Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 LESA 1
E. 5 dicembre 2007
Sentenza con motivazione
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di omicidio colposo,
per avere, a __________, in via __________, allaltezza del distributore __________, in data 22 giugno 2006 per negligenza colpevole cagionato la morte diV__________ e meglio
per avere, circolando, uscendo dal distributore __________ su via __________, in retromarcia alla guida della vettura Ford Focus targata __________, al fine di raggiungere il parcheggio sito sulla destra, omesso di prestare la richiesta attenzione nellosservare la visuale della carreggiata dagli appositi specchietti laterali e da quello retrovisore, con la conseguenza che non si avvide del sopraggiungere del pedoneV__________, che stava attraversando da sinistra verso destra, urtandola, questultima a seguito dellurto e successiva caduta riportò lesioni tali che ne causarono il decesso in medesima data;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 117 CPS, richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 29 gennaio 2007 n. 208/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 5200.-- (cinquemiladuecento), corrispondente a 40 (quaranta) aliquote da fr. 130.-- (centotrenta) (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1'000.-- (mille), con l'avvertenza, che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Si rinviano le parti civili LESA 1 e LESA 2 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 13 febbraio 2007 dal difensore;
indetto il dibattimento 5 dicembre 2007, al quale hanno partecipato laccusato ed il suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
preso atto che le parti civili si sono disinteressate del procedimento;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dellaccusato;
sentito il difensore, il quale innanzitutto rileva come linchiesta sia stata lacunosa e superficiale. A suo avviso, ben ponderati i pochi elementi certi a disposizione, rimane una ragionevole dubbio che il comportamento della vittima sia stato preminente, in modo tale da rompere il nesso di causalità. In ogni caso bisogna ritenere che qualsiasi conducente in quelle circostanze non avrebbe potuto evitare linvestimento. Per tali ragioni postula il proscioglimento del proprio assistito, con il riconoscimento di congrue ripetibili sulla base della nota professionale prodotta. In via subordinata, chiede una massiccia riduzione della sanzione pecuniaria, in modo da adattarla allattuale difficile situazione economica dellimputato, e di non comminare una multa, in quanto non risulta che sia applicabile al reato di cui allart. 117 CPS;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di omicidio colposo per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1. ACCU 1, cittadino italiano nato l11 febbraio 1966 a __________, celibe e senza figli, si è laureato in architettura in Italia, per poi recarsi, verso la metà degli anni 90, allUniversità di __________ per seguire dei corsi master in architettura e salute. Egli è rimasto presso lateneo della città __________ per oltre 9 anni, lavorando come assistente nellistituto di architettura.
Nel febbraio 2005 limputato è rientrato in patria. In seguito ha collaborato per qualche tempo con un collega in Francia, per poi, nel mese di aprile 2006 trovare un impiego presso la ditta __________ di __________, con collaborazioni con lo __________.
Dal 1. novembre 2007 il signor ACCU 1 è privo dimpiego. Non è chiaro quali siano al momento le sue entrate e neppure di cosa viva. Sino a fine ottobre 2007 egli percepiva un salario mensile netto di fr. 3'647.-- versatogli dalla __________ di __________.
Il prevenuto abita attualmente presso la madre in un appartamento di proprietà della donna. Egli possiede comunque delle quote di comproprietà in due stabili a __________, rispettivamente __________, per un valore fiscale di Euro 180'000.--, rispettivamente Euro 125'000.--. Sino al dicembre 2006 lappartamento del capoluogo __________ gli garantiva un introito di Euro 750.-- mensili. Ora il rapporto di locazione è stato disdetto dai conduttori e lentrata è venuta meno.
ACCU 1 risulta essere incensurato.
2. Il 22 giugno 2006 verso le ore 08:00 il prevenuto è partito dalla propria abitazione di __________ alla guida della sua vettura marca Ford modello Focus, immatricolata nel maggio 1999 con targa __________, diretto a __________, ove avrebbe dovuto avere un colloquio di lavoro in via __________.
__________ Giunto a __________, imboccata la via __________
- strada a senso unico a due corsie - verso le 10:00, presumendo di trovarsi vicino alla destinazione, limputato si è fermato al distributore di benzina __________ situato sulla parte sinistra della carreggiata per chiedere informazioni in merito allesatta ubicazione dello stabile da raggiungere. Sentite le spiegazioni delladdetto alla pompa di benzina, in base alle quali la meta poteva essere facilmente raggiunta a piedi, egli ha deciso di lasciare lauto in zona e proseguire con le proprie gambe.
Laccusato si è quindi rimesso al volante della Ford Focus e, avendo notato che una trentina di metri più indietro, sulla via __________, vi era un parcheggio libero, si è immesso in retromarcia sulla carreggiata, dopo essersi fermato qualche istante per lasciar passare due pedoni e due automobili che stavano sopraggiungendo. Attraversata la corsia di sinistra e raggiunta quella di destra, lungo la quale è collocata la fila di parcheggi laterali, egli ha continuato la manovra di avvicinamento in retromarcia a quello libero. Vedendo due ulteriori veicoli sopraggiungere, egli si è fermato nuovamente ed ha azionato lindicatore di direzione destro. Transitati anche questi, ritenendo di avere la via libera, si è rimesso in marcia. Dopo aver percorso qualche metro ha sentito un forte colpo nella zona sinistra del bagagliaio ed ha immediatamente arrestato il veicolo. Non vedendo nulla di particolare, ha deciso quindi di azionare i quattro indicatori di direzione e scendere per verificare di persona. Raggiunta la parte posteriore dellautomezzo, laccusato ha così purtroppo visto la parte civile giacere al suolo sulla schiena, immobile, con i piedi verso il bagagliaio e la testa verso il centro della carreggiata.
Alla vista del sangue che fuoriusciva dal capo della vittima, il signor ACCU 1 è stato preso dal panico ed ha cominciato a tremare; in stato di shock si è seduto sul marciapiede.
I primi soccorsi allanziana sono stati prestati dai passanti. Poco dopo sono giunti sul posto i militi dellambulanza, che hanno prontamente condotto la donna presso il lOspedale Regionale di __________ ove è deceduta alle 11:15 circa.
3. Sia limputato che la vittima sono stati sottoposti ad esame del tasso di alcool contenuto nel sangue. Per entrambi lesito è stato negativo.
Parimenti è stata ordinata una perizia sul veicolo dellinvestitore, dalla quale è emerso che lautomezzo era in buone condizioni.
Lautopsia esperita sul cadavere della vittima dallUnità Operativa di Medicina Legale dellAzienda Ospedaliera-Universitaria di Varese, per mezzo della quale è stato possibile appurare, qualora ve ne fosse stato il dubbio, che il suo decesso è da ricondurre alle lesioni patite a seguito dellinvestimento da parte del signor ACCU 1, e meglio al politraumatismo - riportato in occasione dellincidente del traffico della strada verificatosi per quel che ci risulta alle ore 10:00 di quello stesso giorno - produttivo di contusione cranica con frattura della base di sinistra, focolai emorragici sub-aracnoidei e sub-durali, pneumo-emocefalo ( ); fratture costali multiple a sinistra; frattura esposta del gomito sinistro; contusioni escoriate multiple allemisoma sinistro; grossolana abrasione profonda da usura (lesione riferibile ad arrotamento); contusione escoriata alla gamba destra. (cfr. Relazione sulle operazioni medico-legali per laccertamento delle cause e delle circostanze della morte di __________, AI n. 24, pag. 4 e seg).
4. La descrizione dei momenti salienti effettuata dal prevenuto e confermata al dibattimento corrisponde a quella resa con il primo interrogatorio del 22 giugno 2006: ( ) Vedendo che dallaltra parte della strada (sui parcheggi laterali di via __________ - circa 30 metri prima del distributore di benzina) vi era un posteggio libero, ho deciso di raggiungerlo onde stazionare lautomobile. Mi sono rimesso alla guida del veicolo ed in retromarcia ho percorso larea del distributore fermandomi allaltezza del marciapiede. Qui ho notato dapprima due pedoni che stavano giungendo dietro di me in direzione dello stadio di __________. Ho lasciato transitare i due pedoni dietro il mio veicolo e mi sono rimesso in movimento immettendomi sulla corsia destra di via __________. Questo per un breve tratto in quanto stavano sopraggiungendo da detta via due ulteriori veicoli che ho lasciato passare. In seguito avendo il via libera, sempre in retromarcia, ho accostato il mio veicolo alla fila di macchine parcheggiate sul lato destro della strada (via __________). Vedendo due altri veicoli sopraggiungere da tergo mi sono fermato ed ho inserito lindicatore di direzione destro. Transitati i due veicoli ho proseguito nella manovra.
Avevo la retromarcia inserita, ho guardato lo specchietto centrale e, siccome non vi erano altri veicoli, ho ricominciato a muovermi guardando lo specchietto laterale destro in quanto osservavo la distanza con i veicoli posteggiati. Dopo aver oltrepassato due vetture ho sentito un tonfo sul bagagliaio. Mi sono arrestato completamente. Ho riguardato nello specchietto retrovisore centrale ed in seguito i laterali senza vedere nulla. Da parte mia non capivo cosa fosse successo. In un primo momento ho pensato che un ramo fosse caduto sul baule. A questo punto ho inserito i quattro indicatori di direzione, ho tirato il freno a mano e sono sceso dal veicolo.
Raggiunta la parte posteriore del veicolo, decisamente sorpreso, ho visto una signora anziana vestita di blu, penso avesse una borsa in mano, sdraiata al suolo. Solamente in questo frangente ho capito di averla investita. Mi sono avvicinato per chiederle come stava ed ho notato del sangue che fuoriusciva dalla nuca. (cfr. suo verbale dinterrogatorio del 22 giugno 2006, pag. 2, AI 11).
A verbale 24 novembre 2006 egli ha asserito: ( ) Ho presunto a posteriori che la signora potesse aver attraversato la carreggiata provenendo da sinistra in quanto in quel momento, poco dopo che erano passate le vetture, il mio sguardo era più rivolto verso lo specchietto di destra e lo specchio centrale che non la parte sinistra; ed avevo pensato che non potesse essere sbucata da dietro un albero vicino ai parcheggi di destra. (cfr. AI 21).
5. L'art. 117 CPS punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chi, per negligenza, cagiona la morte di una persona (lart. 117 vCPS, in vigore sino al 31 dicembre 2006, comminava per contro la detenzione o la multa).
Giusta lart. 12 cpv. 3 CPS (corrispondente allart. 18 cpv. 3 vCPS), commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole, secondo questa stessa disposizione, se l'agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.
Un comportamento viola i doveri di prudenza laddove l'autore, al momento dei fatti, avrebbe potuto, tenuto conto delle sue conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto della messa in pericolo altrui e ha contemporaneamente oltrepassato i limiti del rischio ammissibile (DTF 127 IV 62 consid. 2d; 126 IV 13 consid.7a/bb;Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ed., Zurigo 1997, n. 28a e 33 ad art. 18 CPS).
Per poter comprendere quali sono i doveri imposti dalla prudenza ci si riferisce alle disposizioni legali emanate dall'ente pubblico a tutela della sicurezza. In ambito di circolazione stradale, la negligenza è fondata quindi in primo luogo sulla violazione delle norme di comportamento sancite dalla relativa legislazione (DTF 127 IV 38 consid.2a, 122 IV 20 consid. 2b/aa, 121 IV 290 consid. 3, 106 IV 80; Rep. 1985 pag. 185;Trechsel, op. cit., n. 29 ad art. 18 CPS).
6. Stabilire l'esistenza di un comportamento colpevole contrario a un dovere di prudenza e il decesso di una persona tuttavia non basta: la condotta dellimputato e la morte della vittima devono trovarsi in rapporto di causalità naturale e adeguato (DTF 122 IV 17 consid. 2c).
Esiste un rapporto di causalità naturale tra un evento ed un comportamento colpevole, se quest'ultimo ne costituisce la "conditio sine qua non", ossia se non può essere escluso senza che l'evento verificatosi venga meno; non è tuttavia necessario che esso appaia come la causa unica dell'evento (DTF 115 IV 199 consid. 5b e rinvii). Il rapporto di causalità così delimitato non può essere provato con certezza, un alto grado di verosimiglianza è sufficiente (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa; 121 IV 207 consid. 2a; 118 IV 130 consid. 6a). L'accertamento della causalità naturale è una questione che concerne i fatti e come tale sottratta al potere di esame della Corte di cassazione. Tuttavia, il diritto federale è violato se l'autorità cantonale misconosce il concetto stesso della causalità naturale (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa; 121 IV 207 consid. 2a e rinvii).
Data la causalità naturale, è necessario ancora esaminare se è adeguata. Per costante giurisprudenza, il nesso di causalità è adeguato quando il comportamento contrario ai doveri di prudenza è idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose nonché l'esperienza generale della vita, a produrre o a favorire un evento simile a quello in concreto realizzatosi (sentenza del Tribunale federale del 18 maggio 2005, 6S.55/2005). Tuttavia, la causalità adeguata viene meno ed il concatenamento dei fatti perde così la sua rilevanza giuridica, nellevenienza in cui un'altra causa concomitante, quale ad esempio la condotta della vittima, costituisca una circostanza del tutto eccezionale oppure dipenda da un atteggiamento talmente straordinario, insensato o stravagante, da non essere prevedibile (DTF 127 IV 29 consid. 2a). In questo modo il rapporto di causalità tra quanto addebitato al prevenuto ed il risultato finale viene interrotto.
L'imprevedibilità dell'atto concomitante, da sola, non è comunque sufficiente a spezzare il nesso di causalità adeguata; occorre piuttosto che esso sia di una gravità tale da imporsi come la causa più probabile ed immediata dell'evento considerato, relegando in secondo piano tutti gli altri fattori che hanno contribuito a provocarlo, segnatamente il comportamento dell'agente (DTF 127 IV 62 consid.2d; 126 IV 13 consid. 7a/bb; 122 IV 17 consid. 2c/bb; 121 IV 207 consid. 2a; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol.I, Berna 2002, n. 14-16 ad art. 111 CPS, pagg. 25-26).
7. Laccusato ha innanzitutto eccepito di non aver infranto alcuna norma della circolazione stradale e che listruttoria, a suo dire scandalosamente lacunosa, non permette di determinare se lincidente sarebbe stato inevitabile anche con ladozione di tutte le misure di cautela richieste dal caso concreto.
Lart. 36 cpv. 4 LCStr prescrive che il conducente che si appresta a fare marcia indietro non deve ostacolare gli altri utenti della strada. Questultimi hanno la precedenza nei suoi confronti.
La circolazione in retromarcia è in linea di principio vietata sulle strade a senso unico, salvo per parcheggiare, attaccare un rimorchio, ecc. (art. 37 cpv. 3 ONC).
Contrariamente a quanto ritiene buona parte della popolazione, la retromarcia per effettuare un parcheggio è ammissibile solo ed unicamente su un tratto estremamente circoscritto, che corrisponde a quello necessario per la manovra in quanto tale (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, art. 37 OCR, n. 6).
Anche laddove è ammessa, la retromarcia è in ogni modo sottoposta a precise restrizioni. Innanzitutto, prima di partire, il conducente deve accertarsi che la manovra non metta in pericolo bambini od altri utenti della strada. Se la visuale a tergo del veicolo è limitata, la manovra di retromarcia deve essere eseguita con laiuto di unaltra persona, in quanto non sia escluso qualsiasi rischio (art. 17 cpv. 1 ONC).
La retromarcia deve inoltre essere effettuata a passo duomo (art. 17 cpv. 2 ONC).
8. Nella fattispecie il prevenuto ha sicuramente contravvenuto alle più elementari norme della circolazione: immettendosi in retromarcia su una strada a senso unico a due corsie per percorrere un tratto di oltre 30 metri ha infranto i principi di cui allart. 37 cpv. 3 ONC. In effetti tale distanza non può in alcun modo ricadere sotto la menzionata eccezione prevista per le operazioni di parcheggio.
Lavvicinamento al luogo di sosta avrebbe dovuto essere compiuto facendo un giro dellisolato, nel pieno rispetto dei sensi unici. Non scegliendo la via più breve in spregio non solo alle regole della circolazione ma anche al buon senso, visti i pericoli che la presenza di una vettura circolante in retromarcia ed in contromano su una strada a senso unico a due corsie comporta.
Pure non conforme alle prescrizioni di legge e palesemente carente è stato il modo in cui egli ha eseguito il controllo visivo sulla tratta di carreggiata sulla sua direzione di marcia, soprattutto negli istanti che hanno preceduto lincidente. In effetti ACCU 1 ha riconosciuto di aver guardato lo specchietto centrale prima di ripartire, per verificare se vi fossero altri veicoli in arrivo; una volta accertato che non ve ne erano, si è messo in moto guardando lo specchietto laterale destro per sorvegliare la distanza dalle auto parcheggiate. La sua attenzione era quindi concentrata soprattutto su questi due specchietti, ed in modo particolare su quello destro, come da lui stesso ammesso (cfr. suo verbale di interrogatorio 24 novembre 2006, pag. 3, AI 21).
Una simile condotta costituisce una leggerezza colpevole, non tutelabile penalmente. E infatti notorio che gli specchietti retrovisori non consentono che una visione parziale ed alquanto limitata di ciò che si trova dietro al veicolo, per cui è decisamente inadeguato basarsi esclusivamente o anche solo prevalentemente su di essi per effettuare una retromarcia su una strada a senso unico a due corsie, soprattutto in una zona della città frequentata sia da veicoli che da pedoni.
A questo va aggiunto il fatto che lo stesso imputato ha asserito al dibattimento che la sua visuale era ostruita in parte dai poggiatesta dei sedili posteriori. Inoltre lo stesso legale della difesa, nel suo scritto del 29 maggio 2007, ha riconosciuto che la visibilità era ostacolata pure dai fascioni laterali di lamiera presenti attorno ai finestrini del modello Focus della Ford.
Trattandosi di una vettura che guidava già da tempo, laccusato era certamente a conoscenza di queste barriere al campo visivo.
Sconsiderato è stato quindi anzitutto laver attuato una manovra proibita consistente nellimmettersi in retromarcia, contromano, su una strada a senso unico con lintenzione di raggiungere un parcheggio vuoto distante almeno 30 metri. In secondo luogo lo spostamento deve pure essere considerato irregolare per linsufficienza e linadeguatezza dei provvedimenti adottati dal conducente al fine di scongiurare eventuali pericoli.
9. Per completezza va rilevato che il 24 novembre 2006 il signor ACCU 1 ha sostenuto di essersi voltato anche con la testa appoggiando la mia mano destra sul poggiatesta del passeggero per guardare indietro e di non aver notato nulla nemmeno in tale occasione (cfr. AI 21, pag. 2).
Questa versione contrasta con quella da lui fornita in occasione dellinterrogatorio del 22 giugno 2006 e pure con quella fornita al dibattimento, ove egli ha asserito di essersi messo in movimento guardando negli specchietti.
10. La difesa ha inoltre posto laccento sul fatto che non è possibile attribuire alcuna colpa al prevenuto in quanto la lacunosa istruttoria non ha nemmeno permesso di accertare da quale parte provenisse il pedone investito e, soprattutto, se il suo comportamento abbia interrotto il nesso di causalità adeguata con le azioni e le omissioni attribuite al signor ACCU 1.
Sullincomprensibile superficialità delle indagini da parte dellautorità inquirente, non si può che concordare. In effetti manca qualsiasi tipo di rilevamento concernente la situazione di fatto dopo lincidente: non vi sono schemi, non vi sono misurazioni, non vi sono descrizioni di sorta. Vista la gravità della fattispecie e la prevedibilità delle contestazioni, di per sé anche legittime, della difesa, lassenza di questi dati non è irrilevante.
Nonostante ciò la fattispecie può comunque essere giudicata anche sotto questo punto di vista, seppur con qualche difficoltà in più.
Per prima cosa va ricordato che nella circolazione stradale è di importanza fondamentale il principio dellaffidamento, art. 26 LCStr, in base al quale ciascuno deve comportarsi in modo da non essere dostacolo a chi fa uso della strada in conformità alle norme stabilite. Particolare attenzione deve essere usata verso i fanciulli, gli inermi e gli anziani (art. 26 cpv. 2 LCStr).
Su una via a senso unico, i pedoni non sono tenuti a prendere in considerazione leventualità che sopraggiungano veicoli circolanti in senso vietato (Bussy/Rusconi, op. cit., art. 37 ORC, n. 7).
Nel caso specifico, vedendo lauto dellaccusato ferma sulla carreggiata con lindicatore di svolta destro azionato, ad una distanza di circa 12/15 metri dal parcheggio libero (stimata in base alle fotografie del rapporto di complemento, AI 13), la vittima non era tenuta a prevedere che lauto si sarebbe mossa in direzione contraria al senso di marcia.
Ogni automobilista deve prestare unattenzione particolare ai pedoni che si trovano sulla strada e ne deve facilitare lattraversamento della strada, anche se essi non godono della priorità, ad esempio perché non usufruiscono dellapposito passaggio pedonale situato ad una distanza di meno di 50 m, art. 47 cpv. 1 ONC (Bussy/Rusconi, op. cit., art. 49 LCR, n. 4.4.1. e n. 5.2.3, ultimo paragrafo).
La giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che un conducente disattento che urta un pedone che si trova sulla carreggiata al di fuori delle strisce pedonali ma in loro prossimità (come nel caso concreto, a giudicare dalle fotografie agli atti) commette un errore (DTF 121 IV 286; JdT 1988 I 671 n. 36).
11. Che la vittima abbia attraversato da sinistra a destra, come appare più verosimile, o da destra a sinistra è ininfluente. In effetti, trattandosi di una persona anziana di oltre ottantanni, che si muove lentamente per definizione, non si può certo ritenere che la sua comparsa dietro alla vettura del signor ACCU 1 sia stata a tal punto repentina ed inaspettata, da interrompere il nesso di causalità adeguato e naturale con le gravi imprevidenze a lui attribuibili.
In effetti, se la signora fosse giunta da sinistra, avrebbe dovuto attraversare unintera corsia prima di trovarsi in prossimità dellauto del prevenuto. A questi sarebbe quindi bastato controllare adeguatamente tutto il campo stradale retrostante per evitare linvestimento. Se egli avesse circolato effettivamente, come da lui sostenuto, a passo duomo, ci sarebbe voluto ben poco per arrestare il veicolo.
Pure considerando valida lipotesi inversa, cioè quella per la quale la signora avrebbe attraversato da destra a sinistra, lesito sarebbe lo stesso: se il conducente avesse affrontato la manovra di retromarcia (che invero non avrebbe dovuto effettuare) con la diligenza prescritta, avrebbe avuto la possibilità di evitare limpatto.
Alla defunta deve poi essere riconosciuto il diritto, visto che stava attraversando su una strada a senso unico, di concentrarsi prevalentemente sulle automobili circolanti nel rispetto del senso di marcia, quindi provenienti dalla parte opposta a quella dalla quale si stava muovendo quella dellaccusato.
Con simili presupposti non è possibile riconoscere una colpa della donna investita grave al punto da escludere una colpa causale del signor ACCU 1.
I presupposti oggettivi della fattispecie dellart. 117 CPS sono dunque adempiti.
12. Dal punto di vista della verifica condizioni soggettive necessarie alla condanna per omicidio colposo, non sussistono qui particolari problemi.
Limputato, che ha vissuto per oltre 9 anni in Svizzera e che quindi conosceva, o doveva conoscere, i principi cardine della circolazione stradale (tra laltro comuni a tutta lEuropa occidentale), ha compiuto una manovra di retromarcia in contromano su una strada che egli sapeva a senso unico, incurante del cartello di divieto daccesso posto in bella evidenza proprio sullangolo del marciapiede confinante con il distributore di benzina dal quale egli è ripartito (cfr. foto
n. 1 del rapporto di complemento 9 ottobre 2006, AI n. 13).
Egli era perfettamente cosciente dellilliceità del suo agire e dei rischi che una simile manovra comportava.
La comparsa di un pedone al di fuori del passaggio pedonale non è un fatto inusuale in una città. Anche di questo avrebbe dovuto tenere conto.
13. Per tutto quanto precede, limputato deve essere condannato per il reato di omicidio colposo.
Il dispositivo della sentenza andrà completato con una descrizione dei fatti più precisa rispetto a quella del decreto daccusa.
Il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale del 13 dicembre 2002 concernente la revisione della parte generale del CPS che ha rivoluzionato il sistema delle sanzioni. Il giudice chiamato a vagliare, come in concreto, un reato commesso prima dellentrata in vigore della citata revisione, è tenuto ad applicare il diritto più favorevole al condannato secondo il principio dellalex mitior(art. 2 cpv. 2 CPS).
Il nuovo diritto prevede che di norma non possono essere comminate pene detentive inferiori a sei mesi (art. 40 CPS). Ai sensi, dellart. 41 cpv. 1 CPS, il giudice può pronunciare una pena detentiva inferiore a questo limite, da scontare, soltanto se non sono adempite le condizioni per la sospensione condizionale (art. 42 CPS) e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti.
Le pene detentive inferiori a sei mesi sono state sostituite dalla pena pecuniaria che si esprime in aliquote giornaliere (un massimo di fr. 3000.-- per aliquota) fissate dal giudice in considerazione della situazione personale ed economica dellautore al momento della pronuncia della sentenza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale (art. 34 cpv. 2 CPS).
Nel caso concreto, il reato di omicidio colposo era punito dal diritto previgente con la detenzione o con la multa, mentre lattuale versione dellart. 117 CPS prescrive, come già indicato, una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Non essendo certamente ipotizzabile, vista la gravità delle mancanze addebitate allaccusato, una semplice multa, entrerebbe in linea di conto la detenzione, secondo il vecchio diritto, rispettivamente la detenzione o la pena pecuniaria, secondo quello nuovo. Questultima versione, che consente quindi di infliggere anche solo delle aliquote giornaliere, appare essere nello specifico più favorevole allimputato e deve di riflesso godere di precedenza.
14. Giusta lart. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dellautore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché delleffetto che la stessa avrà sulla sua vita.
La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico violato, secondo la reprensibilità delloffesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare lesposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.
A carico dellaccusato pesa in modo preponderante lavventatezza della manovra da lui effettuata e che ha portato al tragico incidente.
A suo favore giocano la collaborazione dimostrata nel chiarimento dei fatti, la sua incensuratezza, nonché la buona situazione professionale, sociale e personale. Nemmeno da trascurare sono le sofferenze morali che laver cagionato la morte della vittima ha comportato per il signor ACCU 1. Tormenti che anche in occasione del dibattimento egli non è stato in grado di celare.
Tenuto in considerazione tutto ciò, appare equo confermare la pena di 40 aliquote giornaliere proposta dal Sostituto Procuratore pubblico, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Le aliquote vengono ridotte da fr. 130.-- a fr. 90.--, tenuto conto della modificata situazione economica del prevenuto. Avendo egli smesso di lavorare da un mese circa, non è comunque possibile considerarlo alla stregua di una persona completamente priva di entrate.
Alla pena principale deve poi essere aggiunta, così come consentito dallart. 42 cpv. 4 CPS, una multa di fr. 1'000.--.
15. Le parti civili LESA 1 e LESA 2 hanno comunicato di disinteressarsi del presente procedimento. Per tale motivo, il rinvio al competente foro civile per le loro eventuali pretese di corrispondente natura, peraltro già cresciuto in giudicato in quanto non hanno interposto opposizione al decreto daccusa, non ha più ragione di essere.
16. La tassa e le spese di giustizia sono poste a carico dellimputato (art. 9 cpv. 1 CPP).
Preso atto dellesito del processo, non è possibile accogliere la richiesta avanzata dal difensore in occasione del dibattimento volta al riconoscimento di ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 42 cpv. 1 e 4, 117 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
omicidio colposo, art. 117 CPS,
per avere, a __________, in via __________, allaltezza del distributore __________, in data 22 giugno 2006 per negligenza colpevole cagionato la morte diV__________ e meglio
per avere, mentre usciva dal suddetto distributore, circolato alla guida della vettura Ford Focus targata __________ in retromarcia ed in contromano su una strada a senso unico a due corsie, al fine di raggiungere il parcheggio sito sulla destra, omesso di prestare la dovuta attenzione alla presenza di altri utenti della strada sul suo percorso, con la conseguenza che non si avvide del sopraggiungere del pedoneV__________, che stava attraversando la strada, urtandola e facendola cadere al suolo, provocandole lesioni tali da causarne il decesso il giorno stesso;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere di fr. 90.-- (novanta), per un totale di fr. 3'600.-- (tremilaseicento);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 1'000.-- (mille);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
respingela richiesta di ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.1000.00multa
fr. 600.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr.1850.00totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
1. LESA 1
2. LESA 2
Incarto n.10.2007.201
DA 208/2007
Bellinzona
5 dicembre 2007
Sentenza con motivazione
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di omicidio colposo,
per avere, a __________, in via __________, allaltezza del distributore __________, in data 22 giugno 2006 per negligenza colpevole cagionato la morte diV__________ e meglio
per avere, circolando, uscendo dal distributore __________ su via __________, in retromarcia alla guida della vettura Ford Focus targata __________, al fine di raggiungere il parcheggio sito sulla destra, omesso di prestare la richiesta attenzione nellosservare la visuale della carreggiata dagli appositi specchietti laterali e da quello retrovisore, con la conseguenza che non si avvide del sopraggiungere del pedoneV__________, che stava attraversando da sinistra verso destra, urtandola, questultima a seguito dellurto e successiva caduta riportò lesioni tali che ne causarono il decesso in medesima data;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 117 CPS, richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 29 gennaio 2007 n. 208/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 5200.-- (cinquemiladuecento), corrispondente a 40 (quaranta) aliquote da fr. 130.-- (centotrenta) (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1'000.-- (mille), con l'avvertenza, che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Si rinviano le parti civili LESA 1 e LESA 2 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 13 febbraio 2007 dal difensore;
indetto il dibattimento 5 dicembre 2007, al quale hanno partecipato laccusato ed il suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
preso atto che le parti civili si sono disinteressate del procedimento;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dellaccusato;
sentito il difensore, il quale innanzitutto rileva come linchiesta sia stata lacunosa e superficiale. A suo avviso, ben ponderati i pochi elementi certi a disposizione, rimane una ragionevole dubbio che il comportamento della vittima sia stato preminente, in modo tale da rompere il nesso di causalità. In ogni caso bisogna ritenere che qualsiasi conducente in quelle circostanze non avrebbe potuto evitare linvestimento. Per tali ragioni postula il proscioglimento del proprio assistito, con il riconoscimento di congrue ripetibili sulla base della nota professionale prodotta. In via subordinata, chiede una massiccia riduzione della sanzione pecuniaria, in modo da adattarla allattuale difficile situazione economica dellimputato, e di non comminare una multa, in quanto non risulta che sia applicabile al reato di cui allart. 117 CPS;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di omicidio colposo per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1. ACCU 1, cittadino italiano nato l11 febbraio 1966 a __________, celibe e senza figli, si è laureato in architettura in Italia, per poi recarsi, verso la metà degli anni 90, allUniversità di __________ per seguire dei corsi master in architettura e salute. Egli è rimasto presso lateneo della città __________ per oltre 9 anni, lavorando come assistente nellistituto di architettura.
Nel febbraio 2005 limputato è rientrato in patria. In seguito ha collaborato per qualche tempo con un collega in Francia, per poi, nel mese di aprile 2006 trovare un impiego presso la ditta __________ di __________, con collaborazioni con lo __________.
Dal 1. novembre 2007 il signor ACCU 1 è privo dimpiego. Non è chiaro quali siano al momento le sue entrate e neppure di cosa viva. Sino a fine ottobre 2007 egli percepiva un salario mensile netto di fr. 3'647.-- versatogli dalla __________ di __________.
Il prevenuto abita attualmente presso la madre in un appartamento di proprietà della donna. Egli possiede comunque delle quote di comproprietà in due stabili a __________, rispettivamente __________, per un valore fiscale di Euro 180'000.--, rispettivamente Euro 125'000.--. Sino al dicembre 2006 lappartamento del capoluogo __________ gli garantiva un introito di Euro 750.-- mensili. Ora il rapporto di locazione è stato disdetto dai conduttori e lentrata è venuta meno.
ACCU 1 risulta essere incensurato.
2. Il 22 giugno 2006 verso le ore 08:00 il prevenuto è partito dalla propria abitazione di __________ alla guida della sua vettura marca Ford modello Focus, immatricolata nel maggio 1999 con targa __________, diretto a __________, ove avrebbe dovuto avere un colloquio di lavoro in via __________.
__________ Giunto a __________, imboccata la via __________
- strada a senso unico a due corsie - verso le 10:00, presumendo di trovarsi vicino alla destinazione, limputato si è fermato al distributore di benzina __________ situato sulla parte sinistra della carreggiata per chiedere informazioni in merito allesatta ubicazione dello stabile da raggiungere. Sentite le spiegazioni delladdetto alla pompa di benzina, in base alle quali la meta poteva essere facilmente raggiunta a piedi, egli ha deciso di lasciare lauto in zona e proseguire con le proprie gambe.
Laccusato si è quindi rimesso al volante della Ford Focus e, avendo notato che una trentina di metri più indietro, sulla via __________, vi era un parcheggio libero, si è immesso in retromarcia sulla carreggiata, dopo essersi fermato qualche istante per lasciar passare due pedoni e due automobili che stavano sopraggiungendo. Attraversata la corsia di sinistra e raggiunta quella di destra, lungo la quale è collocata la fila di parcheggi laterali, egli ha continuato la manovra di avvicinamento in retromarcia a quello libero. Vedendo due ulteriori veicoli sopraggiungere, egli si è fermato nuovamente ed ha azionato lindicatore di direzione destro. Transitati anche questi, ritenendo di avere la via libera, si è rimesso in marcia. Dopo aver percorso qualche metro ha sentito un forte colpo nella zona sinistra del bagagliaio ed ha immediatamente arrestato il veicolo. Non vedendo nulla di particolare, ha deciso quindi di azionare i quattro indicatori di direzione e scendere per verificare di persona. Raggiunta la parte posteriore dellautomezzo, laccusato ha così purtroppo visto la parte civile giacere al suolo sulla schiena, immobile, con i piedi verso il bagagliaio e la testa verso il centro della carreggiata.
Alla vista del sangue che fuoriusciva dal capo della vittima, il signor ACCU 1 è stato preso dal panico ed ha cominciato a tremare; in stato di shock si è seduto sul marciapiede.
I primi soccorsi allanziana sono stati prestati dai passanti. Poco dopo sono giunti sul posto i militi dellambulanza, che hanno prontamente condotto la donna presso il lOspedale Regionale di __________ ove è deceduta alle 11:15 circa.
3. Sia limputato che la vittima sono stati sottoposti ad esame del tasso di alcool contenuto nel sangue. Per entrambi lesito è stato negativo.
Parimenti è stata ordinata una perizia sul veicolo dellinvestitore, dalla quale è emerso che lautomezzo era in buone condizioni.
Lautopsia esperita sul cadavere della vittima dallUnità Operativa di Medicina Legale dellAzienda Ospedaliera-Universitaria di Varese, per mezzo della quale è stato possibile appurare, qualora ve ne fosse stato il dubbio, che il suo decesso è da ricondurre alle lesioni patite a seguito dellinvestimento da parte del signor ACCU 1, e meglio al politraumatismo - riportato in occasione dellincidente del traffico della strada verificatosi per quel che ci risulta alle ore 10:00 di quello stesso giorno - produttivo di contusione cranica con frattura della base di sinistra, focolai emorragici sub-aracnoidei e sub-durali, pneumo-emocefalo ( ); fratture costali multiple a sinistra; frattura esposta del gomito sinistro; contusioni escoriate multiple allemisoma sinistro; grossolana abrasione profonda da usura (lesione riferibile ad arrotamento); contusione escoriata alla gamba destra. (cfr. Relazione sulle operazioni medico-legali per laccertamento delle cause e delle circostanze della morte di __________, AI n. 24, pag. 4 e seg).
4. La descrizione dei momenti salienti effettuata dal prevenuto e confermata al dibattimento corrisponde a quella resa con il primo interrogatorio del 22 giugno 2006: ( ) Vedendo che dallaltra parte della strada (sui parcheggi laterali di via __________ - circa 30 metri prima del distributore di benzina) vi era un posteggio libero, ho deciso di raggiungerlo onde stazionare lautomobile. Mi sono rimesso alla guida del veicolo ed in retromarcia ho percorso larea del distributore fermandomi allaltezza del marciapiede. Qui ho notato dapprima due pedoni che stavano giungendo dietro di me in direzione dello stadio di __________. Ho lasciato transitare i due pedoni dietro il mio veicolo e mi sono rimesso in movimento immettendomi sulla corsia destra di via __________. Questo per un breve tratto in quanto stavano sopraggiungendo da detta via due ulteriori veicoli che ho lasciato passare. In seguito avendo il via libera, sempre in retromarcia, ho accostato il mio veicolo alla fila di macchine parcheggiate sul lato destro della strada (via __________). Vedendo due altri veicoli sopraggiungere da tergo mi sono fermato ed ho inserito lindicatore di direzione destro. Transitati i due veicoli ho proseguito nella manovra.
Avevo la retromarcia inserita, ho guardato lo specchietto centrale e, siccome non vi erano altri veicoli, ho ricominciato a muovermi guardando lo specchietto laterale destro in quanto osservavo la distanza con i veicoli posteggiati. Dopo aver oltrepassato due vetture ho sentito un tonfo sul bagagliaio. Mi sono arrestato completamente. Ho riguardato nello specchietto retrovisore centrale ed in seguito i laterali senza vedere nulla. Da parte mia non capivo cosa fosse successo. In un primo momento ho pensato che un ramo fosse caduto sul baule. A questo punto ho inserito i quattro indicatori di direzione, ho tirato il freno a mano e sono sceso dal veicolo.
Raggiunta la parte posteriore del veicolo, decisamente sorpreso, ho visto una signora anziana vestita di blu, penso avesse una borsa in mano, sdraiata al suolo. Solamente in questo frangente ho capito di averla investita. Mi sono avvicinato per chiederle come stava ed ho notato del sangue che fuoriusciva dalla nuca. (cfr. suo verbale dinterrogatorio del 22 giugno 2006, pag. 2, AI 11).
A verbale 24 novembre 2006 egli ha asserito: ( ) Ho presunto a posteriori che la signora potesse aver attraversato la carreggiata provenendo da sinistra in quanto in quel momento, poco dopo che erano passate le vetture, il mio sguardo era più rivolto verso lo specchietto di destra e lo specchio centrale che non la parte sinistra; ed avevo pensato che non potesse essere sbucata da dietro un albero vicino ai parcheggi di destra. (cfr. AI 21).
5. L'art. 117 CPS punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chi, per negligenza, cagiona la morte di una persona (lart. 117 vCPS, in vigore sino al 31 dicembre 2006, comminava per contro la detenzione o la multa).
Giusta lart. 12 cpv. 3 CPS (corrispondente allart. 18 cpv. 3 vCPS), commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole, secondo questa stessa disposizione, se l'agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.
Un comportamento viola i doveri di prudenza laddove l'autore, al momento dei fatti, avrebbe potuto, tenuto conto delle sue conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto della messa in pericolo altrui e ha contemporaneamente oltrepassato i limiti del rischio ammissibile (DTF 127 IV 62 consid. 2d; 126 IV 13 consid.7a/bb;Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ed., Zurigo 1997, n. 28a e 33 ad art. 18 CPS).
Per poter comprendere quali sono i doveri imposti dalla prudenza ci si riferisce alle disposizioni legali emanate dall'ente pubblico a tutela della sicurezza. In ambito di circolazione stradale, la negligenza è fondata quindi in primo luogo sulla violazione delle norme di comportamento sancite dalla relativa legislazione (DTF 127 IV 38 consid.2a, 122 IV 20 consid. 2b/aa, 121 IV 290 consid. 3, 106 IV 80; Rep. 1985 pag. 185;Trechsel, op. cit., n. 29 ad art. 18 CPS).
6. Stabilire l'esistenza di un comportamento colpevole contrario a un dovere di prudenza e il decesso di una persona tuttavia non basta: la condotta dellimputato e la morte della vittima devono trovarsi in rapporto di causalità naturale e adeguato (DTF 122 IV 17 consid. 2c).
Esiste un rapporto di causalità naturale tra un evento ed un comportamento colpevole, se quest'ultimo ne costituisce la "conditio sine qua non", ossia se non può essere escluso senza che l'evento verificatosi venga meno; non è tuttavia necessario che esso appaia come la causa unica dell'evento (DTF 115 IV 199 consid. 5b e rinvii). Il rapporto di causalità così delimitato non può essere provato con certezza, un alto grado di verosimiglianza è sufficiente (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa; 121 IV 207 consid. 2a; 118 IV 130 consid. 6a). L'accertamento della causalità naturale è una questione che concerne i fatti e come tale sottratta al potere di esame della Corte di cassazione. Tuttavia, il diritto federale è violato se l'autorità cantonale misconosce il concetto stesso della causalità naturale (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa; 121 IV 207 consid. 2a e rinvii).
Data la causalità naturale, è necessario ancora esaminare se è adeguata. Per costante giurisprudenza, il nesso di causalità è adeguato quando il comportamento contrario ai doveri di prudenza è idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose nonché l'esperienza generale della vita, a produrre o a favorire un evento simile a quello in concreto realizzatosi (sentenza del Tribunale federale del 18 maggio 2005, 6S.55/2005). Tuttavia, la causalità adeguata viene meno ed il concatenamento dei fatti perde così la sua rilevanza giuridica, nellevenienza in cui un'altra causa concomitante, quale ad esempio la condotta della vittima, costituisca una circostanza del tutto eccezionale oppure dipenda da un atteggiamento talmente straordinario, insensato o stravagante, da non essere prevedibile (DTF 127 IV 29 consid. 2a). In questo modo il rapporto di causalità tra quanto addebitato al prevenuto ed il risultato finale viene interrotto.
L'imprevedibilità dell'atto concomitante, da sola, non è comunque sufficiente a spezzare il nesso di causalità adeguata; occorre piuttosto che esso sia di una gravità tale da imporsi come la causa più probabile ed immediata dell'evento considerato, relegando in secondo piano tutti gli altri fattori che hanno contribuito a provocarlo, segnatamente il comportamento dell'agente (DTF 127 IV 62 consid.2d; 126 IV 13 consid. 7a/bb; 122 IV 17 consid. 2c/bb; 121 IV 207 consid. 2a; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol.I, Berna 2002, n. 14-16 ad art. 111 CPS, pagg. 25-26).
7. Laccusato ha innanzitutto eccepito di non aver infranto alcuna norma della circolazione stradale e che listruttoria, a suo dire scandalosamente lacunosa, non permette di determinare se lincidente sarebbe stato inevitabile anche con ladozione di tutte le misure di cautela richieste dal caso concreto.
Lart. 36 cpv. 4 LCStr prescrive che il conducente che si appresta a fare marcia indietro non deve ostacolare gli altri utenti della strada. Questultimi hanno la precedenza nei suoi confronti.
La circolazione in retromarcia è in linea di principio vietata sulle strade a senso unico, salvo per parcheggiare, attaccare un rimorchio, ecc. (art. 37 cpv. 3 ONC).
Contrariamente a quanto ritiene buona parte della popolazione, la retromarcia per effettuare un parcheggio è ammissibile solo ed unicamente su un tratto estremamente circoscritto, che corrisponde a quello necessario per la manovra in quanto tale (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, art. 37 OCR, n. 6).
Anche laddove è ammessa, la retromarcia è in ogni modo sottoposta a precise restrizioni. Innanzitutto, prima di partire, il conducente deve accertarsi che la manovra non metta in pericolo bambini od altri utenti della strada. Se la visuale a tergo del veicolo è limitata, la manovra di retromarcia deve essere eseguita con laiuto di unaltra persona, in quanto non sia escluso qualsiasi rischio (art. 17 cpv. 1 ONC).
La retromarcia deve inoltre essere effettuata a passo duomo (art. 17 cpv. 2 ONC).
8. Nella fattispecie il prevenuto ha sicuramente contravvenuto alle più elementari norme della circolazione: immettendosi in retromarcia su una strada a senso unico a due corsie per percorrere un tratto di oltre 30 metri ha infranto i principi di cui allart. 37 cpv. 3 ONC. In effetti tale distanza non può in alcun modo ricadere sotto la menzionata eccezione prevista per le operazioni di parcheggio.
Lavvicinamento al luogo di sosta avrebbe dovuto essere compiuto facendo un giro dellisolato, nel pieno rispetto dei sensi unici. Non scegliendo la via più breve in spregio non solo alle regole della circolazione ma anche al buon senso, visti i pericoli che la presenza di una vettura circolante in retromarcia ed in contromano su una strada a senso unico a due corsie comporta.
Pure non conforme alle prescrizioni di legge e palesemente carente è stato il modo in cui egli ha eseguito il controllo visivo sulla tratta di carreggiata sulla sua direzione di marcia, soprattutto negli istanti che hanno preceduto lincidente. In effetti ACCU 1 ha riconosciuto di aver guardato lo specchietto centrale prima di ripartire, per verificare se vi fossero altri veicoli in arrivo; una volta accertato che non ve ne erano, si è messo in moto guardando lo specchietto laterale destro per sorvegliare la distanza dalle auto parcheggiate. La sua attenzione era quindi concentrata soprattutto su questi due specchietti, ed in modo particolare su quello destro, come da lui stesso ammesso (cfr. suo verbale di interrogatorio 24 novembre 2006, pag. 3, AI 21).
Una simile condotta costituisce una leggerezza colpevole, non tutelabile penalmente. E infatti notorio che gli specchietti retrovisori non consentono che una visione parziale ed alquanto limitata di ciò che si trova dietro al veicolo, per cui è decisamente inadeguato basarsi esclusivamente o anche solo prevalentemente su di essi per effettuare una retromarcia su una strada a senso unico a due corsie, soprattutto in una zona della città frequentata sia da veicoli che da pedoni.
A questo va aggiunto il fatto che lo stesso imputato ha asserito al dibattimento che la sua visuale era ostruita in parte dai poggiatesta dei sedili posteriori. Inoltre lo stesso legale della difesa, nel suo scritto del 29 maggio 2007, ha riconosciuto che la visibilità era ostacolata pure dai fascioni laterali di lamiera presenti attorno ai finestrini del modello Focus della Ford.
Trattandosi di una vettura che guidava già da tempo, laccusato era certamente a conoscenza di queste barriere al campo visivo.
Sconsiderato è stato quindi anzitutto laver attuato una manovra proibita consistente nellimmettersi in retromarcia, contromano, su una strada a senso unico con lintenzione di raggiungere un parcheggio vuoto distante almeno 30 metri. In secondo luogo lo spostamento deve pure essere considerato irregolare per linsufficienza e linadeguatezza dei provvedimenti adottati dal conducente al fine di scongiurare eventuali pericoli.
9. Per completezza va rilevato che il 24 novembre 2006 il signor ACCU 1 ha sostenuto di essersi voltato anche con la testa appoggiando la mia mano destra sul poggiatesta del passeggero per guardare indietro e di non aver notato nulla nemmeno in tale occasione (cfr. AI 21, pag. 2).
Questa versione contrasta con quella da lui fornita in occasione dellinterrogatorio del 22 giugno 2006 e pure con quella fornita al dibattimento, ove egli ha asserito di essersi messo in movimento guardando negli specchietti.
10. La difesa ha inoltre posto laccento sul fatto che non è possibile attribuire alcuna colpa al prevenuto in quanto la lacunosa istruttoria non ha nemmeno permesso di accertare da quale parte provenisse il pedone investito e, soprattutto, se il suo comportamento abbia interrotto il nesso di causalità adeguata con le azioni e le omissioni attribuite al signor ACCU 1.
Sullincomprensibile superficialità delle indagini da parte dellautorità inquirente, non si può che concordare. In effetti manca qualsiasi tipo di rilevamento concernente la situazione di fatto dopo lincidente: non vi sono schemi, non vi sono misurazioni, non vi sono descrizioni di sorta. Vista la gravità della fattispecie e la prevedibilità delle contestazioni, di per sé anche legittime, della difesa, lassenza di questi dati non è irrilevante.
Nonostante ciò la fattispecie può comunque essere giudicata anche sotto questo punto di vista, seppur con qualche difficoltà in più.
Per prima cosa va ricordato che nella circolazione stradale è di importanza fondamentale il principio dellaffidamento, art. 26 LCStr, in base al quale ciascuno deve comportarsi in modo da non essere dostacolo a chi fa uso della strada in conformità alle norme stabilite. Particolare attenzione deve essere usata verso i fanciulli, gli inermi e gli anziani (art. 26 cpv. 2 LCStr).
Su una via a senso unico, i pedoni non sono tenuti a prendere in considerazione leventualità che sopraggiungano veicoli circolanti in senso vietato (Bussy/Rusconi, op. cit., art. 37 ORC, n. 7).
Nel caso specifico, vedendo lauto dellaccusato ferma sulla carreggiata con lindicatore di svolta destro azionato, ad una distanza di circa 12/15 metri dal parcheggio libero (stimata in base alle fotografie del rapporto di complemento, AI 13), la vittima non era tenuta a prevedere che lauto si sarebbe mossa in direzione contraria al senso di marcia.
Ogni automobilista deve prestare unattenzione particolare ai pedoni che si trovano sulla strada e ne deve facilitare lattraversamento della strada, anche se essi non godono della priorità, ad esempio perché non usufruiscono dellapposito passaggio pedonale situato ad una distanza di meno di 50 m, art. 47 cpv. 1 ONC (Bussy/Rusconi, op. cit., art. 49 LCR, n. 4.4.1. e n. 5.2.3, ultimo paragrafo).
La giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che un conducente disattento che urta un pedone che si trova sulla carreggiata al di fuori delle strisce pedonali ma in loro prossimità (come nel caso concreto, a giudicare dalle fotografie agli atti) commette un errore (DTF 121 IV 286; JdT 1988 I 671 n. 36).
11. Che la vittima abbia attraversato da sinistra a destra, come appare più verosimile, o da destra a sinistra è ininfluente. In effetti, trattandosi di una persona anziana di oltre ottantanni, che si muove lentamente per definizione, non si può certo ritenere che la sua comparsa dietro alla vettura del signor ACCU 1 sia stata a tal punto repentina ed inaspettata, da interrompere il nesso di causalità adeguato e naturale con le gravi imprevidenze a lui attribuibili.
In effetti, se la signora fosse giunta da sinistra, avrebbe dovuto attraversare unintera corsia prima di trovarsi in prossimità dellauto del prevenuto. A questi sarebbe quindi bastato controllare adeguatamente tutto il campo stradale retrostante per evitare linvestimento. Se egli avesse circolato effettivamente, come da lui sostenuto, a passo duomo, ci sarebbe voluto ben poco per arrestare il veicolo.
Pure considerando valida lipotesi inversa, cioè quella per la quale la signora avrebbe attraversato da destra a sinistra, lesito sarebbe lo stesso: se il conducente avesse affrontato la manovra di retromarcia (che invero non avrebbe dovuto effettuare) con la diligenza prescritta, avrebbe avuto la possibilità di evitare limpatto.
Alla defunta deve poi essere riconosciuto il diritto, visto che stava attraversando su una strada a senso unico, di concentrarsi prevalentemente sulle automobili circolanti nel rispetto del senso di marcia, quindi provenienti dalla parte opposta a quella dalla quale si stava muovendo quella dellaccusato.
Con simili presupposti non è possibile riconoscere una colpa della donna investita grave al punto da escludere una colpa causale del signor ACCU 1.
I presupposti oggettivi della fattispecie dellart. 117 CPS sono dunque adempiti.
12. Dal punto di vista della verifica condizioni soggettive necessarie alla condanna per omicidio colposo, non sussistono qui particolari problemi.
Limputato, che ha vissuto per oltre 9 anni in Svizzera e che quindi conosceva, o doveva conoscere, i principi cardine della circolazione stradale (tra laltro comuni a tutta lEuropa occidentale), ha compiuto una manovra di retromarcia in contromano su una strada che egli sapeva a senso unico, incurante del cartello di divieto daccesso posto in bella evidenza proprio sullangolo del marciapiede confinante con il distributore di benzina dal quale egli è ripartito (cfr. foto
n. 1 del rapporto di complemento 9 ottobre 2006, AI n. 13).
Egli era perfettamente cosciente dellilliceità del suo agire e dei rischi che una simile manovra comportava.
La comparsa di un pedone al di fuori del passaggio pedonale non è un fatto inusuale in una città. Anche di questo avrebbe dovuto tenere conto.
13. Per tutto quanto precede, limputato deve essere condannato per il reato di omicidio colposo.
Il dispositivo della sentenza andrà completato con una descrizione dei fatti più precisa rispetto a quella del decreto daccusa.
Il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale del 13 dicembre 2002 concernente la revisione della parte generale del CPS che ha rivoluzionato il sistema delle sanzioni. Il giudice chiamato a vagliare, come in concreto, un reato commesso prima dellentrata in vigore della citata revisione, è tenuto ad applicare il diritto più favorevole al condannato secondo il principio dellalex mitior(art. 2 cpv. 2 CPS).
Il nuovo diritto prevede che di norma non possono essere comminate pene detentive inferiori a sei mesi (art. 40 CPS). Ai sensi, dellart. 41 cpv. 1 CPS, il giudice può pronunciare una pena detentiva inferiore a questo limite, da scontare, soltanto se non sono adempite le condizioni per la sospensione condizionale (art. 42 CPS) e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti.
Le pene detentive inferiori a sei mesi sono state sostituite dalla pena pecuniaria che si esprime in aliquote giornaliere (un massimo di fr. 3000.-- per aliquota) fissate dal giudice in considerazione della situazione personale ed economica dellautore al momento della pronuncia della sentenza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale (art. 34 cpv. 2 CPS).
Nel caso concreto, il reato di omicidio colposo era punito dal diritto previgente con la detenzione o con la multa, mentre lattuale versione dellart. 117 CPS prescrive, come già indicato, una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Non essendo certamente ipotizzabile, vista la gravità delle mancanze addebitate allaccusato, una semplice multa, entrerebbe in linea di conto la detenzione, secondo il vecchio diritto, rispettivamente la detenzione o la pena pecuniaria, secondo quello nuovo. Questultima versione, che consente quindi di infliggere anche solo delle aliquote giornaliere, appare essere nello specifico più favorevole allimputato e deve di riflesso godere di precedenza.
14. Giusta lart. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dellautore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché delleffetto che la stessa avrà sulla sua vita.
La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico violato, secondo la reprensibilità delloffesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare lesposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.
A carico dellaccusato pesa in modo preponderante lavventatezza della manovra da lui effettuata e che ha portato al tragico incidente.
A suo favore giocano la collaborazione dimostrata nel chiarimento dei fatti, la sua incensuratezza, nonché la buona situazione professionale, sociale e personale. Nemmeno da trascurare sono le sofferenze morali che laver cagionato la morte della vittima ha comportato per il signor ACCU 1. Tormenti che anche in occasione del dibattimento egli non è stato in grado di celare.
Tenuto in considerazione tutto ciò, appare equo confermare la pena di 40 aliquote giornaliere proposta dal Sostituto Procuratore pubblico, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Le aliquote vengono ridotte da fr. 130.-- a fr. 90.--, tenuto conto della modificata situazione economica del prevenuto. Avendo egli smesso di lavorare da un mese circa, non è comunque possibile considerarlo alla stregua di una persona completamente priva di entrate.
Alla pena principale deve poi essere aggiunta, così come consentito dallart. 42 cpv. 4 CPS, una multa di fr. 1'000.--.
15. Le parti civili LESA 1 e LESA 2 hanno comunicato di disinteressarsi del presente procedimento. Per tale motivo, il rinvio al competente foro civile per le loro eventuali pretese di corrispondente natura, peraltro già cresciuto in giudicato in quanto non hanno interposto opposizione al decreto daccusa, non ha più ragione di essere.
16. La tassa e le spese di giustizia sono poste a carico dellimputato (art. 9 cpv. 1 CPP).
Preso atto dellesito del processo, non è possibile accogliere la richiesta avanzata dal difensore in occasione del dibattimento volta al riconoscimento di ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 42 cpv. 1 e 4, 117 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
omicidio colposo, art. 117 CPS,
per avere, a __________, in via __________, allaltezza del distributore __________, in data 22 giugno 2006 per negligenza colpevole cagionato la morte diV__________ e meglio
per avere, mentre usciva dal suddetto distributore, circolato alla guida della vettura Ford Focus targata __________ in retromarcia ed in contromano su una strada a senso unico a due corsie, al fine di raggiungere il parcheggio sito sulla destra, omesso di prestare la dovuta attenzione alla presenza di altri utenti della strada sul suo percorso, con la conseguenza che non si avvide del sopraggiungere del pedoneV__________, che stava attraversando la strada, urtandola e facendola cadere al suolo, provocandole lesioni tali da causarne il decesso il giorno stesso;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere di fr. 90.-- (novanta), per un totale di fr. 3'600.-- (tremilaseicento);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 1'000.-- (mille);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
respingela richiesta di ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.1000.00multa
fr. 600.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr.1850.00totale