Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CIVI 1
Incarto n.10.2007.203
DA 1325/2007
Bellinzona
13 novembre 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1,
prevenuto colpevole di lesioni semplici,
per avere, nel corso di una discussione degenerata in lite, colpito al volto CIVI 1, causandogli un ematoma sottorbitale e una lussazione del setto nasale, come attestato nei certificati medici agli atti;
fatti avvenuti a __________, presso la __________ __________, il 9 ottobre 2006;
reato previsto dallart. 123 cifra 1 CPS, richiamato lart. 42 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 3 maggio 2007 n. 1325/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 300.-- (trecento), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 60.-- (sessanta)
- (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4. Per qualsiasi pretesa, la parte civile CIVI 1 viene rinviata al competente foro civile.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 8 maggio 2007 dallaccusato;
indetto il dibattimento 13 novembre 2007, al quale ha partecipato laccusato, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale, ribadendo di non aver assolutamente colpito la parte civile, chiede di essere prosciolto dallaccusa di lesioni semplici;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 123 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglieACCU 1
dallaccusa di:
lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1325/2007 del 3 maggio 2007;
caricala tassa e le spese di giustizia allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr.250.00totale