Dispositiv
- alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 130.-- (centotrenta), per un totale di fr. 2600.-- (duemilaseicento); 1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
- alla multa di fr. 200.-- (duecento); 2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 320.--; comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS; le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2007.221
DA 1382/2007
Bellinzona
5 dicembre 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di favoreggiamento,
per avere, a __________, il 17 marzo 2007, recandosi sul luogo dove __________ era incorso in un incidente della circolazione, raccogliendo i pezzi della carrozzeria del veicolo e rimorchiando via il mezzo meccanico danneggiato facendo sparire con ciò le tracce dellaccaduto, sottratto __________ alle indagini di Polizia e quindi ad atti di un procedimento penale;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 305 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 7 maggio 2007 n. 1382/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 5200.--- (cinquemiladuecento), corrispondente a 40 (quaranta) aliquote da fr. 130.--- (centotrenta) (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 400.-- (quattrocento) con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 22 maggio 2007 dal difensore;
indetto il dibattimento 5 dicembre 2007, al quale hanno partecipato laccusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed allaudizione del teste;
sentito il difensore, il quale non contesta ladempimento oggettivo del reato, ma ritiene che non sia dati gli estremi da un punto di vista soggettivo, in quanto limputato ha agito per negligenza. Egli postula pertanto il proscioglimento del suo assistito. In via subordinata chiede che la sanzione pecuniaria venga sensibilmente ridotta e che si prescinda dal comminare una multa;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di favoreggiamento per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 305 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
favoreggiamento, art. 305 cpv. 1 CPS,
per i fatti compiuti a __________ il 17 marzo 2007 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1382/2007 del 7 maggio 2007;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 130.-- (centotrenta), per un totale di fr. 2600.-- (duemilaseicento);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 200.-- (duecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 320.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.200.00multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 20.00 testi
fr.520.00totale