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10.2007.146

Favorire il soggiorno illegale di una cittadina brasiliana.

Ticino · 2007-11-07 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 23 cpv. 1 LDDS;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 745/2006 di data 26 marzo 2007 del che propone la condanna dell'accusato:

1.Alla pena pecuniaria di fr. 900.00 (novecento) corrispondente a 30 (trenta)

aliquote da fr. 30.00.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 2 (due) anni.2. Alla multa di fr. 200.00 (duecento).3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di

fr. 50.00.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 4 aprile 2007 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 7 novembre 2007, al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con lettera 20 settembre 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.  Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 21 CP; 23 cpv. 1 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’imputazione di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (aiuto al soggiorno illegale) per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 745/2006 del 26 marzo 2007.

caricatasse e spese allo Stato.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr. 50.-          tassa di giustizia

fr.                         50.-          spese giudiziarie

fr.                      100.-totale

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 dall’imputazione di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (aiuto al soggiorno illegale) per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 745/2006 del 26 marzo 2007.

caricatasse e spese allo Stato.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr. 50.-          tassa di giustizia

fr.                         50.-          spese giudiziarie

fr.                      100.-totale

E. 2 Alla multa di fr. 200.00 (duecento).

E. 3 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00. vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 4 aprile 2007 dall'accusato; indetto                               il dibattimento 7 novembre 2007, al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con lettera 20 settembre 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato; sentito                               da ultimo l'accusato; posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.  Sulla pena e sulle spese. letti ed esaminati                gli atti; preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti                                   gli art. 21 CP; 23 cpv. 1 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo                       ai quesiti posti; proscioglie ACCU 1 dall’imputazione di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (aiuto al soggiorno illegale) per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 745/2006 del 26 marzo 2007. carica tasse e spese allo Stato. le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. terzi implicati P_GLOSS_TERZI Il presidente:                                                                            La segretaria: Distinta spese                    a carico dello Stato, fr. 50.-          tassa di giustizia fr.                         50.-          spese giudiziarie fr.                      100.- totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2007.146

DA 745/2006

Bellinzona

7 novembre 2007

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di        infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (aiuto al soggiorno illegale),

per avere, a __________ e a __________, nel periodo 26 luglio 2006 / 02 febbraio 2007, favorito il soggiorno illegale della cittadina brasiliana __________, sapendo che non era in possesso del richiesto permesso della Polizia degli stranieri;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 23 cpv. 1 LDDS;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 745/2006 di data 26 marzo 2007 del che propone la condanna dell'accusato:

1.Alla pena pecuniaria di fr. 900.00 (novecento) corrispondente a 30 (trenta)

aliquote da fr. 30.00.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 2 (due) anni.2. Alla multa di fr. 200.00 (duecento).3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di

fr. 50.00.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 4 aprile 2007 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 7 novembre 2007, al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con lettera 20 settembre 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.  Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 21 CP; 23 cpv. 1 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’imputazione di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (aiuto al soggiorno illegale) per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 745/2006 del 26 marzo 2007.

caricatasse e spese allo Stato.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr. 50.-          tassa di giustizia

fr.                         50.-          spese giudiziarie

fr.                      100.-totale