opencaselaw.ch

10.2007.186

Entrare illegalmente in Svizzera, svolgere l'esercizio della prostituzione senza permesso e omettere di annunciarsi alla Polizia

Ticino · 2007-12-12 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 23 cpv. 1 LDDS nonché dall’art. 199 CP combinato con l’art. 5 LesProst;

perseguita                         con decreto d’accusa del 3 maggio 2007 n. 1297/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 300.- (trecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 30.- (trenta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

+vista                                l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 26 aprile 2007;

indetto                               il dibattimento 12 dicembre 2007, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 27 settembre 2007 / 1 ottobre 2007, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 23 cpv. 1 LDDS; 34, 42, 47, 199 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti

1.  Se ACCU 1 è autrice colpevole di:

1.1.  infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

1.2.  esercizio illecito della prostituzione

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.Sulla pena e sulle spese.

dichiaraACCU 1

autrice colpevole di infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri e esercizio illecito della prostituzione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1297/2007 del 3 maggio 2007.

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 300.- (trecento);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  alla multa di fr. 200.- (duecento);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

avvertele parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avvertela condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                  200.00            multa

fr. 100.00            tassa di giustizia

fr.                  250.00            spese giudiziarie

fr.550.00totale

Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 LesProst;

perseguita                         con decreto d’accusa del 3 maggio 2007 n. 1297/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 300.- (trecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 30.- (trenta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

+vista                                l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 26 aprile 2007;

indetto                               il dibattimento 12 dicembre 2007, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 27 settembre 2007 / 1 ottobre 2007, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 23 cpv. 1 LDDS; 34, 42, 47, 199 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti

1.  Se ACCU 1 è autrice colpevole di:

1.1.  infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

1.2.  esercizio illecito della prostituzione

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.Sulla pena e sulle spese.

dichiaraACCU 1

autrice colpevole di infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri e esercizio illecito della prostituzione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1297/2007 del 3 maggio 2007.

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 300.- (trecento);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  alla multa di fr. 200.- (duecento);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

avvertele parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avvertela condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                  200.00            multa

fr. 100.00            tassa di giustizia

fr.                  250.00            spese giudiziarie

fr.550.00totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2007.186

DA 1297/2007

Bellinzona

12 dicembre 2007

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Lara Bittana in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1,

prevenuta colpevole di    1.   infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), per essere entrata illegalmente in Svizzera attraverso imprecisati valichi doganali il __________ e il __________, sapendo, in entrambe le occasioni, che avrebbe svolto in Canton Ticino l’attività di prostituta, risultando pertanto priva di validi certificati di legittimazione (passaporto privo del necessario visto), nonché per avere soggiornato illegalmente per circa quindici giorni dal __________ a __________ presso l’esercizio pubblico __________ nonché nel periodo __________ a __________ presso il Motel __________, svolgendo attività lucrativa senza essere in possesso del necessario permesso di Polizia degli stranieri;

2.   esercizio illecito di prostituzione,

per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo menzionate sub 1, infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità dell’esercizio della prostituzione, omettendo di annunciarsi alla Polizia cantonale;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 23 cpv. 1 LDDS nonché dall’art. 199 CP combinato con l’art. 5 LesProst;

perseguita                         con decreto d’accusa del 3 maggio 2007 n. 1297/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 300.- (trecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 30.- (trenta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

+vista                                l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 26 aprile 2007;

indetto                               il dibattimento 12 dicembre 2007, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 27 settembre 2007 / 1 ottobre 2007, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 23 cpv. 1 LDDS; 34, 42, 47, 199 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti

1.  Se ACCU 1 è autrice colpevole di:

1.1.  infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

1.2.  esercizio illecito della prostituzione

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.Sulla pena e sulle spese.

dichiaraACCU 1

autrice colpevole di infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri e esercizio illecito della prostituzione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1297/2007 del 3 maggio 2007.

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 300.- (trecento);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  alla multa di fr. 200.- (duecento);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

avvertele parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avvertela condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                  200.00            multa

fr. 100.00            tassa di giustizia

fr.                  250.00            spese giudiziarie

fr.550.00totale