opencaselaw.ch

10.2007.265

Condurre un'autovettura essendo in stato di ubriachezza (min. 1.91 max. 2.21 grammi per mille).

Ticino · 2007-09-27 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Dispositiv
  1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 900.- (novecento); 1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
  2. alla multa di fr. 400.- (quattrocento); 2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
  3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-. comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP. le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano, Sezione della circolazione, Bellinzona. La sentenza è definitiva. Il presidente:                                                                            La segretaria: Distinta spese                    a carico di ACCU 1 fr.400.00multa fr.                       100.00       tassa di giustizia fr.                       100.00       spese giudiziarie fr.600.00totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2007.265

DA 4075/2006

Bellinzona

27 settembre 2007

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di        guida in stato di inattitudine,

per aver condotto __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.91 - max. 2.21 grammi per mille);

fatti avvenuti ad __________;

reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 4075/2006 di data 30 ottobre 2006 del che propone la condanna dell'accusato:

1.Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per

un periodo di prova di 3 (tre) anni.2.  Alla multa di fr. 1'200.00.3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie

di fr. 300.00.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 14 novembre 2006 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 27 settembre 2007, al quale è comparso l’accusato personalmente;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34, 42, 47 CP; 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4075/2006 del 30 ottobre 2006.

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 900.- (novecento);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.  alla multa di fr. 400.- (quattrocento);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

Sezione della circolazione, Bellinzona.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.400.00multa

fr.                       100.00       tassa di giustizia

fr.                       100.00       spese giudiziarie

fr.600.00totale