Dispositiv
- Limputato è autore colpevole di: 1.1. Danneggiamento,
- A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio? letti ed esaminati gli atti; preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti gli art. 144 cpv. 1, 186 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo ai quesiti posti; proscioglieACCU 1 dallaccusa di:
- danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,
- violazione di domicilio, art. 186 CPS, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1317/2007 del 30 aprile 2007; caricala tassa e le spese allo Stato; le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto n.10.2007.200
DA 1317/2007
Bellinzona
8 novembre 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. danneggiamento,
per avere, per il tramite del giardiniere __________, tagliato delle piante sulla particella n. __________ del RFD di __________, di proprietà di CIVI 1, senza il permesso di questultima, causando così un danno alla sua proprietà;
2. violazione di domicilio,
per avere, per il tramite del giardiniere __________, indebitamente e contro la sua volontà, violato il domicilio di CIVI 1, penetrando nel suo giardino, se pur per pochi centimetri e solo con le braccia e con attrezzi, al fine di tagliare delle piante;
fatti avvenuti a __________, in via __________, il 25 febbraio 2006;
reati previsti dagli art. 144 cpv. 1 e 186 CPS, richiamato lart. 42 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 30 aprile 2007 n. 1317/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 950.-- (novecentocinquanta), corrispondente a 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 190.-- (centonovanta) (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4. Per qualsiasi pretesa, la parte civile CIVI 1 viene rinviata al competente foro civile.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 7 maggio 2007 dal difensore;
indetto il dibattimento 8 novembre 2007, al quale hanno partecipato laccusato ed il suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico e la parte civile hanno rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento da entrambi i capi di imputazione, in quanto fanno difetto i relativi presupposti oggettivi e soggettivi, rinviando alla planimetria ufficiale prodotta dalla quale risulta che le piante tagliate si trovavano tutte sul fondo n. 693 RFD;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di:
1.1. Danneggiamento,
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 144 cpv. 1, 186 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglieACCU 1
dallaccusa di:
1. danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,
2. violazione di domicilio, art. 186 CPS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1317/2007 del 30 aprile 2007;
caricala tassa e le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr.350.00totale