Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2007.250
DA 1905/2007
Bellinzona
24 giugno 2008
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di violazione delle regole dellarte edilizia,
per avere, a __________, zona __________ (cantiere nautico __________) il 27 marzo 2007, procedendo allabbattimento di alberi presenti sul terreno comunale adiacente al camping __________, omesso di salvaguardare nella procedura di taglio le norme riconosciute dellarte. Dal cui fatto ne è derivato un pericolo alla salute altrui, e meglio per avere, unitamente al gruista __________, proceduto al taglio della sezione di un tronco, largo 1.30 x 4 di diametro del peso di circa 7.3 tonnellate, assicurando la medesima con delle cinghie sopportanti solo un carico di 1.6 t, ed in maniera non confacente, con la conseguenza che alla fine del taglio della sezione, il tronco si è inclinato da una parte capovolgendosi, derivandone uno sbilanciamento che ha sollevato la parte posteriore della gru, rompendosi quindi le predette cinghie per leccessivo carico, ritornando poi la gru in posizione, derivando da tale movimento unoscillazione tale che causava la rottura del braccio della gru;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 229 cpv. 1 (recte: 2) CPS, richiamato lart. 42 cpv. 2 e 4 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 14 giugno 2007
n. 1905/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'350.-- (milletrecentocinquanta) corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 90.-- (novanta) - (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 18 giugno 2007 dallaccusato;
indetto il dibattimento 24 giugno 2008, al quale hanno partecipato il Sostituto Procuratore Pubblico, laccusato ed il suo difensore;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il Sostituto Procuratore Pubblico, il quale, rilevando sia lapplicabilità alla presente fattispecie dellart. 229 CPS, sia la negligenza commessa dallimputato, chiede la conferma del decreto daccusa, postulando comunque una riduzione della pena proposta a 6 aliquote giornaliere;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito, in quanto, nel caso in esame, difettano lelemento oggettivo, quello soggettivo, come pure il nesso causale. In effetti, la responsabilità per lincidente è unicamente da ascrivere alle negligenze commesse dal gruista;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di violazione delle regole dellarte edilizia per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 42, 229 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglieACCU 1
dallaccusa di:
violazione delle regole dell'arte edilizia, art. 229 cpv. 2 CPS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1905/2007 del 14 giugno 2007;
caricala tassa e le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr.250.00totale