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10.2007.184

Entrare illegalmente in Svizzera, svolgere l'esercizio della prostituzione senza permesso e omettere di annunciarsi alla Polizia

Ticino · 2007-12-10 · Italiano TI
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Incarto n.10.2007.184

DA 1311/2007

Bellinzona

10 dicembre 2007

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di    1.  infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

per essere entrata illegalmente in Svizzera attraverso imprecisati valichi doganali il __________, il __________, il __________, __________, il __________ e il __________, sapendo, in ogni occasione, che avrebbe svolto nel Canton Ticino l’attività di prostituta, risultando pertanto priva di validi certificati di legittimazione (passaporto privo del necessario visto), nonché per avere soggiornato illegalmente a __________ presso il __________ maggiore nei periodi __________, __________, per due mesi dal __________, per due giorni dall’ __________, nel periodo __________/__________ nonché dal __________ al __________, svolgendo attività lucrativa senza essere in possesso del necessario permesso di Polizia degli stranieri;

2.  esercizio illecito della prostituzione,

per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo menzionate sub 1, infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità dell’esercizio della prostituzione, omettendo di annunciarsi alla Polizia cantonale;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 23 cpv. 1 LDDS nonché dall’art. 199 CP combinato con l’art. 5 LesProst;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 1311/2007 di data 26 aprile 2007 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'500.-- (millecinquecento), corrispondente a 50

(cinquanta) aliquote da fr. 30.-- (trenta). L'esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.2. Alla multa di fr. 400.-- (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di

mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 4

(quattro) giorni.3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.--.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 3 maggio 2007 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 10 dicembre 2007, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 27 settembre 2007, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico con lettera 1° ottobre 2007 ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 23 cpv. 1 LDDS; 34, 42, 47, 199 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti

1.     Se ACCU 1 è autrice colpevole di:

1.1.  infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

1.2.  esercizio illecito della prostituzione

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

dichiaraACCU 1

autrice colpevole di infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri e esercizio illecito della prostituzione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1311/2007 del 26 aprile 2007.

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 1'500.- (millecinquecento);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  alla multa di fr. 400.- (quattrocento);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

avvertele parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverteLa condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

Ufficio dei giudici dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                       400.-          multa

fr.                       100.-          tassa di giustizia

fr.                       250.-          spese giudiziarie

fr.                      750.-totale