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10.2007.264

Omettere di dare precedenza

Ticino · 2008-05-05 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti                       il __________ a __________;

reato previsto                     dall'art. 90 cifra 2 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 1936/2007 di data 18 giugno 2007 della AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1.     Alla pena pecuniaria di fr. 6'400.00 (seimilaquattrocento) corrispondente a 40 (quaranta) aliquote da fr. 160.00 (centosessanta).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.     Alla multa di fr. 800.00 (ottocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 8.

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spesegiudiziarie di fr. 1'000.00 (mille).

4.     La parte civile è rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente natura.

5.     Ordina il dissequestro del motoveicolo HUSQVARNA targata __________6.

La condanna verrà iscritta a casellario.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 20 giugno 2007 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 5 maggio 2008, al quale hanno preso parte l’accusato e la patrocinatrice della parte civile, mentre la Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     È l’accusato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto d’accusa?

2.     In caso di risposta affermativa, quale dev’essere la pena?

3.     L’eventuale pena può essere posta al beneficio della sospensione condizionale?

4.     A chi devono essere caricate le tasse e le spese?

5.     Devono essere accolte le pretese di parte civile?

6.     Dev’essere confermato il dissequestro del motoveicolo coinvolto nell’incidente?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli artt. 90 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1,

autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1936/2007 del 18 giugno 2007.

Condanna                        ACCU 1

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 , autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1936/2007 del 18 giugno 2007. Condanna                        ACCU

Dispositiv
  1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 140.00 (centoquaranta), per un totale di fr. 700.00 (settecento); §     l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
  2. alla multa di fr. 600.00 (seicento); §     in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
  3. al pagamento di 9/10 della tassa e delle spese giudiziarie (di 1/10 a carico dello Stato), ammontanti a complessivi fr. 1'200.00. Rinviale eventuali pretese di parte civile al competente foro civile. Ordinail dissequestro del motoveicolo HUSQVARNA targato __________ Comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP. le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo Giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Sezione della circolazione stradale, Camorino Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il giudice:                                                                                 La segretaria: Distinta spese                    a carico di ACCU 1: fr.                                        600.00                                 multa fr.                                        135.00                                 tassa di giustizia fr.                                        945.00                                 spese giudiziarie ccccccccccccccc fr.                                       1080.00totale a carico dello Stato: fr.                                        15.00                                   tassa di giustizia fr.                                        105.00                                 spese giudiziarie ccccccccccccccc fr.                                       120.00totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2007.264

DA 1936/2007

Bellinzona

5 maggio 2008

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1;

prevenuto colpevole di         infrazione grave alle norme della circolazione;

per avere, alla guida del veicolo SMART targato __________, violato gravemente le norme della circolazione stradale cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui rispettivamente assunto tale rischio e meglio, per avere, a __________, proveniente da via __________, all’altezza dell’intersezione con via __________ __________, nell’immettersi per svoltare a sinistra in direzione di __________, omesso, al dare la precedenza,  di prestare la dovuta attenzione al traffico proveniente in senso contrario, non avvedendosi pertanto del sopraggiungente motoveicolo Husqvarna targato __________, condotto da CIVI 1, con la conseguenza che questi non riuscì a frenare per tempo, collidendo contro la fiancata sinistra del veicolo e rovinando in seguito a terra, riportando le lesioni descritte nel certificato medico agli atti di data __________ dell’Ospedale Regionale di __________ __________;

fatti avvenuti                       il __________ a __________;

reato previsto                     dall'art. 90 cifra 2 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 1936/2007 di data 18 giugno 2007 della AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1.     Alla pena pecuniaria di fr. 6'400.00 (seimilaquattrocento) corrispondente a 40 (quaranta) aliquote da fr. 160.00 (centosessanta).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.     Alla multa di fr. 800.00 (ottocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 8.

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spesegiudiziarie di fr. 1'000.00 (mille).

4.     La parte civile è rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente natura.

5.     Ordina il dissequestro del motoveicolo HUSQVARNA targata __________6.

La condanna verrà iscritta a casellario.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 20 giugno 2007 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 5 maggio 2008, al quale hanno preso parte l’accusato e la patrocinatrice della parte civile, mentre la Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     È l’accusato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto d’accusa?

2.     In caso di risposta affermativa, quale dev’essere la pena?

3.     L’eventuale pena può essere posta al beneficio della sospensione condizionale?

4.     A chi devono essere caricate le tasse e le spese?

5.     Devono essere accolte le pretese di parte civile?

6.     Dev’essere confermato il dissequestro del motoveicolo coinvolto nell’incidente?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli artt. 90 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1,

autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1936/2007 del 18 giugno 2007.

Condanna                        ACCU 1

1.     alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 140.00 (centoquaranta), per un totale di fr. 700.00 (settecento);

§     l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.     alla multa di fr. 600.00 (seicento);

§     in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.     al pagamento di 9/10 della tassa e delle spese giudiziarie (di 1/10 a carico dello Stato), ammontanti a complessivi fr. 1'200.00.

Rinviale eventuali pretese di parte civile al competente foro civile.

Ordinail dissequestro del motoveicolo HUSQVARNA targato __________

Comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo Giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione della circolazione stradale, Camorino

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1:

fr.                                        600.00                                 multa

fr. 135.00                                 tassa di giustizia

fr.                                        945.00                                 spese giudiziarie

ccccccccccccccc

fr.                                       1080.00totale

a carico dello Stato:

fr. 15.00                                   tassa di giustizia

fr.                                        105.00                                 spese giudiziarie

ccccccccccccccc

fr.                                       120.00totale