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10.2007.224

Opposizione irricevibile in quanto tardiva

Ticino · 2007-04-28 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti                       il 26 novembre 2006 a __________;

reato previsto                      dall'art. 91 cpv. 1 prima frase LCStr;

e meglio                             come al decreto d’accusa n. 653/2007 di data 20 marzo 2007 del AINQ 1per cui fu proposta la condanna

1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 40.-- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'400.--.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 1'500.--, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (quindici).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- (trecento).

vista                                 l'opposizione interposta in data 30 maggio 2007 dall'accusato;

considerato che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di  inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall’intimazione;

che il decreto di accusa in oggetto è stato intimato il 20 marzo 2007 per raccomandata al prevenuto all’indirizzo da lui fornito in corso d’istruttoria (cfr. busta di intimazione e act 1), durante la quale ha pure sottoscritto la dichiarazione relativa all’art. 207a CPP;

che l'ufficio postale di __________, visto che la raccomandata non è stata ritirata, l'ha ritornata - per compiuta giacenza (cfr. busta di intimazione) - il 28 aprile 2007 al mittente, il quale in data 8 maggio 2007 ha inviato per conoscenza all'accusato una copia del decreto di accusa (cfr. ibidem);

che l’invio 8 maggio 2007, come ben risulta dagli atti (cfr. busta di intimazione), è avvenuto unicamente per conoscenza e per costante giurisprudenza non è determinante per la salvaguardia del termine;

che in concreto il termine di 15 giorni per inoltrare opposizione ha cominciato a decorrere, nell’ipotesi più favorevole all’accusato, il 28 aprile 2007, giorno fino al quale l’invio è rimasto in giacenza presso la posta di __________, ed è scaduto il 14 maggio 2007, essendo i due giorni precedenti considerati festivi;

che pertanto l'opposizione, inoltrata brevi mani unicamente in data 30 maggio  2007 dall’accusato, è tardiva (cfr. timbro);

che di conseguenza l'opposizione 30 maggio 2007 è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;

pronuncia:1.L'opposizioneè irricevibile.

2.Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3.Non si prelevano né tasse, né spese.

4.Intimazione a:

Giudice dell’istruzione e dell’arresto, via Bossi 3, 6901 Lugano

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 40.-- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'400.--.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

E. 2 Alla multa di fr. 1'500.--, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (quindici).

E. 3 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- (trecento).

vista                                 l'opposizione interposta in data 30 maggio 2007 dall'accusato;

considerato che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di  inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall’intimazione;

che il decreto di accusa in oggetto è stato intimato il 20 marzo 2007 per raccomandata al prevenuto all’indirizzo da lui fornito in corso d’istruttoria (cfr. busta di intimazione e act 1), durante la quale ha pure sottoscritto la dichiarazione relativa all’art. 207a CPP;

che l'ufficio postale di __________, visto che la raccomandata non è stata ritirata, l'ha ritornata - per compiuta giacenza (cfr. busta di intimazione) - il 28 aprile 2007 al mittente, il quale in data 8 maggio 2007 ha inviato per conoscenza all'accusato una copia del decreto di accusa (cfr. ibidem);

che l’invio 8 maggio 2007, come ben risulta dagli atti (cfr. busta di intimazione), è avvenuto unicamente per conoscenza e per costante giurisprudenza non è determinante per la salvaguardia del termine;

che in concreto il termine di 15 giorni per inoltrare opposizione ha cominciato a decorrere, nell’ipotesi più favorevole all’accusato, il 28 aprile 2007, giorno fino al quale l’invio è rimasto in giacenza presso la posta di __________, ed è scaduto il 14 maggio 2007, essendo i due giorni precedenti considerati festivi;

che pertanto l'opposizione, inoltrata brevi mani unicamente in data 30 maggio  2007 dall’accusato, è tardiva (cfr. timbro);

che di conseguenza l'opposizione 30 maggio 2007 è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;

pronuncia:1.L'opposizioneè irricevibile.

2.Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3.Non si prelevano né tasse, né spese.

4.Intimazione a:

Giudice dell’istruzione e dell’arresto, via Bossi 3, 6901 Lugano

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

E. 4 Intimazione a: Giudice dell’istruzione e dell’arresto, via Bossi 3, 6901 Lugano Il presidente:                                                                            Il segretario: Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2007.224

DA 653/2007

Bellinzona

11 giugno 2007

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

ACCU 1

siccome

ritenuto colpevole di            guida in stato di inattitudine;

fatti avvenuti                       il 26 novembre 2006 a __________;

reato previsto                      dall'art. 91 cpv. 1 prima frase LCStr;

e meglio                             come al decreto d’accusa n. 653/2007 di data 20 marzo 2007 del AINQ 1per cui fu proposta la condanna

1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 40.-- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'400.--.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 1'500.--, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (quindici).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- (trecento).

vista                                 l'opposizione interposta in data 30 maggio 2007 dall'accusato;

considerato che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di  inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall’intimazione;

che il decreto di accusa in oggetto è stato intimato il 20 marzo 2007 per raccomandata al prevenuto all’indirizzo da lui fornito in corso d’istruttoria (cfr. busta di intimazione e act 1), durante la quale ha pure sottoscritto la dichiarazione relativa all’art. 207a CPP;

che l'ufficio postale di __________, visto che la raccomandata non è stata ritirata, l'ha ritornata - per compiuta giacenza (cfr. busta di intimazione) - il 28 aprile 2007 al mittente, il quale in data 8 maggio 2007 ha inviato per conoscenza all'accusato una copia del decreto di accusa (cfr. ibidem);

che l’invio 8 maggio 2007, come ben risulta dagli atti (cfr. busta di intimazione), è avvenuto unicamente per conoscenza e per costante giurisprudenza non è determinante per la salvaguardia del termine;

che in concreto il termine di 15 giorni per inoltrare opposizione ha cominciato a decorrere, nell’ipotesi più favorevole all’accusato, il 28 aprile 2007, giorno fino al quale l’invio è rimasto in giacenza presso la posta di __________, ed è scaduto il 14 maggio 2007, essendo i due giorni precedenti considerati festivi;

che pertanto l'opposizione, inoltrata brevi mani unicamente in data 30 maggio  2007 dall’accusato, è tardiva (cfr. timbro);

che di conseguenza l'opposizione 30 maggio 2007 è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;

pronuncia:1.L'opposizioneè irricevibile.

2.Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3.Non si prelevano né tasse, né spese.

4.Intimazione a:

Giudice dell’istruzione e dell’arresto, via Bossi 3, 6901 Lugano

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.