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10.2007.200

penetrare, per il tramite del giardiniere, nel giardino confinante con le braccia e gli attrezzi e tagliare delle piante senza permesso della proprietaria

Ticino · 2007-11-08 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. L’imputato è autore colpevole di: 1.1.  Danneggiamento,
  2. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio? letti ed esaminati                gli atti; preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti                                   gli art. 144 cpv. 1, 186 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo                       ai quesiti posti; proscioglieACCU 1 dall’accusa di:
  3. danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,
  4. violazione di domicilio, art. 186 CPS, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1317/2007 del 30 aprile 2007; caricala tassa e le spese allo Stato; le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a:                                   Comando della Polizia cantonale,
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CIVI 1

patr. da: PR 1

Incarto n.10.2007.200

DA 1317/2007

Bellinzona

8 novembre 2007

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         1.  danneggiamento,

per avere, per il tramite del giardiniere __________, tagliato delle piante sulla particella n. __________ del RFD di __________, di proprietà di CIVI 1, senza il permesso di quest’ultima, causando così un danno alla sua proprietà;

2.  violazione di domicilio,

per avere, per il tramite del giardiniere __________, indebitamente e contro la sua volontà, violato il domicilio di CIVI 1, penetrando nel suo giardino, se pur per pochi centimetri e solo con le braccia e con attrezzi, al fine di tagliare delle piante;

fatti avvenuti a __________, in via __________, il 25 febbraio 2006;

reati previsti dagli art. 144 cpv. 1 e 186 CPS, richiamato l’art. 42 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 30 aprile 2007 n. 1317/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di fr. 950.-- (novecentocinquanta), corrispondente a 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 190.-- (centonovanta) (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

2.  Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4.  Per qualsiasi pretesa, la parte civile CIVI 1 viene rinviata al competente foro civile.

5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 7 maggio 2007 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 8 novembre 2007, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico e la parte civile hanno rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento da entrambi i capi di imputazione, in quanto fanno difetto i relativi presupposti oggettivi e soggettivi, rinviando alla planimetria ufficiale prodotta dalla quale risulta che le piante tagliate si trovavano tutte sul fondo n. 693 RFD;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.    L’imputato è autore colpevole di:

1.1.  Danneggiamento,

4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 144 cpv. 1, 186 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’accusa di:

1.  danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,

2.  violazione di domicilio, art. 186 CPS,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1317/2007 del 30 aprile 2007;

caricala tassa e le spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       150.00       spese giudiziarie

fr.350.00totale