Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2007.198
DA 1262/2007
Bellinzona
13 marzo 2008
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere ospitato e impiegato presso il Motel __________, 11 prostitute straniere, entrate in Svizzera come turiste e prive del relativo permesso di lavoro;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall'art. 23 cpv. 1 e 4 LDDS;
perseguito con decreto daccusa del 30 aprile 2007 n. 1262/2007 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 90.00 cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 5'400.00.L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 2'000.00, ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 200.00.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS.
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente dallaccusato in data 8 maggio 2007;
indetto il dibattimento 13 marzo 2008, al quale è comparso il difensore avv.DI 1, mentre laccusato, benché regolarmente citato per mezzo raccomandata del 28 dicembre 2007, non è comparso;
il Procuratore pubblico con lettera 1 ottobre 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
sentito il difensore, il quale in via preliminare si oppone alluso dibattimentale delle risultanze dellistruzione formale.
In ogni caso, dovrà essere pronunciato il proscioglimento,in primisper mancanza di prove, in via subordinata poiché occorre ritenere che lalex mitiornel caso concreto è la LStr e non la LDDS (art. 126 cpv. 4 LStr): il Messaggio allart. 116 LStr indica chiaramente che la norma è pensata per i passatori; lart. 117 LStr non è applicabile al caso concreto poiché non vi è impiego in qualità di datore di lavoro.
Nella denegatissima ipotesi di condanna trattasi di caso lieve; la pena va sensibilmente ridotta tenuto conto del brevissimo periodo di occupazione dellaccusato presso il __________. Laliquota va commisurata tenendo conto del fatto che laccusato ha due figli a carico;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
in ordine:
1. Deve essere accolta lopposizione alluso dibattimentale alle risultanze dellistruzione formale?
Nel merito:
2. E ACCU 1 autore colpevole di infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri ai sensi dellart. 23 cpv. 1 e 4 vLDDS come a decreto daccusa n. 1262/2007 del 30 aprile 2007 oppure, in caso di lex mitior, di infrazione alla LF sugli stranieri ai sensi dellart. 116 cpv. 1 e 117 LStr?
3. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
4. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
5. Devono essere concesse ripetibili e se sì in quale misura?
6. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente ai quesiti postisub1., 2., come segue ai quesiti postisub5 e 6; decaduti gli altri quesiti posti;
respingeleccezione sullopposizione alluso dibattimentale delle risultanze dellistruzione formale;
proscioglie__________
dallaccusa di infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (art. 23 cpv. 1 e 4 LDDS) rispettivamente di infrazione alla LF sugli stranieri (art. 116 e 117 LStr);
assegnale tasse e le spese allo Stato, che dovrà rifondere fr. 500. (cinquecento) a ACCU 1 a titolo di ripetibili;
avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiarala sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 200.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 300.--totale