Sachverhalt
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 23 cpv. 1 LDDS nonché dallart. 199 CP combinato con lart. 5 LesProst;
perseguita con decreto daccusa del 3 maggio 2007 n. 1297/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 300.- (trecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 30.- (trenta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
+vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 26 aprile 2007;
indetto il dibattimento 12 dicembre 2007, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 27 settembre 2007 / 1 ottobre 2007, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 23 cpv. 1 LDDS; 34, 42, 47, 199 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di:
1.1. infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
1.2. esercizio illecito della prostituzione
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.Sulla pena e sulle spese.
dichiaraACCU 1
autrice colpevole di infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri e esercizio illecito della prostituzione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1297/2007 del 3 maggio 2007.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 300.- (trecento);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 200.- (duecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP.
avvertele parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
avvertela condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Bellinzona
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dellistruzione e dellarresto, Lugano.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr.550.00totale
Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 LesProst;
perseguita con decreto daccusa del 3 maggio 2007 n. 1297/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 300.- (trecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 30.- (trenta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
+vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 26 aprile 2007;
indetto il dibattimento 12 dicembre 2007, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 27 settembre 2007 / 1 ottobre 2007, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 23 cpv. 1 LDDS; 34, 42, 47, 199 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di:
1.1. infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
1.2. esercizio illecito della prostituzione
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.Sulla pena e sulle spese.
dichiaraACCU 1
autrice colpevole di infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri e esercizio illecito della prostituzione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1297/2007 del 3 maggio 2007.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 300.- (trecento);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 200.- (duecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP.
avvertele parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
avvertela condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Bellinzona
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dellistruzione e dellarresto, Lugano.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr.550.00totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2007.186
DA 1297/2007
Bellinzona
12 dicembre 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lara Bittana in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1,
prevenuta colpevole di 1. infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), per essere entrata illegalmente in Svizzera attraverso imprecisati valichi doganali il __________ e il __________, sapendo, in entrambe le occasioni, che avrebbe svolto in Canton Ticino lattività di prostituta, risultando pertanto priva di validi certificati di legittimazione (passaporto privo del necessario visto), nonché per avere soggiornato illegalmente per circa quindici giorni dal __________ a __________ presso lesercizio pubblico __________ nonché nel periodo __________ a __________ presso il Motel __________, svolgendo attività lucrativa senza essere in possesso del necessario permesso di Polizia degli stranieri;
2. esercizio illecito di prostituzione,
per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo menzionate sub 1, infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità dellesercizio della prostituzione, omettendo di annunciarsi alla Polizia cantonale;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 23 cpv. 1 LDDS nonché dallart. 199 CP combinato con lart. 5 LesProst;
perseguita con decreto daccusa del 3 maggio 2007 n. 1297/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 300.- (trecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 30.- (trenta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
+vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 26 aprile 2007;
indetto il dibattimento 12 dicembre 2007, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 27 settembre 2007 / 1 ottobre 2007, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 23 cpv. 1 LDDS; 34, 42, 47, 199 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di:
1.1. infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
1.2. esercizio illecito della prostituzione
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.Sulla pena e sulle spese.
dichiaraACCU 1
autrice colpevole di infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri e esercizio illecito della prostituzione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1297/2007 del 3 maggio 2007.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 300.- (trecento);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 200.- (duecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP.
avvertele parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
avvertela condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Bellinzona
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dellistruzione e dellarresto, Lugano.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr.550.00totale