- alla multa di fr. 400.- (quattrocento); 2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-. comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP. le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano, Sezione della circolazione, Bellinzona. La sentenza è definitiva. Il presidente: La segretaria: Distinta spese a carico di ACCU 1 fr.400.00multa fr. 100.00 tassa di giustizia fr. 100.00 spese giudiziarie fr.600.00totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2007.265
DA 4075/2006
Bellinzona
27 settembre 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.91 - max. 2.21 grammi per mille);
fatti avvenuti ad __________;
reato previsto dallart. 91 cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto daccusa n. 4075/2006 di data 30 ottobre 2006 del che propone la condanna dell'accusato:
1.Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di 3 (tre) anni.2. Alla multa di fr. 1'200.00.3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie
di fr. 300.00.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 14 novembre 2006 dall'accusato;
indetto il dibattimento 27 settembre 2007, al quale è comparso laccusato personalmente;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 42, 47 CP; 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4075/2006 del 30 ottobre 2006.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 900.- (novecento);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. alla multa di fr. 400.- (quattrocento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,
Sezione della circolazione, Bellinzona.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.400.00multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr.600.00totale