Sachverhalt
commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione? Si tratta di infrazione alle norme della circolazione ai sensi dellart. 90 cifra 1 LCStr?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autrice colpevole di:
grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,
per i fatti compiuti a __________ il 27 febbraio 2007 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1642/2007 del 29 maggio 2007;
condanna ACCU 1
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 LCStr?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autrice colpevole di:
grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,
per i fatti compiuti a __________ il 27 febbraio 2007 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1642/2007 del 29 maggio 2007;
condanna ACCU 1
Dispositiv
- alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per un totale di fr. 1000.-- (mille); 1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
- alla multa di fr. 300.-- (trecento); 2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--; comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS; le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2007.235
DA 1642/2007
Bellinzona
13 novembre 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1,
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione,
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Mercedes targata __________ alla velocità di 75 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h;
fatti avvenuti a __________ il 27 febbraio 2007;
reato previsto dallart. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, 4a cpv. 1 lett. a ONC, 22 cpv. 1 OSStr;
perseguita con decreto daccusa del 29 maggio 2007 n. 1642/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 220.--(duecentoventi) cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 2'200.-- (duemiladuecento).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS.
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 7 giugno 2007 dallaccusata;
indetto il dibattimento 13 novembre 2007, al quale hanno partecipato laccusata ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale, considerate le circostanze concrete del caso specifico, postula la derubricazione del reato ad infrazione semplice alle norme della circolazione, e la condanna della propria assistita al pagamento di una multa. In via subordinata, la difesa chiede la riduzione delle aliquote giornaliere a fr. 90.--, in virtù della mutata situazione finanziaria, come pure della multa e del periodo di prova;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputata è autrice colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione? Si tratta di infrazione alle norme della circolazione ai sensi dellart. 90 cifra 1 LCStr?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autrice colpevole di:
grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,
per i fatti compiuti a __________ il 27 febbraio 2007 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1642/2007 del 29 maggio 2007;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per un totale di fr. 1000.-- (mille);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.300.00multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr.650.00totale