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10.2007.233

Continuare i lavori edili di rinnovamento e costruzione nonostante l'ordine municipale di sospendere qualsiasi lavoro

Ticino · 2008-01-22 · Italiano TI
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Sachverhalt

descritti nel decreto d'accusa n. 1604/2007 del 23 maggio 2007?

2.1.    È il signor ACCU 2 autore colpevole di disobbedienza a decisioni dell’autorità per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 1605/2007 del 23 maggio 2007?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 103 segg. e 292 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara1.ACCU 1

autrice colpevole di:

disobbedienza a decisioni dell'autorità, art. 292 CPS,

per avere, il 26 ottobre 2006, a __________, sulla particella __________ RFD di __________, in correità con ACCU 2, continuando i lavori edili di rinnovamento omesso di ottemperare alla decisione di sospensione di qualsiasi lavoro del 7 settembre 2006 (intimato con invio raccomandato) impartita dal Municipio di LESA 1 (autorità competente) con comminatoria dell’art. 292 CPS;

condanna                   1.   ACCU 1

1.  alla multa di fr. 300.-- (trecento);

1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 547.50;

comunicache la condanna non sarà iscritta a casellario giudiziale;

dichiara2.ACCU 2

autore colpevole di:

disobbedienza a decisioni dell'autorità, art. 292 CPS,

per avere, il 26 ottobre 2006, a __________, sulla particella __________ RFD di __________, in correità con ACCU 1, continuando i lavori edili di rinnovamento omesso di ottemperare alla decisione di sospensione di qualsiasi lavoro del 7 settembre 2006 (intimato con invio raccomandato) impartita dal Municipio di LESA 1 (autorità competente) con comminatoria dell’art. 292 CPS;

condanna                   2.   ACCU 2

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 ACCU 1 autrice colpevole di: disobbedienza a decisioni dell'autorità, art. 292 CPS, per avere, il 26 ottobre 2006, a __________, sulla particella __________ RFD di __________, in correità con ACCU 2, continuando i lavori edili di rinnovamento omesso di ottemperare alla decisione di sospensione di qualsiasi lavoro del 7 settembre 2006 (intimato con invio raccomandato) impartita dal Municipio di LESA 1 (autorità competente) con comminatoria dell’art. 292 CPS; condanna                   1.   ACCU 1

1.  alla multa di fr. 300.-- (trecento); 1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 547.50; comunica che la condanna non sarà iscritta a casellario giudiziale; dichiara

E. 2 ACCU 2 autore colpevole di: disobbedienza a decisioni dell'autorità, art. 292 CPS, per avere, il 26 ottobre 2006, a __________, sulla particella __________ RFD di __________, in correità con ACCU 1, continuando i lavori edili di rinnovamento omesso di ottemperare alla decisione di sospensione di qualsiasi lavoro del 7 settembre 2006 (intimato con invio raccomandato) impartita dal Municipio di LESA 1 (autorità competente) con comminatoria dell’art. 292 CPS; condanna                   2.   ACCU 2

Dispositiv
  1. alla multa di fr. 300.-- (trecento); 1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 547.50; comunicache la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale; le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a:                                   Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

LESA 1

Incarto n.10.2007.233

10.2007.234

DA 1604/2007

DA 1605/2007

Bellinzona

22 gennaio 2008

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1,

e

ACCU 2,

entrambi difesi da: DI 1

prevenuti colpevoli di1.   ACCU 1

disobbedienza a decisioni dell'autorità,

per avere nel periodo successivo il giorno 8 settembre 2006, segnatamente in data 20 settembre 2006 e 26 ottobre 2006, a __________, sulla particella __________ e in parte sulla particella __________ RFD di __________, in correità con ACCU 2, continuando i lavori edili di rinnovamento e costruzione rispettivamente non eseguendo nei termini imposti lo sgombero del materiale franato ostruente l’adiacente ruscello e depositatosi in parte anche sulla particella __________ RFD di __________, ripetutamente omesso di ottemperare alle decisioni di sospensione di qualsiasi lavoro del 7 settembre 2006 (intimato con invio raccomandato) e di sistemazione esterna di opere eseguite senza autorizzazione del 4 ottobre 2006 (intimato con invio raccomandato), impartite dal Municipio di __________ (autorità competente) con comminatoria dell’art. 292 CPS;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 292 CPS, richiamati gli art. 103 e segg. CPS;

perseguita con decreto d’accusa del 23 maggio 2007 n. 1604/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla multa di fr. 5'000.-- (cinquemila), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 50 (cinquanta) (art. 106 cpv. 2 CPS).

2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

3.  La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

2.   ACCU 2

disobbedienza a decisioni dell’autorità,

per avere nel periodo successivo il giorno 8 settembre 2006, segnatamente in data 20 settembre 2006 e 26 ottobre 2006, a __________, sulla particella __________ e in parte sulla particella __________ RFD di __________, in correità con ACCU 1, continuando i lavori edili di rinnovamento e costruzione rispettivamente non eseguendo nei termini imposti lo sgombero del materiale franato ostruente l’adiacente ruscello e depositatosi in parte anche sulla particella __________ RFD di __________, ripetutamente omesso di ottemperare alle decisioni di sospensione di qualsiasi lavoro del 7 settembre 2006 (intimato con invio raccomandato) e di sistemazione esterna di opere eseguite senza autorizzazione del 4 ottobre 2006 (intimato con invio raccomandato), impartite dal Municipio di __________ (autorità competente) con comminatoria dell’art. 292 CPS;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 292 CPS, richiamati gli art. 103 e segg.CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 23 maggio 2007 n. 1605/2007 del AINQ 1,, che propone la condanna:

1.  Alla multa di fr. 5’000.-- (cinquemila), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 50 (cinquanta) (art. 106 cpv. 2 CPS).

2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

3.  La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

viste                                  le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 6 giugno 2007 dagli accusati;

indetto                               il dibattimento 22 gennaio 2008, al quale hanno partecipato gli accusati, assistiti dal loro difensore, il Procuratore Pubblico e l’interprete;

accertate                           le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati e all’audizione dei testi;

sentito                               il Procuratore Pubblico, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa;

sentito                               il difensore, il quale chiede, in via principale, che entrambi gli accusati siano assolti dal reato loro ascritto, e, in via sussidiaria, nella denegata ipotesi in cui il signor ACCU 2 dovesse essere condannato, postula che la multa a suo carico venga ridotta a fr. 200.--;

sentiti                                per ultimi gli accusati;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.1.    È la signora ACCU 1 autrice colpevole di disobbedienza a decisioni dell’autorità per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 1604/2007 del 23 maggio 2007?

2.1.    È il signor ACCU 2 autore colpevole di disobbedienza a decisioni dell’autorità per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 1605/2007 del 23 maggio 2007?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 103 segg. e 292 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara1.ACCU 1

autrice colpevole di:

disobbedienza a decisioni dell'autorità, art. 292 CPS,

per avere, il 26 ottobre 2006, a __________, sulla particella __________ RFD di __________, in correità con ACCU 2, continuando i lavori edili di rinnovamento omesso di ottemperare alla decisione di sospensione di qualsiasi lavoro del 7 settembre 2006 (intimato con invio raccomandato) impartita dal Municipio di LESA 1 (autorità competente) con comminatoria dell’art. 292 CPS;

condanna                   1.   ACCU 1

1.  alla multa di fr. 300.-- (trecento);

1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 547.50;

comunicache la condanna non sarà iscritta a casellario giudiziale;

dichiara2.ACCU 2

autore colpevole di:

disobbedienza a decisioni dell'autorità, art. 292 CPS,

per avere, il 26 ottobre 2006, a __________, sulla particella __________ RFD di __________, in correità con ACCU 1, continuando i lavori edili di rinnovamento omesso di ottemperare alla decisione di sospensione di qualsiasi lavoro del 7 settembre 2006 (intimato con invio raccomandato) impartita dal Municipio di LESA 1 (autorità competente) con comminatoria dell’art. 292 CPS;

condanna                   2.   ACCU 2

1.  alla multa di fr. 300.-- (trecento);

1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 547.50;

comunicache la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1,

fr.300.00multa

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       200.00       spese giudiziarie

fr.                       147.50       ½ indennità testi

fr.847.50totale

Distinta spese                    a carico di ACCU 2,

fr.                       300.00       multa

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       200.00       spese giudiziarie

fr.                       147.50       ½ indennità testi

fr.                      847.50       totale