Sachverhalt
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 23 cpv. 1 LDDS;
perseguito con decreto daccusa n. 745/2006 di data 26 marzo 2007 del che propone la condanna dell'accusato:
1.Alla pena pecuniaria di fr. 900.00 (novecento) corrispondente a 30 (trenta)
aliquote da fr. 30.00.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 (due) anni.2. Alla multa di fr. 200.00 (duecento).3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di
fr. 50.00.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 4 aprile 2007 dall'accusato;
indetto il dibattimento 7 novembre 2007, al quale è comparso laccusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con lettera 20 settembre 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 21 CP; 23 cpv. 1 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglieACCU 1
dallimputazione di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (aiuto al soggiorno illegale) per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 745/2006 del 26 marzo 2007.
caricatasse e spese allo Stato.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 50.- tassa di giustizia
fr. 50.- spese giudiziarie
fr. 100.-totale
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 dallimputazione di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (aiuto al soggiorno illegale) per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 745/2006 del 26 marzo 2007.
caricatasse e spese allo Stato.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 50.- tassa di giustizia
fr. 50.- spese giudiziarie
fr. 100.-totale
E. 2 Alla multa di fr. 200.00 (duecento).
E. 3 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00. vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 4 aprile 2007 dall'accusato; indetto il dibattimento 7 novembre 2007, al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con lettera 20 settembre 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato; sentito da ultimo l'accusato; posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese. letti ed esaminati gli atti; preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti gli art. 21 CP; 23 cpv. 1 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo ai quesiti posti; proscioglie ACCU 1 dall’imputazione di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (aiuto al soggiorno illegale) per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 745/2006 del 26 marzo 2007. carica tasse e spese allo Stato. le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. terzi implicati P_GLOSS_TERZI Il presidente: La segretaria: Distinta spese a carico dello Stato, fr. 50.- tassa di giustizia fr. 50.- spese giudiziarie fr. 100.- totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2007.146
DA 745/2006
Bellinzona
7 novembre 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (aiuto al soggiorno illegale),
per avere, a __________ e a __________, nel periodo 26 luglio 2006 / 02 febbraio 2007, favorito il soggiorno illegale della cittadina brasiliana __________, sapendo che non era in possesso del richiesto permesso della Polizia degli stranieri;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 23 cpv. 1 LDDS;
perseguito con decreto daccusa n. 745/2006 di data 26 marzo 2007 del che propone la condanna dell'accusato:
1.Alla pena pecuniaria di fr. 900.00 (novecento) corrispondente a 30 (trenta)
aliquote da fr. 30.00.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 (due) anni.2. Alla multa di fr. 200.00 (duecento).3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di
fr. 50.00.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 4 aprile 2007 dall'accusato;
indetto il dibattimento 7 novembre 2007, al quale è comparso laccusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con lettera 20 settembre 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 21 CP; 23 cpv. 1 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglieACCU 1
dallimputazione di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (aiuto al soggiorno illegale) per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 745/2006 del 26 marzo 2007.
caricatasse e spese allo Stato.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 50.- tassa di giustizia
fr. 50.- spese giudiziarie
fr. 100.-totale