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10.2007.15

Ticino · 2007-10-12 · Italiano TI
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Operaio che getta della terra - utilizzando una ruspa - addosso ad un collega di lavoro sul cantiere

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Tessin Il Presidente della Pretura Penale 12.10.2007 10.2007.15 Tessin Il Presidente della Pretura Penale 12.10.2007 10.2007.15 Ticino Il Presidente della Pretura Penale 12.10.2007 10.2007.15

Operaio che getta della terra - utilizzando una ruspa - addosso ad un collega di lavoro sul cantiere

CIVI 1 Incarto n. 10.2007.15 DA 4500/2006 Bellinzona 12 ottobre 2007 Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Giudice della Pretura penale Siro Quadri sedente con la segretaria Joyce Genazzi per giudicare ACCU 1 (difeso da: DI 1) prevenuto colpevole di         lesioni semplici, per avere, il 12 aprile 2006, a __________ quartiere __________, presso l’area del cantiere della ditta __________ di __________, durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, gettando terra con la ruspa addosso a CIVI 1, coprendogli le gambe fino alle ginocchia, provocandogli contusioni alle gambe e alla testa e una slogatura alla caviglia, e meglio come ai certificati medici 12 e 14.4.2006 dell’Ospedale regionale di Lugano, cagionato intenzionalmente un danno al corpo di una persona; reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CP; fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo; perseguito                         con decreto d’accusa del 4 dicembre 2006 n. 4500/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00. ed inoltre                           3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS. Vista                                l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 7 dicembre 2006 dalla parte civile; indetto                               il dibattimento in data 12 ottobre 2007 al quale ha partecipato l’accusato personalmente, accompagnato dal suo difensore e la parte civile; accertate                           le generalità dell’accusato, data lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio dell’accusato e della parte civile; sentita                               la parte civile, che ha precisato che la pena inflitta dal PP è “troppo lieve” e che la documentazione attestante il danno da lui patito è disponibile presso i medici; sentito                               il difensore, il quale dichiara che la parte civile non è legittimata a fare valere alcunché; tutto è rimasto improvato ed è contestato. Non è questa la sede per stabilire pretese civili, per altro nemmeno quantificate; sentito                               da ultimo l'accusato; posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  Deve essere riconosciuta la posizione di parte civile di CIVI 1?

2.  In caso affermativo, se ACCU 1 deve essere condannato al pagamento di pretese pecuniarie derivanti da un danno psicologico, fisico ed economico o se tali pretese vanno rinviate al foro civile?

3.  A chi vanno caricate le tasse e le spese? Letti ed esaminati               gli atti; preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti                                   gli artt. 9 e segg., 265 e segg. e 273 e segg. CPP; 39 LTG; rilevato                               che, per quanto attiene al decreto d’accusa, lo stesso non è stato oggetto d’opposizione da parte dell’accusato e non menziona, né quantifica, eventuali pretese civili; che la parte civile non può in questo caso essere considerata tale e che, comunque, non spetta a lei il compito di determinarsi sulla quantificazione della pena; Dichiara irricevibile l’opposizione interposta dalla parte civile CIVI 1 al DA n. 4500/2006 del 4 dicembre 2006, emesso dal Procuratore Pubblico AINQ 1 nei confronti di ACCU 1; rinvia                              CIVI 1 al competente foro civile per fare valere evenutali pretese di tale natura; prescinde dal prelevare tasse e spese per l’odierno procedimento; le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: La sentenza è definitiva. Il giudice:                                                                                 La segretaria: