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10.2007.204

sputare sui muri del vano scale e dell'ascensore cagionando danni

Ticino · 2007-11-08 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 144 cpv. 1 CPS, richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4 e 46 cpv. 2 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 23 aprile 2007 n. 1117/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di fr. 2’080.-- (duemilaottanta), corrispondente a 16 (sedici) aliquote da fr. 130.-- (centotrenta) (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

2.  Alla multa di fr. 200.-- (duecento) con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta).

4.  Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 5 giorni (vCPS) decretata nei suoi confronti dallo Staatsanwaltschaft Zürich - Limmat il 4 aprile 2005, ma prolunga il periodo di prova di 2 anni (art. 46 cpv. 2 CPS).

5.  La parte civile Stato del Cantone Ticino è rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente natura.

6.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 8 maggio 2007 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 8 novembre 2007, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa, così come la parte civile, la quale ha pure chiesto la condanna dell’accusato al versamento di fr. 2’125.95 a titolo di risarcimento del danno;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               l'accusato, il quale riconosce di aver sbagliato, ma contesta decisamente l’ammontare dei danni indicato nel decreto d’accusa e ribadito dalla parte civile;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  L’imputato è autore colpevole di danneggiamento per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

6.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 144 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,

per avere, il 18 gennaio 2007, a __________, in via __________, all’interno dello stabile della __________, sputando sui muri del vano scale e dell’ascensore, cagionato danni allo Stato del Cantone Ticino;

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 16 (sedici) aliquote giornaliere di fr. 110.-- (centodieci), per un totale di fr. 1’760.-- (millesettecentosessanta);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.  alla multa di fr. 200.-- (duecento);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 (giorni) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dallo Staatsanwaltschaft Zürich - Limmat il 4 aprile 2005, ma ne prolunga il periodo di prova di 2 (due) anni (art. 46 cpv. 2 CPS);

respingele richieste di risarcimento avanzate dalla parte civile, ritenuto che la stessa non si è opposta al rinvio al competente foro civile e pertanto esso è cresciuto in giudicato già prima del presente dibattimento;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.200.00multa

fr.                       150.00       tassa di giustizia

fr.                       100.00       spese giudiziarie

fr.450.00totale

Erwägungen (1 Absätze)

E. 18 gennaio 2007, a __________, in via __________, all’interno dello stabile della __________, sputando sui muri del vano scale e dell’ascensore, cagionato danni allo Stato del Cantone Ticino;

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 16 (sedici) aliquote giornaliere di fr. 110.-- (centodieci), per un totale di fr. 1’760.-- (millesettecentosessanta);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.  alla multa di fr. 200.-- (duecento);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 (giorni) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dallo Staatsanwaltschaft Zürich - Limmat il 4 aprile 2005, ma ne prolunga il periodo di prova di 2 (due) anni (art. 46 cpv. 2 CPS);

respingele richieste di risarcimento avanzate dalla parte civile, ritenuto che la stessa non si è opposta al rinvio al competente foro civile e pertanto esso è cresciuto in giudicato già prima del presente dibattimento;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.200.00multa

fr.                       150.00       tassa di giustizia

fr.                       100.00       spese giudiziarie

fr.450.00totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

CIVI 1

Incarto n.10.2007.204

DA 1117/2007

Bellinzona

8 novembre 2007

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1,

prevenuto colpevole di         danneggiamento,

per avere, il 18 gennaio 2007, a __________, in via __________, all’interno dello stabile della __________, sputando e imbrattando i muri del vano scale e dell’ascensore, cagionando danni allo Stato del Cantone Ticino di fr. 2’125.95;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 144 cpv. 1 CPS, richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4 e 46 cpv. 2 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 23 aprile 2007 n. 1117/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di fr. 2’080.-- (duemilaottanta), corrispondente a 16 (sedici) aliquote da fr. 130.-- (centotrenta) (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

2.  Alla multa di fr. 200.-- (duecento) con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta).

4.  Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 5 giorni (vCPS) decretata nei suoi confronti dallo Staatsanwaltschaft Zürich - Limmat il 4 aprile 2005, ma prolunga il periodo di prova di 2 anni (art. 46 cpv. 2 CPS).

5.  La parte civile Stato del Cantone Ticino è rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente natura.

6.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 8 maggio 2007 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 8 novembre 2007, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa, così come la parte civile, la quale ha pure chiesto la condanna dell’accusato al versamento di fr. 2’125.95 a titolo di risarcimento del danno;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               l'accusato, il quale riconosce di aver sbagliato, ma contesta decisamente l’ammontare dei danni indicato nel decreto d’accusa e ribadito dalla parte civile;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  L’imputato è autore colpevole di danneggiamento per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

6.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 144 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,

per avere, il 18 gennaio 2007, a __________, in via __________, all’interno dello stabile della __________, sputando sui muri del vano scale e dell’ascensore, cagionato danni allo Stato del Cantone Ticino;

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 16 (sedici) aliquote giornaliere di fr. 110.-- (centodieci), per un totale di fr. 1’760.-- (millesettecentosessanta);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.  alla multa di fr. 200.-- (duecento);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 (giorni) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dallo Staatsanwaltschaft Zürich - Limmat il 4 aprile 2005, ma ne prolunga il periodo di prova di 2 (due) anni (art. 46 cpv. 2 CPS);

respingele richieste di risarcimento avanzate dalla parte civile, ritenuto che la stessa non si è opposta al rinvio al competente foro civile e pertanto esso è cresciuto in giudicato già prima del presente dibattimento;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.200.00multa

fr.                       150.00       tassa di giustizia

fr.                       100.00       spese giudiziarie

fr.450.00totale