Volltext (verifizierbarer Originaltext)
LESA 1
Incarto n.10.2007.211
DA 1327/2007
Bellinzona
8 gennaio 2008
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1d,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici,
per avere, ad __________, presso lappartamento coniugale, nel corso del mese di marzo 2007, colpendo la moglie LESA 1 e stringendola al collo cagionatole le lesioni di cui al certificato medico di data 29 marzo 2007 dellOspedale Regionale di __________;
2. vie di fatto,
per avere, ripetutamente, nel periodo di maggio 2004 sino al 29 marzo 2007, colpendola con pugni compiuto vie di fatto nei confronti della moglie LESA 1;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 55a, 123 cifra 1, 126 cpv. 2 lett. b) CPS, richiamato lart. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 3 maggio 2007 n. 1327/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 2700.-- (duemilasettecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr. 30.-- (trenta) - (art. 34 e seg. CPS).
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
Pena parzialmente aggiuntiva alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 23 marzo 2006;
2. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni - (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4. Alla revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 5 (cinque) giorni, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 23 marzo 2006.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 10 maggio 2007 dallaccusato;
indetto il dibattimento 8 gennaio 2008, al quale hanno partecipato laccusato, assistito dal suo difensore, il Sostituto Procuratore Pubblico e linterprete;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed allaudizione dei testi;
sentito il Sostituto Procuratore Pubblico, il quale sostiene che la moglie e la figlia oggi abbiano ritrattato unicamente per paura del marito e padre. Agli atti vi sono tuttavia numerosi elementi oggettivi (precedenti, verbali dinterrogatorio, certificati medici) che confermano la commissione dei reati da parte dellaccusato. Per tale motivi postula la conferma integrale del decreto daccusa, opponendosi ad una sospensione del procedimento ex art. 55a CPS, in quanto sarebbe ingiusta;
sentito il difensore, il quale evidenzia che oggi in aula tanto la moglie quanto la figlia hanno ritrattato integralmente le deposizioni da loro fornite di fronte alla polizia. Agli atti non vi è inoltre prova che sia stato laccusato ad avere afferrato per il collo la moglie e non è nemmeno chiaro quanto si sarebbero svolti i fatti in questione. Egli chiede pertanto di prosciogliere il suo assistito da ogni accusa. In via subordinata, chiede di sospendere la procedura ai sensi dellart. 55a CPS;
sentito in replica il Sostituto Procuratore Pubblico, il quale rileva come la moglie a verbale abbia riferito di essere stata picchiata 4 giorni prima
sentito in duplica il difensore, il quale osserva come 4 giorni prima non sia sufficientemente chiaro e come la moglie non ricordi esattamente;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di:
1.1. Lesioni semplici,
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 42, 55a, 109, 123 cifra 1 e 126 cpv. 2 lett. b CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
1. lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,
per avere, ad __________, presso lappartamento coniugale, nel corso del mese di marzo 2007, colpendo la moglie LESA 1 e stringendola al collo cagionatole le lesioni di cui al certificato medico di data 29 marzo 2007 dellOspedale Regionale di __________;
2. vie di fatto, art. 126 cpv. 2 CPS,
per avere, ripetutamente, nel periodo dall8 gennaio 2005 sino al 29 marzo 2007, colpendola con pugni compiuto vie di fatto nei confronti della moglie LESA 1;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 2700.-- (duemilasettecento);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
1.2. pena parzialmente aggiuntiva alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 23 marzo 2006;
2. alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 5 (cinque) giorni, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 23 marzo 2006, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.500.00multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr.700.00totale