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10.2007.257

Falsità in documenti, guida in stato di inattitudine e infrazione alle norme della circolazione

Ticino · 2008-04-05 · Italiano TI
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Sachverhalt

descritti nel decreto di accusa suo carico.

2.    Sulla pena e sulle spese.

2.1.  Se può beneficiare per l’imputazione di falsità in documenti dell’attenuante specifica di cui all’art. 48 lett. e CP.

3.    Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dall’Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland il 29.10.2001.

3.1.  Se, qualora si dovesse procedere alla revoca, deve essere modificato il genere della pena e prevista una pena unica.

4.    Se deve essere ordinata la confisca e distruzione della documentazione contabile falsa (tabulati, pezze giustificative ecc.) sequestrata presso il __________ il 24.03.2004.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che il Procuratore pubblico, con scritto 7 aprile 2008, ha chiesto la motivazione scritta della sentenza, mentre l’accusato non si è avvalso di tale facoltà, né ha presentato dichiarazione di ricorso;

considerato                      in fatto ed in diritto

I.     Sulla falsità in documenti

1.ACCU 1 ha rivestito la carica di direttore del __________ (in seguito, __________) dal 1° giugno 1987 al 26 gennaio 1996, come pure, del __________ (in seguito, __________, lanciato sul mercato editoriale il 14 settembre 1992 contestualmente alla nascita del quotidiano __________, frutto della fusione delle testate __________ e __________), occupandosi della gestione del settore redazionale e dell’applicazione della linea editoriale decisa dall’editore.

2.In data 12 marzo 2004, a seguito della pubblicazione di un articolo intitolato “Tirature fantasma” apparso sul quindicinale satirico __________ n. 150 di pari data, il Ministero pubblico ha aperto d’ufficio un procedimento penale contro ignoti per titolo di truffa e falsità in documenti.

Nel contesto dell’assunzione di informazioni preliminari sono state individuate persone che, con diversi gradi di partecipazione e di responsabilità, sono risultate coinvolte nell’allestimento di documenti non corrispondenti al vero poi sottoposti nel periodo 1994-2002 a una dipendente della società __________ AG, __________ __________, incaricata, in qualità di revisore, di verificare la tiratura delle testate __________ e __________. L’inchiesta ha infatti permesso di accertare che negli anni dal 1994 (per la tiratura dell’anno 1993) al 2002 (per la tiratura dell’anno 2001) è stata allestita documentazione attestante la stampa e la distribuzione di copie del __________ e, a far tempo dal 1996 (per la tiratura del 1995), anche del __________, non corrispondente alla realtà. Detta documentazione artefatta (distinte postali di impostazione, bollettini di consegna, bollettini di resa, fatture giornaliere, semestrali ed annuali, ordini di stampa, tabulati ecc.) veniva poi sottoposta al revisore della __________ AG, che una volta all’anno era chiamata a verificare la tiratura dichiarata venduta di entrambe le testate __________ e __________.

Sulla scorta dell’autocertificazione presentata dall’editore la __________ AG emetteva annualmente una certificazione di tiratura controllata. In Ticino vi era la particolarità che, su richiesta congiunta degli editori, il revisore compilava personalmente il protocollo di tiratura sulla base della documentazione da loro messagli a disposizione e verificata in loco.

3.Per quanto qui interessa, all’imputato viene rimproverato di aver formato, per il tramite dell’ignaro autore mediato __________, l’attestato di tiratura controllata per l’anno 1994 rilasciato il 20 aprile 1995 (doc. 6 allegato al verbale di interrogatorio 16 marzo 2004 di __________; A1), a dipendenza dei dati dichiarati nel protocollo di tiratura da lui sottoscritto il 16 marzo 1995, unitamente all’allora amministratore delegato __________.

Dall’inchiesta è emerso che la tiratura certificata __________ è stata di 25'526 copie (di cui 19'254 per il __________ e 6’272 per il __________), a fronte di una tiratura effettiva di 23'513 (di cui 17'261 per il __________ e 6'252 per il __________; cfr. doc. 12 accluso al verbale di interrogatorio 16 aprile 2004 di __________). Tale cifra ha di fatto permesso di celare un calo di 1'710 copie rispetto alla tiratura certificata per l’anno precedente (1993), pari a 25'223 copie, dando persino atto di un incremento di 303 copie.

4.L’imputato ha ammesso di sapere che“all’atto della firma del formulario che veniva sottoposto alla __________ i dati contenuti nel formulario non corrispondevano alla realtà dei fatti”, specificando inoltre quanto segue:

“Ero a conoscenza, perché ne avevo discusso senz’altro con __________, che negli anni di controllo 1993 e 1994 sarebbero continuate fittiziamente le operazioni promozionali che erano state messe in atto nel 1992/1993. Sapevo dunque che sarebbero state fatte figurare operazioni promozionali sull’arco di tre mesi e nel 1994 sarebbe stata fatta figurare la continuazione della collaborazione con la __________”(cfr. verbale di interrogatorio 17 maggio 2004, pag. 2 e 3), collaborazione che si inseriva in un’operazione di distribuzione diretta del __________ nella fascia transfrontaliera da parte della società __________ (__________), __________, iniziata il 1° dicembre 1992 e interrottasi nel mese di gennaio 1994, poiché l’impegno finanziario non era proporzionato alla resa dell’operazione (cfr. verbale di interrogatorio 16 aprile 2004, pag. 4).

Per quanto attiene alle operazioni promozionali l’inchiesta ha permesso di appurare che sulle distinte postali di impostazione, ritornate dalla posta già vidimate, sono stati aggiunti, a posteriori e a mezzo della medesima calligrafia, esemplari di saggio per i mesi di agosto/settembre/ottobre 1994 mai stampati e consegnati agli uffici postali (e giustificati, a precisa domanda del revisore, che aveva notato l’incremento delle tirature, come “azione autunnale al medesimo indirizzo pagata da sostenitori del giornale”; cfr. verbale di interrogatorio 28 maggio 2004 __________, pag. 4); tali dati sono in seguito stati riportati su un foglio allegato ai relativi tabulati delle tirature giornaliere.

Relativamente alle forniture alle edicole estere, è invece emerso che sono state allestite, sempre a posteriori, ricevute giornaliere di consegna e di resa in blocco, con relative fatture (cfr. verbale di interrogatorio 1° aprile 2004 __________, impiegata d’ufficio, pag. 2) - non contabilizzate, ma pronte ad esserlo qualora il revisore avesse richiesto un controllo incrociato della contabilità e degli abbonamenti (cfr. verbale di interrogatorio 18 marzo 2004 __________, contabile, pag. 2) e, inoltre, sono stati modificati gli ordini di stampa.

5.L’accusato ha precisato di aver ignorato le modalità alle quali avrebbe ricorso l’ufficio abbonamenti, rispettivamente l’allora amministratore delegato, __________, per preparare la predetta documentazione, ribadendo anche in sede di istruttoria dibattimentale di aver unicamente condiviso con quest’ultimo la decisione di non indicare un calo della tiratura del __________, poiché psicologicamente si sarebbe rivelato un grave segnale di debolezza per il giornale, che a seguito della nascita nel 1992 de __________ era diventato il terzo quotidiano sul mercato e sembrava quindi destinato a scomparire.

Da qui la creazione del __________, come pure le numerose promozioni che avevano portato a un incremento di 1'666 copie nel 1992 e la decisione, condivisa con l’amministratore delegato, di non dichiarare il calo della tiratura subito nel 1993 e nel 1994 (acuito dalla fine dell’operazione __________) stante la mancanza di mezzi finanziari per continuare le azioni promozionali, e di trovare dei correttivi.

A detta dell’accusato,“l’idea era quella di raggiungere un pareggio dei conti del giornale entro il 1995, ciò che avrebbe poi permesso di riprendere le azioni promozionali e pareggiare il divario fra le copie effettivamente distribuite e quelle dichiarate al controllo __________”(cfr. verbale di interrogatorio 17 maggio 2004, pag. 2).Egli ha poi precisato che“lo scopo dell’operazione era di natura esclusivamente psicologica da una parte verso l’interno del giornale, nel senso che non si voleva demotivare il personale che in quegli anni apportava uno sforzo straordinario per promuovere il giornale, e dall’altra verso l’esterno, dove si voleva evitare di dare un segnale di debolezza nella concorrenza spietata di quegli anni”(cfr.ibidem, pag. 4).

Sulla base delle risultanze processuali, segnatamente delle dichiarazioni dell’imputato, che ha sostanzialmente confermato i fatti, e della chiamata in correità degli allora collaboratori, il Procuratore pubblico lo ha ritenuto autore colpevole di falsità in documenti, ad esclusione invece del reato di truffa, non essendo stato sufficientemente comprovato che l’utilizzo del falso documento ottenuto abbia portato un vantaggio pecuniario diretto al giornale, rispettivamente ai correi.

6.La difesa, dal canto suo, si è limitata a contestare la natura di documento nel senso dell’art. 251 CP dell’attestato di tiratura controllata, sottolineando che, nonostante lo stesso sia stato rilasciato da un ente autonomo al di sopra delle parti, all’origine vi è pur sempre un’autocertificazione, ovvero una dichiarazione unilaterale e interessata.

Ha poi relativizzato, da un lato, la portata del documento, destinato unicamente agli addetti ai lavori e irrilevante per il prezzo delle inserzioni e, dall’altro lato, ha evidenziato la debolezza del controllo, portando a titolo di esempio il fatto che il revisore non si è accorto che l’impennata delle tirature durante il mese di agosto 1994 non poteva essere plausibile, ritenuto che si trattava di un periodo di vacanze.

In sostanza, difetterebbero gli elementi particolarmente rigorosi esatti dalla giurisprudenza, affinché lo scritto fornisca quelle garanzie oggettive di veridicità che lo qualificano come documento.

7.L’art. 251 cifra 1 CP prevede che chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d’inganno, di un tale documento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Tale norma non reprime solo la falsificazione di un documento autentico (falso materiale), ma anche la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico). In quest’ultimo caso nondimeno, la cosiddetta menzogna scritta (schriftliche Lüge) trascende in reato solo ove, dal profilo oggettivo, il documento goda di particolare credibilità o abbia un valore probatorio accresciuto. Non tutti gli scritti rientrano difatti sotto l’art. 251 CP, ritenuto che deve trattarsi di un documento nel senso dell’art. 110 cpv. 4 CP, ossia di uno scritto destinato e atto a provare un fatto di portata giuridica, ciò che lo distingue appunto dalla menzogna scritta. Il carattere probante del documento può risultare dalla legge (ad es. il bilancio, il conto perdite e profitti, l’inventario; cfr.Corboz, in ZBJV, 131/1995, pag. 551), come pure dalle circostanze concrete, dal senso o dalla natura del documento.

La distinzione tra il falso intellettuale e la menzogna scritta non è di facile determinazione. Con sentenza 117 IV 35 il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha ritenuto che ove si tratti di falsità ideologica in documenti l’art. 251 CP va applicato restrittivamente: può quindi ammettersi che la “menzogna scritta” contenuta nel documento falso possieda un’accresciuta capacità persuasiva solo se il documento presenta garanzie obiettive della verità del suo contenuto. Una tale garanzia può risultare dalla missione conferita all’autore del documento. La questione è in definitiva quella di sapere se l’autore era investito di una missione di fiducia implicante un dovere di oggettività. Ciò non è il caso quando l’autore difende semplicemente i suoi interessi o quelli della persona che rappresenta in una situazione dove, almeno potenzialmente, vi sono interessi opposti. È generalmente ammesso che l’autore è investito di una missione di fiducia quando ha un dovere di oggettività o di verifica, situazione che può risultare non solo dalla legge, ma anche da uno stato di fatto, ritenuto che la missione di fiducia presuppone che l’autore si trovi in una posizione neutra rispetto agli interessi che si oppongono (cfr.Corboz, op. cit., pag. 571 e segg.).

L’infrazione è intenzionale; l’intenzione deve portare su tutti gli elementi costitutivi dell’infrazione. Ciò presuppone non solo che il comportamento dell’autore sia volontario, ma che questi voglia o accetti che il documento contenga un’alterazione della verità e abbia valore probante.

L’art. 251 CP esige inoltre un dolo speciale che può alternativamente presentarsi sotto forma di un’intenzione di nuocere oppure di ottenere un indebito vantaggio, nozione quest’ultima molto ampia, ritenuto che lo stesso non deve essere necessariamente pecuniario, ma può essere anche di altra natura e non richiede che l’autore sappia esattamente in che cosa consista (cfr.Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, pag. 218, n. 171 e segg., con richiami di dottrina).

8.In concreto, come detto, l’imputazioneè quella di aver formato, per il tramite dell’autore mediato __________, revisore della società __________ AG, l’attestato di tiratura controllata per l’anno 1994 attestante una cifra di tirature maggiorata rispetto a quella effettiva e quindi non corrispondente alla realtà.La fattispecie, di per sé non contestata, ascritta all’imputato concerne quindi la redazione di un documento dal contenuto inveritiero, ovvero di un falso ideologico o intellettuale.

L’atto emana dall’Istituto di ricerca e studi sui media pubblicitari __________ AG, che tra gli altri scopi sociali è formalmente incaricato del controllo delle tirature in base al pto 1.3 delle “prescrizioni relative al controllo delle tirature __________ in Svizzera”, che definiscono la __________ AG come “istanza di controllo” (cfr. doc. 2 allegato al verbale di interrogatorio28 maggio 2004 __________, pag. 2, secondo la quale le disposizioni contenute in dettoregolamento, prodotto nella versione 1° aprile 2001, erano già in vigore almeno dal 1990). Ciò che caratterizza la __________ AG è il fatto che sia un istituto neutro e indipendente, al di sopra delle parti, come asserito dalla stessa difesa, senza scopo di lucro,“nata per desiderio degli editori e del mercato pubblicitario poiché si voleva un’istituzione neutrale che certificasse le tirature e che effettuasse sondaggi ecc. in modo uniforme e quindi paragonabile” (cfr. verbale di interrogatorio28 maggio 2004 __________,pag. 5).

Scopo, incontestato, del controllo è quello di garantire che le tirature degli editori che fanno capo a questo servizio, su mandato di fiducia, rispondano a criteri identici e quindi comparabili. Non solo, anche le associazioni del ramo pubblicitario menzionate nel regolamento, riconoscono ufficialmente le tirature controllate dalla __________ AG come le sole facenti fede (pto 1.1). Tali risultanze - come precisato dal Direttore dell’__________, __________, a testimonianza della loro importanza - vengono pubblicate sulle testate, nel bollettino ufficiale __________ e nei documenti d’informazione destinati agli inserzionisti (cfr. verbale 7 giugno 2004, pag. 3).

La procedura di controllo è eseguita secondo prescrizioni precise e prevede tra l’altro la possibilità di opposizione/ricorso contro le decisioni prese nell’ambito del regolamento. __________, collaboratrice presso l’Ufficio abbonamenti, ha, tra l’altro, evidenziato che il controllo delle tirature da parte del revisore era frutto di un lavoro serio, ricordando che per diverse ore questi faceva controlli a campione e verificava tutte le cifre; verbale 2 aprile 2004, pag. 6).

Del resto, lo stesso imputato ha affermato che nonostante l’introduzione del sistema dell’autocertificazione nel 1989“in Ticino vi è stata la particolarità che per richiesta congiunta degli editori si continuasse con un controllo più minuzioso” (cfr. verbale di interrogatorio 16 aprile 2004, pag. 3).

9.Orbene, dalle circostanze che precedono risulta che la __________, proprio per il suo carattere neutro e indipendente, è chiamata a eseguire la verifica delle tirature in base a criteri identici, ampiamente regolamentati, ed è quindi investita di una missione di fiducia che implica un obbligo di obiettività (ciò che nella lingua tedesca si parifica alla posizione di quasi-garante); di qui le garanzie oggettive sufficienti che qualificano a tutti gli effetti l’attestato di tiratura controllata, ufficialmente riconosciuto da tutti e per sua natura non soggetto a discussioni o a verifiche da parte dei destinatari, come documento. In proposito, nulla muta il fatto che alla base vi sia un’autocertificazione (ossia una dichiarazione unilaterale) dell’editore interessato, perché quest’ultimo, facendo capo a tale istituto si impegna a sottoporsi al controllo in base all’applicazione dei criteri sopramenzionati.

Non può essere disatteso, a conferma della particolare credibilità attribuita all’attestato, sulla base della missione di fiducia unanimemente attribuita e riconosciuta alla __________ AG, che la posta, ai fini dell’applicazione delle tariffe preferenziali di cui all’art. 15 della Legge sulle Poste (giusta il quale dalle 1'000 alle 40'000 tirature per edizione viene riconosciuta la sovvenzione federale, mentre oltre tale cifra vi è la possibilità di un accordo diretto tra l’editore e la posta), parifica la certificazione __________ all’autenticazione notarile, raccomandando la collaborazione con la società, in quanto organizzazione neutrale riconosciuta nel settore editoriale e specializzata nelle autenticazioni.

L’importanza dell’attestato emerge inoltre in modo indiscutibile dalle varie dichiarazioni testimoniali agli atti, laddove il dato della tiratura è stato definito, in generale, come uno degli elementi importanti per la scelta dell’inserzionista (cfr. verbale 16 marzo 2004 __________, pag. 2) e per la determinazione del prezzo dell’inserzione singola (cfr. verbale 31 marzo 2004 __________, pag. 2), uno degli indici di salute della testata (cfr. verbale 16 marzo 2004 __________, pag. 2), necessario per tenere testa alla concorrenza e non fine a sé stesso, bensì utilizzato come mezzo per raggiungere uno scopo ben preciso, ossia trarre il massimo profitto dal mercato pubblicitario (cfr. verbale 28 maggio 2004, __________, pag. 5), come pure uno degli strumenti classici di lavoro per imedia planer, per cui si presume che sia conosciuto (cfr. verbale 27 aprile 2004 __________, pag. 4). Le affermazioni di __________, direttore di __________ SA dal 2000 ed ex-direttore della __________, riassumono bene la rilevanza dell’attestato, laddove dichiara che:“In sostanza l’attestato __________ è, per l’editore, una garanzia che porta sul mercato nel senso che può far valere che la sua testata ha una tiratura che è stata controllata e certificata”(cfr. verbale 31 marzo 2004, pag. 2).

__________, editore de __________ e presidente dell’__________, prendendo posizione sulla chiave di riparto al fondo TreTop (costituito dagli utili derivanti dal contratto di collaborazione pubblicitaria concluso nel 1992 tra __________ SA e i tre quotidiani ticinesi, in base al quale l’inserzionista paga una sola tariffa vantaggiosa per effettuare un’inserzione sulle tre testate), ha osservato che l’aumento della quota di partecipazione del __________ e de __________ nel periodo ‘94-‘96 (formalizzato nel ‘97) è stato ottenuto sulla base soprattutto della certificazione __________ e della diffusione per Distretti (cfr. verbale 13 aprile 2004, pag. 3). Non da ultimo, appare sintomatico il fatto che l’imputato medesimo, non appena venivano resi noti i dati del controllo, scrivesse un editoriale per commentare gli stessi (cfr. verbale 31 marzo 2004 __________, pag. 4). In definitiva, le critiche mosse dalla difesa all’attendibilità del controllo e all’importanza del documento non meritano protezione.

Dalle considerazioni che precedono, si conclude che gli elementi costitutivi oggettivi del reato di falsità in documenti sono dati, come pure l’intenzionalità, ammessa dall’imputato. Quanto al dolo speciale dell’indebito vantaggio, va detto che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale colui che si rende colpevole di un falso in documenti non ricerca necessariamente un vantaggio pecuniario diretto; quello che desidera è beneficiare – senza diritto, quindi indebitamente – della forza probante accresciuta riconosciuta a un tale documento, ciò che costituisce precisamente il bene giuridico protetto dell’art. 251 CP (DTF 119 IV 234, consid. 2a).

Ne segue che l’accusato deve essere riconosciuto autore colpevole di falsità in documenti.

II.     Sulla guida in stato di inattitudine e sull’infrazione alle norme della circolazione stradale

10.Il Procuratore pubblico ha altresì considerato ACCU 1 autore colpevole di guida in stato di inattitudine in relazione all’incidente della circolazione occorsogli il 7 aprile 2005, alle 22.55 circa, di ritorno da una cena di lavoro a Maienfeld (GR), sull’autostrada A3 in direzione di Zurigo (zona __________), e meglio per aver condotto l’autovettura BMW 520 D targata TI __________ in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0,6 – max. 1,20 grammi per mille) e di spossatezza, conclusione alla quale è giunto sulla scorta del referto peritale rassegnato il 7 novembre 2006 dal dott. med. __________, sostituto capo divisione del dipartimento di medicina del traffico dell’Istituto di medicina legale dell’Università di Zurigo, incaricato con decreto 26 maggio 2006 di accertare se la causa del sinistro era riconducibile a problemi cardiaci o ad altri problemi di natura medica (cfr. AI 38, inc. 2005.3321).

Parallelamente al delitto di cui sopra, l’accusa – ricostruendo la dinamica dell’incidente - ha pure rimproverato all’imputato un’infrazione alle norme della circolazione per avere, nello stato psico-fisico riferito, perso negligentemente la padronanza di guida nell’effettuare una manovra di sorpasso del veicolo Alfa Romeo I, 166 3.0 V6 targata ZH __________ procedente nella sua stessa direzione di marcia, urtando contro quest’ultimo sulla parte anteriore sinistra, indi, rettificando bruscamente la direzione con conseguente sbandamento, colliso nuovamente contro la vettura Alfa Romeo costringendola in tal modo a uscire di strada e a cozzare violentemente contro l’adiacenteguardrail, terminando a sua volta la corsa sulla corsia di emergenza.

11.La difesa ha anzitutto sostenuto che la dinamica dell’incidente descritta nel decreto di accusa non è corretta, non essendovi alcuna prova agli atti che vi siano state due collisioni, in particolare non essendo su questo punto la perizia tecnica 8 maggio 2006 allestita dalla Polizia scientifica di Zurigo concludente. Donde una violazione del principio accusatorio.

Parimenti il difensore ha asserito che non vi è alcuna prova di un mancamento anche se lo stesso appare probabile, tuttavia per effetto di una sincope diversa da quella analizzata dal perito giudiziario, che permane comunque non dimostrabile. In proposito, ha evidenziato che il perito giudiziario sarebbe partito da una premessa errata e arbitraria circa la dinamica dell’incidente, dando per scontato, sulla base della tesi accusatoria, che ci sono stati due contatti e concludendo con certezza per l’esistenza di un mancamento, poiché l’imputato non avrebbe ricordato il primo contatto precedente alla reazione di spavento; tuttavia, non essendovi alcun riscontro agli atti di una doppia collisione, il ragionamento deduttivo del perito non risulterebbe tutelabile.

Ha inoltre criticato la reticenza del perito giudiziario nell’esaminare le sincopi, asserendo che questi avrebbe erroneamente escluso un tipo di sincope di origine cardiaca, legato alla malattia acuta ischemica coronarica che si è palesata nelle settimane successive all’incidente di __________ (e meglio il 12 e 16 aprile 2005 con due episodi di svenimento al termine di una riunione di commissione a Palazzo federale a Berna, rispettivamente alla stazione di Lugano e con un’improvvisa forte aritmia il 17 aprile 2005, a seguito della quale è stata diagnosticata una parziale occlusione delle coronarie, con conseguente intervento chirurgico, risolutore, del 19 aprile 2005) e di cui l’evento del 7 aprile 2005 potrebbe essere stato la prima manifestazione.

La difesa si è poi doluta del fatto che la perizia giudiziaria, oltre a non vagliare sufficientemente le diverse sincopi come probabili cause di un mancamento, non tiene nemmeno in considerazione altri fattori, quali i numerosi chilometri percorsi abitualmente dall’imputato, e conclude per una lacuna strutturale del ragionamento peritale, che sarebbe incentrato su un’analisi della cause per esclusione, senza peraltro argomentare la conclusione a cui giunge.

A sostegno della tesi di una probabile sincope, come prima manifestazione di una grave malattia coronarica acuta, è stata prodotta una perizia medica datata 18/30 dicembre 2006 allestita congiuntamente dal PD dott. __________, Professore associato alla Cattedra di cardiologia dell’Università di __________, Germania e Capo-servizio responsabile del Servizio di scompenso cardiaco ed elettrofisiologia clinica presso la __________ di __________, e dal dott. __________, Primario di cardiologia presso gli Ospedali __________, __________, Italia (cfr. AI 54 inc. 2005.3321).

Infine, a mente della difesa, non si può neppure escludere che l’imputato abbia perso il controllo della vettura a causa di una reazione spropositata di spavento, dopo aver omesso di prestare per un attimo attenzione al veicolo che si trovava di fianco, così come spontaneamente avanzato da un altro perito di parte, e meglio il Prof. dott. med. __________, esperto nella ricerca medico-tossicologica, il quale ha allestito una perizia tossicologica di data 3 marzo 2008 avente per oggetto le affermazioni del perito giudiziario relative al colpo di sonno e agli effetti dell’alcol.

Non essendo comprovato lo stato di spossatezza, la difesa conclude per il proscioglimento, ad eccezione della guida in stato di ebrietà, reato che va punito con una semplice contravvenzione tenuto conto di un’alcolemia dello 0.6 grammi per mille più favorevole all’imputato. Per il resto, sostiene che quest’ultimo non deve essere punito per infrazione alle norme sulla circolazione stradale, perché la perdita di padronanza è dovuta allo stato di spossatezza.

12.Per quanto attiene alla descrizione dell’incidente contenuta nel decreto di accusa (punto 3) occorre, in effetti, rilevare che dagli atti non si riesce a trarre conferma di tale dinamica. La perizia tecnica 8 maggio 2006 della Polizia scientifica di Zurigo (cfr. AI 37, inc. 2005.3321), menziona unicamente un contatto di striscio (“Erstkontakt als Streifkollision”, pag. 7 e 9) accertato tra la parte anteriore sinistra dell’Alfa e la portiera posteriore destra della BMW, senza aggiungere nulla e senza dire se vi sono stati altri contatti; questo anche poiché, visto il tempo trascorso prima del sequestro dei veicoli che sono stati recuperati presso ditte di rottamazione del Canton Zurigo e l’entità dei danni, diverse loro parti non erano più disponibili.

La perizia dà quindi atto di un contatto iniziale (o scatenante), rimanendo invece silente sulla questione di sapere se in seguito ve ne sono stati altri. Tale questione può comunque rimanere aperta, in quanto la dinamica dell’incidente è solo una conseguenza del fatto rimprovero all’accusato (imputazione), ossia di aver perso la padronanza dell’automezzo. Il numero di collisioni che ne è seguito è ininfluente ai fini del giudizio su questa imputazione.

Si tratta per contro di stabilire se il contatto tra le vetture è avvenuto prima della sbandata come sostiene il decreto di accusa. Dall’esame delle testimonianze rilasciate a caldo dai protagonisti, che appaiono le più precise, si evince che ciò non sembra essere il caso.

In proposito, giova anzitutto rilevare che la ricostruzione di cui al rapporto di polizia 8 aprile 2005 (cfr. AI 2 inc. 2005.3321), frutto di un’interpretazione degli agenti, non può essere ritenuta corretta.

A pag. 6 la Polizia cantonale di Zurigo ha così descritto la dinamica dell’incidente:“Während des Überholmanövers bemerkte __________, dass er nach rechts, nahe an das zu überholende Fahrzeug von __________ geriet. Um eine seitliche Kollision zu verhindern, lenkte er sein Fahrzeug nach links. Da er zu stark nach links korrigierte, musste er anschliessend sofort wieder nach rechts lenken. Dabei geriet das Fahrzeug von __________ ins Schleudern, drehte sich um die eigene Achse und kollidierte mit dem korrekt auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Alfa Romeo. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge nach rechts in die Aussenleitplanken geschleudert“.

Ora, tale ricostruzione non appare plausibile, poiché la collisione non può essere avvenuta dopo la rotazione sull’asse della BMW, caso contrario si sarebbero toccate di striscio le rispettive parti sinistre dei veicoli; non è neppure corretto affermare che stante la collisione entrambi i veicoli sono stati proiettati a destra contro il guidovia, in quanto la BMW è stata catapultata dapprima contro il terrapieno a sinistra per poi tornare a destra. Decisive risultano essere le testimonianze rese a caldo dai protagonisti:

L’imputato ha dichiarato che:“Plötzlich hatte ich das Gefühl, resp. erkannte ich, dass ich mit meinem Fahrzeug zu nahe zur Fahrbahnmitte geriet. Ich näherte mich dem Fahrzeugheck des Alfa Romeos. Deshalb steuerte ich nach links, vermutlich zu brüsk, denn ich musste sofort wieder nach rechts korrigieren. Dabei geriet ich auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und drehte mich um die eigene Achse. Irgendwann während dem Schleudern kollidierte ich mit dem Personenwagen Alfa Romeo, welcher auf dem rechten Fahrstreifenfuhr“(cfr. rapporto di polizia, pag. 7).

Dalle predette affermazioni si evince, in sostanza, che egli si è accorto di essere troppo vicino alla mezzeria (non è quindi il co-protagonista ad essersi spostato a sinistra) e di avvicinarsi alla parte posteriore dell’Alfa Romeo (di modo che non era ancora alla pari di quest’ultima); asserisce inoltre di avere cominciato a sbandare dopo la sterzata intrapresa, verosimilmente troppo brusca, per poi ruotare sull’asse. Precisa infine che durante lo sbandamento, quindi prima di girarsi, ha colliso con l’altra vettura.

Dal canto suo, __________ ha affermato che:“Ich erkannte, dass von hinten ein Personenwagen auf dem Überholstreifen naht. Was genau passierte, kann ich nicht sagen, jedenfalls kollidierte dieser Personenwagen seitlich mit uns. Ich kann nicht sagen, ob dieser Personenwagen vor der Kollision schleuderte oder nicht.Nach der seitlichen Kollision knallten wir mit leichter Verzögerung rechts in die Leitplanken, wo wir auch zum Stillstand kamen”(cfr. rapporto di polizia, pag. 8), senza accennare a una seconda collisione e senza invero contraddire la versione dell’imputato, limitandosi a precisare che dopo la collisione - che non può che essere l’ “Erstkontakt” descritto nella perizia tecnica 8 maggio 2006 della Polizia scientifica – è andato a sbattere contro ilguardrail.

In sostanza, l’accusato durante il lungo sorpasso - da lui così definito - della vettura procedente a velocità leggermente inferiore, ha improvvisamente sussultato, dopo avere avuto la consapevolezza di essersi avvicinato troppo alla mezzeria e alla parte posteriore dell’Alfa Romeo, per questo motivo ha sterzato, forse in modo troppo brusco, a sinistra, per cui ha dovuto correggere la traiettoria a destra e, a causa dell’asfalto bagnato, ha iniziato a sbandare; durante lo sbandamento ha urtato la vettura del co-protagonista che è stata catapultata a destra, andando a cozzare violentemente contro il guidovia, mentre la sua vettura, dopo essere stata proiettata in direzione del terrapieno che divide le corsie dell’autostrada (su due livelli in quel punto), ha subìto una rotazione sull’asse ed è tornata a destra, finendo, a sua volta, la corsa contro il guidovia.

La diversa dinamica rispetto a quella illustrata nel decreto di accusa, come rilevato correttamente dall’accusa, non modifica tuttavia l’imputazione. All’accusato viene infatti imputato di aver infranto la legge per aver guidato in stato di spossatezza e di aver per questo motivo perso il controllo del veicolo.

Se, a causa della perdita di padronanza di guida, vi siano state una, due o più collisioni tra i veicoli è per contro una questione irrilevante ai fini della qualifica giuridica della fattispecie. Ne segue che non vi è alcuna violazione del principio accusatorio.

13.Occorre a questo punto chiarire il motivo per cui l’imputato si è spostato verso il centro della carreggiata e si è avvicinato troppo all’Alfa Romeo.

Per l’accusa, come detto, sulla base delle risultanze della perizia 7 novembre 2006 allestita dal dott. __________, vi è stata una limitazione della capacità di percezione e di memoria di diversi secondi, concetto che i periti di parte dott. __________ e dott. __________ hanno definito come una perdita di vigilanza di durata imprecisata (cfr. perizia 16/30 dicembre 2006, pag. 1; breve mancamento per il teste Prof. dott. med. __________; cfr. verbale 27 giugno 2005, pag. 3). Secondo la difesa il perito giungerebbe a questa conclusione partendo dalla premessa sbagliata di una collisione con l’Alfa Romeo precedente alla reazione di spavento che ha portato l’accusato alla brusca manovra.

Tale considerazione non è tuttavia corretta, atteso che la perizia - che riporta fedelmente le considerazioni espresse dall’imputato in occasione del colloquio strutturato con il dott. __________ avvenuto il 28 settembre 2006 - illustra esattamente il contrario, laddove leggesi a pag. 4 che:

“Plötzlich sei er aufgeschreckt und habe die ‘Vision’ gehabt, dass er viel zu nahe am anderen Fahrzeug, d.h. viel zu weit rechts, gekommen sei. Er habe sofort Gegensteuer gegeben und sei dadurch ins Schleudern geraten,daraufhin(a seguito di ciò, ndr)habe sich der Unfall ereignet“.

Sulla scorta di tali affermazioni il perito ha quindi dedotto quanto segue:

“Es muss daher davon ausgegangen werden, dass Herr __________ für die Zeit von mehreren Sekunden(trattandosi, come riferito dall’imputato, di un lungo sorpasso, atteso che l’altra vettura procedeva a velocità solo leggermente inferiore, ndr)vor dem ‘Aufschrecken’ oder dem Erkennen, dass er viel zu weit rechts war, in seiner Wahrnehmungsfähigkeit und in seiner Erinnerungsfähigkeit eingeschränkt war“(perizia, pag. 9).

In definitiva, le conclusioni alle quali è giunto il perito si fondano sulle dichiarazioni dell’accusato medesimo (conformi, del resto, a quanto emerso durante l’interrogatorio successivo ai fatti), dalle quali si desume che egli non si è accorto con sufficiente anticipo che si stava spostando a destra per poter tempestivamente correggere la traiettoria. Partendo da questo presupposto egli ha quindi proceduto a un ragionamento deduttivo volto a individuare la causa del mancamento. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, l’approccio risulta essere del tutto sostenibile, come pure la conclusione alla quale è giunto, ossia il colpo di sonno.

14.Ciò posto, va detto che il perito giudiziario non si è limitato a un’analisi per esclusione delle cause dell’incidente, come gli è stato rimproverato dalla difesa, ma ha anche spiegato compiutamente perché la soluzione del “colpo di sonno” appariva corretta, fornendo in proposito argomentazioni convincenti ed estremamente lineari, che resistono saldamente, come si vedrà in seguito, alle censure dei periti della difesa.

A sostegno della sua conclusione, il perito ha evidenziato come in occasione dell’incidente di __________ non vi sono stati sintomi particolari prima del mancamento, né tanto meno un rilassamento muscolare, tant’è vero che dopo il sussulto l’accusato era immediatamente orientato e reattivo, situazione che non poteva prodursi nel caso di una breve perdita di coscienza causata da una sincope neurocardiogena (come quella supposta nella diagnosi del dott. __________ del “__________Spital” in occasione dell’episodio del 12 aprile 2005 a Berna), poiché si tratta di una irregolarità della circolazione sanguigna con conseguente diminuzione dell’irrorazione di sangue nel cervello, preceduta obbligatoriamente da sintomi quali nausea, vertigini, senso di debolezza ecc.

Allo stesso modo, il perito ha ritenuto totalmente inverosimile una perdita di coscienza dovuta a un disturbo del ritmo cardiaco, soffermandosi in particolare sulla tachicardia, caratterizzata dall’aumento della frequenza dei battiti oltre i valori normali (rilevata il 17 aprile 2005 all’Ospedale civico di Lugano e a partire dalla quale il Prof. dott. __________, Direttore sanitario della __________ di __________

- che si è occupato in prima persona dell’imputato, disponendo il suo trasferimento alla predetta struttura - ha ipotizzato che l’incidente di __________ potesse essere stato causato da un malessere di origine cardiaca), perché tale disturbo avrebbe presentato determinati sintomi, seppur di breve durata, quali capogiro, sensazione di “andare via”, disturbi della vista, vedere nero e, in taluni casi, vedere bianco davanti agli occhi, oltre a palpitazioni o a un senso di oppressione a livello del petto; tale anomalia del ritmo cardiaco comporterebbe altresì una perdita di postura o un rilassamento della muscolatura per il fatto che vi è un afflusso insufficiente di sangue nel cervello, ciò che necessita di una fase di “riorientamento” durante la quale, nella maggior parte dei casi, vi è un’incapacità di agire e di reagire di alcuni secondi (cfr. perizia, pag. 10).

Per contrastare questa conclusione la difesa ha fatto ricorso, come detto, a due emeriti cardiologi, e meglio al dott. __________ e al dott. __________, i quali hanno rimproverato al perito giudiziario di avere omesso di considerare un’ulteriore variante di sincope, quella cardiaca, associata a una sincope riflessogena, con caratteristiche simili al colpo di sonno, senza sintomi pregressi (prodromi), né successivi (reliquati, tra i quali rientra pure la perdita di postura). In proposito, in sede di istruttoria dibattimentale, il dott. __________ ha precisato trattarsi di una sincope particolare che si manifesta in presenza di una malattia coronarica. Non può essere disatteso che in questa conclusione i periti sono stati facilitati dalle sfortunate circostanze successive al sinistro, quando l’accusato ha manifestato la malattia al cuore, per la quale ha dovuto essere operato.

15.Occorre pertanto stabilire se da queste circostanze si può concludere - seguendo il ragionamento induttivo adottato dai due cardiologi - che già il 7 aprile 2005 la malattia ha causato una sincope.

Ora, appare evidente che per confutare la conclusione del perito giudiziario i periti di parte non potevano che fare appello al tipo di sincope surriferito, poiché è l’unico (a differenza della sincope neurocardiogena) che non presenta né prodromi, né reliquati, alla stregua di un colpo di sonno, al quale viene paragonata. I periti di parte hanno altresì precisato che si tratta di una sincope che si manifesta a maggior ragione e in particolar modo quando l’anamnesi presenta per lungo tempo episodi di sincope neurocardiogena. Per questo motivo essi hanno posto a fondamento della loro analisi una predisposizione dell’accusato alla sincope alla luce di una lunghissima serie di sincopi desunta, a loro dire, dai suoi dati anamnestici, prova ne sia che su quasi tutte le pagine della perizia ne è fatta menzione, ad esempio laddove leggesi che:

-    a pag. 10:“Come sarà discusso successivamente, è importante sottolineare il dato anamnestico di sincopi recidivanti, tipico delle sincopi neurocardiogene, che invece è stato tralasciato o addirittura negato dal Dr. med. __________. Infatti questo elemento indica un particolare habitus biologico, una predisposizione di uno specifico paziente a ripresentare in occasioni diverse ed attraverso anche meccanismi diversi una perdita transitoria di coscienza. Questa labilità cardiocircolatoria non si esaurisce nel tempo”;

-    a pag. 14:“Infatti è oltremodo evidente che il sig. __________ presentava un habitus, quindi una predisposizione alla sincope, come riportato frequentemente nell’anamnesi patologica remota: sincopi recidivanti in età giovanile”;

-    a pag. 15:“È possibile quindi ben legare l’anamnesi patologica remota del Sig. __________ caratterizzata da sincopi neurocardiogene recidivanti, con i fatti più recenti”.

Sennonché, dagli atti, segnatamente dalle cartelle mediche dell’imputato e dalle sue stesse dichiarazioni, ribadite in sede di istruttoria dibattimentale, non vi è alcun riscontro di simili episodi recidivanti; del resto, il dott. __________, messo alle strette di fronte alla mancanza di risultanze a suffragio di questa circostanza non ha saputo precisare sufficientemente l’origine delle sue affermazioni.

Sviluppando la loro tesi i periti di parte giungono, a pag. 16 del referto, alla seguente conclusione:“L’insieme dei quadri clinici e sintomatologici che nel tempo si sono susseguiti a partire dal 7 Aprile 2005 mostra la grande varietà di presentazione della sincope per aritmie e/o ischemia miocardica acuta, ma tutte accomunate da tre elementi fondamentali: l’inizio e la remissione improvvisa, l’assenza di aure o segni prodromici, il perfetto stato di coscienza e la ripresa del tono muscolare immediatamente dopo l’accaduto. In tutte e quattro le circostanze, 7-12-16-17 Aprile 2005, questi criteri clinici sono stati rispettati e portano a concludere dell’univocità del quadro sintomatologico ed eventualmente, viste le conseguenze cliniche, ad un aggravamento della malattia”.

In sostanza, a detta dei periti, considerato che negli episodi del 12-16-17 aprile 2005 non vi sarebbero stati aure o segni prodromici e reliquati, analogamente a quanto successo il 7 aprile 2005 a __________, apparirebbe altamente probabile l’ipotesi della sincope cardiaca, che, come detto, si manifesta in presenza di una malattia coronarica come quella diagnosticata all’accusato a seguito dell’ultimo episodio e che può essere caratterizzata, in taluni casi, dall’assenza di prodromi e reliquati, guarda caso unica variante che poteva contraddire la conclusione del dott. __________.

Tuttavia, una volta di più, le emergenze processuali mostrano ben altro quadro. Dalle precise considerazioni espresse dall’imputato dinanzi al perito giudiziario, si evince infatti che:

-    il 12 aprile 2005, al termine della sessione commissionale a Berna, oltre alle vertigini, egli ha avvertito una sensazione strana che partiva dall’addome, poi ha percepito un “bianco” davanti agli occhi e ha perso conoscenza per alcuni secondi, con contestuale rilassamento muscolare;

-    il 14 aprile 2005, mentre saliva dei gradini alla stazione di Lugano, ha percepito una certa debolezza, accompagnata da difficoltà di deambulazione e ha provato una sensazione di oppressione, prima di svenire e cadere, ritrovandosi ai piedi della scalinata;

-    il 17 aprile 2005, mentre si trovava ricoverato all’Ospedale civico di Lugano, sotto monitoraggio, a seguito della caduta alla stazione, ha provato un breve stordimento (sensazione di “testa vuota”) passando dalla posizione supina alla posizione seduta;

Orbene, non v’è chi non veda come vi siano delle chiare contraddizioni tra i fatti accertati sulla base delle risultanze processuali (segnatamente delle dichiarazioni dello stesso imputato) e l’assunto dei periti di parte.

Di conseguenza, la perizia della difesa non è atta a far sorgere un ragionevole dubbio che i fatti di __________ siano stati causati da una sincope e la perizia giudiziaria, che conclude per il colpo di sonno, mantiene la sua piena validità.

16.In proposito, va rilevato che l’accusato si trovava in una particolare situazione di rischio per i diversi fattori illustrati dal dott. __________ ed emersi anche durante l’istruttoria dibattimentale, quali la giornata intensa e faticosa (caratterizzata da una prima trasferta di 2 ore e 45 minuti dal Ticino a Berna, una seduta a Palazzo federale piuttosto laboriosa con una breve pausa a mezzogiorno; una seconda trasferta di 2 ore e mezzo circa da Berna a Maienfeld, seguita da una lauta cena di lavoro, con un’animata discussione, durata 3 ore, durante la quale ha bevuto un bianco e quattro bicchieri di rosso; infine, alle 22-22.10, il rientro, da solo, a Berna, con la radio spenta); il fatto che era alla guida da circa 50 minuti (100 km), di notte, con inserito il sistema di impostazione automatica della velocità (tempomat) e che stava percorrendo un lungo tratto autostradale rettilineo, senza illuminazione; il traffico scarso, la pioggerella regolare e, non da ultimo, la concentrazione non trascurabile di alcool nel sangue, il cui effetto, a detta del perito, rende per sé solo particolarmente difficile il riconoscimento di uno stato di sonnolenza o di spossatezza e in taluni casi lo impedisce. A ciò aggiungasi che il fatto che alla partenza da Maienfeld l’imputato, a suo dire, non si sentisse ancora particolarmente stanco può essere spiegato con l’intensa discussione avuta durante la cena e appena conclusasi, che lo aveva mantenuto vigile e gli aveva dato una carica emotiva importante.

Tuttavia, dopo aver guidato per oltre 50 minuti su un tratto autostradale monotono e a lui conosciuto (che non richiedeva pertanto un grado di attenzione particolare), v’è da credere che l’effetto dell’adrenalina sia andato scemando, lasciando spazio al rilassamento e alla stanchezza accumulata durante la giornata. Da qui il breve colpo di sonno al volante.

17.Tal conclusione, non muta neppure dopo aver esaminato la perizia tossicologica allestita dal Prof. dott. med. __________, il quale, come detto, ha ipotizzato che l’incidente potesse essere frutto della reazione di spavento di fronte alla situazione critica in cui si era venuto a trovare l’imputato data la vicinanza con l’altra vettura. Se non che il perito non circostanzia ulteriormente la propria ipotesi e, soprattutto, si guarda bene dal spiegare per quale motivo l’accusato è venuto a trovarsi in questa situazione critica. Relativamente al grado di alcolemia, il perito si dilunga poi in aspetti teorici, senza però escludere che l’alcool abbia potuto contribuire a provocare la sonnolenza e, soprattutto, senza confrontarsi con l’affermazione del perito giudiziario per cui l’alcool inibisce fortemente la riconoscibilità della sonnolenza e degli altri segni premonitori del colpo di sonno.

In conclusione, l’accusato deve essere riconosciuto autore colpevole di guida in stato di inattitudine, sia per spossatezza, sia per il tenore di alcool che è stato accertato con gli usuali esami e che non è stato contestato.

18.Per quanto attiene all’infrazione alle norme della circolazione, consistente nella perdita di padronanza di guida, va detto che la stessa è dovuta allo stato di spossatezza e non all’alcool, il quale ha semmai contribuito, stante il suo effetto induttore, a provocare la sonnolenza.

Ciò posto, laddove, come in concreto, la perdita di padronanza sia da ricondurre esclusivamente allo stato di inattitudine vi è concorso imperfetto e il reato di infrazione alla LCStr è assorbito dall’art. 91 LCStr (cfr.Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berna 2007, n. 93 ad art. 90 LCStr e riferimenti).

III.     Sulla commisurazione della pena e sulla revoca della sospensione condizionale concessa alla precedente condanna

19.In applicazione della pena, con decreto di accusa del 4 giugno 2007, il magistrato inquirente ha proposto la condanna dell’imputato a una pena pecuniaria di fr. 21'600.-, corrispondente a 60 aliquote giornaliere da fr. 360.- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni, alla multa di fr. 3'000.- e al pagamento degli oneri processuali.

L’accusa ha inoltre postulato la revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dall’Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland il 29 ottobre 2001.

20.La difesa, nella denegata ipotesi in cui l’imputato fosse riconosciuto colpevole dei reati imputatigli, ha comunque chiesto la non revoca della precedente condanna, considerato che con la rinuncia spontanea alla patente - avvenuta all’indomani dei fatti di __________

- vi è da attendersi che l’imputato non commetta altre infrazioni. Sottolinea che tale misura è sproporzionata e in netto contrasto con lo spirito della nuova parte generale del Codice penale, che ha relegato la pena detentiva al rango diultima ratioin caso di prognosi infausta e, inoltre, laddove vi è da attendersi che una pena pecuniaria non venga pagata.

In via ancor più subordinata la difesa ha chiesto che venga semmai pronunciata una pena pecuniaria unica.

21.Giusta l’art. 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che la stessa avrà sulla sua vita (cpv. 1). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2). Occorre altresì stabilire se l’accusato può beneficiare, come richiesto dalla difesa, dell’attenuante specifica del lungo tempo trascorso nel senso dell’art. 48 lett. e CP per quanto concerne il reato di falsità in documenti.

In concreto, non può essere disatteso che le circostanze di tempo relative alla prima imputazione risalgono al 1995, ossia tredici anni or sono, per cui ben si giustifica di applicare l’attenuante specifica del lungo tempo trascorso. A favore dell’imputato vi è inoltre il fatto che non ha tratto un beneficio personale dalla creazione del falso documento. Aggiungasi che con la riconsegna spontanea della licenza di condurre a tempo indeterminato, dimostra di aver compreso la gravità di certi comportamenti.

A suo carico vi è precisamente la gravità del reato di falsità in documenti, che presuppone intenzionalità, ritenuto come l’autore voglia o accetti l’idea di trarre in inganno qualcuno attraverso il documento falso, come pure la gravità insita nella guida in stato di spossatezza. In effetti, simile comportamento crea una situazione di enorme pericolo per l’interessato e per gli altri utenti della strada, che nel caso di specie è sfociata in un incidente risoltosi con soli danni materiali, peraltro ingenti, che avrebbe potuto avere conseguenze nefaste.

Da ultimo, gioca chiaramente a suo sfavore la recidiva plurima e per di più specifica in ambito di circolazione stradale (e meglio il 17 settembre 2001, per guida nonostante la revoca della licenza di condurre, guida in stato di ebrietà ed eccesso di velocità e il 24 aprile 2003, per guida nonostante la revoca ed eccesso di velocità).

Tutto ben ponderato, la pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere proposta dal Procuratore pubblico appare confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa e rettamente commisurata al grado di colpa.

Quo all’ammontare della singola aliquota, alla luce degli accertamenti economici e personali effettuati (cfr. situazione patrimoniale dell’accusato agli atti e verificata in aula), questo giudice fissa lo stesso in fr. 480.- (anzichéfr. 360.- proposti nel decreto di accusa, poiché tale cifra non tiene conto del fatto che il reddito raggruppato contemplato nei dati fiscali è prevalentemente di pertinenza dell’imputato e non della moglie), per un totale di fr. 28'800.-.

Non vi è alcun motivo per non concedere la sospensione condizionale della pena pecuniaria, ritenuto tuttavia che il periodo di prova deve essere quello massimo previsto dalla legge (art. 44 cpv. 1 CP), ossia cinque anni, dati i precedenti già menzionati. Alla pena pecuniaria sospesa va aggiunta la multa effettiva di fr. 3'000.-, in applicazione dell’art. 42 cpv. 4 CP e in considerazione del fatto che l’infrazione di guida in stato di ebrietà non qualificata costituisce una contravvenzione, passibile della sola multa ex art. 103 CP.

22.In merito alla revoca del beneficio della sospensione condizionale, va detto che per l’art. 46 CP se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale; egli può modificare il genere della pena per pronunciare nell’ambito della nuova pena una pena unica in applicazione analogica dell’articolo 49; può tuttavia pronunciare una pena detentiva senza condizionale soltanto se la pena unica è di almeno sei mesi o se risultano adempiute le condizioni di cui all’articolo 41 (cpv. 1). Se non vi è d’attendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla revoca (cpv. 2 prima frase).

Secondo la nuova parte generale del Codice penale in vigore dal 1° gennaio 2007 - manifestamente più favorevole al condannato in materia di revoca rispetto al vecchio diritto - in caso di recidiva occorre formulare una nuova prognosi. Con la normativa anteriore la revoca era invece predominante, poiché si riteneva che l’interessato avesse tradito la fiducia in lui riposta.

Questo concetto è stato ora abbandonato, lasciando spazio a una sorta di “clausola della seconda chance” che impone al giudice di rinunciare alla revoca, ancorché le condizioni di quest’ultima siano adempiute con il fatto stesso della recidiva, se non vi è da attendersi che commetterà nuovi reati (cfr.Roth, Nouveau droit des sanctions: premier examen de quelques points sensibles, in RPS Tomo 121 - 2003, pag. 11), ovvero se non sussiste alcuna prognosi sfavorevole (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 21 settembre 1998 n. 98.038, pag. 72).

In altri termini, occorre in concreto determinare se per trattenere l’imputato dal delinquere, segnatamente nell’ambito della legislazione sulla circolazione stradale, è necessario revocare la condizionale.

In proposito, è di fondamentale importanza il fatto che egli si sia impegnato - dopo aver spontaneamente consegnato a tempo indeterminato la licenza di condurre alla Sezione della circolazione, all’indomani dei fatti di __________ - a non più farne richiesta perlomeno a breve e medio termine, organizzando la sua vita privata e professionale in modo tale da non dover guidare. Si noti che sotto l’egida del vecchio diritto la rinuncia definitiva alla patente permetteva, anche in caso di recidiva, di formulare una prognosi particolarmente favorevole (cfr.Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurigo 1997, n. 17a ad art. 41, considerazione relativa alla sospensione condizionale della pena, ma applicabile analogamente all’esame della revoca di tale beneficio). In effetti, uno che non guida non può infrangere la LCStr.

È ben vero che l’imputato - comunque sia prima dei fatti qui posti a giudizio - si è messo in due occasioni alla guida in dispregio del provvedimento di revoca adottato nei suoi confronti; tuttavia, non può essere disatteso che su di lui incombe la pena inflitta con l’odierna sentenza. È altresì vero che la mera assicurazione non basta in genere per formulare una prognosi favorevole, poiché l’interessato il giorno seguente la sentenza potrebbe venire meno all’impegno assunto e pretendere la patente (cfr. DTF 100 IV 132, in cui l’autore aveva asserito di voler rinunciare a guidare, senza aver mai fatto parte di questa volontà in modo duraturo all’autorità amministrativa).

Occorrono quindi ulteriori garanzie.

Nella fattispecie concreta, contrariamente a quanto ritenuto dal Procuratore pubblico, grazie al fatto che l’imputato ha rinunciato spontaneamente da tre anni alla licenza di condurre e, soprattutto, al fatto che nella particolare posizione istituzionale in cui si trova ha espresso il suo impegno pubblicamente, si può considerare sufficientemente attendibile che egli manterrà quanto promesso. D’altronde, mal si vede come egli potrebbe affrontare l’opinione pubblica se venisse meno all’impegno assunto. Di conseguenza, a mente dello scrivente giudice, a queste condizioni si può prescindere dalla revoca.

23.     Per quanto attiene alla confisca - non contestata - della documentazione sequestrata il 24 marzo 2004 presso il __________, si osserva che trattandosi di documentazione contenente indicazioni errate che sono servite per la commissione del reato, la misura appare giustificata. Quo alla distruzione di tale documentazione, la stessa va pure ammessa, ritenuto che deve tuttavia essere differita sino al termine del procedimento nei confronti di __________, in quanto potrebbe essere necessaria in quel contesto.

visti                                   gli art. 34, 42, 46, 47, 48, 49, 69, 251 cifra 1 CP; 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34cpv. 4, 90 cifra 1, 91 cpv. 1 prima frase LCStr, 2 cpv. 1 e 2 ONC, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti

dichiaraACCU 1

autore colpevole di falsità in documenti e guida in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1755/2007 del 4 giugno 2007, ritenuto che il reato di infrazione alle norme della circolazione è assorbito da quello di guida in stato di inattitudine.

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 480.- (quattrocentoottanta), per un totale di fr. 28'800.- (ventottomilaottocento);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

2.  alla multa di fr. 3'000.- (tremila);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 30 (trenta) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 12'020.-

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dall’Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland il 29.10.2001.

ordinala confisca e, dopo la crescita in giudicato del procedimento nei confronti di __________, la distruzione della documentazione contabile falsa (tabulati, pezze giustificative ecc.) sequestrata presso il __________ il 24.03.2004.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1,

fr.3'000.-          multa

fr.                       400.-          tassa di giustizia

fr.                   11'500.-          spese giudiziarie

fr.                       120.-          testi

fr.15'020.-          totale

Erwägungen (1 Absätze)

E. 48 lett. e CP.

3.    Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dall’Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland il 29.10.2001.

3.1.  Se, qualora si dovesse procedere alla revoca, deve essere modificato il genere della pena e prevista una pena unica.

4.    Se deve essere ordinata la confisca e distruzione della documentazione contabile falsa (tabulati, pezze giustificative ecc.) sequestrata presso il __________ il 24.03.2004.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che il Procuratore pubblico, con scritto 7 aprile 2008, ha chiesto la motivazione scritta della sentenza, mentre l’accusato non si è avvalso di tale facoltà, né ha presentato dichiarazione di ricorso;

considerato                      in fatto ed in diritto

I.     Sulla falsità in documenti

1.ACCU 1 ha rivestito la carica di direttore del __________ (in seguito, __________) dal 1° giugno 1987 al 26 gennaio 1996, come pure, del __________ (in seguito, __________, lanciato sul mercato editoriale il 14 settembre 1992 contestualmente alla nascita del quotidiano __________, frutto della fusione delle testate __________ e __________), occupandosi della gestione del settore redazionale e dell’applicazione della linea editoriale decisa dall’editore.

2.In data 12 marzo 2004, a seguito della pubblicazione di un articolo intitolato “Tirature fantasma” apparso sul quindicinale satirico __________ n. 150 di pari data, il Ministero pubblico ha aperto d’ufficio un procedimento penale contro ignoti per titolo di truffa e falsità in documenti.

Nel contesto dell’assunzione di informazioni preliminari sono state individuate persone che, con diversi gradi di partecipazione e di responsabilità, sono risultate coinvolte nell’allestimento di documenti non corrispondenti al vero poi sottoposti nel periodo 1994-2002 a una dipendente della società __________ AG, __________ __________, incaricata, in qualità di revisore, di verificare la tiratura delle testate __________ e __________. L’inchiesta ha infatti permesso di accertare che negli anni dal 1994 (per la tiratura dell’anno 1993) al 2002 (per la tiratura dell’anno 2001) è stata allestita documentazione attestante la stampa e la distribuzione di copie del __________ e, a far tempo dal 1996 (per la tiratura del 1995), anche del __________, non corrispondente alla realtà. Detta documentazione artefatta (distinte postali di impostazione, bollettini di consegna, bollettini di resa, fatture giornaliere, semestrali ed annuali, ordini di stampa, tabulati ecc.) veniva poi sottoposta al revisore della __________ AG, che una volta all’anno era chiamata a verificare la tiratura dichiarata venduta di entrambe le testate __________ e __________.

Sulla scorta dell’autocertificazione presentata dall’editore la __________ AG emetteva annualmente una certificazione di tiratura controllata. In Ticino vi era la particolarità che, su richiesta congiunta degli editori, il revisore compilava personalmente il protocollo di tiratura sulla base della documentazione da loro messagli a disposizione e verificata in loco.

3.Per quanto qui interessa, all’imputato viene rimproverato di aver formato, per il tramite dell’ignaro autore mediato __________, l’attestato di tiratura controllata per l’anno 1994 rilasciato il 20 aprile 1995 (doc. 6 allegato al verbale di interrogatorio 16 marzo 2004 di __________; A1), a dipendenza dei dati dichiarati nel protocollo di tiratura da lui sottoscritto il 16 marzo 1995, unitamente all’allora amministratore delegato __________.

Dall’inchiesta è emerso che la tiratura certificata __________ è stata di 25'526 copie (di cui 19'254 per il __________ e 6’272 per il __________), a fronte di una tiratura effettiva di 23'513 (di cui 17'261 per il __________ e 6'252 per il __________; cfr. doc. 12 accluso al verbale di interrogatorio 16 aprile 2004 di __________). Tale cifra ha di fatto permesso di celare un calo di 1'710 copie rispetto alla tiratura certificata per l’anno precedente (1993), pari a 25'223 copie, dando persino atto di un incremento di 303 copie.

4.L’imputato ha ammesso di sapere che“all’atto della firma del formulario che veniva sottoposto alla __________ i dati contenuti nel formulario non corrispondevano alla realtà dei fatti”, specificando inoltre quanto segue:

“Ero a conoscenza, perché ne avevo discusso senz’altro con __________, che negli anni di controllo 1993 e 1994 sarebbero continuate fittiziamente le operazioni promozionali che erano state messe in atto nel 1992/1993. Sapevo dunque che sarebbero state fatte figurare operazioni promozionali sull’arco di tre mesi e nel 1994 sarebbe stata fatta figurare la continuazione della collaborazione con la __________”(cfr. verbale di interrogatorio 17 maggio 2004, pag. 2 e 3), collaborazione che si inseriva in un’operazione di distribuzione diretta del __________ nella fascia transfrontaliera da parte della società __________ (__________), __________, iniziata il 1° dicembre 1992 e interrottasi nel mese di gennaio 1994, poiché l’impegno finanziario non era proporzionato alla resa dell’operazione (cfr. verbale di interrogatorio 16 aprile 2004, pag. 4).

Per quanto attiene alle operazioni promozionali l’inchiesta ha permesso di appurare che sulle distinte postali di impostazione, ritornate dalla posta già vidimate, sono stati aggiunti, a posteriori e a mezzo della medesima calligrafia, esemplari di saggio per i mesi di agosto/settembre/ottobre 1994 mai stampati e consegnati agli uffici postali (e giustificati, a precisa domanda del revisore, che aveva notato l’incremento delle tirature, come “azione autunnale al medesimo indirizzo pagata da sostenitori del giornale”; cfr. verbale di interrogatorio 28 maggio 2004 __________, pag. 4); tali dati sono in seguito stati riportati su un foglio allegato ai relativi tabulati delle tirature giornaliere.

Relativamente alle forniture alle edicole estere, è invece emerso che sono state allestite, sempre a posteriori, ricevute giornaliere di consegna e di resa in blocco, con relative fatture (cfr. verbale di interrogatorio 1° aprile 2004 __________, impiegata d’ufficio, pag. 2) - non contabilizzate, ma pronte ad esserlo qualora il revisore avesse richiesto un controllo incrociato della contabilità e degli abbonamenti (cfr. verbale di interrogatorio 18 marzo 2004 __________, contabile, pag. 2) e, inoltre, sono stati modificati gli ordini di stampa.

5.L’accusato ha precisato di aver ignorato le modalità alle quali avrebbe ricorso l’ufficio abbonamenti, rispettivamente l’allora amministratore delegato, __________, per preparare la predetta documentazione, ribadendo anche in sede di istruttoria dibattimentale di aver unicamente condiviso con quest’ultimo la decisione di non indicare un calo della tiratura del __________, poiché psicologicamente si sarebbe rivelato un grave segnale di debolezza per il giornale, che a seguito della nascita nel 1992 de __________ era diventato il terzo quotidiano sul mercato e sembrava quindi destinato a scomparire.

Da qui la creazione del __________, come pure le numerose promozioni che avevano portato a un incremento di 1'666 copie nel 1992 e la decisione, condivisa con l’amministratore delegato, di non dichiarare il calo della tiratura subito nel 1993 e nel 1994 (acuito dalla fine dell’operazione __________) stante la mancanza di mezzi finanziari per continuare le azioni promozionali, e di trovare dei correttivi.

A detta dell’accusato,“l’idea era quella di raggiungere un pareggio dei conti del giornale entro il 1995, ciò che avrebbe poi permesso di riprendere le azioni promozionali e pareggiare il divario fra le copie effettivamente distribuite e quelle dichiarate al controllo __________”(cfr. verbale di interrogatorio 17 maggio 2004, pag. 2).Egli ha poi precisato che“lo scopo dell’operazione era di natura esclusivamente psicologica da una parte verso l’interno del giornale, nel senso che non si voleva demotivare il personale che in quegli anni apportava uno sforzo straordinario per promuovere il giornale, e dall’altra verso l’esterno, dove si voleva evitare di dare un segnale di debolezza nella concorrenza spietata di quegli anni”(cfr.ibidem, pag. 4).

Sulla base delle risultanze processuali, segnatamente delle dichiarazioni dell’imputato, che ha sostanzialmente confermato i fatti, e della chiamata in correità degli allora collaboratori, il Procuratore pubblico lo ha ritenuto autore colpevole di falsità in documenti, ad esclusione invece del reato di truffa, non essendo stato sufficientemente comprovato che l’utilizzo del falso documento ottenuto abbia portato un vantaggio pecuniario diretto al giornale, rispettivamente ai correi.

6.La difesa, dal canto suo, si è limitata a contestare la natura di documento nel senso dell’art. 251 CP dell’attestato di tiratura controllata, sottolineando che, nonostante lo stesso sia stato rilasciato da un ente autonomo al di sopra delle parti, all’origine vi è pur sempre un’autocertificazione, ovvero una dichiarazione unilaterale e interessata.

Ha poi relativizzato, da un lato, la portata del documento, destinato unicamente agli addetti ai lavori e irrilevante per il prezzo delle inserzioni e, dall’altro lato, ha evidenziato la debolezza del controllo, portando a titolo di esempio il fatto che il revisore non si è accorto che l’impennata delle tirature durante il mese di agosto 1994 non poteva essere plausibile, ritenuto che si trattava di un periodo di vacanze.

In sostanza, difetterebbero gli elementi particolarmente rigorosi esatti dalla giurisprudenza, affinché lo scritto fornisca quelle garanzie oggettive di veridicità che lo qualificano come documento.

7.L’art. 251 cifra 1 CP prevede che chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d’inganno, di un tale documento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Tale norma non reprime solo la falsificazione di un documento autentico (falso materiale), ma anche la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico). In quest’ultimo caso nondimeno, la cosiddetta menzogna scritta (schriftliche Lüge) trascende in reato solo ove, dal profilo oggettivo, il documento goda di particolare credibilità o abbia un valore probatorio accresciuto. Non tutti gli scritti rientrano difatti sotto l’art. 251 CP, ritenuto che deve trattarsi di un documento nel senso dell’art. 110 cpv. 4 CP, ossia di uno scritto destinato e atto a provare un fatto di portata giuridica, ciò che lo distingue appunto dalla menzogna scritta. Il carattere probante del documento può risultare dalla legge (ad es. il bilancio, il conto perdite e profitti, l’inventario; cfr.Corboz, in ZBJV, 131/1995, pag. 551), come pure dalle circostanze concrete, dal senso o dalla natura del documento.

La distinzione tra il falso intellettuale e la menzogna scritta non è di facile determinazione. Con sentenza 117 IV 35 il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha ritenuto che ove si tratti di falsità ideologica in documenti l’art. 251 CP va applicato restrittivamente: può quindi ammettersi che la “menzogna scritta” contenuta nel documento falso possieda un’accresciuta capacità persuasiva solo se il documento presenta garanzie obiettive della verità del suo contenuto. Una tale garanzia può risultare dalla missione conferita all’autore del documento. La questione è in definitiva quella di sapere se l’autore era investito di una missione di fiducia implicante un dovere di oggettività. Ciò non è il caso quando l’autore difende semplicemente i suoi interessi o quelli della persona che rappresenta in una situazione dove, almeno potenzialmente, vi sono interessi opposti. È generalmente ammesso che l’autore è investito di una missione di fiducia quando ha un dovere di oggettività o di verifica, situazione che può risultare non solo dalla legge, ma anche da uno stato di fatto, ritenuto che la missione di fiducia presuppone che l’autore si trovi in una posizione neutra rispetto agli interessi che si oppongono (cfr.Corboz, op. cit., pag. 571 e segg.).

L’infrazione è intenzionale; l’intenzione deve portare su tutti gli elementi costitutivi dell’infrazione. Ciò presuppone non solo che il comportamento dell’autore sia volontario, ma che questi voglia o accetti che il documento contenga un’alterazione della verità e abbia valore probante.

L’art. 251 CP esige inoltre un dolo speciale che può alternativamente presentarsi sotto forma di un’intenzione di nuocere oppure di ottenere un indebito vantaggio, nozione quest’ultima molto ampia, ritenuto che lo stesso non deve essere necessariamente pecuniario, ma può essere anche di altra natura e non richiede che l’autore sappia esattamente in che cosa consista (cfr.Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, pag. 218, n. 171 e segg., con richiami di dottrina).

8.In concreto, come detto, l’imputazioneè quella di aver formato, per il tramite dell’autore mediato __________, revisore della società __________ AG, l’attestato di tiratura controllata per l’anno 1994 attestante una cifra di tirature maggiorata rispetto a quella effettiva e quindi non corrispondente alla realtà.La fattispecie, di per sé non contestata, ascritta all’imputato concerne quindi la redazione di un documento dal contenuto inveritiero, ovvero di un falso ideologico o intellettuale.

L’atto emana dall’Istituto di ricerca e studi sui media pubblicitari __________ AG, che tra gli altri scopi sociali è formalmente incaricato del controllo delle tirature in base al pto 1.3 delle “prescrizioni relative al controllo delle tirature __________ in Svizzera”, che definiscono la __________ AG come “istanza di controllo” (cfr. doc. 2 allegato al verbale di interrogatorio28 maggio 2004 __________, pag. 2, secondo la quale le disposizioni contenute in dettoregolamento, prodotto nella versione 1° aprile 2001, erano già in vigore almeno dal 1990). Ciò che caratterizza la __________ AG è il fatto che sia un istituto neutro e indipendente, al di sopra delle parti, come asserito dalla stessa difesa, senza scopo di lucro,“nata per desiderio degli editori e del mercato pubblicitario poiché si voleva un’istituzione neutrale che certificasse le tirature e che effettuasse sondaggi ecc. in modo uniforme e quindi paragonabile” (cfr. verbale di interrogatorio28 maggio 2004 __________,pag. 5).

Scopo, incontestato, del controllo è quello di garantire che le tirature degli editori che fanno capo a questo servizio, su mandato di fiducia, rispondano a criteri identici e quindi comparabili. Non solo, anche le associazioni del ramo pubblicitario menzionate nel regolamento, riconoscono ufficialmente le tirature controllate dalla __________ AG come le sole facenti fede (pto 1.1). Tali risultanze - come precisato dal Direttore dell’__________, __________, a testimonianza della loro importanza - vengono pubblicate sulle testate, nel bollettino ufficiale __________ e nei documenti d’informazione destinati agli inserzionisti (cfr. verbale 7 giugno 2004, pag. 3).

La procedura di controllo è eseguita secondo prescrizioni precise e prevede tra l’altro la possibilità di opposizione/ricorso contro le decisioni prese nell’ambito del regolamento. __________, collaboratrice presso l’Ufficio abbonamenti, ha, tra l’altro, evidenziato che il controllo delle tirature da parte del revisore era frutto di un lavoro serio, ricordando che per diverse ore questi faceva controlli a campione e verificava tutte le cifre; verbale 2 aprile 2004, pag. 6).

Del resto, lo stesso imputato ha affermato che nonostante l’introduzione del sistema dell’autocertificazione nel 1989“in Ticino vi è stata la particolarità che per richiesta congiunta degli editori si continuasse con un controllo più minuzioso” (cfr. verbale di interrogatorio 16 aprile 2004, pag. 3).

9.Orbene, dalle circostanze che precedono risulta che la __________, proprio per il suo carattere neutro e indipendente, è chiamata a eseguire la verifica delle tirature in base a criteri identici, ampiamente regolamentati, ed è quindi investita di una missione di fiducia che implica un obbligo di obiettività (ciò che nella lingua tedesca si parifica alla posizione di quasi-garante); di qui le garanzie oggettive sufficienti che qualificano a tutti gli effetti l’attestato di tiratura controllata, ufficialmente riconosciuto da tutti e per sua natura non soggetto a discussioni o a verifiche da parte dei destinatari, come documento. In proposito, nulla muta il fatto che alla base vi sia un’autocertificazione (ossia una dichiarazione unilaterale) dell’editore interessato, perché quest’ultimo, facendo capo a tale istituto si impegna a sottoporsi al controllo in base all’applicazione dei criteri sopramenzionati.

Non può essere disatteso, a conferma della particolare credibilità attribuita all’attestato, sulla base della missione di fiducia unanimemente attribuita e riconosciuta alla __________ AG, che la posta, ai fini dell’applicazione delle tariffe preferenziali di cui all’art. 15 della Legge sulle Poste (giusta il quale dalle 1'000 alle 40'000 tirature per edizione viene riconosciuta la sovvenzione federale, mentre oltre tale cifra vi è la possibilità di un accordo diretto tra l’editore e la posta), parifica la certificazione __________ all’autenticazione notarile, raccomandando la collaborazione con la società, in quanto organizzazione neutrale riconosciuta nel settore editoriale e specializzata nelle autenticazioni.

L’importanza dell’attestato emerge inoltre in modo indiscutibile dalle varie dichiarazioni testimoniali agli atti, laddove il dato della tiratura è stato definito, in generale, come uno degli elementi importanti per la scelta dell’inserzionista (cfr. verbale 16 marzo 2004 __________, pag. 2) e per la determinazione del prezzo dell’inserzione singola (cfr. verbale 31 marzo 2004 __________, pag. 2), uno degli indici di salute della testata (cfr. verbale 16 marzo 2004 __________, pag. 2), necessario per tenere testa alla concorrenza e non fine a sé stesso, bensì utilizzato come mezzo per raggiungere uno scopo ben preciso, ossia trarre il massimo profitto dal mercato pubblicitario (cfr. verbale 28 maggio 2004, __________, pag. 5), come pure uno degli strumenti classici di lavoro per imedia planer, per cui si presume che sia conosciuto (cfr. verbale 27 aprile 2004 __________, pag. 4). Le affermazioni di __________, direttore di __________ SA dal 2000 ed ex-direttore della __________, riassumono bene la rilevanza dell’attestato, laddove dichiara che:“In sostanza l’attestato __________ è, per l’editore, una garanzia che porta sul mercato nel senso che può far valere che la sua testata ha una tiratura che è stata controllata e certificata”(cfr. verbale 31 marzo 2004, pag. 2).

__________, editore de __________ e presidente dell’__________, prendendo posizione sulla chiave di riparto al fondo TreTop (costituito dagli utili derivanti dal contratto di collaborazione pubblicitaria concluso nel 1992 tra __________ SA e i tre quotidiani ticinesi, in base al quale l’inserzionista paga una sola tariffa vantaggiosa per effettuare un’inserzione sulle tre testate), ha osservato che l’aumento della quota di partecipazione del __________ e de __________ nel periodo ‘94-‘96 (formalizzato nel ‘97) è stato ottenuto sulla base soprattutto della certificazione __________ e della diffusione per Distretti (cfr. verbale 13 aprile 2004, pag. 3). Non da ultimo, appare sintomatico il fatto che l’imputato medesimo, non appena venivano resi noti i dati del controllo, scrivesse un editoriale per commentare gli stessi (cfr. verbale 31 marzo 2004 __________, pag. 4). In definitiva, le critiche mosse dalla difesa all’attendibilità del controllo e all’importanza del documento non meritano protezione.

Dalle considerazioni che precedono, si conclude che gli elementi costitutivi oggettivi del reato di falsità in documenti sono dati, come pure l’intenzionalità, ammessa dall’imputato. Quanto al dolo speciale dell’indebito vantaggio, va detto che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale colui che si rende colpevole di un falso in documenti non ricerca necessariamente un vantaggio pecuniario diretto; quello che desidera è beneficiare – senza diritto, quindi indebitamente – della forza probante accresciuta riconosciuta a un tale documento, ciò che costituisce precisamente il bene giuridico protetto dell’art. 251 CP (DTF 119 IV 234, consid. 2a).

Ne segue che l’accusato deve essere riconosciuto autore colpevole di falsità in documenti.

II.     Sulla guida in stato di inattitudine e sull’infrazione alle norme della circolazione stradale

10.Il Procuratore pubblico ha altresì considerato ACCU 1 autore colpevole di guida in stato di inattitudine in relazione all’incidente della circolazione occorsogli il 7 aprile 2005, alle 22.55 circa, di ritorno da una cena di lavoro a Maienfeld (GR), sull’autostrada A3 in direzione di Zurigo (zona __________), e meglio per aver condotto l’autovettura BMW 520 D targata TI __________ in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0,6 – max. 1,20 grammi per mille) e di spossatezza, conclusione alla quale è giunto sulla scorta del referto peritale rassegnato il 7 novembre 2006 dal dott. med. __________, sostituto capo divisione del dipartimento di medicina del traffico dell’Istituto di medicina legale dell’Università di Zurigo, incaricato con decreto 26 maggio 2006 di accertare se la causa del sinistro era riconducibile a problemi cardiaci o ad altri problemi di natura medica (cfr. AI 38, inc. 2005.3321).

Parallelamente al delitto di cui sopra, l’accusa – ricostruendo la dinamica dell’incidente - ha pure rimproverato all’imputato un’infrazione alle norme della circolazione per avere, nello stato psico-fisico riferito, perso negligentemente la padronanza di guida nell’effettuare una manovra di sorpasso del veicolo Alfa Romeo I, 166 3.0 V6 targata ZH __________ procedente nella sua stessa direzione di marcia, urtando contro quest’ultimo sulla parte anteriore sinistra, indi, rettificando bruscamente la direzione con conseguente sbandamento, colliso nuovamente contro la vettura Alfa Romeo costringendola in tal modo a uscire di strada e a cozzare violentemente contro l’adiacenteguardrail, terminando a sua volta la corsa sulla corsia di emergenza.

11.La difesa ha anzitutto sostenuto che la dinamica dell’incidente descritta nel decreto di accusa non è corretta, non essendovi alcuna prova agli atti che vi siano state due collisioni, in particolare non essendo su questo punto la perizia tecnica 8 maggio 2006 allestita dalla Polizia scientifica di Zurigo concludente. Donde una violazione del principio accusatorio.

Parimenti il difensore ha asserito che non vi è alcuna prova di un mancamento anche se lo stesso appare probabile, tuttavia per effetto di una sincope diversa da quella analizzata dal perito giudiziario, che permane comunque non dimostrabile. In proposito, ha evidenziato che il perito giudiziario sarebbe partito da una premessa errata e arbitraria circa la dinamica dell’incidente, dando per scontato, sulla base della tesi accusatoria, che ci sono stati due contatti e concludendo con certezza per l’esistenza di un mancamento, poiché l’imputato non avrebbe ricordato il primo contatto precedente alla reazione di spavento; tuttavia, non essendovi alcun riscontro agli atti di una doppia collisione, il ragionamento deduttivo del perito non risulterebbe tutelabile.

Ha inoltre criticato la reticenza del perito giudiziario nell’esaminare le sincopi, asserendo che questi avrebbe erroneamente escluso un tipo di sincope di origine cardiaca, legato alla malattia acuta ischemica coronarica che si è palesata nelle settimane successive all’incidente di __________ (e meglio il 12 e 16 aprile 2005 con due episodi di svenimento al termine di una riunione di commissione a Palazzo federale a Berna, rispettivamente alla stazione di Lugano e con un’improvvisa forte aritmia il 17 aprile 2005, a seguito della quale è stata diagnosticata una parziale occlusione delle coronarie, con conseguente intervento chirurgico, risolutore, del 19 aprile 2005) e di cui l’evento del 7 aprile 2005 potrebbe essere stato la prima manifestazione.

La difesa si è poi doluta del fatto che la perizia giudiziaria, oltre a non vagliare sufficientemente le diverse sincopi come probabili cause di un mancamento, non tiene nemmeno in considerazione altri fattori, quali i numerosi chilometri percorsi abitualmente dall’imputato, e conclude per una lacuna strutturale del ragionamento peritale, che sarebbe incentrato su un’analisi della cause per esclusione, senza peraltro argomentare la conclusione a cui giunge.

A sostegno della tesi di una probabile sincope, come prima manifestazione di una grave malattia coronarica acuta, è stata prodotta una perizia medica datata 18/30 dicembre 2006 allestita congiuntamente dal PD dott. __________, Professore associato alla Cattedra di cardiologia dell’Università di __________, Germania e Capo-servizio responsabile del Servizio di scompenso cardiaco ed elettrofisiologia clinica presso la __________ di __________, e dal dott. __________, Primario di cardiologia presso gli Ospedali __________, __________, Italia (cfr. AI 54 inc. 2005.3321).

Infine, a mente della difesa, non si può neppure escludere che l’imputato abbia perso il controllo della vettura a causa di una reazione spropositata di spavento, dopo aver omesso di prestare per un attimo attenzione al veicolo che si trovava di fianco, così come spontaneamente avanzato da un altro perito di parte, e meglio il Prof. dott. med. __________, esperto nella ricerca medico-tossicologica, il quale ha allestito una perizia tossicologica di data 3 marzo 2008 avente per oggetto le affermazioni del perito giudiziario relative al colpo di sonno e agli effetti dell’alcol.

Non essendo comprovato lo stato di spossatezza, la difesa conclude per il proscioglimento, ad eccezione della guida in stato di ebrietà, reato che va punito con una semplice contravvenzione tenuto conto di un’alcolemia dello 0.6 grammi per mille più favorevole all’imputato. Per il resto, sostiene che quest’ultimo non deve essere punito per infrazione alle norme sulla circolazione stradale, perché la perdita di padronanza è dovuta allo stato di spossatezza.

12.Per quanto attiene alla descrizione dell’incidente contenuta nel decreto di accusa (punto 3) occorre, in effetti, rilevare che dagli atti non si riesce a trarre conferma di tale dinamica. La perizia tecnica 8 maggio 2006 della Polizia scientifica di Zurigo (cfr. AI 37, inc. 2005.3321), menziona unicamente un contatto di striscio (“Erstkontakt als Streifkollision”, pag. 7 e 9) accertato tra la parte anteriore sinistra dell’Alfa e la portiera posteriore destra della BMW, senza aggiungere nulla e senza dire se vi sono stati altri contatti; questo anche poiché, visto il tempo trascorso prima del sequestro dei veicoli che sono stati recuperati presso ditte di rottamazione del Canton Zurigo e l’entità dei danni, diverse loro parti non erano più disponibili.

La perizia dà quindi atto di un contatto iniziale (o scatenante), rimanendo invece silente sulla questione di sapere se in seguito ve ne sono stati altri. Tale questione può comunque rimanere aperta, in quanto la dinamica dell’incidente è solo una conseguenza del fatto rimprovero all’accusato (imputazione), ossia di aver perso la padronanza dell’automezzo. Il numero di collisioni che ne è seguito è ininfluente ai fini del giudizio su questa imputazione.

Si tratta per contro di stabilire se il contatto tra le vetture è avvenuto prima della sbandata come sostiene il decreto di accusa. Dall’esame delle testimonianze rilasciate a caldo dai protagonisti, che appaiono le più precise, si evince che ciò non sembra essere il caso.

In proposito, giova anzitutto rilevare che la ricostruzione di cui al rapporto di polizia 8 aprile 2005 (cfr. AI 2 inc. 2005.3321), frutto di un’interpretazione degli agenti, non può essere ritenuta corretta.

A pag. 6 la Polizia cantonale di Zurigo ha così descritto la dinamica dell’incidente:“Während des Überholmanövers bemerkte __________, dass er nach rechts, nahe an das zu überholende Fahrzeug von __________ geriet. Um eine seitliche Kollision zu verhindern, lenkte er sein Fahrzeug nach links. Da er zu stark nach links korrigierte, musste er anschliessend sofort wieder nach rechts lenken. Dabei geriet das Fahrzeug von __________ ins Schleudern, drehte sich um die eigene Achse und kollidierte mit dem korrekt auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Alfa Romeo. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge nach rechts in die Aussenleitplanken geschleudert“.

Ora, tale ricostruzione non appare plausibile, poiché la collisione non può essere avvenuta dopo la rotazione sull’asse della BMW, caso contrario si sarebbero toccate di striscio le rispettive parti sinistre dei veicoli; non è neppure corretto affermare che stante la collisione entrambi i veicoli sono stati proiettati a destra contro il guidovia, in quanto la BMW è stata catapultata dapprima contro il terrapieno a sinistra per poi tornare a destra. Decisive risultano essere le testimonianze rese a caldo dai protagonisti:

L’imputato ha dichiarato che:“Plötzlich hatte ich das Gefühl, resp. erkannte ich, dass ich mit meinem Fahrzeug zu nahe zur Fahrbahnmitte geriet. Ich näherte mich dem Fahrzeugheck des Alfa Romeos. Deshalb steuerte ich nach links, vermutlich zu brüsk, denn ich musste sofort wieder nach rechts korrigieren. Dabei geriet ich auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und drehte mich um die eigene Achse. Irgendwann während dem Schleudern kollidierte ich mit dem Personenwagen Alfa Romeo, welcher auf dem rechten Fahrstreifenfuhr“(cfr. rapporto di polizia, pag. 7).

Dalle predette affermazioni si evince, in sostanza, che egli si è accorto di essere troppo vicino alla mezzeria (non è quindi il co-protagonista ad essersi spostato a sinistra) e di avvicinarsi alla parte posteriore dell’Alfa Romeo (di modo che non era ancora alla pari di quest’ultima); asserisce inoltre di avere cominciato a sbandare dopo la sterzata intrapresa, verosimilmente troppo brusca, per poi ruotare sull’asse. Precisa infine che durante lo sbandamento, quindi prima di girarsi, ha colliso con l’altra vettura.

Dal canto suo, __________ ha affermato che:“Ich erkannte, dass von hinten ein Personenwagen auf dem Überholstreifen naht. Was genau passierte, kann ich nicht sagen, jedenfalls kollidierte dieser Personenwagen seitlich mit uns. Ich kann nicht sagen, ob dieser Personenwagen vor der Kollision schleuderte oder nicht.Nach der seitlichen Kollision knallten wir mit leichter Verzögerung rechts in die Leitplanken, wo wir auch zum Stillstand kamen”(cfr. rapporto di polizia, pag. 8), senza accennare a una seconda collisione e senza invero contraddire la versione dell’imputato, limitandosi a precisare che dopo la collisione - che non può che essere l’ “Erstkontakt” descritto nella perizia tecnica 8 maggio 2006 della Polizia scientifica – è andato a sbattere contro ilguardrail.

In sostanza, l’accusato durante il lungo sorpasso - da lui così definito - della vettura procedente a velocità leggermente inferiore, ha improvvisamente sussultato, dopo avere avuto la consapevolezza di essersi avvicinato troppo alla mezzeria e alla parte posteriore dell’Alfa Romeo, per questo motivo ha sterzato, forse in modo troppo brusco, a sinistra, per cui ha dovuto correggere la traiettoria a destra e, a causa dell’asfalto bagnato, ha iniziato a sbandare; durante lo sbandamento ha urtato la vettura del co-protagonista che è stata catapultata a destra, andando a cozzare violentemente contro il guidovia, mentre la sua vettura, dopo essere stata proiettata in direzione del terrapieno che divide le corsie dell’autostrada (su due livelli in quel punto), ha subìto una rotazione sull’asse ed è tornata a destra, finendo, a sua volta, la corsa contro il guidovia.

La diversa dinamica rispetto a quella illustrata nel decreto di accusa, come rilevato correttamente dall’accusa, non modifica tuttavia l’imputazione. All’accusato viene infatti imputato di aver infranto la legge per aver guidato in stato di spossatezza e di aver per questo motivo perso il controllo del veicolo.

Se, a causa della perdita di padronanza di guida, vi siano state una, due o più collisioni tra i veicoli è per contro una questione irrilevante ai fini della qualifica giuridica della fattispecie. Ne segue che non vi è alcuna violazione del principio accusatorio.

13.Occorre a questo punto chiarire il motivo per cui l’imputato si è spostato verso il centro della carreggiata e si è avvicinato troppo all’Alfa Romeo.

Per l’accusa, come detto, sulla base delle risultanze della perizia 7 novembre 2006 allestita dal dott. __________, vi è stata una limitazione della capacità di percezione e di memoria di diversi secondi, concetto che i periti di parte dott. __________ e dott. __________ hanno definito come una perdita di vigilanza di durata imprecisata (cfr. perizia 16/30 dicembre 2006, pag. 1; breve mancamento per il teste Prof. dott. med. __________; cfr. verbale 27 giugno 2005, pag. 3). Secondo la difesa il perito giungerebbe a questa conclusione partendo dalla premessa sbagliata di una collisione con l’Alfa Romeo precedente alla reazione di spavento che ha portato l’accusato alla brusca manovra.

Tale considerazione non è tuttavia corretta, atteso che la perizia - che riporta fedelmente le considerazioni espresse dall’imputato in occasione del colloquio strutturato con il dott. __________ avvenuto il 28 settembre 2006 - illustra esattamente il contrario, laddove leggesi a pag. 4 che:

“Plötzlich sei er aufgeschreckt und habe die ‘Vision’ gehabt, dass er viel zu nahe am anderen Fahrzeug, d.h. viel zu weit rechts, gekommen sei. Er habe sofort Gegensteuer gegeben und sei dadurch ins Schleudern geraten,daraufhin(a seguito di ciò, ndr)habe sich der Unfall ereignet“.

Sulla scorta di tali affermazioni il perito ha quindi dedotto quanto segue:

“Es muss daher davon ausgegangen werden, dass Herr __________ für die Zeit von mehreren Sekunden(trattandosi, come riferito dall’imputato, di un lungo sorpasso, atteso che l’altra vettura procedeva a velocità solo leggermente inferiore, ndr)vor dem ‘Aufschrecken’ oder dem Erkennen, dass er viel zu weit rechts war, in seiner Wahrnehmungsfähigkeit und in seiner Erinnerungsfähigkeit eingeschränkt war“(perizia, pag. 9).

In definitiva, le conclusioni alle quali è giunto il perito si fondano sulle dichiarazioni dell’accusato medesimo (conformi, del resto, a quanto emerso durante l’interrogatorio successivo ai fatti), dalle quali si desume che egli non si è accorto con sufficiente anticipo che si stava spostando a destra per poter tempestivamente correggere la traiettoria. Partendo da questo presupposto egli ha quindi proceduto a un ragionamento deduttivo volto a individuare la causa del mancamento. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, l’approccio risulta essere del tutto sostenibile, come pure la conclusione alla quale è giunto, ossia il colpo di sonno.

14.Ciò posto, va detto che il perito giudiziario non si è limitato a un’analisi per esclusione delle cause dell’incidente, come gli è stato rimproverato dalla difesa, ma ha anche spiegato compiutamente perché la soluzione del “colpo di sonno” appariva corretta, fornendo in proposito argomentazioni convincenti ed estremamente lineari, che resistono saldamente, come si vedrà in seguito, alle censure dei periti della difesa.

A sostegno della sua conclusione, il perito ha evidenziato come in occasione dell’incidente di __________ non vi sono stati sintomi particolari prima del mancamento, né tanto meno un rilassamento muscolare, tant’è vero che dopo il sussulto l’accusato era immediatamente orientato e reattivo, situazione che non poteva prodursi nel caso di una breve perdita di coscienza causata da una sincope neurocardiogena (come quella supposta nella diagnosi del dott. __________ del “__________Spital” in occasione dell’episodio del 12 aprile 2005 a Berna), poiché si tratta di una irregolarità della circolazione sanguigna con conseguente diminuzione dell’irrorazione di sangue nel cervello, preceduta obbligatoriamente da sintomi quali nausea, vertigini, senso di debolezza ecc.

Allo stesso modo, il perito ha ritenuto totalmente inverosimile una perdita di coscienza dovuta a un disturbo del ritmo cardiaco, soffermandosi in particolare sulla tachicardia, caratterizzata dall’aumento della frequenza dei battiti oltre i valori normali (rilevata il 17 aprile 2005 all’Ospedale civico di Lugano e a partire dalla quale il Prof. dott. __________, Direttore sanitario della __________ di __________

- che si è occupato in prima persona dell’imputato, disponendo il suo trasferimento alla predetta struttura - ha ipotizzato che l’incidente di __________ potesse essere stato causato da un malessere di origine cardiaca), perché tale disturbo avrebbe presentato determinati sintomi, seppur di breve durata, quali capogiro, sensazione di “andare via”, disturbi della vista, vedere nero e, in taluni casi, vedere bianco davanti agli occhi, oltre a palpitazioni o a un senso di oppressione a livello del petto; tale anomalia del ritmo cardiaco comporterebbe altresì una perdita di postura o un rilassamento della muscolatura per il fatto che vi è un afflusso insufficiente di sangue nel cervello, ciò che necessita di una fase di “riorientamento” durante la quale, nella maggior parte dei casi, vi è un’incapacità di agire e di reagire di alcuni secondi (cfr. perizia, pag. 10).

Per contrastare questa conclusione la difesa ha fatto ricorso, come detto, a due emeriti cardiologi, e meglio al dott. __________ e al dott. __________, i quali hanno rimproverato al perito giudiziario di avere omesso di considerare un’ulteriore variante di sincope, quella cardiaca, associata a una sincope riflessogena, con caratteristiche simili al colpo di sonno, senza sintomi pregressi (prodromi), né successivi (reliquati, tra i quali rientra pure la perdita di postura). In proposito, in sede di istruttoria dibattimentale, il dott. __________ ha precisato trattarsi di una sincope particolare che si manifesta in presenza di una malattia coronarica. Non può essere disatteso che in questa conclusione i periti sono stati facilitati dalle sfortunate circostanze successive al sinistro, quando l’accusato ha manifestato la malattia al cuore, per la quale ha dovuto essere operato.

15.Occorre pertanto stabilire se da queste circostanze si può concludere - seguendo il ragionamento induttivo adottato dai due cardiologi - che già il 7 aprile 2005 la malattia ha causato una sincope.

Ora, appare evidente che per confutare la conclusione del perito giudiziario i periti di parte non potevano che fare appello al tipo di sincope surriferito, poiché è l’unico (a differenza della sincope neurocardiogena) che non presenta né prodromi, né reliquati, alla stregua di un colpo di sonno, al quale viene paragonata. I periti di parte hanno altresì precisato che si tratta di una sincope che si manifesta a maggior ragione e in particolar modo quando l’anamnesi presenta per lungo tempo episodi di sincope neurocardiogena. Per questo motivo essi hanno posto a fondamento della loro analisi una predisposizione dell’accusato alla sincope alla luce di una lunghissima serie di sincopi desunta, a loro dire, dai suoi dati anamnestici, prova ne sia che su quasi tutte le pagine della perizia ne è fatta menzione, ad esempio laddove leggesi che:

-    a pag. 10:“Come sarà discusso successivamente, è importante sottolineare il dato anamnestico di sincopi recidivanti, tipico delle sincopi neurocardiogene, che invece è stato tralasciato o addirittura negato dal Dr. med. __________. Infatti questo elemento indica un particolare habitus biologico, una predisposizione di uno specifico paziente a ripresentare in occasioni diverse ed attraverso anche meccanismi diversi una perdita transitoria di coscienza. Questa labilità cardiocircolatoria non si esaurisce nel tempo”;

-    a pag. 14:“Infatti è oltremodo evidente che il sig. __________ presentava un habitus, quindi una predisposizione alla sincope, come riportato frequentemente nell’anamnesi patologica remota: sincopi recidivanti in età giovanile”;

-    a pag. 15:“È possibile quindi ben legare l’anamnesi patologica remota del Sig. __________ caratterizzata da sincopi neurocardiogene recidivanti, con i fatti più recenti”.

Sennonché, dagli atti, segnatamente dalle cartelle mediche dell’imputato e dalle sue stesse dichiarazioni, ribadite in sede di istruttoria dibattimentale, non vi è alcun riscontro di simili episodi recidivanti; del resto, il dott. __________, messo alle strette di fronte alla mancanza di risultanze a suffragio di questa circostanza non ha saputo precisare sufficientemente l’origine delle sue affermazioni.

Sviluppando la loro tesi i periti di parte giungono, a pag. 16 del referto, alla seguente conclusione:“L’insieme dei quadri clinici e sintomatologici che nel tempo si sono susseguiti a partire dal 7 Aprile 2005 mostra la grande varietà di presentazione della sincope per aritmie e/o ischemia miocardica acuta, ma tutte accomunate da tre elementi fondamentali: l’inizio e la remissione improvvisa, l’assenza di aure o segni prodromici, il perfetto stato di coscienza e la ripresa del tono muscolare immediatamente dopo l’accaduto. In tutte e quattro le circostanze, 7-12-16-17 Aprile 2005, questi criteri clinici sono stati rispettati e portano a concludere dell’univocità del quadro sintomatologico ed eventualmente, viste le conseguenze cliniche, ad un aggravamento della malattia”.

In sostanza, a detta dei periti, considerato che negli episodi del 12-16-17 aprile 2005 non vi sarebbero stati aure o segni prodromici e reliquati, analogamente a quanto successo il 7 aprile 2005 a __________, apparirebbe altamente probabile l’ipotesi della sincope cardiaca, che, come detto, si manifesta in presenza di una malattia coronarica come quella diagnosticata all’accusato a seguito dell’ultimo episodio e che può essere caratterizzata, in taluni casi, dall’assenza di prodromi e reliquati, guarda caso unica variante che poteva contraddire la conclusione del dott. __________.

Tuttavia, una volta di più, le emergenze processuali mostrano ben altro quadro. Dalle precise considerazioni espresse dall’imputato dinanzi al perito giudiziario, si evince infatti che:

-    il 12 aprile 2005, al termine della sessione commissionale a Berna, oltre alle vertigini, egli ha avvertito una sensazione strana che partiva dall’addome, poi ha percepito un “bianco” davanti agli occhi e ha perso conoscenza per alcuni secondi, con contestuale rilassamento muscolare;

-    il 14 aprile 2005, mentre saliva dei gradini alla stazione di Lugano, ha percepito una certa debolezza, accompagnata da difficoltà di deambulazione e ha provato una sensazione di oppressione, prima di svenire e cadere, ritrovandosi ai piedi della scalinata;

-    il 17 aprile 2005, mentre si trovava ricoverato all’Ospedale civico di Lugano, sotto monitoraggio, a seguito della caduta alla stazione, ha provato un breve stordimento (sensazione di “testa vuota”) passando dalla posizione supina alla posizione seduta;

Orbene, non v’è chi non veda come vi siano delle chiare contraddizioni tra i fatti accertati sulla base delle risultanze processuali (segnatamente delle dichiarazioni dello stesso imputato) e l’assunto dei periti di parte.

Di conseguenza, la perizia della difesa non è atta a far sorgere un ragionevole dubbio che i fatti di __________ siano stati causati da una sincope e la perizia giudiziaria, che conclude per il colpo di sonno, mantiene la sua piena validità.

16.In proposito, va rilevato che l’accusato si trovava in una particolare situazione di rischio per i diversi fattori illustrati dal dott. __________ ed emersi anche durante l’istruttoria dibattimentale, quali la giornata intensa e faticosa (caratterizzata da una prima trasferta di 2 ore e 45 minuti dal Ticino a Berna, una seduta a Palazzo federale piuttosto laboriosa con una breve pausa a mezzogiorno; una seconda trasferta di 2 ore e mezzo circa da Berna a Maienfeld, seguita da una lauta cena di lavoro, con un’animata discussione, durata 3 ore, durante la quale ha bevuto un bianco e quattro bicchieri di rosso; infine, alle 22-22.10, il rientro, da solo, a Berna, con la radio spenta); il fatto che era alla guida da circa 50 minuti (100 km), di notte, con inserito il sistema di impostazione automatica della velocità (tempomat) e che stava percorrendo un lungo tratto autostradale rettilineo, senza illuminazione; il traffico scarso, la pioggerella regolare e, non da ultimo, la concentrazione non trascurabile di alcool nel sangue, il cui effetto, a detta del perito, rende per sé solo particolarmente difficile il riconoscimento di uno stato di sonnolenza o di spossatezza e in taluni casi lo impedisce. A ciò aggiungasi che il fatto che alla partenza da Maienfeld l’imputato, a suo dire, non si sentisse ancora particolarmente stanco può essere spiegato con l’intensa discussione avuta durante la cena e appena conclusasi, che lo aveva mantenuto vigile e gli aveva dato una carica emotiva importante.

Tuttavia, dopo aver guidato per oltre 50 minuti su un tratto autostradale monotono e a lui conosciuto (che non richiedeva pertanto un grado di attenzione particolare), v’è da credere che l’effetto dell’adrenalina sia andato scemando, lasciando spazio al rilassamento e alla stanchezza accumulata durante la giornata. Da qui il breve colpo di sonno al volante.

17.Tal conclusione, non muta neppure dopo aver esaminato la perizia tossicologica allestita dal Prof. dott. med. __________, il quale, come detto, ha ipotizzato che l’incidente potesse essere frutto della reazione di spavento di fronte alla situazione critica in cui si era venuto a trovare l’imputato data la vicinanza con l’altra vettura. Se non che il perito non circostanzia ulteriormente la propria ipotesi e, soprattutto, si guarda bene dal spiegare per quale motivo l’accusato è venuto a trovarsi in questa situazione critica. Relativamente al grado di alcolemia, il perito si dilunga poi in aspetti teorici, senza però escludere che l’alcool abbia potuto contribuire a provocare la sonnolenza e, soprattutto, senza confrontarsi con l’affermazione del perito giudiziario per cui l’alcool inibisce fortemente la riconoscibilità della sonnolenza e degli altri segni premonitori del colpo di sonno.

In conclusione, l’accusato deve essere riconosciuto autore colpevole di guida in stato di inattitudine, sia per spossatezza, sia per il tenore di alcool che è stato accertato con gli usuali esami e che non è stato contestato.

18.Per quanto attiene all’infrazione alle norme della circolazione, consistente nella perdita di padronanza di guida, va detto che la stessa è dovuta allo stato di spossatezza e non all’alcool, il quale ha semmai contribuito, stante il suo effetto induttore, a provocare la sonnolenza.

Ciò posto, laddove, come in concreto, la perdita di padronanza sia da ricondurre esclusivamente allo stato di inattitudine vi è concorso imperfetto e il reato di infrazione alla LCStr è assorbito dall’art. 91 LCStr (cfr.Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berna 2007, n. 93 ad art. 90 LCStr e riferimenti).

III.     Sulla commisurazione della pena e sulla revoca della sospensione condizionale concessa alla precedente condanna

19.In applicazione della pena, con decreto di accusa del 4 giugno 2007, il magistrato inquirente ha proposto la condanna dell’imputato a una pena pecuniaria di fr. 21'600.-, corrispondente a 60 aliquote giornaliere da fr. 360.- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni, alla multa di fr. 3'000.- e al pagamento degli oneri processuali.

L’accusa ha inoltre postulato la revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dall’Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland il 29 ottobre 2001.

20.La difesa, nella denegata ipotesi in cui l’imputato fosse riconosciuto colpevole dei reati imputatigli, ha comunque chiesto la non revoca della precedente condanna, considerato che con la rinuncia spontanea alla patente - avvenuta all’indomani dei fatti di __________

- vi è da attendersi che l’imputato non commetta altre infrazioni. Sottolinea che tale misura è sproporzionata e in netto contrasto con lo spirito della nuova parte generale del Codice penale, che ha relegato la pena detentiva al rango diultima ratioin caso di prognosi infausta e, inoltre, laddove vi è da attendersi che una pena pecuniaria non venga pagata.

In via ancor più subordinata la difesa ha chiesto che venga semmai pronunciata una pena pecuniaria unica.

21.Giusta l’art. 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che la stessa avrà sulla sua vita (cpv. 1). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2). Occorre altresì stabilire se l’accusato può beneficiare, come richiesto dalla difesa, dell’attenuante specifica del lungo tempo trascorso nel senso dell’art. 48 lett. e CP per quanto concerne il reato di falsità in documenti.

In concreto, non può essere disatteso che le circostanze di tempo relative alla prima imputazione risalgono al 1995, ossia tredici anni or sono, per cui ben si giustifica di applicare l’attenuante specifica del lungo tempo trascorso. A favore dell’imputato vi è inoltre il fatto che non ha tratto un beneficio personale dalla creazione del falso documento. Aggiungasi che con la riconsegna spontanea della licenza di condurre a tempo indeterminato, dimostra di aver compreso la gravità di certi comportamenti.

A suo carico vi è precisamente la gravità del reato di falsità in documenti, che presuppone intenzionalità, ritenuto come l’autore voglia o accetti l’idea di trarre in inganno qualcuno attraverso il documento falso, come pure la gravità insita nella guida in stato di spossatezza. In effetti, simile comportamento crea una situazione di enorme pericolo per l’interessato e per gli altri utenti della strada, che nel caso di specie è sfociata in un incidente risoltosi con soli danni materiali, peraltro ingenti, che avrebbe potuto avere conseguenze nefaste.

Da ultimo, gioca chiaramente a suo sfavore la recidiva plurima e per di più specifica in ambito di circolazione stradale (e meglio il 17 settembre 2001, per guida nonostante la revoca della licenza di condurre, guida in stato di ebrietà ed eccesso di velocità e il 24 aprile 2003, per guida nonostante la revoca ed eccesso di velocità).

Tutto ben ponderato, la pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere proposta dal Procuratore pubblico appare confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa e rettamente commisurata al grado di colpa.

Quo all’ammontare della singola aliquota, alla luce degli accertamenti economici e personali effettuati (cfr. situazione patrimoniale dell’accusato agli atti e verificata in aula), questo giudice fissa lo stesso in fr. 480.- (anzichéfr. 360.- proposti nel decreto di accusa, poiché tale cifra non tiene conto del fatto che il reddito raggruppato contemplato nei dati fiscali è prevalentemente di pertinenza dell’imputato e non della moglie), per un totale di fr. 28'800.-.

Non vi è alcun motivo per non concedere la sospensione condizionale della pena pecuniaria, ritenuto tuttavia che il periodo di prova deve essere quello massimo previsto dalla legge (art. 44 cpv. 1 CP), ossia cinque anni, dati i precedenti già menzionati. Alla pena pecuniaria sospesa va aggiunta la multa effettiva di fr. 3'000.-, in applicazione dell’art. 42 cpv. 4 CP e in considerazione del fatto che l’infrazione di guida in stato di ebrietà non qualificata costituisce una contravvenzione, passibile della sola multa ex art. 103 CP.

22.In merito alla revoca del beneficio della sospensione condizionale, va detto che per l’art. 46 CP se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale; egli può modificare il genere della pena per pronunciare nell’ambito della nuova pena una pena unica in applicazione analogica dell’articolo 49; può tuttavia pronunciare una pena detentiva senza condizionale soltanto se la pena unica è di almeno sei mesi o se risultano adempiute le condizioni di cui all’articolo 41 (cpv. 1). Se non vi è d’attendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla revoca (cpv. 2 prima frase).

Secondo la nuova parte generale del Codice penale in vigore dal 1° gennaio 2007 - manifestamente più favorevole al condannato in materia di revoca rispetto al vecchio diritto - in caso di recidiva occorre formulare una nuova prognosi. Con la normativa anteriore la revoca era invece predominante, poiché si riteneva che l’interessato avesse tradito la fiducia in lui riposta.

Questo concetto è stato ora abbandonato, lasciando spazio a una sorta di “clausola della seconda chance” che impone al giudice di rinunciare alla revoca, ancorché le condizioni di quest’ultima siano adempiute con il fatto stesso della recidiva, se non vi è da attendersi che commetterà nuovi reati (cfr.Roth, Nouveau droit des sanctions: premier examen de quelques points sensibles, in RPS Tomo 121 - 2003, pag. 11), ovvero se non sussiste alcuna prognosi sfavorevole (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 21 settembre 1998 n. 98.038, pag. 72).

In altri termini, occorre in concreto determinare se per trattenere l’imputato dal delinquere, segnatamente nell’ambito della legislazione sulla circolazione stradale, è necessario revocare la condizionale.

In proposito, è di fondamentale importanza il fatto che egli si sia impegnato - dopo aver spontaneamente consegnato a tempo indeterminato la licenza di condurre alla Sezione della circolazione, all’indomani dei fatti di __________ - a non più farne richiesta perlomeno a breve e medio termine, organizzando la sua vita privata e professionale in modo tale da non dover guidare. Si noti che sotto l’egida del vecchio diritto la rinuncia definitiva alla patente permetteva, anche in caso di recidiva, di formulare una prognosi particolarmente favorevole (cfr.Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurigo 1997, n. 17a ad art. 41, considerazione relativa alla sospensione condizionale della pena, ma applicabile analogamente all’esame della revoca di tale beneficio). In effetti, uno che non guida non può infrangere la LCStr.

È ben vero che l’imputato - comunque sia prima dei fatti qui posti a giudizio - si è messo in due occasioni alla guida in dispregio del provvedimento di revoca adottato nei suoi confronti; tuttavia, non può essere disatteso che su di lui incombe la pena inflitta con l’odierna sentenza. È altresì vero che la mera assicurazione non basta in genere per formulare una prognosi favorevole, poiché l’interessato il giorno seguente la sentenza potrebbe venire meno all’impegno assunto e pretendere la patente (cfr. DTF 100 IV 132, in cui l’autore aveva asserito di voler rinunciare a guidare, senza aver mai fatto parte di questa volontà in modo duraturo all’autorità amministrativa).

Occorrono quindi ulteriori garanzie.

Nella fattispecie concreta, contrariamente a quanto ritenuto dal Procuratore pubblico, grazie al fatto che l’imputato ha rinunciato spontaneamente da tre anni alla licenza di condurre e, soprattutto, al fatto che nella particolare posizione istituzionale in cui si trova ha espresso il suo impegno pubblicamente, si può considerare sufficientemente attendibile che egli manterrà quanto promesso. D’altronde, mal si vede come egli potrebbe affrontare l’opinione pubblica se venisse meno all’impegno assunto. Di conseguenza, a mente dello scrivente giudice, a queste condizioni si può prescindere dalla revoca.

23.     Per quanto attiene alla confisca - non contestata - della documentazione sequestrata il 24 marzo 2004 presso il __________, si osserva che trattandosi di documentazione contenente indicazioni errate che sono servite per la commissione del reato, la misura appare giustificata. Quo alla distruzione di tale documentazione, la stessa va pure ammessa, ritenuto che deve tuttavia essere differita sino al termine del procedimento nei confronti di __________, in quanto potrebbe essere necessaria in quel contesto.

visti                                   gli art. 34, 42, 46, 47, 48, 49, 69, 251 cifra 1 CP; 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34cpv. 4, 90 cifra 1, 91 cpv. 1 prima frase LCStr, 2 cpv. 1 e 2 ONC, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti

dichiaraACCU 1

autore colpevole di falsità in documenti e guida in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1755/2007 del 4 giugno 2007, ritenuto che il reato di infrazione alle norme della circolazione è assorbito da quello di guida in stato di inattitudine.

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 480.- (quattrocentoottanta), per un totale di fr. 28'800.- (ventottomilaottocento);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

2.  alla multa di fr. 3'000.- (tremila);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 30 (trenta) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 12'020.-

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dall’Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland il 29.10.2001.

ordinala confisca e, dopo la crescita in giudicato del procedimento nei confronti di __________, la distruzione della documentazione contabile falsa (tabulati, pezze giustificative ecc.) sequestrata presso il __________ il 24.03.2004.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1,

fr.3'000.-          multa

fr.                       400.-          tassa di giustizia

fr.                   11'500.-          spese giudiziarie

fr.                       120.-          testi

fr.15'020.-          totale

Dispositiv
  1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 360.- (trecentosessanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 21'600.- (ventunmilaseicento).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.
  2. Alla multa di fr. 3'000.- (tremila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 30 (trenta) giorni.
  3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 9'500.- (novemilacinquecento).
  4. Revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dall'Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland il 29.10.2001.
  5. Ordina la confisca della documentazione contabile falsa (tabulati, pezze giustificative, ecc.) sequestrata presso il __________ il 24.03.2004. vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 5 giugno 2007 dall'accusato; indetto                               il dibattimento 3-5 aprile 2008, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il difensore, il Procuratore pubblico, il perito, i testimoni; accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato; sentiti                                il perito e i testi; sentito                               il Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma del decreto di accusa; sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento da tutti i capi d’imputazione, tranne quello di ebrietà (punto 2.1. del DA); in via subordinata chiede la non revoca della precedente condanna; in via ancor più subordinata chiede che venga semmai pronunciata una pena pecuniaria unica; sentito                               da ultimo l'accusato; posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:
  6. Se ACCU 1 è autore colpevole di: 1.1.  falsità in documenti 1.2.  guida in stato di inattitudine per avere condotto l’autovettura descritta nel decreto di accusa 1.2.1.      in stato di ubriachezza 1.2.2.      in stato di spossatezza 1.3.  infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa suo carico.
  7. Sulla pena e sulle spese. 2.1.  Se può beneficiare per l’imputazione di falsità in documenti dell’attenuante specifica di cui all’art. 48 lett. e CP.
  8. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dall’Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland il 29.10.2001. 3.1.  Se, qualora si dovesse procedere alla revoca, deve essere modificato il genere della pena e prevista una pena unica.
  9. Se deve essere ordinata la confisca e distruzione della documentazione contabile falsa (tabulati, pezze giustificative ecc.) sequestrata presso il __________ il 24.03.2004. letti ed esaminati                gli atti; preso atto                          che il Procuratore pubblico, con scritto 7 aprile 2008, ha chiesto la motivazione scritta della sentenza, mentre l’accusato non si è avvalso di tale facoltà, né ha presentato dichiarazione di ricorso; considerato                      in fatto ed in diritto I.     Sulla falsità in documenti 1.ACCU 1 ha rivestito la carica di direttore del __________ (in seguito, __________) dal 1° giugno 1987 al 26 gennaio 1996, come pure, del __________ (in seguito, __________, lanciato sul mercato editoriale il 14 settembre 1992 contestualmente alla nascita del quotidiano __________, frutto della fusione delle testate __________ e __________), occupandosi della gestione del settore redazionale e dell’applicazione della linea editoriale decisa dall’editore. 2.In data 12 marzo 2004, a seguito della pubblicazione di un articolo intitolato “Tirature fantasma” apparso sul quindicinale satirico __________ n. 150 di pari data, il Ministero pubblico ha aperto d’ufficio un procedimento penale contro ignoti per titolo di truffa e falsità in documenti. Nel contesto dell’assunzione di informazioni preliminari sono state individuate persone che, con diversi gradi di partecipazione e di responsabilità, sono risultate coinvolte nell’allestimento di documenti non corrispondenti al vero poi sottoposti nel periodo 1994-2002 a una dipendente della società __________ AG, __________ __________, incaricata, in qualità di revisore, di verificare la tiratura delle testate __________ e __________. L’inchiesta ha infatti permesso di accertare che negli anni dal 1994 (per la tiratura dell’anno 1993) al 2002 (per la tiratura dell’anno 2001) è stata allestita documentazione attestante la stampa e la distribuzione di copie del __________ e, a far tempo dal 1996 (per la tiratura del 1995), anche del __________, non corrispondente alla realtà. Detta documentazione artefatta (distinte postali di impostazione, bollettini di consegna, bollettini di resa, fatture giornaliere, semestrali ed annuali, ordini di stampa, tabulati ecc.) veniva poi sottoposta al revisore della __________ AG, che una volta all’anno era chiamata a verificare la tiratura dichiarata venduta di entrambe le testate __________ e __________. Sulla scorta dell’autocertificazione presentata dall’editore la __________ AG emetteva annualmente una certificazione di tiratura controllata. In Ticino vi era la particolarità che, su richiesta congiunta degli editori, il revisore compilava personalmente il protocollo di tiratura sulla base della documentazione da loro messagli a disposizione e verificata in loco. 3.Per quanto qui interessa, all’imputato viene rimproverato di aver formato, per il tramite dell’ignaro autore mediato __________, l’attestato di tiratura controllata per l’anno 1994 rilasciato il 20 aprile 1995 (doc. 6 allegato al verbale di interrogatorio 16 marzo 2004 di __________; A1), a dipendenza dei dati dichiarati nel protocollo di tiratura da lui sottoscritto il 16 marzo 1995, unitamente all’allora amministratore delegato __________. Dall’inchiesta è emerso che la tiratura certificata __________ è stata di 25'526 copie (di cui 19'254 per il __________ e 6’272 per il __________), a fronte di una tiratura effettiva di 23'513 (di cui 17'261 per il __________ e 6'252 per il __________; cfr. doc. 12 accluso al verbale di interrogatorio 16 aprile 2004 di __________). Tale cifra ha di fatto permesso di celare un calo di 1'710 copie rispetto alla tiratura certificata per l’anno precedente (1993), pari a 25'223 copie, dando persino atto di un incremento di 303 copie. 4.L’imputato ha ammesso di sapere che“all’atto della firma del formulario che veniva sottoposto alla __________ i dati contenuti nel formulario non corrispondevano alla realtà dei fatti”, specificando inoltre quanto segue: “Ero a conoscenza, perché ne avevo discusso senz’altro con __________, che negli anni di controllo 1993 e 1994 sarebbero continuate fittiziamente le operazioni promozionali che erano state messe in atto nel 1992/1993. Sapevo dunque che sarebbero state fatte figurare operazioni promozionali sull’arco di tre mesi e nel 1994 sarebbe stata fatta figurare la continuazione della collaborazione con la __________”(cfr. verbale di interrogatorio 17 maggio 2004, pag. 2 e 3), collaborazione che si inseriva in un’operazione di distribuzione diretta del __________ nella fascia transfrontaliera da parte della società __________ (__________), __________, iniziata il 1° dicembre 1992 e interrottasi nel mese di gennaio 1994, poiché l’impegno finanziario non era proporzionato alla resa dell’operazione (cfr. verbale di interrogatorio 16 aprile 2004, pag. 4). Per quanto attiene alle operazioni promozionali l’inchiesta ha permesso di appurare che sulle distinte postali di impostazione, ritornate dalla posta già vidimate, sono stati aggiunti, a posteriori e a mezzo della medesima calligrafia, esemplari di saggio per i mesi di agosto/settembre/ottobre 1994 mai stampati e consegnati agli uffici postali (e giustificati, a precisa domanda del revisore, che aveva notato l’incremento delle tirature, come “azione autunnale al medesimo indirizzo pagata da sostenitori del giornale”; cfr. verbale di interrogatorio 28 maggio 2004 __________, pag. 4); tali dati sono in seguito stati riportati su un foglio allegato ai relativi tabulati delle tirature giornaliere. Relativamente alle forniture alle edicole estere, è invece emerso che sono state allestite, sempre a posteriori, ricevute giornaliere di consegna e di resa in blocco, con relative fatture (cfr. verbale di interrogatorio 1° aprile 2004 __________, impiegata d’ufficio, pag. 2) - non contabilizzate, ma pronte ad esserlo qualora il revisore avesse richiesto un controllo incrociato della contabilità e degli abbonamenti (cfr. verbale di interrogatorio 18 marzo 2004 __________, contabile, pag. 2) e, inoltre, sono stati modificati gli ordini di stampa. 5.L’accusato ha precisato di aver ignorato le modalità alle quali avrebbe ricorso l’ufficio abbonamenti, rispettivamente l’allora amministratore delegato, __________, per preparare la predetta documentazione, ribadendo anche in sede di istruttoria dibattimentale di aver unicamente condiviso con quest’ultimo la decisione di non indicare un calo della tiratura del __________, poiché psicologicamente si sarebbe rivelato un grave segnale di debolezza per il giornale, che a seguito della nascita nel 1992 de __________ era diventato il terzo quotidiano sul mercato e sembrava quindi destinato a scomparire. Da qui la creazione del __________, come pure le numerose promozioni che avevano portato a un incremento di 1'666 copie nel 1992 e la decisione, condivisa con l’amministratore delegato, di non dichiarare il calo della tiratura subito nel 1993 e nel 1994 (acuito dalla fine dell’operazione __________) stante la mancanza di mezzi finanziari per continuare le azioni promozionali, e di trovare dei correttivi. A detta dell’accusato,“l’idea era quella di raggiungere un pareggio dei conti del giornale entro il 1995, ciò che avrebbe poi permesso di riprendere le azioni promozionali e pareggiare il divario fra le copie effettivamente distribuite e quelle dichiarate al controllo __________”(cfr. verbale di interrogatorio 17 maggio 2004, pag. 2).Egli ha poi precisato che“lo scopo dell’operazione era di natura esclusivamente psicologica da una parte verso l’interno del giornale, nel senso che non si voleva demotivare il personale che in quegli anni apportava uno sforzo straordinario per promuovere il giornale, e dall’altra verso l’esterno, dove si voleva evitare di dare un segnale di debolezza nella concorrenza spietata di quegli anni”(cfr.ibidem, pag. 4). Sulla base delle risultanze processuali, segnatamente delle dichiarazioni dell’imputato, che ha sostanzialmente confermato i fatti, e della chiamata in correità degli allora collaboratori, il Procuratore pubblico lo ha ritenuto autore colpevole di falsità in documenti, ad esclusione invece del reato di truffa, non essendo stato sufficientemente comprovato che l’utilizzo del falso documento ottenuto abbia portato un vantaggio pecuniario diretto al giornale, rispettivamente ai correi. 6.La difesa, dal canto suo, si è limitata a contestare la natura di documento nel senso dell’art. 251 CP dell’attestato di tiratura controllata, sottolineando che, nonostante lo stesso sia stato rilasciato da un ente autonomo al di sopra delle parti, all’origine vi è pur sempre un’autocertificazione, ovvero una dichiarazione unilaterale e interessata. Ha poi relativizzato, da un lato, la portata del documento, destinato unicamente agli addetti ai lavori e irrilevante per il prezzo delle inserzioni e, dall’altro lato, ha evidenziato la debolezza del controllo, portando a titolo di esempio il fatto che il revisore non si è accorto che l’impennata delle tirature durante il mese di agosto 1994 non poteva essere plausibile, ritenuto che si trattava di un periodo di vacanze. In sostanza, difetterebbero gli elementi particolarmente rigorosi esatti dalla giurisprudenza, affinché lo scritto fornisca quelle garanzie oggettive di veridicità che lo qualificano come documento. 7.L’art. 251 cifra 1 CP prevede che chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d’inganno, di un tale documento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Tale norma non reprime solo la falsificazione di un documento autentico (falso materiale), ma anche la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico). In quest’ultimo caso nondimeno, la cosiddetta menzogna scritta (schriftliche Lüge) trascende in reato solo ove, dal profilo oggettivo, il documento goda di particolare credibilità o abbia un valore probatorio accresciuto. Non tutti gli scritti rientrano difatti sotto l’art. 251 CP, ritenuto che deve trattarsi di un documento nel senso dell’art. 110 cpv. 4 CP, ossia di uno scritto destinato e atto a provare un fatto di portata giuridica, ciò che lo distingue appunto dalla menzogna scritta. Il carattere probante del documento può risultare dalla legge (ad es. il bilancio, il conto perdite e profitti, l’inventario; cfr.Corboz, in ZBJV, 131/1995, pag. 551), come pure dalle circostanze concrete, dal senso o dalla natura del documento. La distinzione tra il falso intellettuale e la menzogna scritta non è di facile determinazione. Con sentenza 117 IV 35 il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha ritenuto che ove si tratti di falsità ideologica in documenti l’art. 251 CP va applicato restrittivamente: può quindi ammettersi che la “menzogna scritta” contenuta nel documento falso possieda un’accresciuta capacità persuasiva solo se il documento presenta garanzie obiettive della verità del suo contenuto. Una tale garanzia può risultare dalla missione conferita all’autore del documento. La questione è in definitiva quella di sapere se l’autore era investito di una missione di fiducia implicante un dovere di oggettività. Ciò non è il caso quando l’autore difende semplicemente i suoi interessi o quelli della persona che rappresenta in una situazione dove, almeno potenzialmente, vi sono interessi opposti. È generalmente ammesso che l’autore è investito di una missione di fiducia quando ha un dovere di oggettività o di verifica, situazione che può risultare non solo dalla legge, ma anche da uno stato di fatto, ritenuto che la missione di fiducia presuppone che l’autore si trovi in una posizione neutra rispetto agli interessi che si oppongono (cfr.Corboz, op. cit., pag. 571 e segg.). L’infrazione è intenzionale; l’intenzione deve portare su tutti gli elementi costitutivi dell’infrazione. Ciò presuppone non solo che il comportamento dell’autore sia volontario, ma che questi voglia o accetti che il documento contenga un’alterazione della verità e abbia valore probante. L’art. 251 CP esige inoltre un dolo speciale che può alternativamente presentarsi sotto forma di un’intenzione di nuocere oppure di ottenere un indebito vantaggio, nozione quest’ultima molto ampia, ritenuto che lo stesso non deve essere necessariamente pecuniario, ma può essere anche di altra natura e non richiede che l’autore sappia esattamente in che cosa consista (cfr.Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, pag. 218, n. 171 e segg., con richiami di dottrina). 8.In concreto, come detto, l’imputazioneè quella di aver formato, per il tramite dell’autore mediato __________, revisore della società __________ AG, l’attestato di tiratura controllata per l’anno 1994 attestante una cifra di tirature maggiorata rispetto a quella effettiva e quindi non corrispondente alla realtà.La fattispecie, di per sé non contestata, ascritta all’imputato concerne quindi la redazione di un documento dal contenuto inveritiero, ovvero di un falso ideologico o intellettuale. L’atto emana dall’Istituto di ricerca e studi sui media pubblicitari __________ AG, che tra gli altri scopi sociali è formalmente incaricato del controllo delle tirature in base al pto 1.3 delle “prescrizioni relative al controllo delle tirature __________ in Svizzera”, che definiscono la __________ AG come “istanza di controllo” (cfr. doc. 2 allegato al verbale di interrogatorio28 maggio 2004 __________, pag. 2, secondo la quale le disposizioni contenute in dettoregolamento, prodotto nella versione 1° aprile 2001, erano già in vigore almeno dal 1990). Ciò che caratterizza la __________ AG è il fatto che sia un istituto neutro e indipendente, al di sopra delle parti, come asserito dalla stessa difesa, senza scopo di lucro,“nata per desiderio degli editori e del mercato pubblicitario poiché si voleva un’istituzione neutrale che certificasse le tirature e che effettuasse sondaggi ecc. in modo uniforme e quindi paragonabile” (cfr. verbale di interrogatorio28 maggio 2004 __________,pag. 5). Scopo, incontestato, del controllo è quello di garantire che le tirature degli editori che fanno capo a questo servizio, su mandato di fiducia, rispondano a criteri identici e quindi comparabili. Non solo, anche le associazioni del ramo pubblicitario menzionate nel regolamento, riconoscono ufficialmente le tirature controllate dalla __________ AG come le sole facenti fede (pto 1.1). Tali risultanze - come precisato dal Direttore dell’__________, __________, a testimonianza della loro importanza - vengono pubblicate sulle testate, nel bollettino ufficiale __________ e nei documenti d’informazione destinati agli inserzionisti (cfr. verbale 7 giugno 2004, pag. 3). La procedura di controllo è eseguita secondo prescrizioni precise e prevede tra l’altro la possibilità di opposizione/ricorso contro le decisioni prese nell’ambito del regolamento. __________, collaboratrice presso l’Ufficio abbonamenti, ha, tra l’altro, evidenziato che il controllo delle tirature da parte del revisore era frutto di un lavoro serio, ricordando che per diverse ore questi faceva controlli a campione e verificava tutte le cifre; verbale 2 aprile 2004, pag. 6). Del resto, lo stesso imputato ha affermato che nonostante l’introduzione del sistema dell’autocertificazione nel 1989“in Ticino vi è stata la particolarità che per richiesta congiunta degli editori si continuasse con un controllo più minuzioso” (cfr. verbale di interrogatorio 16 aprile 2004, pag. 3). 9.Orbene, dalle circostanze che precedono risulta che la __________, proprio per il suo carattere neutro e indipendente, è chiamata a eseguire la verifica delle tirature in base a criteri identici, ampiamente regolamentati, ed è quindi investita di una missione di fiducia che implica un obbligo di obiettività (ciò che nella lingua tedesca si parifica alla posizione di quasi-garante); di qui le garanzie oggettive sufficienti che qualificano a tutti gli effetti l’attestato di tiratura controllata, ufficialmente riconosciuto da tutti e per sua natura non soggetto a discussioni o a verifiche da parte dei destinatari, come documento. In proposito, nulla muta il fatto che alla base vi sia un’autocertificazione (ossia una dichiarazione unilaterale) dell’editore interessato, perché quest’ultimo, facendo capo a tale istituto si impegna a sottoporsi al controllo in base all’applicazione dei criteri sopramenzionati. Non può essere disatteso, a conferma della particolare credibilità attribuita all’attestato, sulla base della missione di fiducia unanimemente attribuita e riconosciuta alla __________ AG, che la posta, ai fini dell’applicazione delle tariffe preferenziali di cui all’art. 15 della Legge sulle Poste (giusta il quale dalle 1'000 alle 40'000 tirature per edizione viene riconosciuta la sovvenzione federale, mentre oltre tale cifra vi è la possibilità di un accordo diretto tra l’editore e la posta), parifica la certificazione __________ all’autenticazione notarile, raccomandando la collaborazione con la società, in quanto organizzazione neutrale riconosciuta nel settore editoriale e specializzata nelle autenticazioni. L’importanza dell’attestato emerge inoltre in modo indiscutibile dalle varie dichiarazioni testimoniali agli atti, laddove il dato della tiratura è stato definito, in generale, come uno degli elementi importanti per la scelta dell’inserzionista (cfr. verbale 16 marzo 2004 __________, pag. 2) e per la determinazione del prezzo dell’inserzione singola (cfr. verbale 31 marzo 2004 __________, pag. 2), uno degli indici di salute della testata (cfr. verbale 16 marzo 2004 __________, pag. 2), necessario per tenere testa alla concorrenza e non fine a sé stesso, bensì utilizzato come mezzo per raggiungere uno scopo ben preciso, ossia trarre il massimo profitto dal mercato pubblicitario (cfr. verbale 28 maggio 2004, __________, pag. 5), come pure uno degli strumenti classici di lavoro per imedia planer, per cui si presume che sia conosciuto (cfr. verbale 27 aprile 2004 __________, pag. 4). Le affermazioni di __________, direttore di __________ SA dal 2000 ed ex-direttore della __________, riassumono bene la rilevanza dell’attestato, laddove dichiara che:“In sostanza l’attestato __________ è, per l’editore, una garanzia che porta sul mercato nel senso che può far valere che la sua testata ha una tiratura che è stata controllata e certificata”(cfr. verbale 31 marzo 2004, pag. 2). __________, editore de __________ e presidente dell’__________, prendendo posizione sulla chiave di riparto al fondo TreTop (costituito dagli utili derivanti dal contratto di collaborazione pubblicitaria concluso nel 1992 tra __________ SA e i tre quotidiani ticinesi, in base al quale l’inserzionista paga una sola tariffa vantaggiosa per effettuare un’inserzione sulle tre testate), ha osservato che l’aumento della quota di partecipazione del __________ e de __________ nel periodo ‘94-‘96 (formalizzato nel ‘97) è stato ottenuto sulla base soprattutto della certificazione __________ e della diffusione per Distretti (cfr. verbale 13 aprile 2004, pag. 3). Non da ultimo, appare sintomatico il fatto che l’imputato medesimo, non appena venivano resi noti i dati del controllo, scrivesse un editoriale per commentare gli stessi (cfr. verbale 31 marzo 2004 __________, pag. 4). In definitiva, le critiche mosse dalla difesa all’attendibilità del controllo e all’importanza del documento non meritano protezione. Dalle considerazioni che precedono, si conclude che gli elementi costitutivi oggettivi del reato di falsità in documenti sono dati, come pure l’intenzionalità, ammessa dall’imputato. Quanto al dolo speciale dell’indebito vantaggio, va detto che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale colui che si rende colpevole di un falso in documenti non ricerca necessariamente un vantaggio pecuniario diretto; quello che desidera è beneficiare – senza diritto, quindi indebitamente – della forza probante accresciuta riconosciuta a un tale documento, ciò che costituisce precisamente il bene giuridico protetto dell’art. 251 CP (DTF 119 IV 234, consid. 2a). Ne segue che l’accusato deve essere riconosciuto autore colpevole di falsità in documenti. II.     Sulla guida in stato di inattitudine e sull’infrazione alle norme della circolazione stradale 10.Il Procuratore pubblico ha altresì considerato ACCU 1 autore colpevole di guida in stato di inattitudine in relazione all’incidente della circolazione occorsogli il 7 aprile 2005, alle 22.55 circa, di ritorno da una cena di lavoro a Maienfeld (GR), sull’autostrada A3 in direzione di Zurigo (zona __________), e meglio per aver condotto l’autovettura BMW 520 D targata TI __________ in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0,6 – max. 1,20 grammi per mille) e di spossatezza, conclusione alla quale è giunto sulla scorta del referto peritale rassegnato il 7 novembre 2006 dal dott. med. __________, sostituto capo divisione del dipartimento di medicina del traffico dell’Istituto di medicina legale dell’Università di Zurigo, incaricato con decreto 26 maggio 2006 di accertare se la causa del sinistro era riconducibile a problemi cardiaci o ad altri problemi di natura medica (cfr. AI 38, inc. 2005.3321). Parallelamente al delitto di cui sopra, l’accusa – ricostruendo la dinamica dell’incidente - ha pure rimproverato all’imputato un’infrazione alle norme della circolazione per avere, nello stato psico-fisico riferito, perso negligentemente la padronanza di guida nell’effettuare una manovra di sorpasso del veicolo Alfa Romeo I, 166 3.0 V6 targata ZH __________ procedente nella sua stessa direzione di marcia, urtando contro quest’ultimo sulla parte anteriore sinistra, indi, rettificando bruscamente la direzione con conseguente sbandamento, colliso nuovamente contro la vettura Alfa Romeo costringendola in tal modo a uscire di strada e a cozzare violentemente contro l’adiacenteguardrail, terminando a sua volta la corsa sulla corsia di emergenza. 11.La difesa ha anzitutto sostenuto che la dinamica dell’incidente descritta nel decreto di accusa non è corretta, non essendovi alcuna prova agli atti che vi siano state due collisioni, in particolare non essendo su questo punto la perizia tecnica 8 maggio 2006 allestita dalla Polizia scientifica di Zurigo concludente. Donde una violazione del principio accusatorio. Parimenti il difensore ha asserito che non vi è alcuna prova di un mancamento anche se lo stesso appare probabile, tuttavia per effetto di una sincope diversa da quella analizzata dal perito giudiziario, che permane comunque non dimostrabile. In proposito, ha evidenziato che il perito giudiziario sarebbe partito da una premessa errata e arbitraria circa la dinamica dell’incidente, dando per scontato, sulla base della tesi accusatoria, che ci sono stati due contatti e concludendo con certezza per l’esistenza di un mancamento, poiché l’imputato non avrebbe ricordato il primo contatto precedente alla reazione di spavento; tuttavia, non essendovi alcun riscontro agli atti di una doppia collisione, il ragionamento deduttivo del perito non risulterebbe tutelabile. Ha inoltre criticato la reticenza del perito giudiziario nell’esaminare le sincopi, asserendo che questi avrebbe erroneamente escluso un tipo di sincope di origine cardiaca, legato alla malattia acuta ischemica coronarica che si è palesata nelle settimane successive all’incidente di __________ (e meglio il 12 e 16 aprile 2005 con due episodi di svenimento al termine di una riunione di commissione a Palazzo federale a Berna, rispettivamente alla stazione di Lugano e con un’improvvisa forte aritmia il 17 aprile 2005, a seguito della quale è stata diagnosticata una parziale occlusione delle coronarie, con conseguente intervento chirurgico, risolutore, del 19 aprile 2005) e di cui l’evento del 7 aprile 2005 potrebbe essere stato la prima manifestazione. La difesa si è poi doluta del fatto che la perizia giudiziaria, oltre a non vagliare sufficientemente le diverse sincopi come probabili cause di un mancamento, non tiene nemmeno in considerazione altri fattori, quali i numerosi chilometri percorsi abitualmente dall’imputato, e conclude per una lacuna strutturale del ragionamento peritale, che sarebbe incentrato su un’analisi della cause per esclusione, senza peraltro argomentare la conclusione a cui giunge. A sostegno della tesi di una probabile sincope, come prima manifestazione di una grave malattia coronarica acuta, è stata prodotta una perizia medica datata 18/30 dicembre 2006 allestita congiuntamente dal PD dott. __________, Professore associato alla Cattedra di cardiologia dell’Università di __________, Germania e Capo-servizio responsabile del Servizio di scompenso cardiaco ed elettrofisiologia clinica presso la __________ di __________, e dal dott. __________, Primario di cardiologia presso gli Ospedali __________, __________, Italia (cfr. AI 54 inc. 2005.3321). Infine, a mente della difesa, non si può neppure escludere che l’imputato abbia perso il controllo della vettura a causa di una reazione spropositata di spavento, dopo aver omesso di prestare per un attimo attenzione al veicolo che si trovava di fianco, così come spontaneamente avanzato da un altro perito di parte, e meglio il Prof. dott. med. __________, esperto nella ricerca medico-tossicologica, il quale ha allestito una perizia tossicologica di data 3 marzo 2008 avente per oggetto le affermazioni del perito giudiziario relative al colpo di sonno e agli effetti dell’alcol. Non essendo comprovato lo stato di spossatezza, la difesa conclude per il proscioglimento, ad eccezione della guida in stato di ebrietà, reato che va punito con una semplice contravvenzione tenuto conto di un’alcolemia dello 0.6 grammi per mille più favorevole all’imputato. Per il resto, sostiene che quest’ultimo non deve essere punito per infrazione alle norme sulla circolazione stradale, perché la perdita di padronanza è dovuta allo stato di spossatezza. 12.Per quanto attiene alla descrizione dell’incidente contenuta nel decreto di accusa (punto 3) occorre, in effetti, rilevare che dagli atti non si riesce a trarre conferma di tale dinamica. La perizia tecnica 8 maggio 2006 della Polizia scientifica di Zurigo (cfr. AI 37, inc. 2005.3321), menziona unicamente un contatto di striscio (“Erstkontakt als Streifkollision”, pag. 7 e 9) accertato tra la parte anteriore sinistra dell’Alfa e la portiera posteriore destra della BMW, senza aggiungere nulla e senza dire se vi sono stati altri contatti; questo anche poiché, visto il tempo trascorso prima del sequestro dei veicoli che sono stati recuperati presso ditte di rottamazione del Canton Zurigo e l’entità dei danni, diverse loro parti non erano più disponibili. La perizia dà quindi atto di un contatto iniziale (o scatenante), rimanendo invece silente sulla questione di sapere se in seguito ve ne sono stati altri. Tale questione può comunque rimanere aperta, in quanto la dinamica dell’incidente è solo una conseguenza del fatto rimprovero all’accusato (imputazione), ossia di aver perso la padronanza dell’automezzo. Il numero di collisioni che ne è seguito è ininfluente ai fini del giudizio su questa imputazione. Si tratta per contro di stabilire se il contatto tra le vetture è avvenuto prima della sbandata come sostiene il decreto di accusa. Dall’esame delle testimonianze rilasciate a caldo dai protagonisti, che appaiono le più precise, si evince che ciò non sembra essere il caso. In proposito, giova anzitutto rilevare che la ricostruzione di cui al rapporto di polizia 8 aprile 2005 (cfr. AI 2 inc. 2005.3321), frutto di un’interpretazione degli agenti, non può essere ritenuta corretta. A pag. 6 la Polizia cantonale di Zurigo ha così descritto la dinamica dell’incidente:“Während des Überholmanövers bemerkte __________, dass er nach rechts, nahe an das zu überholende Fahrzeug von __________ geriet. Um eine seitliche Kollision zu verhindern, lenkte er sein Fahrzeug nach links. Da er zu stark nach links korrigierte, musste er anschliessend sofort wieder nach rechts lenken. Dabei geriet das Fahrzeug von __________ ins Schleudern, drehte sich um die eigene Achse und kollidierte mit dem korrekt auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Alfa Romeo. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge nach rechts in die Aussenleitplanken geschleudert“. Ora, tale ricostruzione non appare plausibile, poiché la collisione non può essere avvenuta dopo la rotazione sull’asse della BMW, caso contrario si sarebbero toccate di striscio le rispettive parti sinistre dei veicoli; non è neppure corretto affermare che stante la collisione entrambi i veicoli sono stati proiettati a destra contro il guidovia, in quanto la BMW è stata catapultata dapprima contro il terrapieno a sinistra per poi tornare a destra. Decisive risultano essere le testimonianze rese a caldo dai protagonisti: L’imputato ha dichiarato che:“Plötzlich hatte ich das Gefühl, resp. erkannte ich, dass ich mit meinem Fahrzeug zu nahe zur Fahrbahnmitte geriet. Ich näherte mich dem Fahrzeugheck des Alfa Romeos. Deshalb steuerte ich nach links, vermutlich zu brüsk, denn ich musste sofort wieder nach rechts korrigieren. Dabei geriet ich auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und drehte mich um die eigene Achse. Irgendwann während dem Schleudern kollidierte ich mit dem Personenwagen Alfa Romeo, welcher auf dem rechten Fahrstreifenfuhr“(cfr. rapporto di polizia, pag. 7). Dalle predette affermazioni si evince, in sostanza, che egli si è accorto di essere troppo vicino alla mezzeria (non è quindi il co-protagonista ad essersi spostato a sinistra) e di avvicinarsi alla parte posteriore dell’Alfa Romeo (di modo che non era ancora alla pari di quest’ultima); asserisce inoltre di avere cominciato a sbandare dopo la sterzata intrapresa, verosimilmente troppo brusca, per poi ruotare sull’asse. Precisa infine che durante lo sbandamento, quindi prima di girarsi, ha colliso con l’altra vettura. Dal canto suo, __________ ha affermato che:“Ich erkannte, dass von hinten ein Personenwagen auf dem Überholstreifen naht. Was genau passierte, kann ich nicht sagen, jedenfalls kollidierte dieser Personenwagen seitlich mit uns. Ich kann nicht sagen, ob dieser Personenwagen vor der Kollision schleuderte oder nicht.Nach der seitlichen Kollision knallten wir mit leichter Verzögerung rechts in die Leitplanken, wo wir auch zum Stillstand kamen”(cfr. rapporto di polizia, pag. 8), senza accennare a una seconda collisione e senza invero contraddire la versione dell’imputato, limitandosi a precisare che dopo la collisione - che non può che essere l’ “Erstkontakt” descritto nella perizia tecnica 8 maggio 2006 della Polizia scientifica – è andato a sbattere contro ilguardrail. In sostanza, l’accusato durante il lungo sorpasso - da lui così definito - della vettura procedente a velocità leggermente inferiore, ha improvvisamente sussultato, dopo avere avuto la consapevolezza di essersi avvicinato troppo alla mezzeria e alla parte posteriore dell’Alfa Romeo, per questo motivo ha sterzato, forse in modo troppo brusco, a sinistra, per cui ha dovuto correggere la traiettoria a destra e, a causa dell’asfalto bagnato, ha iniziato a sbandare; durante lo sbandamento ha urtato la vettura del co-protagonista che è stata catapultata a destra, andando a cozzare violentemente contro il guidovia, mentre la sua vettura, dopo essere stata proiettata in direzione del terrapieno che divide le corsie dell’autostrada (su due livelli in quel punto), ha subìto una rotazione sull’asse ed è tornata a destra, finendo, a sua volta, la corsa contro il guidovia. La diversa dinamica rispetto a quella illustrata nel decreto di accusa, come rilevato correttamente dall’accusa, non modifica tuttavia l’imputazione. All’accusato viene infatti imputato di aver infranto la legge per aver guidato in stato di spossatezza e di aver per questo motivo perso il controllo del veicolo. Se, a causa della perdita di padronanza di guida, vi siano state una, due o più collisioni tra i veicoli è per contro una questione irrilevante ai fini della qualifica giuridica della fattispecie. Ne segue che non vi è alcuna violazione del principio accusatorio. 13.Occorre a questo punto chiarire il motivo per cui l’imputato si è spostato verso il centro della carreggiata e si è avvicinato troppo all’Alfa Romeo. Per l’accusa, come detto, sulla base delle risultanze della perizia 7 novembre 2006 allestita dal dott. __________, vi è stata una limitazione della capacità di percezione e di memoria di diversi secondi, concetto che i periti di parte dott. __________ e dott. __________ hanno definito come una perdita di vigilanza di durata imprecisata (cfr. perizia 16/30 dicembre 2006, pag. 1; breve mancamento per il teste Prof. dott. med. __________; cfr. verbale 27 giugno 2005, pag. 3). Secondo la difesa il perito giungerebbe a questa conclusione partendo dalla premessa sbagliata di una collisione con l’Alfa Romeo precedente alla reazione di spavento che ha portato l’accusato alla brusca manovra. Tale considerazione non è tuttavia corretta, atteso che la perizia - che riporta fedelmente le considerazioni espresse dall’imputato in occasione del colloquio strutturato con il dott. __________ avvenuto il 28 settembre 2006 - illustra esattamente il contrario, laddove leggesi a pag. 4 che: “Plötzlich sei er aufgeschreckt und habe die ‘Vision’ gehabt, dass er viel zu nahe am anderen Fahrzeug, d.h. viel zu weit rechts, gekommen sei. Er habe sofort Gegensteuer gegeben und sei dadurch ins Schleudern geraten,daraufhin(a seguito di ciò, ndr)habe sich der Unfall ereignet“. Sulla scorta di tali affermazioni il perito ha quindi dedotto quanto segue: “Es muss daher davon ausgegangen werden, dass Herr __________ für die Zeit von mehreren Sekunden(trattandosi, come riferito dall’imputato, di un lungo sorpasso, atteso che l’altra vettura procedeva a velocità solo leggermente inferiore, ndr)vor dem ‘Aufschrecken’ oder dem Erkennen, dass er viel zu weit rechts war, in seiner Wahrnehmungsfähigkeit und in seiner Erinnerungsfähigkeit eingeschränkt war“(perizia, pag. 9). In definitiva, le conclusioni alle quali è giunto il perito si fondano sulle dichiarazioni dell’accusato medesimo (conformi, del resto, a quanto emerso durante l’interrogatorio successivo ai fatti), dalle quali si desume che egli non si è accorto con sufficiente anticipo che si stava spostando a destra per poter tempestivamente correggere la traiettoria. Partendo da questo presupposto egli ha quindi proceduto a un ragionamento deduttivo volto a individuare la causa del mancamento. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, l’approccio risulta essere del tutto sostenibile, come pure la conclusione alla quale è giunto, ossia il colpo di sonno. 14.Ciò posto, va detto che il perito giudiziario non si è limitato a un’analisi per esclusione delle cause dell’incidente, come gli è stato rimproverato dalla difesa, ma ha anche spiegato compiutamente perché la soluzione del “colpo di sonno” appariva corretta, fornendo in proposito argomentazioni convincenti ed estremamente lineari, che resistono saldamente, come si vedrà in seguito, alle censure dei periti della difesa. A sostegno della sua conclusione, il perito ha evidenziato come in occasione dell’incidente di __________ non vi sono stati sintomi particolari prima del mancamento, né tanto meno un rilassamento muscolare, tant’è vero che dopo il sussulto l’accusato era immediatamente orientato e reattivo, situazione che non poteva prodursi nel caso di una breve perdita di coscienza causata da una sincope neurocardiogena (come quella supposta nella diagnosi del dott. __________ del “__________Spital” in occasione dell’episodio del 12 aprile 2005 a Berna), poiché si tratta di una irregolarità della circolazione sanguigna con conseguente diminuzione dell’irrorazione di sangue nel cervello, preceduta obbligatoriamente da sintomi quali nausea, vertigini, senso di debolezza ecc. Allo stesso modo, il perito ha ritenuto totalmente inverosimile una perdita di coscienza dovuta a un disturbo del ritmo cardiaco, soffermandosi in particolare sulla tachicardia, caratterizzata dall’aumento della frequenza dei battiti oltre i valori normali (rilevata il 17 aprile 2005 all’Ospedale civico di Lugano e a partire dalla quale il Prof. dott. __________, Direttore sanitario della __________ di __________ - che si è occupato in prima persona dell’imputato, disponendo il suo trasferimento alla predetta struttura - ha ipotizzato che l’incidente di __________ potesse essere stato causato da un malessere di origine cardiaca), perché tale disturbo avrebbe presentato determinati sintomi, seppur di breve durata, quali capogiro, sensazione di “andare via”, disturbi della vista, vedere nero e, in taluni casi, vedere bianco davanti agli occhi, oltre a palpitazioni o a un senso di oppressione a livello del petto; tale anomalia del ritmo cardiaco comporterebbe altresì una perdita di postura o un rilassamento della muscolatura per il fatto che vi è un afflusso insufficiente di sangue nel cervello, ciò che necessita di una fase di “riorientamento” durante la quale, nella maggior parte dei casi, vi è un’incapacità di agire e di reagire di alcuni secondi (cfr. perizia, pag. 10). Per contrastare questa conclusione la difesa ha fatto ricorso, come detto, a due emeriti cardiologi, e meglio al dott. __________ e al dott. __________, i quali hanno rimproverato al perito giudiziario di avere omesso di considerare un’ulteriore variante di sincope, quella cardiaca, associata a una sincope riflessogena, con caratteristiche simili al colpo di sonno, senza sintomi pregressi (prodromi), né successivi (reliquati, tra i quali rientra pure la perdita di postura). In proposito, in sede di istruttoria dibattimentale, il dott. __________ ha precisato trattarsi di una sincope particolare che si manifesta in presenza di una malattia coronarica. Non può essere disatteso che in questa conclusione i periti sono stati facilitati dalle sfortunate circostanze successive al sinistro, quando l’accusato ha manifestato la malattia al cuore, per la quale ha dovuto essere operato. 15.Occorre pertanto stabilire se da queste circostanze si può concludere - seguendo il ragionamento induttivo adottato dai due cardiologi - che già il 7 aprile 2005 la malattia ha causato una sincope. Ora, appare evidente che per confutare la conclusione del perito giudiziario i periti di parte non potevano che fare appello al tipo di sincope surriferito, poiché è l’unico (a differenza della sincope neurocardiogena) che non presenta né prodromi, né reliquati, alla stregua di un colpo di sonno, al quale viene paragonata. I periti di parte hanno altresì precisato che si tratta di una sincope che si manifesta a maggior ragione e in particolar modo quando l’anamnesi presenta per lungo tempo episodi di sincope neurocardiogena. Per questo motivo essi hanno posto a fondamento della loro analisi una predisposizione dell’accusato alla sincope alla luce di una lunghissima serie di sincopi desunta, a loro dire, dai suoi dati anamnestici, prova ne sia che su quasi tutte le pagine della perizia ne è fatta menzione, ad esempio laddove leggesi che: -    a pag. 10:“Come sarà discusso successivamente, è importante sottolineare il dato anamnestico di sincopi recidivanti, tipico delle sincopi neurocardiogene, che invece è stato tralasciato o addirittura negato dal Dr. med. __________. Infatti questo elemento indica un particolare habitus biologico, una predisposizione di uno specifico paziente a ripresentare in occasioni diverse ed attraverso anche meccanismi diversi una perdita transitoria di coscienza. Questa labilità cardiocircolatoria non si esaurisce nel tempo”; -    a pag. 14:“Infatti è oltremodo evidente che il sig. __________ presentava un habitus, quindi una predisposizione alla sincope, come riportato frequentemente nell’anamnesi patologica remota: sincopi recidivanti in età giovanile”; -    a pag. 15:“È possibile quindi ben legare l’anamnesi patologica remota del Sig. __________ caratterizzata da sincopi neurocardiogene recidivanti, con i fatti più recenti”. Sennonché, dagli atti, segnatamente dalle cartelle mediche dell’imputato e dalle sue stesse dichiarazioni, ribadite in sede di istruttoria dibattimentale, non vi è alcun riscontro di simili episodi recidivanti; del resto, il dott. __________, messo alle strette di fronte alla mancanza di risultanze a suffragio di questa circostanza non ha saputo precisare sufficientemente l’origine delle sue affermazioni. Sviluppando la loro tesi i periti di parte giungono, a pag. 16 del referto, alla seguente conclusione:“L’insieme dei quadri clinici e sintomatologici che nel tempo si sono susseguiti a partire dal 7 Aprile 2005 mostra la grande varietà di presentazione della sincope per aritmie e/o ischemia miocardica acuta, ma tutte accomunate da tre elementi fondamentali: l’inizio e la remissione improvvisa, l’assenza di aure o segni prodromici, il perfetto stato di coscienza e la ripresa del tono muscolare immediatamente dopo l’accaduto. In tutte e quattro le circostanze, 7-12-16-17 Aprile 2005, questi criteri clinici sono stati rispettati e portano a concludere dell’univocità del quadro sintomatologico ed eventualmente, viste le conseguenze cliniche, ad un aggravamento della malattia”. In sostanza, a detta dei periti, considerato che negli episodi del 12-16-17 aprile 2005 non vi sarebbero stati aure o segni prodromici e reliquati, analogamente a quanto successo il 7 aprile 2005 a __________, apparirebbe altamente probabile l’ipotesi della sincope cardiaca, che, come detto, si manifesta in presenza di una malattia coronarica come quella diagnosticata all’accusato a seguito dell’ultimo episodio e che può essere caratterizzata, in taluni casi, dall’assenza di prodromi e reliquati, guarda caso unica variante che poteva contraddire la conclusione del dott. __________. Tuttavia, una volta di più, le emergenze processuali mostrano ben altro quadro. Dalle precise considerazioni espresse dall’imputato dinanzi al perito giudiziario, si evince infatti che: -    il 12 aprile 2005, al termine della sessione commissionale a Berna, oltre alle vertigini, egli ha avvertito una sensazione strana che partiva dall’addome, poi ha percepito un “bianco” davanti agli occhi e ha perso conoscenza per alcuni secondi, con contestuale rilassamento muscolare; -    il 14 aprile 2005, mentre saliva dei gradini alla stazione di Lugano, ha percepito una certa debolezza, accompagnata da difficoltà di deambulazione e ha provato una sensazione di oppressione, prima di svenire e cadere, ritrovandosi ai piedi della scalinata; -    il 17 aprile 2005, mentre si trovava ricoverato all’Ospedale civico di Lugano, sotto monitoraggio, a seguito della caduta alla stazione, ha provato un breve stordimento (sensazione di “testa vuota”) passando dalla posizione supina alla posizione seduta; Orbene, non v’è chi non veda come vi siano delle chiare contraddizioni tra i fatti accertati sulla base delle risultanze processuali (segnatamente delle dichiarazioni dello stesso imputato) e l’assunto dei periti di parte. Di conseguenza, la perizia della difesa non è atta a far sorgere un ragionevole dubbio che i fatti di __________ siano stati causati da una sincope e la perizia giudiziaria, che conclude per il colpo di sonno, mantiene la sua piena validità. 16.In proposito, va rilevato che l’accusato si trovava in una particolare situazione di rischio per i diversi fattori illustrati dal dott. __________ ed emersi anche durante l’istruttoria dibattimentale, quali la giornata intensa e faticosa (caratterizzata da una prima trasferta di 2 ore e 45 minuti dal Ticino a Berna, una seduta a Palazzo federale piuttosto laboriosa con una breve pausa a mezzogiorno; una seconda trasferta di 2 ore e mezzo circa da Berna a Maienfeld, seguita da una lauta cena di lavoro, con un’animata discussione, durata 3 ore, durante la quale ha bevuto un bianco e quattro bicchieri di rosso; infine, alle 22-22.10, il rientro, da solo, a Berna, con la radio spenta); il fatto che era alla guida da circa 50 minuti (100 km), di notte, con inserito il sistema di impostazione automatica della velocità (tempomat) e che stava percorrendo un lungo tratto autostradale rettilineo, senza illuminazione; il traffico scarso, la pioggerella regolare e, non da ultimo, la concentrazione non trascurabile di alcool nel sangue, il cui effetto, a detta del perito, rende per sé solo particolarmente difficile il riconoscimento di uno stato di sonnolenza o di spossatezza e in taluni casi lo impedisce. A ciò aggiungasi che il fatto che alla partenza da Maienfeld l’imputato, a suo dire, non si sentisse ancora particolarmente stanco può essere spiegato con l’intensa discussione avuta durante la cena e appena conclusasi, che lo aveva mantenuto vigile e gli aveva dato una carica emotiva importante. Tuttavia, dopo aver guidato per oltre 50 minuti su un tratto autostradale monotono e a lui conosciuto (che non richiedeva pertanto un grado di attenzione particolare), v’è da credere che l’effetto dell’adrenalina sia andato scemando, lasciando spazio al rilassamento e alla stanchezza accumulata durante la giornata. Da qui il breve colpo di sonno al volante. 17.Tal conclusione, non muta neppure dopo aver esaminato la perizia tossicologica allestita dal Prof. dott. med. __________, il quale, come detto, ha ipotizzato che l’incidente potesse essere frutto della reazione di spavento di fronte alla situazione critica in cui si era venuto a trovare l’imputato data la vicinanza con l’altra vettura. Se non che il perito non circostanzia ulteriormente la propria ipotesi e, soprattutto, si guarda bene dal spiegare per quale motivo l’accusato è venuto a trovarsi in questa situazione critica. Relativamente al grado di alcolemia, il perito si dilunga poi in aspetti teorici, senza però escludere che l’alcool abbia potuto contribuire a provocare la sonnolenza e, soprattutto, senza confrontarsi con l’affermazione del perito giudiziario per cui l’alcool inibisce fortemente la riconoscibilità della sonnolenza e degli altri segni premonitori del colpo di sonno. In conclusione, l’accusato deve essere riconosciuto autore colpevole di guida in stato di inattitudine, sia per spossatezza, sia per il tenore di alcool che è stato accertato con gli usuali esami e che non è stato contestato. 18.Per quanto attiene all’infrazione alle norme della circolazione, consistente nella perdita di padronanza di guida, va detto che la stessa è dovuta allo stato di spossatezza e non all’alcool, il quale ha semmai contribuito, stante il suo effetto induttore, a provocare la sonnolenza. Ciò posto, laddove, come in concreto, la perdita di padronanza sia da ricondurre esclusivamente allo stato di inattitudine vi è concorso imperfetto e il reato di infrazione alla LCStr è assorbito dall’art. 91 LCStr (cfr.Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berna 2007, n. 93 ad art. 90 LCStr e riferimenti). III.     Sulla commisurazione della pena e sulla revoca della sospensione condizionale concessa alla precedente condanna 19.In applicazione della pena, con decreto di accusa del 4 giugno 2007, il magistrato inquirente ha proposto la condanna dell’imputato a una pena pecuniaria di fr. 21'600.-, corrispondente a 60 aliquote giornaliere da fr. 360.- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni, alla multa di fr. 3'000.- e al pagamento degli oneri processuali. L’accusa ha inoltre postulato la revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dall’Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland il 29 ottobre 2001. 20.La difesa, nella denegata ipotesi in cui l’imputato fosse riconosciuto colpevole dei reati imputatigli, ha comunque chiesto la non revoca della precedente condanna, considerato che con la rinuncia spontanea alla patente - avvenuta all’indomani dei fatti di __________ - vi è da attendersi che l’imputato non commetta altre infrazioni. Sottolinea che tale misura è sproporzionata e in netto contrasto con lo spirito della nuova parte generale del Codice penale, che ha relegato la pena detentiva al rango diultima ratioin caso di prognosi infausta e, inoltre, laddove vi è da attendersi che una pena pecuniaria non venga pagata. In via ancor più subordinata la difesa ha chiesto che venga semmai pronunciata una pena pecuniaria unica. 21.Giusta l’art. 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che la stessa avrà sulla sua vita (cpv. 1). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2). Occorre altresì stabilire se l’accusato può beneficiare, come richiesto dalla difesa, dell’attenuante specifica del lungo tempo trascorso nel senso dell’art. 48 lett. e CP per quanto concerne il reato di falsità in documenti. In concreto, non può essere disatteso che le circostanze di tempo relative alla prima imputazione risalgono al 1995, ossia tredici anni or sono, per cui ben si giustifica di applicare l’attenuante specifica del lungo tempo trascorso. A favore dell’imputato vi è inoltre il fatto che non ha tratto un beneficio personale dalla creazione del falso documento. Aggiungasi che con la riconsegna spontanea della licenza di condurre a tempo indeterminato, dimostra di aver compreso la gravità di certi comportamenti. A suo carico vi è precisamente la gravità del reato di falsità in documenti, che presuppone intenzionalità, ritenuto come l’autore voglia o accetti l’idea di trarre in inganno qualcuno attraverso il documento falso, come pure la gravità insita nella guida in stato di spossatezza. In effetti, simile comportamento crea una situazione di enorme pericolo per l’interessato e per gli altri utenti della strada, che nel caso di specie è sfociata in un incidente risoltosi con soli danni materiali, peraltro ingenti, che avrebbe potuto avere conseguenze nefaste. Da ultimo, gioca chiaramente a suo sfavore la recidiva plurima e per di più specifica in ambito di circolazione stradale (e meglio il 17 settembre 2001, per guida nonostante la revoca della licenza di condurre, guida in stato di ebrietà ed eccesso di velocità e il 24 aprile 2003, per guida nonostante la revoca ed eccesso di velocità). Tutto ben ponderato, la pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere proposta dal Procuratore pubblico appare confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa e rettamente commisurata al grado di colpa. Quo all’ammontare della singola aliquota, alla luce degli accertamenti economici e personali effettuati (cfr. situazione patrimoniale dell’accusato agli atti e verificata in aula), questo giudice fissa lo stesso in fr. 480.- (anzichéfr. 360.- proposti nel decreto di accusa, poiché tale cifra non tiene conto del fatto che il reddito raggruppato contemplato nei dati fiscali è prevalentemente di pertinenza dell’imputato e non della moglie), per un totale di fr. 28'800.-. Non vi è alcun motivo per non concedere la sospensione condizionale della pena pecuniaria, ritenuto tuttavia che il periodo di prova deve essere quello massimo previsto dalla legge (art. 44 cpv. 1 CP), ossia cinque anni, dati i precedenti già menzionati. Alla pena pecuniaria sospesa va aggiunta la multa effettiva di fr. 3'000.-, in applicazione dell’art. 42 cpv. 4 CP e in considerazione del fatto che l’infrazione di guida in stato di ebrietà non qualificata costituisce una contravvenzione, passibile della sola multa ex art. 103 CP. 22.In merito alla revoca del beneficio della sospensione condizionale, va detto che per l’art. 46 CP se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale; egli può modificare il genere della pena per pronunciare nell’ambito della nuova pena una pena unica in applicazione analogica dell’articolo 49; può tuttavia pronunciare una pena detentiva senza condizionale soltanto se la pena unica è di almeno sei mesi o se risultano adempiute le condizioni di cui all’articolo 41 (cpv. 1). Se non vi è d’attendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla revoca (cpv. 2 prima frase). Secondo la nuova parte generale del Codice penale in vigore dal 1° gennaio 2007 - manifestamente più favorevole al condannato in materia di revoca rispetto al vecchio diritto - in caso di recidiva occorre formulare una nuova prognosi. Con la normativa anteriore la revoca era invece predominante, poiché si riteneva che l’interessato avesse tradito la fiducia in lui riposta. Questo concetto è stato ora abbandonato, lasciando spazio a una sorta di “clausola della seconda chance” che impone al giudice di rinunciare alla revoca, ancorché le condizioni di quest’ultima siano adempiute con il fatto stesso della recidiva, se non vi è da attendersi che commetterà nuovi reati (cfr.Roth, Nouveau droit des sanctions: premier examen de quelques points sensibles, in RPS Tomo 121 - 2003, pag. 11), ovvero se non sussiste alcuna prognosi sfavorevole (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 21 settembre 1998 n. 98.038, pag. 72). In altri termini, occorre in concreto determinare se per trattenere l’imputato dal delinquere, segnatamente nell’ambito della legislazione sulla circolazione stradale, è necessario revocare la condizionale. In proposito, è di fondamentale importanza il fatto che egli si sia impegnato - dopo aver spontaneamente consegnato a tempo indeterminato la licenza di condurre alla Sezione della circolazione, all’indomani dei fatti di __________ - a non più farne richiesta perlomeno a breve e medio termine, organizzando la sua vita privata e professionale in modo tale da non dover guidare. Si noti che sotto l’egida del vecchio diritto la rinuncia definitiva alla patente permetteva, anche in caso di recidiva, di formulare una prognosi particolarmente favorevole (cfr.Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurigo 1997, n. 17a ad art. 41, considerazione relativa alla sospensione condizionale della pena, ma applicabile analogamente all’esame della revoca di tale beneficio). In effetti, uno che non guida non può infrangere la LCStr. È ben vero che l’imputato - comunque sia prima dei fatti qui posti a giudizio - si è messo in due occasioni alla guida in dispregio del provvedimento di revoca adottato nei suoi confronti; tuttavia, non può essere disatteso che su di lui incombe la pena inflitta con l’odierna sentenza. È altresì vero che la mera assicurazione non basta in genere per formulare una prognosi favorevole, poiché l’interessato il giorno seguente la sentenza potrebbe venire meno all’impegno assunto e pretendere la patente (cfr. DTF 100 IV 132, in cui l’autore aveva asserito di voler rinunciare a guidare, senza aver mai fatto parte di questa volontà in modo duraturo all’autorità amministrativa). Occorrono quindi ulteriori garanzie. Nella fattispecie concreta, contrariamente a quanto ritenuto dal Procuratore pubblico, grazie al fatto che l’imputato ha rinunciato spontaneamente da tre anni alla licenza di condurre e, soprattutto, al fatto che nella particolare posizione istituzionale in cui si trova ha espresso il suo impegno pubblicamente, si può considerare sufficientemente attendibile che egli manterrà quanto promesso. D’altronde, mal si vede come egli potrebbe affrontare l’opinione pubblica se venisse meno all’impegno assunto. Di conseguenza, a mente dello scrivente giudice, a queste condizioni si può prescindere dalla revoca.
  10. Per quanto attiene alla confisca - non contestata - della documentazione sequestrata il 24 marzo 2004 presso il __________, si osserva che trattandosi di documentazione contenente indicazioni errate che sono servite per la commissione del reato, la misura appare giustificata. Quo alla distruzione di tale documentazione, la stessa va pure ammessa, ritenuto che deve tuttavia essere differita sino al termine del procedimento nei confronti di __________, in quanto potrebbe essere necessaria in quel contesto. visti                                   gli art. 34, 42, 46, 47, 48, 49, 69, 251 cifra 1 CP; 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34cpv. 4, 90 cifra 1, 91 cpv. 1 prima frase LCStr, 2 cpv. 1 e 2 ONC, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo                       ai quesiti posti dichiaraACCU 1 autore colpevole di falsità in documenti e guida in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1755/2007 del 4 giugno 2007, ritenuto che il reato di infrazione alle norme della circolazione è assorbito da quello di guida in stato di inattitudine. condanna                         ACCU 1
  11. alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 480.- (quattrocentoottanta), per un totale di fr. 28'800.- (ventottomilaottocento); 1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.
  12. alla multa di fr. 3'000.- (tremila); 2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 30 (trenta) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
  13. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 12'020.- comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP. non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dall’Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland il 29.10.2001. ordinala confisca e, dopo la crescita in giudicato del procedimento nei confronti di __________, la distruzione della documentazione contabile falsa (tabulati, pezze giustificative ecc.) sequestrata presso il __________ il 24.03.2004. le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il presidente:                                                                            La segretaria: Distinta spese                    a carico di ACCU 1, fr.3'000.-          multa fr.                       400.-          tassa di giustizia fr.                   11'500.-          spese giudiziarie fr.                       120.-          testi fr.15'020.-          totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2007.257

DA 1755/2007

Bellinzona

5 aprile 2008

Sentenza con motivazione

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di

1.    falsità in documenti,

per avere, a __________, nel corso del 1995, agendo in qualità di direttore del __________ ed in correità con __________, __________, __________, __________, __________ e con la complicità di __________, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito vantaggio, nel contesto del controllo delle tirature del __________, formato documenti falsi, per il tramite dell’ignaro autore mediato __________, revisore delle tirature dipendente della società __________ AG, __________, e meglio per avere, nelle citate circostanze di tempo e di luogo, formato, per il tramite dell’ignaro autore mediato __________, l’attestato di tiratura controllata per l’anno 1994, riportante un numero di tirature annuali maggiorato rispetto alla realtà, del quotidiano __________, ritenuto come il falso attestato di tiratura sia stato ottenuto mediante la presentazione al revisore di tabulati attestanti un numero di tirature giornaliere maggiorato, quindi non corrispondente alla realtà, e sulla base di falsa documentazione giustificativa a sostegno di tali tabulati, appositamente fatta allestire dall’accusato ai suoi correi;

2.    guida in stato di inattitudine,

per avere sull’autostrada A3 in direzione di __________ (zona __________), in data 7 aprile 2005, condotto l’autovettura BMW 520D targata TI __________ essendo:

2.1. in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0,6 – max. 1,20 grammi per mille);

2.2. in stato di spossatezza;

3.    infrazione alle norme della circolazione,

per avere, sull’autostrada A3 in direzione di __________ (zona __________), in data 7 aprile 2005, circolando con il veicolo e nello stato psico-fisico riferiti al punto 2, nell’effettuare una manovra di sorpasso del veicolo Alfa Romeo I, 166 3.0 V6 targata ZH __________ condotta da __________ procedente nella sua stessa direzione di marcia, negligentemente perso la padronanza di guida urtando conseguentemente contro quest’ultimo sulla parte anteriore sinistra indi, rettificando bruscamente la direzione con conseguente sbandamento, andava nuovamente a collidere contro la vettura Alfa Romeo costringendola in tal modo ad uscire di strada ed a cozzare violentemente contro l’adiacente guard-rail, terminando a sua volta la corsa sulla corsia di emergenza;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 251 CP, 91 cpv. 1 prima frase e cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4 LCStr, 2 cpv. 1 e 2 ONC;

perseguito                         con decreto d’accusa del 4 giugno 2007 n. 1755/2007 del AINQ 1 che, tenuto conto per quanto attiene al punto 1 dell’art. 48 lett. e CP, propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 360.- (trecentosessanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 21'600.- (ventunmilaseicento).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

2.  Alla multa di fr. 3'000.- (tremila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 30 (trenta) giorni.

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 9'500.- (novemilacinquecento).

4.  Revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dall'Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland il 29.10.2001.

5.  Ordina la confisca della documentazione contabile falsa (tabulati, pezze giustificative, ecc.) sequestrata presso il __________ il 24.03.2004.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 5 giugno 2007 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 3-5 aprile 2008, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il difensore, il Procuratore pubblico, il perito, i testimoni;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti                                il perito e i testi;

sentito                               il Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma del decreto di accusa;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento da tutti i capi d’imputazione, tranne quello di ebrietà (punto 2.1. del DA); in via subordinata chiede la non revoca della precedente condanna; in via ancor più subordinata chiede che venga semmai pronunciata una pena pecuniaria unica;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.    Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1.  falsità in documenti

1.2.  guida in stato di inattitudine per avere condotto l’autovettura descritta nel decreto di accusa

1.2.1.      in stato di ubriachezza

1.2.2.      in stato di spossatezza

1.3.  infrazione alle norme della circolazione

per i fatti descritti nel decreto di accusa suo carico.

2.    Sulla pena e sulle spese.

2.1.  Se può beneficiare per l’imputazione di falsità in documenti dell’attenuante specifica di cui all’art. 48 lett. e CP.

3.    Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dall’Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland il 29.10.2001.

3.1.  Se, qualora si dovesse procedere alla revoca, deve essere modificato il genere della pena e prevista una pena unica.

4.    Se deve essere ordinata la confisca e distruzione della documentazione contabile falsa (tabulati, pezze giustificative ecc.) sequestrata presso il __________ il 24.03.2004.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che il Procuratore pubblico, con scritto 7 aprile 2008, ha chiesto la motivazione scritta della sentenza, mentre l’accusato non si è avvalso di tale facoltà, né ha presentato dichiarazione di ricorso;

considerato                      in fatto ed in diritto

I.     Sulla falsità in documenti

1.ACCU 1 ha rivestito la carica di direttore del __________ (in seguito, __________) dal 1° giugno 1987 al 26 gennaio 1996, come pure, del __________ (in seguito, __________, lanciato sul mercato editoriale il 14 settembre 1992 contestualmente alla nascita del quotidiano __________, frutto della fusione delle testate __________ e __________), occupandosi della gestione del settore redazionale e dell’applicazione della linea editoriale decisa dall’editore.

2.In data 12 marzo 2004, a seguito della pubblicazione di un articolo intitolato “Tirature fantasma” apparso sul quindicinale satirico __________ n. 150 di pari data, il Ministero pubblico ha aperto d’ufficio un procedimento penale contro ignoti per titolo di truffa e falsità in documenti.

Nel contesto dell’assunzione di informazioni preliminari sono state individuate persone che, con diversi gradi di partecipazione e di responsabilità, sono risultate coinvolte nell’allestimento di documenti non corrispondenti al vero poi sottoposti nel periodo 1994-2002 a una dipendente della società __________ AG, __________ __________, incaricata, in qualità di revisore, di verificare la tiratura delle testate __________ e __________. L’inchiesta ha infatti permesso di accertare che negli anni dal 1994 (per la tiratura dell’anno 1993) al 2002 (per la tiratura dell’anno 2001) è stata allestita documentazione attestante la stampa e la distribuzione di copie del __________ e, a far tempo dal 1996 (per la tiratura del 1995), anche del __________, non corrispondente alla realtà. Detta documentazione artefatta (distinte postali di impostazione, bollettini di consegna, bollettini di resa, fatture giornaliere, semestrali ed annuali, ordini di stampa, tabulati ecc.) veniva poi sottoposta al revisore della __________ AG, che una volta all’anno era chiamata a verificare la tiratura dichiarata venduta di entrambe le testate __________ e __________.

Sulla scorta dell’autocertificazione presentata dall’editore la __________ AG emetteva annualmente una certificazione di tiratura controllata. In Ticino vi era la particolarità che, su richiesta congiunta degli editori, il revisore compilava personalmente il protocollo di tiratura sulla base della documentazione da loro messagli a disposizione e verificata in loco.

3.Per quanto qui interessa, all’imputato viene rimproverato di aver formato, per il tramite dell’ignaro autore mediato __________, l’attestato di tiratura controllata per l’anno 1994 rilasciato il 20 aprile 1995 (doc. 6 allegato al verbale di interrogatorio 16 marzo 2004 di __________; A1), a dipendenza dei dati dichiarati nel protocollo di tiratura da lui sottoscritto il 16 marzo 1995, unitamente all’allora amministratore delegato __________.

Dall’inchiesta è emerso che la tiratura certificata __________ è stata di 25'526 copie (di cui 19'254 per il __________ e 6’272 per il __________), a fronte di una tiratura effettiva di 23'513 (di cui 17'261 per il __________ e 6'252 per il __________; cfr. doc. 12 accluso al verbale di interrogatorio 16 aprile 2004 di __________). Tale cifra ha di fatto permesso di celare un calo di 1'710 copie rispetto alla tiratura certificata per l’anno precedente (1993), pari a 25'223 copie, dando persino atto di un incremento di 303 copie.

4.L’imputato ha ammesso di sapere che“all’atto della firma del formulario che veniva sottoposto alla __________ i dati contenuti nel formulario non corrispondevano alla realtà dei fatti”, specificando inoltre quanto segue:

“Ero a conoscenza, perché ne avevo discusso senz’altro con __________, che negli anni di controllo 1993 e 1994 sarebbero continuate fittiziamente le operazioni promozionali che erano state messe in atto nel 1992/1993. Sapevo dunque che sarebbero state fatte figurare operazioni promozionali sull’arco di tre mesi e nel 1994 sarebbe stata fatta figurare la continuazione della collaborazione con la __________”(cfr. verbale di interrogatorio 17 maggio 2004, pag. 2 e 3), collaborazione che si inseriva in un’operazione di distribuzione diretta del __________ nella fascia transfrontaliera da parte della società __________ (__________), __________, iniziata il 1° dicembre 1992 e interrottasi nel mese di gennaio 1994, poiché l’impegno finanziario non era proporzionato alla resa dell’operazione (cfr. verbale di interrogatorio 16 aprile 2004, pag. 4).

Per quanto attiene alle operazioni promozionali l’inchiesta ha permesso di appurare che sulle distinte postali di impostazione, ritornate dalla posta già vidimate, sono stati aggiunti, a posteriori e a mezzo della medesima calligrafia, esemplari di saggio per i mesi di agosto/settembre/ottobre 1994 mai stampati e consegnati agli uffici postali (e giustificati, a precisa domanda del revisore, che aveva notato l’incremento delle tirature, come “azione autunnale al medesimo indirizzo pagata da sostenitori del giornale”; cfr. verbale di interrogatorio 28 maggio 2004 __________, pag. 4); tali dati sono in seguito stati riportati su un foglio allegato ai relativi tabulati delle tirature giornaliere.

Relativamente alle forniture alle edicole estere, è invece emerso che sono state allestite, sempre a posteriori, ricevute giornaliere di consegna e di resa in blocco, con relative fatture (cfr. verbale di interrogatorio 1° aprile 2004 __________, impiegata d’ufficio, pag. 2) - non contabilizzate, ma pronte ad esserlo qualora il revisore avesse richiesto un controllo incrociato della contabilità e degli abbonamenti (cfr. verbale di interrogatorio 18 marzo 2004 __________, contabile, pag. 2) e, inoltre, sono stati modificati gli ordini di stampa.

5.L’accusato ha precisato di aver ignorato le modalità alle quali avrebbe ricorso l’ufficio abbonamenti, rispettivamente l’allora amministratore delegato, __________, per preparare la predetta documentazione, ribadendo anche in sede di istruttoria dibattimentale di aver unicamente condiviso con quest’ultimo la decisione di non indicare un calo della tiratura del __________, poiché psicologicamente si sarebbe rivelato un grave segnale di debolezza per il giornale, che a seguito della nascita nel 1992 de __________ era diventato il terzo quotidiano sul mercato e sembrava quindi destinato a scomparire.

Da qui la creazione del __________, come pure le numerose promozioni che avevano portato a un incremento di 1'666 copie nel 1992 e la decisione, condivisa con l’amministratore delegato, di non dichiarare il calo della tiratura subito nel 1993 e nel 1994 (acuito dalla fine dell’operazione __________) stante la mancanza di mezzi finanziari per continuare le azioni promozionali, e di trovare dei correttivi.

A detta dell’accusato,“l’idea era quella di raggiungere un pareggio dei conti del giornale entro il 1995, ciò che avrebbe poi permesso di riprendere le azioni promozionali e pareggiare il divario fra le copie effettivamente distribuite e quelle dichiarate al controllo __________”(cfr. verbale di interrogatorio 17 maggio 2004, pag. 2).Egli ha poi precisato che“lo scopo dell’operazione era di natura esclusivamente psicologica da una parte verso l’interno del giornale, nel senso che non si voleva demotivare il personale che in quegli anni apportava uno sforzo straordinario per promuovere il giornale, e dall’altra verso l’esterno, dove si voleva evitare di dare un segnale di debolezza nella concorrenza spietata di quegli anni”(cfr.ibidem, pag. 4).

Sulla base delle risultanze processuali, segnatamente delle dichiarazioni dell’imputato, che ha sostanzialmente confermato i fatti, e della chiamata in correità degli allora collaboratori, il Procuratore pubblico lo ha ritenuto autore colpevole di falsità in documenti, ad esclusione invece del reato di truffa, non essendo stato sufficientemente comprovato che l’utilizzo del falso documento ottenuto abbia portato un vantaggio pecuniario diretto al giornale, rispettivamente ai correi.

6.La difesa, dal canto suo, si è limitata a contestare la natura di documento nel senso dell’art. 251 CP dell’attestato di tiratura controllata, sottolineando che, nonostante lo stesso sia stato rilasciato da un ente autonomo al di sopra delle parti, all’origine vi è pur sempre un’autocertificazione, ovvero una dichiarazione unilaterale e interessata.

Ha poi relativizzato, da un lato, la portata del documento, destinato unicamente agli addetti ai lavori e irrilevante per il prezzo delle inserzioni e, dall’altro lato, ha evidenziato la debolezza del controllo, portando a titolo di esempio il fatto che il revisore non si è accorto che l’impennata delle tirature durante il mese di agosto 1994 non poteva essere plausibile, ritenuto che si trattava di un periodo di vacanze.

In sostanza, difetterebbero gli elementi particolarmente rigorosi esatti dalla giurisprudenza, affinché lo scritto fornisca quelle garanzie oggettive di veridicità che lo qualificano come documento.

7.L’art. 251 cifra 1 CP prevede che chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d’inganno, di un tale documento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Tale norma non reprime solo la falsificazione di un documento autentico (falso materiale), ma anche la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico). In quest’ultimo caso nondimeno, la cosiddetta menzogna scritta (schriftliche Lüge) trascende in reato solo ove, dal profilo oggettivo, il documento goda di particolare credibilità o abbia un valore probatorio accresciuto. Non tutti gli scritti rientrano difatti sotto l’art. 251 CP, ritenuto che deve trattarsi di un documento nel senso dell’art. 110 cpv. 4 CP, ossia di uno scritto destinato e atto a provare un fatto di portata giuridica, ciò che lo distingue appunto dalla menzogna scritta. Il carattere probante del documento può risultare dalla legge (ad es. il bilancio, il conto perdite e profitti, l’inventario; cfr.Corboz, in ZBJV, 131/1995, pag. 551), come pure dalle circostanze concrete, dal senso o dalla natura del documento.

La distinzione tra il falso intellettuale e la menzogna scritta non è di facile determinazione. Con sentenza 117 IV 35 il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha ritenuto che ove si tratti di falsità ideologica in documenti l’art. 251 CP va applicato restrittivamente: può quindi ammettersi che la “menzogna scritta” contenuta nel documento falso possieda un’accresciuta capacità persuasiva solo se il documento presenta garanzie obiettive della verità del suo contenuto. Una tale garanzia può risultare dalla missione conferita all’autore del documento. La questione è in definitiva quella di sapere se l’autore era investito di una missione di fiducia implicante un dovere di oggettività. Ciò non è il caso quando l’autore difende semplicemente i suoi interessi o quelli della persona che rappresenta in una situazione dove, almeno potenzialmente, vi sono interessi opposti. È generalmente ammesso che l’autore è investito di una missione di fiducia quando ha un dovere di oggettività o di verifica, situazione che può risultare non solo dalla legge, ma anche da uno stato di fatto, ritenuto che la missione di fiducia presuppone che l’autore si trovi in una posizione neutra rispetto agli interessi che si oppongono (cfr.Corboz, op. cit., pag. 571 e segg.).

L’infrazione è intenzionale; l’intenzione deve portare su tutti gli elementi costitutivi dell’infrazione. Ciò presuppone non solo che il comportamento dell’autore sia volontario, ma che questi voglia o accetti che il documento contenga un’alterazione della verità e abbia valore probante.

L’art. 251 CP esige inoltre un dolo speciale che può alternativamente presentarsi sotto forma di un’intenzione di nuocere oppure di ottenere un indebito vantaggio, nozione quest’ultima molto ampia, ritenuto che lo stesso non deve essere necessariamente pecuniario, ma può essere anche di altra natura e non richiede che l’autore sappia esattamente in che cosa consista (cfr.Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, pag. 218, n. 171 e segg., con richiami di dottrina).

8.In concreto, come detto, l’imputazioneè quella di aver formato, per il tramite dell’autore mediato __________, revisore della società __________ AG, l’attestato di tiratura controllata per l’anno 1994 attestante una cifra di tirature maggiorata rispetto a quella effettiva e quindi non corrispondente alla realtà.La fattispecie, di per sé non contestata, ascritta all’imputato concerne quindi la redazione di un documento dal contenuto inveritiero, ovvero di un falso ideologico o intellettuale.

L’atto emana dall’Istituto di ricerca e studi sui media pubblicitari __________ AG, che tra gli altri scopi sociali è formalmente incaricato del controllo delle tirature in base al pto 1.3 delle “prescrizioni relative al controllo delle tirature __________ in Svizzera”, che definiscono la __________ AG come “istanza di controllo” (cfr. doc. 2 allegato al verbale di interrogatorio28 maggio 2004 __________, pag. 2, secondo la quale le disposizioni contenute in dettoregolamento, prodotto nella versione 1° aprile 2001, erano già in vigore almeno dal 1990). Ciò che caratterizza la __________ AG è il fatto che sia un istituto neutro e indipendente, al di sopra delle parti, come asserito dalla stessa difesa, senza scopo di lucro,“nata per desiderio degli editori e del mercato pubblicitario poiché si voleva un’istituzione neutrale che certificasse le tirature e che effettuasse sondaggi ecc. in modo uniforme e quindi paragonabile” (cfr. verbale di interrogatorio28 maggio 2004 __________,pag. 5).

Scopo, incontestato, del controllo è quello di garantire che le tirature degli editori che fanno capo a questo servizio, su mandato di fiducia, rispondano a criteri identici e quindi comparabili. Non solo, anche le associazioni del ramo pubblicitario menzionate nel regolamento, riconoscono ufficialmente le tirature controllate dalla __________ AG come le sole facenti fede (pto 1.1). Tali risultanze - come precisato dal Direttore dell’__________, __________, a testimonianza della loro importanza - vengono pubblicate sulle testate, nel bollettino ufficiale __________ e nei documenti d’informazione destinati agli inserzionisti (cfr. verbale 7 giugno 2004, pag. 3).

La procedura di controllo è eseguita secondo prescrizioni precise e prevede tra l’altro la possibilità di opposizione/ricorso contro le decisioni prese nell’ambito del regolamento. __________, collaboratrice presso l’Ufficio abbonamenti, ha, tra l’altro, evidenziato che il controllo delle tirature da parte del revisore era frutto di un lavoro serio, ricordando che per diverse ore questi faceva controlli a campione e verificava tutte le cifre; verbale 2 aprile 2004, pag. 6).

Del resto, lo stesso imputato ha affermato che nonostante l’introduzione del sistema dell’autocertificazione nel 1989“in Ticino vi è stata la particolarità che per richiesta congiunta degli editori si continuasse con un controllo più minuzioso” (cfr. verbale di interrogatorio 16 aprile 2004, pag. 3).

9.Orbene, dalle circostanze che precedono risulta che la __________, proprio per il suo carattere neutro e indipendente, è chiamata a eseguire la verifica delle tirature in base a criteri identici, ampiamente regolamentati, ed è quindi investita di una missione di fiducia che implica un obbligo di obiettività (ciò che nella lingua tedesca si parifica alla posizione di quasi-garante); di qui le garanzie oggettive sufficienti che qualificano a tutti gli effetti l’attestato di tiratura controllata, ufficialmente riconosciuto da tutti e per sua natura non soggetto a discussioni o a verifiche da parte dei destinatari, come documento. In proposito, nulla muta il fatto che alla base vi sia un’autocertificazione (ossia una dichiarazione unilaterale) dell’editore interessato, perché quest’ultimo, facendo capo a tale istituto si impegna a sottoporsi al controllo in base all’applicazione dei criteri sopramenzionati.

Non può essere disatteso, a conferma della particolare credibilità attribuita all’attestato, sulla base della missione di fiducia unanimemente attribuita e riconosciuta alla __________ AG, che la posta, ai fini dell’applicazione delle tariffe preferenziali di cui all’art. 15 della Legge sulle Poste (giusta il quale dalle 1'000 alle 40'000 tirature per edizione viene riconosciuta la sovvenzione federale, mentre oltre tale cifra vi è la possibilità di un accordo diretto tra l’editore e la posta), parifica la certificazione __________ all’autenticazione notarile, raccomandando la collaborazione con la società, in quanto organizzazione neutrale riconosciuta nel settore editoriale e specializzata nelle autenticazioni.

L’importanza dell’attestato emerge inoltre in modo indiscutibile dalle varie dichiarazioni testimoniali agli atti, laddove il dato della tiratura è stato definito, in generale, come uno degli elementi importanti per la scelta dell’inserzionista (cfr. verbale 16 marzo 2004 __________, pag. 2) e per la determinazione del prezzo dell’inserzione singola (cfr. verbale 31 marzo 2004 __________, pag. 2), uno degli indici di salute della testata (cfr. verbale 16 marzo 2004 __________, pag. 2), necessario per tenere testa alla concorrenza e non fine a sé stesso, bensì utilizzato come mezzo per raggiungere uno scopo ben preciso, ossia trarre il massimo profitto dal mercato pubblicitario (cfr. verbale 28 maggio 2004, __________, pag. 5), come pure uno degli strumenti classici di lavoro per imedia planer, per cui si presume che sia conosciuto (cfr. verbale 27 aprile 2004 __________, pag. 4). Le affermazioni di __________, direttore di __________ SA dal 2000 ed ex-direttore della __________, riassumono bene la rilevanza dell’attestato, laddove dichiara che:“In sostanza l’attestato __________ è, per l’editore, una garanzia che porta sul mercato nel senso che può far valere che la sua testata ha una tiratura che è stata controllata e certificata”(cfr. verbale 31 marzo 2004, pag. 2).

__________, editore de __________ e presidente dell’__________, prendendo posizione sulla chiave di riparto al fondo TreTop (costituito dagli utili derivanti dal contratto di collaborazione pubblicitaria concluso nel 1992 tra __________ SA e i tre quotidiani ticinesi, in base al quale l’inserzionista paga una sola tariffa vantaggiosa per effettuare un’inserzione sulle tre testate), ha osservato che l’aumento della quota di partecipazione del __________ e de __________ nel periodo ‘94-‘96 (formalizzato nel ‘97) è stato ottenuto sulla base soprattutto della certificazione __________ e della diffusione per Distretti (cfr. verbale 13 aprile 2004, pag. 3). Non da ultimo, appare sintomatico il fatto che l’imputato medesimo, non appena venivano resi noti i dati del controllo, scrivesse un editoriale per commentare gli stessi (cfr. verbale 31 marzo 2004 __________, pag. 4). In definitiva, le critiche mosse dalla difesa all’attendibilità del controllo e all’importanza del documento non meritano protezione.

Dalle considerazioni che precedono, si conclude che gli elementi costitutivi oggettivi del reato di falsità in documenti sono dati, come pure l’intenzionalità, ammessa dall’imputato. Quanto al dolo speciale dell’indebito vantaggio, va detto che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale colui che si rende colpevole di un falso in documenti non ricerca necessariamente un vantaggio pecuniario diretto; quello che desidera è beneficiare – senza diritto, quindi indebitamente – della forza probante accresciuta riconosciuta a un tale documento, ciò che costituisce precisamente il bene giuridico protetto dell’art. 251 CP (DTF 119 IV 234, consid. 2a).

Ne segue che l’accusato deve essere riconosciuto autore colpevole di falsità in documenti.

II.     Sulla guida in stato di inattitudine e sull’infrazione alle norme della circolazione stradale

10.Il Procuratore pubblico ha altresì considerato ACCU 1 autore colpevole di guida in stato di inattitudine in relazione all’incidente della circolazione occorsogli il 7 aprile 2005, alle 22.55 circa, di ritorno da una cena di lavoro a Maienfeld (GR), sull’autostrada A3 in direzione di Zurigo (zona __________), e meglio per aver condotto l’autovettura BMW 520 D targata TI __________ in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0,6 – max. 1,20 grammi per mille) e di spossatezza, conclusione alla quale è giunto sulla scorta del referto peritale rassegnato il 7 novembre 2006 dal dott. med. __________, sostituto capo divisione del dipartimento di medicina del traffico dell’Istituto di medicina legale dell’Università di Zurigo, incaricato con decreto 26 maggio 2006 di accertare se la causa del sinistro era riconducibile a problemi cardiaci o ad altri problemi di natura medica (cfr. AI 38, inc. 2005.3321).

Parallelamente al delitto di cui sopra, l’accusa – ricostruendo la dinamica dell’incidente - ha pure rimproverato all’imputato un’infrazione alle norme della circolazione per avere, nello stato psico-fisico riferito, perso negligentemente la padronanza di guida nell’effettuare una manovra di sorpasso del veicolo Alfa Romeo I, 166 3.0 V6 targata ZH __________ procedente nella sua stessa direzione di marcia, urtando contro quest’ultimo sulla parte anteriore sinistra, indi, rettificando bruscamente la direzione con conseguente sbandamento, colliso nuovamente contro la vettura Alfa Romeo costringendola in tal modo a uscire di strada e a cozzare violentemente contro l’adiacenteguardrail, terminando a sua volta la corsa sulla corsia di emergenza.

11.La difesa ha anzitutto sostenuto che la dinamica dell’incidente descritta nel decreto di accusa non è corretta, non essendovi alcuna prova agli atti che vi siano state due collisioni, in particolare non essendo su questo punto la perizia tecnica 8 maggio 2006 allestita dalla Polizia scientifica di Zurigo concludente. Donde una violazione del principio accusatorio.

Parimenti il difensore ha asserito che non vi è alcuna prova di un mancamento anche se lo stesso appare probabile, tuttavia per effetto di una sincope diversa da quella analizzata dal perito giudiziario, che permane comunque non dimostrabile. In proposito, ha evidenziato che il perito giudiziario sarebbe partito da una premessa errata e arbitraria circa la dinamica dell’incidente, dando per scontato, sulla base della tesi accusatoria, che ci sono stati due contatti e concludendo con certezza per l’esistenza di un mancamento, poiché l’imputato non avrebbe ricordato il primo contatto precedente alla reazione di spavento; tuttavia, non essendovi alcun riscontro agli atti di una doppia collisione, il ragionamento deduttivo del perito non risulterebbe tutelabile.

Ha inoltre criticato la reticenza del perito giudiziario nell’esaminare le sincopi, asserendo che questi avrebbe erroneamente escluso un tipo di sincope di origine cardiaca, legato alla malattia acuta ischemica coronarica che si è palesata nelle settimane successive all’incidente di __________ (e meglio il 12 e 16 aprile 2005 con due episodi di svenimento al termine di una riunione di commissione a Palazzo federale a Berna, rispettivamente alla stazione di Lugano e con un’improvvisa forte aritmia il 17 aprile 2005, a seguito della quale è stata diagnosticata una parziale occlusione delle coronarie, con conseguente intervento chirurgico, risolutore, del 19 aprile 2005) e di cui l’evento del 7 aprile 2005 potrebbe essere stato la prima manifestazione.

La difesa si è poi doluta del fatto che la perizia giudiziaria, oltre a non vagliare sufficientemente le diverse sincopi come probabili cause di un mancamento, non tiene nemmeno in considerazione altri fattori, quali i numerosi chilometri percorsi abitualmente dall’imputato, e conclude per una lacuna strutturale del ragionamento peritale, che sarebbe incentrato su un’analisi della cause per esclusione, senza peraltro argomentare la conclusione a cui giunge.

A sostegno della tesi di una probabile sincope, come prima manifestazione di una grave malattia coronarica acuta, è stata prodotta una perizia medica datata 18/30 dicembre 2006 allestita congiuntamente dal PD dott. __________, Professore associato alla Cattedra di cardiologia dell’Università di __________, Germania e Capo-servizio responsabile del Servizio di scompenso cardiaco ed elettrofisiologia clinica presso la __________ di __________, e dal dott. __________, Primario di cardiologia presso gli Ospedali __________, __________, Italia (cfr. AI 54 inc. 2005.3321).

Infine, a mente della difesa, non si può neppure escludere che l’imputato abbia perso il controllo della vettura a causa di una reazione spropositata di spavento, dopo aver omesso di prestare per un attimo attenzione al veicolo che si trovava di fianco, così come spontaneamente avanzato da un altro perito di parte, e meglio il Prof. dott. med. __________, esperto nella ricerca medico-tossicologica, il quale ha allestito una perizia tossicologica di data 3 marzo 2008 avente per oggetto le affermazioni del perito giudiziario relative al colpo di sonno e agli effetti dell’alcol.

Non essendo comprovato lo stato di spossatezza, la difesa conclude per il proscioglimento, ad eccezione della guida in stato di ebrietà, reato che va punito con una semplice contravvenzione tenuto conto di un’alcolemia dello 0.6 grammi per mille più favorevole all’imputato. Per il resto, sostiene che quest’ultimo non deve essere punito per infrazione alle norme sulla circolazione stradale, perché la perdita di padronanza è dovuta allo stato di spossatezza.

12.Per quanto attiene alla descrizione dell’incidente contenuta nel decreto di accusa (punto 3) occorre, in effetti, rilevare che dagli atti non si riesce a trarre conferma di tale dinamica. La perizia tecnica 8 maggio 2006 della Polizia scientifica di Zurigo (cfr. AI 37, inc. 2005.3321), menziona unicamente un contatto di striscio (“Erstkontakt als Streifkollision”, pag. 7 e 9) accertato tra la parte anteriore sinistra dell’Alfa e la portiera posteriore destra della BMW, senza aggiungere nulla e senza dire se vi sono stati altri contatti; questo anche poiché, visto il tempo trascorso prima del sequestro dei veicoli che sono stati recuperati presso ditte di rottamazione del Canton Zurigo e l’entità dei danni, diverse loro parti non erano più disponibili.

La perizia dà quindi atto di un contatto iniziale (o scatenante), rimanendo invece silente sulla questione di sapere se in seguito ve ne sono stati altri. Tale questione può comunque rimanere aperta, in quanto la dinamica dell’incidente è solo una conseguenza del fatto rimprovero all’accusato (imputazione), ossia di aver perso la padronanza dell’automezzo. Il numero di collisioni che ne è seguito è ininfluente ai fini del giudizio su questa imputazione.

Si tratta per contro di stabilire se il contatto tra le vetture è avvenuto prima della sbandata come sostiene il decreto di accusa. Dall’esame delle testimonianze rilasciate a caldo dai protagonisti, che appaiono le più precise, si evince che ciò non sembra essere il caso.

In proposito, giova anzitutto rilevare che la ricostruzione di cui al rapporto di polizia 8 aprile 2005 (cfr. AI 2 inc. 2005.3321), frutto di un’interpretazione degli agenti, non può essere ritenuta corretta.

A pag. 6 la Polizia cantonale di Zurigo ha così descritto la dinamica dell’incidente:“Während des Überholmanövers bemerkte __________, dass er nach rechts, nahe an das zu überholende Fahrzeug von __________ geriet. Um eine seitliche Kollision zu verhindern, lenkte er sein Fahrzeug nach links. Da er zu stark nach links korrigierte, musste er anschliessend sofort wieder nach rechts lenken. Dabei geriet das Fahrzeug von __________ ins Schleudern, drehte sich um die eigene Achse und kollidierte mit dem korrekt auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Alfa Romeo. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge nach rechts in die Aussenleitplanken geschleudert“.

Ora, tale ricostruzione non appare plausibile, poiché la collisione non può essere avvenuta dopo la rotazione sull’asse della BMW, caso contrario si sarebbero toccate di striscio le rispettive parti sinistre dei veicoli; non è neppure corretto affermare che stante la collisione entrambi i veicoli sono stati proiettati a destra contro il guidovia, in quanto la BMW è stata catapultata dapprima contro il terrapieno a sinistra per poi tornare a destra. Decisive risultano essere le testimonianze rese a caldo dai protagonisti:

L’imputato ha dichiarato che:“Plötzlich hatte ich das Gefühl, resp. erkannte ich, dass ich mit meinem Fahrzeug zu nahe zur Fahrbahnmitte geriet. Ich näherte mich dem Fahrzeugheck des Alfa Romeos. Deshalb steuerte ich nach links, vermutlich zu brüsk, denn ich musste sofort wieder nach rechts korrigieren. Dabei geriet ich auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und drehte mich um die eigene Achse. Irgendwann während dem Schleudern kollidierte ich mit dem Personenwagen Alfa Romeo, welcher auf dem rechten Fahrstreifenfuhr“(cfr. rapporto di polizia, pag. 7).

Dalle predette affermazioni si evince, in sostanza, che egli si è accorto di essere troppo vicino alla mezzeria (non è quindi il co-protagonista ad essersi spostato a sinistra) e di avvicinarsi alla parte posteriore dell’Alfa Romeo (di modo che non era ancora alla pari di quest’ultima); asserisce inoltre di avere cominciato a sbandare dopo la sterzata intrapresa, verosimilmente troppo brusca, per poi ruotare sull’asse. Precisa infine che durante lo sbandamento, quindi prima di girarsi, ha colliso con l’altra vettura.

Dal canto suo, __________ ha affermato che:“Ich erkannte, dass von hinten ein Personenwagen auf dem Überholstreifen naht. Was genau passierte, kann ich nicht sagen, jedenfalls kollidierte dieser Personenwagen seitlich mit uns. Ich kann nicht sagen, ob dieser Personenwagen vor der Kollision schleuderte oder nicht.Nach der seitlichen Kollision knallten wir mit leichter Verzögerung rechts in die Leitplanken, wo wir auch zum Stillstand kamen”(cfr. rapporto di polizia, pag. 8), senza accennare a una seconda collisione e senza invero contraddire la versione dell’imputato, limitandosi a precisare che dopo la collisione - che non può che essere l’ “Erstkontakt” descritto nella perizia tecnica 8 maggio 2006 della Polizia scientifica – è andato a sbattere contro ilguardrail.

In sostanza, l’accusato durante il lungo sorpasso - da lui così definito - della vettura procedente a velocità leggermente inferiore, ha improvvisamente sussultato, dopo avere avuto la consapevolezza di essersi avvicinato troppo alla mezzeria e alla parte posteriore dell’Alfa Romeo, per questo motivo ha sterzato, forse in modo troppo brusco, a sinistra, per cui ha dovuto correggere la traiettoria a destra e, a causa dell’asfalto bagnato, ha iniziato a sbandare; durante lo sbandamento ha urtato la vettura del co-protagonista che è stata catapultata a destra, andando a cozzare violentemente contro il guidovia, mentre la sua vettura, dopo essere stata proiettata in direzione del terrapieno che divide le corsie dell’autostrada (su due livelli in quel punto), ha subìto una rotazione sull’asse ed è tornata a destra, finendo, a sua volta, la corsa contro il guidovia.

La diversa dinamica rispetto a quella illustrata nel decreto di accusa, come rilevato correttamente dall’accusa, non modifica tuttavia l’imputazione. All’accusato viene infatti imputato di aver infranto la legge per aver guidato in stato di spossatezza e di aver per questo motivo perso il controllo del veicolo.

Se, a causa della perdita di padronanza di guida, vi siano state una, due o più collisioni tra i veicoli è per contro una questione irrilevante ai fini della qualifica giuridica della fattispecie. Ne segue che non vi è alcuna violazione del principio accusatorio.

13.Occorre a questo punto chiarire il motivo per cui l’imputato si è spostato verso il centro della carreggiata e si è avvicinato troppo all’Alfa Romeo.

Per l’accusa, come detto, sulla base delle risultanze della perizia 7 novembre 2006 allestita dal dott. __________, vi è stata una limitazione della capacità di percezione e di memoria di diversi secondi, concetto che i periti di parte dott. __________ e dott. __________ hanno definito come una perdita di vigilanza di durata imprecisata (cfr. perizia 16/30 dicembre 2006, pag. 1; breve mancamento per il teste Prof. dott. med. __________; cfr. verbale 27 giugno 2005, pag. 3). Secondo la difesa il perito giungerebbe a questa conclusione partendo dalla premessa sbagliata di una collisione con l’Alfa Romeo precedente alla reazione di spavento che ha portato l’accusato alla brusca manovra.

Tale considerazione non è tuttavia corretta, atteso che la perizia - che riporta fedelmente le considerazioni espresse dall’imputato in occasione del colloquio strutturato con il dott. __________ avvenuto il 28 settembre 2006 - illustra esattamente il contrario, laddove leggesi a pag. 4 che:

“Plötzlich sei er aufgeschreckt und habe die ‘Vision’ gehabt, dass er viel zu nahe am anderen Fahrzeug, d.h. viel zu weit rechts, gekommen sei. Er habe sofort Gegensteuer gegeben und sei dadurch ins Schleudern geraten,daraufhin(a seguito di ciò, ndr)habe sich der Unfall ereignet“.

Sulla scorta di tali affermazioni il perito ha quindi dedotto quanto segue:

“Es muss daher davon ausgegangen werden, dass Herr __________ für die Zeit von mehreren Sekunden(trattandosi, come riferito dall’imputato, di un lungo sorpasso, atteso che l’altra vettura procedeva a velocità solo leggermente inferiore, ndr)vor dem ‘Aufschrecken’ oder dem Erkennen, dass er viel zu weit rechts war, in seiner Wahrnehmungsfähigkeit und in seiner Erinnerungsfähigkeit eingeschränkt war“(perizia, pag. 9).

In definitiva, le conclusioni alle quali è giunto il perito si fondano sulle dichiarazioni dell’accusato medesimo (conformi, del resto, a quanto emerso durante l’interrogatorio successivo ai fatti), dalle quali si desume che egli non si è accorto con sufficiente anticipo che si stava spostando a destra per poter tempestivamente correggere la traiettoria. Partendo da questo presupposto egli ha quindi proceduto a un ragionamento deduttivo volto a individuare la causa del mancamento. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, l’approccio risulta essere del tutto sostenibile, come pure la conclusione alla quale è giunto, ossia il colpo di sonno.

14.Ciò posto, va detto che il perito giudiziario non si è limitato a un’analisi per esclusione delle cause dell’incidente, come gli è stato rimproverato dalla difesa, ma ha anche spiegato compiutamente perché la soluzione del “colpo di sonno” appariva corretta, fornendo in proposito argomentazioni convincenti ed estremamente lineari, che resistono saldamente, come si vedrà in seguito, alle censure dei periti della difesa.

A sostegno della sua conclusione, il perito ha evidenziato come in occasione dell’incidente di __________ non vi sono stati sintomi particolari prima del mancamento, né tanto meno un rilassamento muscolare, tant’è vero che dopo il sussulto l’accusato era immediatamente orientato e reattivo, situazione che non poteva prodursi nel caso di una breve perdita di coscienza causata da una sincope neurocardiogena (come quella supposta nella diagnosi del dott. __________ del “__________Spital” in occasione dell’episodio del 12 aprile 2005 a Berna), poiché si tratta di una irregolarità della circolazione sanguigna con conseguente diminuzione dell’irrorazione di sangue nel cervello, preceduta obbligatoriamente da sintomi quali nausea, vertigini, senso di debolezza ecc.

Allo stesso modo, il perito ha ritenuto totalmente inverosimile una perdita di coscienza dovuta a un disturbo del ritmo cardiaco, soffermandosi in particolare sulla tachicardia, caratterizzata dall’aumento della frequenza dei battiti oltre i valori normali (rilevata il 17 aprile 2005 all’Ospedale civico di Lugano e a partire dalla quale il Prof. dott. __________, Direttore sanitario della __________ di __________

- che si è occupato in prima persona dell’imputato, disponendo il suo trasferimento alla predetta struttura - ha ipotizzato che l’incidente di __________ potesse essere stato causato da un malessere di origine cardiaca), perché tale disturbo avrebbe presentato determinati sintomi, seppur di breve durata, quali capogiro, sensazione di “andare via”, disturbi della vista, vedere nero e, in taluni casi, vedere bianco davanti agli occhi, oltre a palpitazioni o a un senso di oppressione a livello del petto; tale anomalia del ritmo cardiaco comporterebbe altresì una perdita di postura o un rilassamento della muscolatura per il fatto che vi è un afflusso insufficiente di sangue nel cervello, ciò che necessita di una fase di “riorientamento” durante la quale, nella maggior parte dei casi, vi è un’incapacità di agire e di reagire di alcuni secondi (cfr. perizia, pag. 10).

Per contrastare questa conclusione la difesa ha fatto ricorso, come detto, a due emeriti cardiologi, e meglio al dott. __________ e al dott. __________, i quali hanno rimproverato al perito giudiziario di avere omesso di considerare un’ulteriore variante di sincope, quella cardiaca, associata a una sincope riflessogena, con caratteristiche simili al colpo di sonno, senza sintomi pregressi (prodromi), né successivi (reliquati, tra i quali rientra pure la perdita di postura). In proposito, in sede di istruttoria dibattimentale, il dott. __________ ha precisato trattarsi di una sincope particolare che si manifesta in presenza di una malattia coronarica. Non può essere disatteso che in questa conclusione i periti sono stati facilitati dalle sfortunate circostanze successive al sinistro, quando l’accusato ha manifestato la malattia al cuore, per la quale ha dovuto essere operato.

15.Occorre pertanto stabilire se da queste circostanze si può concludere - seguendo il ragionamento induttivo adottato dai due cardiologi - che già il 7 aprile 2005 la malattia ha causato una sincope.

Ora, appare evidente che per confutare la conclusione del perito giudiziario i periti di parte non potevano che fare appello al tipo di sincope surriferito, poiché è l’unico (a differenza della sincope neurocardiogena) che non presenta né prodromi, né reliquati, alla stregua di un colpo di sonno, al quale viene paragonata. I periti di parte hanno altresì precisato che si tratta di una sincope che si manifesta a maggior ragione e in particolar modo quando l’anamnesi presenta per lungo tempo episodi di sincope neurocardiogena. Per questo motivo essi hanno posto a fondamento della loro analisi una predisposizione dell’accusato alla sincope alla luce di una lunghissima serie di sincopi desunta, a loro dire, dai suoi dati anamnestici, prova ne sia che su quasi tutte le pagine della perizia ne è fatta menzione, ad esempio laddove leggesi che:

-    a pag. 10:“Come sarà discusso successivamente, è importante sottolineare il dato anamnestico di sincopi recidivanti, tipico delle sincopi neurocardiogene, che invece è stato tralasciato o addirittura negato dal Dr. med. __________. Infatti questo elemento indica un particolare habitus biologico, una predisposizione di uno specifico paziente a ripresentare in occasioni diverse ed attraverso anche meccanismi diversi una perdita transitoria di coscienza. Questa labilità cardiocircolatoria non si esaurisce nel tempo”;

-    a pag. 14:“Infatti è oltremodo evidente che il sig. __________ presentava un habitus, quindi una predisposizione alla sincope, come riportato frequentemente nell’anamnesi patologica remota: sincopi recidivanti in età giovanile”;

-    a pag. 15:“È possibile quindi ben legare l’anamnesi patologica remota del Sig. __________ caratterizzata da sincopi neurocardiogene recidivanti, con i fatti più recenti”.

Sennonché, dagli atti, segnatamente dalle cartelle mediche dell’imputato e dalle sue stesse dichiarazioni, ribadite in sede di istruttoria dibattimentale, non vi è alcun riscontro di simili episodi recidivanti; del resto, il dott. __________, messo alle strette di fronte alla mancanza di risultanze a suffragio di questa circostanza non ha saputo precisare sufficientemente l’origine delle sue affermazioni.

Sviluppando la loro tesi i periti di parte giungono, a pag. 16 del referto, alla seguente conclusione:“L’insieme dei quadri clinici e sintomatologici che nel tempo si sono susseguiti a partire dal 7 Aprile 2005 mostra la grande varietà di presentazione della sincope per aritmie e/o ischemia miocardica acuta, ma tutte accomunate da tre elementi fondamentali: l’inizio e la remissione improvvisa, l’assenza di aure o segni prodromici, il perfetto stato di coscienza e la ripresa del tono muscolare immediatamente dopo l’accaduto. In tutte e quattro le circostanze, 7-12-16-17 Aprile 2005, questi criteri clinici sono stati rispettati e portano a concludere dell’univocità del quadro sintomatologico ed eventualmente, viste le conseguenze cliniche, ad un aggravamento della malattia”.

In sostanza, a detta dei periti, considerato che negli episodi del 12-16-17 aprile 2005 non vi sarebbero stati aure o segni prodromici e reliquati, analogamente a quanto successo il 7 aprile 2005 a __________, apparirebbe altamente probabile l’ipotesi della sincope cardiaca, che, come detto, si manifesta in presenza di una malattia coronarica come quella diagnosticata all’accusato a seguito dell’ultimo episodio e che può essere caratterizzata, in taluni casi, dall’assenza di prodromi e reliquati, guarda caso unica variante che poteva contraddire la conclusione del dott. __________.

Tuttavia, una volta di più, le emergenze processuali mostrano ben altro quadro. Dalle precise considerazioni espresse dall’imputato dinanzi al perito giudiziario, si evince infatti che:

-    il 12 aprile 2005, al termine della sessione commissionale a Berna, oltre alle vertigini, egli ha avvertito una sensazione strana che partiva dall’addome, poi ha percepito un “bianco” davanti agli occhi e ha perso conoscenza per alcuni secondi, con contestuale rilassamento muscolare;

-    il 14 aprile 2005, mentre saliva dei gradini alla stazione di Lugano, ha percepito una certa debolezza, accompagnata da difficoltà di deambulazione e ha provato una sensazione di oppressione, prima di svenire e cadere, ritrovandosi ai piedi della scalinata;

-    il 17 aprile 2005, mentre si trovava ricoverato all’Ospedale civico di Lugano, sotto monitoraggio, a seguito della caduta alla stazione, ha provato un breve stordimento (sensazione di “testa vuota”) passando dalla posizione supina alla posizione seduta;

Orbene, non v’è chi non veda come vi siano delle chiare contraddizioni tra i fatti accertati sulla base delle risultanze processuali (segnatamente delle dichiarazioni dello stesso imputato) e l’assunto dei periti di parte.

Di conseguenza, la perizia della difesa non è atta a far sorgere un ragionevole dubbio che i fatti di __________ siano stati causati da una sincope e la perizia giudiziaria, che conclude per il colpo di sonno, mantiene la sua piena validità.

16.In proposito, va rilevato che l’accusato si trovava in una particolare situazione di rischio per i diversi fattori illustrati dal dott. __________ ed emersi anche durante l’istruttoria dibattimentale, quali la giornata intensa e faticosa (caratterizzata da una prima trasferta di 2 ore e 45 minuti dal Ticino a Berna, una seduta a Palazzo federale piuttosto laboriosa con una breve pausa a mezzogiorno; una seconda trasferta di 2 ore e mezzo circa da Berna a Maienfeld, seguita da una lauta cena di lavoro, con un’animata discussione, durata 3 ore, durante la quale ha bevuto un bianco e quattro bicchieri di rosso; infine, alle 22-22.10, il rientro, da solo, a Berna, con la radio spenta); il fatto che era alla guida da circa 50 minuti (100 km), di notte, con inserito il sistema di impostazione automatica della velocità (tempomat) e che stava percorrendo un lungo tratto autostradale rettilineo, senza illuminazione; il traffico scarso, la pioggerella regolare e, non da ultimo, la concentrazione non trascurabile di alcool nel sangue, il cui effetto, a detta del perito, rende per sé solo particolarmente difficile il riconoscimento di uno stato di sonnolenza o di spossatezza e in taluni casi lo impedisce. A ciò aggiungasi che il fatto che alla partenza da Maienfeld l’imputato, a suo dire, non si sentisse ancora particolarmente stanco può essere spiegato con l’intensa discussione avuta durante la cena e appena conclusasi, che lo aveva mantenuto vigile e gli aveva dato una carica emotiva importante.

Tuttavia, dopo aver guidato per oltre 50 minuti su un tratto autostradale monotono e a lui conosciuto (che non richiedeva pertanto un grado di attenzione particolare), v’è da credere che l’effetto dell’adrenalina sia andato scemando, lasciando spazio al rilassamento e alla stanchezza accumulata durante la giornata. Da qui il breve colpo di sonno al volante.

17.Tal conclusione, non muta neppure dopo aver esaminato la perizia tossicologica allestita dal Prof. dott. med. __________, il quale, come detto, ha ipotizzato che l’incidente potesse essere frutto della reazione di spavento di fronte alla situazione critica in cui si era venuto a trovare l’imputato data la vicinanza con l’altra vettura. Se non che il perito non circostanzia ulteriormente la propria ipotesi e, soprattutto, si guarda bene dal spiegare per quale motivo l’accusato è venuto a trovarsi in questa situazione critica. Relativamente al grado di alcolemia, il perito si dilunga poi in aspetti teorici, senza però escludere che l’alcool abbia potuto contribuire a provocare la sonnolenza e, soprattutto, senza confrontarsi con l’affermazione del perito giudiziario per cui l’alcool inibisce fortemente la riconoscibilità della sonnolenza e degli altri segni premonitori del colpo di sonno.

In conclusione, l’accusato deve essere riconosciuto autore colpevole di guida in stato di inattitudine, sia per spossatezza, sia per il tenore di alcool che è stato accertato con gli usuali esami e che non è stato contestato.

18.Per quanto attiene all’infrazione alle norme della circolazione, consistente nella perdita di padronanza di guida, va detto che la stessa è dovuta allo stato di spossatezza e non all’alcool, il quale ha semmai contribuito, stante il suo effetto induttore, a provocare la sonnolenza.

Ciò posto, laddove, come in concreto, la perdita di padronanza sia da ricondurre esclusivamente allo stato di inattitudine vi è concorso imperfetto e il reato di infrazione alla LCStr è assorbito dall’art. 91 LCStr (cfr.Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berna 2007, n. 93 ad art. 90 LCStr e riferimenti).

III.     Sulla commisurazione della pena e sulla revoca della sospensione condizionale concessa alla precedente condanna

19.In applicazione della pena, con decreto di accusa del 4 giugno 2007, il magistrato inquirente ha proposto la condanna dell’imputato a una pena pecuniaria di fr. 21'600.-, corrispondente a 60 aliquote giornaliere da fr. 360.- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni, alla multa di fr. 3'000.- e al pagamento degli oneri processuali.

L’accusa ha inoltre postulato la revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dall’Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland il 29 ottobre 2001.

20.La difesa, nella denegata ipotesi in cui l’imputato fosse riconosciuto colpevole dei reati imputatigli, ha comunque chiesto la non revoca della precedente condanna, considerato che con la rinuncia spontanea alla patente - avvenuta all’indomani dei fatti di __________

- vi è da attendersi che l’imputato non commetta altre infrazioni. Sottolinea che tale misura è sproporzionata e in netto contrasto con lo spirito della nuova parte generale del Codice penale, che ha relegato la pena detentiva al rango diultima ratioin caso di prognosi infausta e, inoltre, laddove vi è da attendersi che una pena pecuniaria non venga pagata.

In via ancor più subordinata la difesa ha chiesto che venga semmai pronunciata una pena pecuniaria unica.

21.Giusta l’art. 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che la stessa avrà sulla sua vita (cpv. 1). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2). Occorre altresì stabilire se l’accusato può beneficiare, come richiesto dalla difesa, dell’attenuante specifica del lungo tempo trascorso nel senso dell’art. 48 lett. e CP per quanto concerne il reato di falsità in documenti.

In concreto, non può essere disatteso che le circostanze di tempo relative alla prima imputazione risalgono al 1995, ossia tredici anni or sono, per cui ben si giustifica di applicare l’attenuante specifica del lungo tempo trascorso. A favore dell’imputato vi è inoltre il fatto che non ha tratto un beneficio personale dalla creazione del falso documento. Aggiungasi che con la riconsegna spontanea della licenza di condurre a tempo indeterminato, dimostra di aver compreso la gravità di certi comportamenti.

A suo carico vi è precisamente la gravità del reato di falsità in documenti, che presuppone intenzionalità, ritenuto come l’autore voglia o accetti l’idea di trarre in inganno qualcuno attraverso il documento falso, come pure la gravità insita nella guida in stato di spossatezza. In effetti, simile comportamento crea una situazione di enorme pericolo per l’interessato e per gli altri utenti della strada, che nel caso di specie è sfociata in un incidente risoltosi con soli danni materiali, peraltro ingenti, che avrebbe potuto avere conseguenze nefaste.

Da ultimo, gioca chiaramente a suo sfavore la recidiva plurima e per di più specifica in ambito di circolazione stradale (e meglio il 17 settembre 2001, per guida nonostante la revoca della licenza di condurre, guida in stato di ebrietà ed eccesso di velocità e il 24 aprile 2003, per guida nonostante la revoca ed eccesso di velocità).

Tutto ben ponderato, la pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere proposta dal Procuratore pubblico appare confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa e rettamente commisurata al grado di colpa.

Quo all’ammontare della singola aliquota, alla luce degli accertamenti economici e personali effettuati (cfr. situazione patrimoniale dell’accusato agli atti e verificata in aula), questo giudice fissa lo stesso in fr. 480.- (anzichéfr. 360.- proposti nel decreto di accusa, poiché tale cifra non tiene conto del fatto che il reddito raggruppato contemplato nei dati fiscali è prevalentemente di pertinenza dell’imputato e non della moglie), per un totale di fr. 28'800.-.

Non vi è alcun motivo per non concedere la sospensione condizionale della pena pecuniaria, ritenuto tuttavia che il periodo di prova deve essere quello massimo previsto dalla legge (art. 44 cpv. 1 CP), ossia cinque anni, dati i precedenti già menzionati. Alla pena pecuniaria sospesa va aggiunta la multa effettiva di fr. 3'000.-, in applicazione dell’art. 42 cpv. 4 CP e in considerazione del fatto che l’infrazione di guida in stato di ebrietà non qualificata costituisce una contravvenzione, passibile della sola multa ex art. 103 CP.

22.In merito alla revoca del beneficio della sospensione condizionale, va detto che per l’art. 46 CP se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale; egli può modificare il genere della pena per pronunciare nell’ambito della nuova pena una pena unica in applicazione analogica dell’articolo 49; può tuttavia pronunciare una pena detentiva senza condizionale soltanto se la pena unica è di almeno sei mesi o se risultano adempiute le condizioni di cui all’articolo 41 (cpv. 1). Se non vi è d’attendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla revoca (cpv. 2 prima frase).

Secondo la nuova parte generale del Codice penale in vigore dal 1° gennaio 2007 - manifestamente più favorevole al condannato in materia di revoca rispetto al vecchio diritto - in caso di recidiva occorre formulare una nuova prognosi. Con la normativa anteriore la revoca era invece predominante, poiché si riteneva che l’interessato avesse tradito la fiducia in lui riposta.

Questo concetto è stato ora abbandonato, lasciando spazio a una sorta di “clausola della seconda chance” che impone al giudice di rinunciare alla revoca, ancorché le condizioni di quest’ultima siano adempiute con il fatto stesso della recidiva, se non vi è da attendersi che commetterà nuovi reati (cfr.Roth, Nouveau droit des sanctions: premier examen de quelques points sensibles, in RPS Tomo 121 - 2003, pag. 11), ovvero se non sussiste alcuna prognosi sfavorevole (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 21 settembre 1998 n. 98.038, pag. 72).

In altri termini, occorre in concreto determinare se per trattenere l’imputato dal delinquere, segnatamente nell’ambito della legislazione sulla circolazione stradale, è necessario revocare la condizionale.

In proposito, è di fondamentale importanza il fatto che egli si sia impegnato - dopo aver spontaneamente consegnato a tempo indeterminato la licenza di condurre alla Sezione della circolazione, all’indomani dei fatti di __________ - a non più farne richiesta perlomeno a breve e medio termine, organizzando la sua vita privata e professionale in modo tale da non dover guidare. Si noti che sotto l’egida del vecchio diritto la rinuncia definitiva alla patente permetteva, anche in caso di recidiva, di formulare una prognosi particolarmente favorevole (cfr.Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurigo 1997, n. 17a ad art. 41, considerazione relativa alla sospensione condizionale della pena, ma applicabile analogamente all’esame della revoca di tale beneficio). In effetti, uno che non guida non può infrangere la LCStr.

È ben vero che l’imputato - comunque sia prima dei fatti qui posti a giudizio - si è messo in due occasioni alla guida in dispregio del provvedimento di revoca adottato nei suoi confronti; tuttavia, non può essere disatteso che su di lui incombe la pena inflitta con l’odierna sentenza. È altresì vero che la mera assicurazione non basta in genere per formulare una prognosi favorevole, poiché l’interessato il giorno seguente la sentenza potrebbe venire meno all’impegno assunto e pretendere la patente (cfr. DTF 100 IV 132, in cui l’autore aveva asserito di voler rinunciare a guidare, senza aver mai fatto parte di questa volontà in modo duraturo all’autorità amministrativa).

Occorrono quindi ulteriori garanzie.

Nella fattispecie concreta, contrariamente a quanto ritenuto dal Procuratore pubblico, grazie al fatto che l’imputato ha rinunciato spontaneamente da tre anni alla licenza di condurre e, soprattutto, al fatto che nella particolare posizione istituzionale in cui si trova ha espresso il suo impegno pubblicamente, si può considerare sufficientemente attendibile che egli manterrà quanto promesso. D’altronde, mal si vede come egli potrebbe affrontare l’opinione pubblica se venisse meno all’impegno assunto. Di conseguenza, a mente dello scrivente giudice, a queste condizioni si può prescindere dalla revoca.

23.     Per quanto attiene alla confisca - non contestata - della documentazione sequestrata il 24 marzo 2004 presso il __________, si osserva che trattandosi di documentazione contenente indicazioni errate che sono servite per la commissione del reato, la misura appare giustificata. Quo alla distruzione di tale documentazione, la stessa va pure ammessa, ritenuto che deve tuttavia essere differita sino al termine del procedimento nei confronti di __________, in quanto potrebbe essere necessaria in quel contesto.

visti                                   gli art. 34, 42, 46, 47, 48, 49, 69, 251 cifra 1 CP; 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34cpv. 4, 90 cifra 1, 91 cpv. 1 prima frase LCStr, 2 cpv. 1 e 2 ONC, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti

dichiaraACCU 1

autore colpevole di falsità in documenti e guida in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1755/2007 del 4 giugno 2007, ritenuto che il reato di infrazione alle norme della circolazione è assorbito da quello di guida in stato di inattitudine.

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 480.- (quattrocentoottanta), per un totale di fr. 28'800.- (ventottomilaottocento);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

2.  alla multa di fr. 3'000.- (tremila);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 30 (trenta) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 12'020.-

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dall’Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland il 29.10.2001.

ordinala confisca e, dopo la crescita in giudicato del procedimento nei confronti di __________, la distruzione della documentazione contabile falsa (tabulati, pezze giustificative ecc.) sequestrata presso il __________ il 24.03.2004.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1,

fr.3'000.-          multa

fr.                       400.-          tassa di giustizia

fr.                   11'500.-          spese giudiziarie

fr.                       120.-          testi

fr.15'020.-          totale