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10.2007.179

Sottrarre cose altrui per un importo di fr. 466.40 e ottenere in modo fraudolento prestazioni di trasporto

Ticino · 2007-12-07 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti a __________, __________, __________, __________ e __________, dal __________ al __________;

reato previsto dall'art. 51 cpv. 1 LTP in relazione con l'art. 1 cpv. 1 OTP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 16 aprile 2007 n. 1032/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 750.- (settecentocinquanta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al versamento alla parte civile __________ dell'importo di fr. 2'076.--, a titolo di risarcimento.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 aprile 2007;

indetto                               il dibattimento 7 dicembre 2007, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 27/28 settembre 2007, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 139 cifra 1 CP; art. 51 LTP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti

1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1.  furto

1.2.  ripetuta contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.  Sulla pena e sulle spese.

3.  Se deve essere accolta la pretesa della parte civile CIVI 1 che chiede un risarcimento di fr. 2'076.-

dichiaraACCU 1

autore colpevole di ripetuto furto e di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa

n. 1032/2007 del 16 aprile 2007.

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 300.- (trecento);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  alla multa di fr. 200.- (duecento);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

condannaACCU 1 a pagare alla parte civile CIVI 1 la somma di fr. 2'076.- a titolo di risarcimento.

avvertele parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverteil condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

nelle vie edittali,

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                  200.00            multa

fr. 100.00            tassa di giustizia

fr.                  200.00            spese giudiziarie

fr.500.00totale

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 750.- (settecentocinquanta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

E. 2 Al versamento alla parte civile __________ dell'importo di fr. 2'076.--, a titolo di risarcimento.

E. 3 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 aprile 2007;

indetto                               il dibattimento 7 dicembre 2007, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 27/28 settembre 2007, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 139 cifra 1 CP; art. 51 LTP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti

1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1.  furto

1.2.  ripetuta contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.  Sulla pena e sulle spese.

3.  Se deve essere accolta la pretesa della parte civile CIVI 1 che chiede un risarcimento di fr. 2'076.-

dichiaraACCU 1

autore colpevole di ripetuto furto e di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa

n. 1032/2007 del 16 aprile 2007.

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 300.- (trecento);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  alla multa di fr. 200.- (duecento);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

condannaACCU 1 a pagare alla parte civile CIVI 1 la somma di fr. 2'076.- a titolo di risarcimento.

avvertele parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverteil condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

nelle vie edittali,

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                  200.00            multa

fr. 100.00            tassa di giustizia

fr.                  200.00            spese giudiziarie

fr.500.00totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

1. LESA 1

2. CIVI 1

Incarto n.10.2007.179/bl

DA 1032/2007

Bellinzona

7 dicembre 2007

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Francesca Ferrara in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1,

prevenuto colpevole di    1.   furto,

per avere, al fine di procacciarsi un indebito profitto e di appropriarsene, in correità con __________, sottratto cose mobili altrui, e meglio ai danni dell'emporio LESA 1, otto stecche di sigarette per un valore globale di fr. 466.40, merce poi recuperata e restituita alla parte lesa;

fatti avvenuti a __________il __________;

reato previsto dall'art.139 cifra 1 CPS;

2.   ripetuta contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico,

per avere, sapendo che le prestazioni erano concesse unicamente a pagamento, fraudolentemente ottenuto ripetute prestazioni di trasporto sui tratti __________, __________, __________ e __________, nella fattispecie ai danni delle CIVI 1;

fatti avvenuti a __________, __________, __________, __________ e __________, dal __________ al __________;

reato previsto dall'art. 51 cpv. 1 LTP in relazione con l'art. 1 cpv. 1 OTP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 16 aprile 2007 n. 1032/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 750.- (settecentocinquanta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al versamento alla parte civile __________ dell'importo di fr. 2'076.--, a titolo di risarcimento.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 aprile 2007;

indetto                               il dibattimento 7 dicembre 2007, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 27/28 settembre 2007, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 139 cifra 1 CP; art. 51 LTP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti

1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1.  furto

1.2.  ripetuta contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.  Sulla pena e sulle spese.

3.  Se deve essere accolta la pretesa della parte civile CIVI 1 che chiede un risarcimento di fr. 2'076.-

dichiaraACCU 1

autore colpevole di ripetuto furto e di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa

n. 1032/2007 del 16 aprile 2007.

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 300.- (trecento);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  alla multa di fr. 200.- (duecento);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

condannaACCU 1 a pagare alla parte civile CIVI 1 la somma di fr. 2'076.- a titolo di risarcimento.

avvertele parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverteil condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

nelle vie edittali,

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                  200.00            multa

fr. 100.00            tassa di giustizia

fr.                  200.00            spese giudiziarie

fr.500.00totale