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10.2007.260

Tacciare di vecchia strega una persona, dopo essere entrato indebitamente nella sua abitazione, scavalcando dapprima la ringhiera a confine, attraversando poi il giardino ed infine penetrando nel salotto da una porta finestra

Ticino · 2007-12-11 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. ingiuria, art. 177 vCPS,
  2. violazione di domicilio, art. 186 vCPS, per i fatti compiuti a __________ il 31 ottobre 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2002/2007 del 18 giugno 2007; condanna                         ACCU 1
  3. alla multa di fr. 400.-- (quattrocento); 1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
  4. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--; comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS; respingela richiesta di ripetibili; le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: , Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a:                                   Comando della Polizia cantonale,
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LESA 1

Incarto n.10.2007.260

DA 2002/2007

Bellinzona

11 dicembre 2007

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1,

prevenuto colpevole di         1.  ingiuria,

per avere, a __________ il 31 ottobre 2006, offeso l’onore di LESA 1 tacciandola di “vecchia strega”;

2.  violazione di domicilio,

per essere, a __________ il 31 ottobre 2006, indebitamente entrato nell’abitazione di LESA 1, contro la volontà dell’avente diritto, scavalcando dapprima la ringhiera a confine con la sua proprietà, entrando poi nel giardino della querelante e, quindi, nel salotto dell’abitazione passando per la porta finestra aperta;

reati previsti dagli art. 177 e 186 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 18 giugno 2007 n. 2002/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di fr. 600.-- (seicento), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 120.-- (centoventi) (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

2.  Alla multa di fr. 400.-- (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 19 giugno 2007 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 11 dicembre 2007, al quale ha partecipato unicamente l’accusato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               l'accusato, il quale chiede di essere prosciolto sia dal reato di ingiuria in applicazione dell’art. 177 cpv. 2 CPS, sia da quello di violazione di domicilio, ritenuto che non si è introdotto indebitamente nella proprietà della parte lesa, in quanto vi era un tacito accordo in passato in tal senso e non è stato respinto;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.    L’imputato è autore colpevole di:

1.1.  Ingiuria,

4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 177 e 186 vCPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

1.  ingiuria, art. 177 vCPS,

2.  violazione di domicilio, art. 186 vCPS,

per i fatti compiuti a __________ il 31 ottobre 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2002/2007 del 18 giugno 2007;

condanna                         ACCU 1

1.  alla multa di fr. 400.-- (quattrocento);

1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

respingela richiesta di ripetibili;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

,

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.400.00multa

fr.                       150.00       tassa di giustizia

fr.                       100.00       spese giudiziarie

fr.650.00totale