Sachverhalt
compiuti nelle circostanze descritte nel DA 1849/2007;
condanna ACCU 1
1.Alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 150.00 (centocinquanta), per un totale di fr. 7'500.00 (settemilacinquecento).
§ Lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 1'000.00 (mille).
§ In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.00.
non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 10 giorni ai sensi del vCP decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________, ma prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova ivi stabilito;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.1000.00multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 400.00 spese giudiziarie
fr. 0.00 spese di inchiesta
fr. 0.00 testi
fr.1700.00totale
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 1.Alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 150.00 (centocinquanta), per un totale di fr. 7'500.00 (settemilacinquecento).
§ Lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 1'000.00 (mille).
§ In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.00.
non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 10 giorni ai sensi del vCP decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________, ma prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova ivi stabilito;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.1000.00multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 400.00 spese giudiziarie
fr. 0.00 spese di inchiesta
fr. 0.00 testi
fr.1700.00totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.
10.2007.259
DA 1849/2007
Bellinzona
17 dicembre 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria, per giudicare
ACCU 1
difeso da: Avv. DI 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto il motoveicolo Yamaha targato __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.17 - max. 1.50 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dallart. 91 cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto daccusa del 11 giugno 2007 n. 1849/2007 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 150.-- (centocinquanta) ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 9'000.-- (novemila). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1'000.-- (mille) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 10 (dieci) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________ (art. 46 cpv. 1 CPS).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- (trecento).
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 20 giugno 2007 dall'accusato;
indetto il dibattimento 17 dicembre 2007, al quale sono comparsi laccusato personalmente ed il difensore, avv. DI 1;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale sostanzialmente non contesta i fatti, postulando la sospensione condizionale della pena ed il mantenimento della sospensione condizionale della pena precedentemente sospesa;
sentito da ultimo l'accusato, che si dichiara colpevole e pentito;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È ACCU 1 autore colpevole di guida in stato di inattitudine, per i fatti descritti nel decreto daccusa a suo carico?
2.In caso di risposta affermativa, quale devessere la pena?
3.Leventuale condanna devessere posta al beneficio della sospensione condizionale e se sì per quale periodo di prova?
4.Devessere revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva di 10 giorni precedentemente comminata e decretata dal Ministero Pubblico il __________?
5.A chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 91 cpv. 1 LCS; 42 e segg. CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di guida in stato di inattitudine, ex art. 91 cpv. 1 LCS, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel DA 1849/2007;
condanna ACCU 1
1.Alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 150.00 (centocinquanta), per un totale di fr. 7'500.00 (settemilacinquecento).
§ Lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 1'000.00 (mille).
§ In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.00.
non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 10 giorni ai sensi del vCP decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________, ma prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova ivi stabilito;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.1000.00multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 400.00 spese giudiziarie
fr. 0.00 spese di inchiesta
fr. 0.00 testi
fr.1700.00totale