Sachverhalt
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 144 cpv. 1 CPS, richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4 e 46 cpv. 2 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 23 aprile 2007 n. 1117/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 2080.-- (duemilaottanta), corrispondente a 16 (sedici) aliquote da fr. 130.-- (centotrenta) (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 200.-- (duecento) con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta).
4. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 5 giorni (vCPS) decretata nei suoi confronti dallo Staatsanwaltschaft Zürich - Limmat il 4 aprile 2005, ma prolunga il periodo di prova di 2 anni (art. 46 cpv. 2 CPS).
5. La parte civile Stato del Cantone Ticino è rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente natura.
6. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 8 maggio 2007 dallaccusato;
indetto il dibattimento 8 novembre 2007, al quale ha partecipato laccusato, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa, così come la parte civile, la quale ha pure chiesto la condanna dellaccusato al versamento di fr. 2125.95 a titolo di risarcimento del danno;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale riconosce di aver sbagliato, ma contesta decisamente lammontare dei danni indicato nel decreto daccusa e ribadito dalla parte civile;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di danneggiamento per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 144 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,
per avere, il 18 gennaio 2007, a __________, in via __________, allinterno dello stabile della __________, sputando sui muri del vano scale e dellascensore, cagionato danni allo Stato del Cantone Ticino;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 16 (sedici) aliquote giornaliere di fr. 110.-- (centodieci), per un totale di fr. 1760.-- (millesettecentosessanta);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 200.-- (duecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 (giorni) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dallo Staatsanwaltschaft Zürich - Limmat il 4 aprile 2005, ma ne prolunga il periodo di prova di 2 (due) anni (art. 46 cpv. 2 CPS);
respingele richieste di risarcimento avanzate dalla parte civile, ritenuto che la stessa non si è opposta al rinvio al competente foro civile e pertanto esso è cresciuto in giudicato già prima del presente dibattimento;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.200.00multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr.450.00totale
Erwägungen (1 Absätze)
E. 18 gennaio 2007, a __________, in via __________, allinterno dello stabile della __________, sputando sui muri del vano scale e dellascensore, cagionato danni allo Stato del Cantone Ticino;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 16 (sedici) aliquote giornaliere di fr. 110.-- (centodieci), per un totale di fr. 1760.-- (millesettecentosessanta);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 200.-- (duecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 (giorni) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dallo Staatsanwaltschaft Zürich - Limmat il 4 aprile 2005, ma ne prolunga il periodo di prova di 2 (due) anni (art. 46 cpv. 2 CPS);
respingele richieste di risarcimento avanzate dalla parte civile, ritenuto che la stessa non si è opposta al rinvio al competente foro civile e pertanto esso è cresciuto in giudicato già prima del presente dibattimento;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.200.00multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr.450.00totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CIVI 1
Incarto n.10.2007.204
DA 1117/2007
Bellinzona
8 novembre 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1,
prevenuto colpevole di danneggiamento,
per avere, il 18 gennaio 2007, a __________, in via __________, allinterno dello stabile della __________, sputando e imbrattando i muri del vano scale e dellascensore, cagionando danni allo Stato del Cantone Ticino di fr. 2125.95;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 144 cpv. 1 CPS, richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4 e 46 cpv. 2 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 23 aprile 2007 n. 1117/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 2080.-- (duemilaottanta), corrispondente a 16 (sedici) aliquote da fr. 130.-- (centotrenta) (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 200.-- (duecento) con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta).
4. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 5 giorni (vCPS) decretata nei suoi confronti dallo Staatsanwaltschaft Zürich - Limmat il 4 aprile 2005, ma prolunga il periodo di prova di 2 anni (art. 46 cpv. 2 CPS).
5. La parte civile Stato del Cantone Ticino è rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente natura.
6. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 8 maggio 2007 dallaccusato;
indetto il dibattimento 8 novembre 2007, al quale ha partecipato laccusato, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa, così come la parte civile, la quale ha pure chiesto la condanna dellaccusato al versamento di fr. 2125.95 a titolo di risarcimento del danno;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale riconosce di aver sbagliato, ma contesta decisamente lammontare dei danni indicato nel decreto daccusa e ribadito dalla parte civile;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di danneggiamento per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 144 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,
per avere, il 18 gennaio 2007, a __________, in via __________, allinterno dello stabile della __________, sputando sui muri del vano scale e dellascensore, cagionato danni allo Stato del Cantone Ticino;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 16 (sedici) aliquote giornaliere di fr. 110.-- (centodieci), per un totale di fr. 1760.-- (millesettecentosessanta);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 200.-- (duecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 (giorni) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dallo Staatsanwaltschaft Zürich - Limmat il 4 aprile 2005, ma ne prolunga il periodo di prova di 2 (due) anni (art. 46 cpv. 2 CPS);
respingele richieste di risarcimento avanzate dalla parte civile, ritenuto che la stessa non si è opposta al rinvio al competente foro civile e pertanto esso è cresciuto in giudicato già prima del presente dibattimento;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.200.00multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr.450.00totale