Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 ACCU 1 autrice colpevole di: infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 LDDS, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 849/2007 del 28 marzo 2007; condanna 1. ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta); 1.1. l’accusata è avvertita che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CPS);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-- (fr. 650.-- in caso di motivazione scritta); non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 10 giorni (vCPS) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, Lugano, il 6 luglio 2006, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS); comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS; dichiara
E. 2 ACCU 2 autrice colpevole di: infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 LDDS, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 870/2007 del 28 marzo 2007; condanna 2. ACCU 2
1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta); 1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 200.-- (duecento); 2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 253.30; comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS; le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Le condannate possono solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia. avverte le condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva. Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e, alla crescita in giudicato della sentenza, intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio federale della migrazione, Berna, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona, Ufficio dei Giudici dell’istruzione dell’arresto, Lugano. Il giudice: Il segretario: Distinta spese a carico di ACCU 1 fr. 450.00 pena pecuniaria fr. 150.00 tassa di giustizia fr. 100.00 spese giudiziarie fr. 700.00 totale Distinta spese a carico di ACCU 2, fr. 200.00 multa fr. 150.00 tassa di giustizia fr. 105.30 spese giudiziarie fr. - 315.30 deduzione per cauzione già versata fr. 150.00 totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarti n.10.2007.134
10.2007.222
DA 849/2007
DA 870/2007
Bellinzona
1 aprile 2008
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare
ACCU 1,
e
ACCU 2,
entrambe difese da: Avv. DI 1
prevenute colpevoli di1.ACCU 1
infrazione alla Legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri,
entrata illegale
per essere entrata illegalmente in Svizzera dal valico doganale di Chiasso Brogeda in data 24 marzo __________, nonostante il divieto di entrata dellUfficio federale della migrazione valido sino al 26 aprile __________;
soggiorno illegale
per avere soggiornato illegalmente a Chiasso dal 24 al 26 marzo __________ nonostante il divieto dentrata dellUfficio federale della migrazione valido sino al 26 aprile 2009;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 23 cpv. 1 LDDS, richiamato lart. 46 cpv. 2 CPS;
perseguita con decreto daccusa del 28 marzo 2007 n. 849/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 aliquote da fr. 30.--, con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (art. 34 e 36 CPS);
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 10 giorni (vCPS) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, Lugano, il 6 luglio 2006, ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS);
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 269 CPS;
2. ACCU 2
infrazione alla Legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri,
entrata illegale
per essere entrata illegalmente in Svizzera dal valico doganale di Chiasso Brogeda in data 24 marzo __________, nonostante il divieto di entrata dellUfficio federale della migrazione valido sino al 26 aprile __________;
soggiorno illegale
per avere soggiornato illegalmente a Chiasso dal 24 al 26 marzo __________ nonostante il divieto dentrata dellUfficio federale della migrazione valido sino al 26 aprile __________;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 23 cpv. 1 LDDS, richiamato lart. 46 cpv. 2 CPS;
perseguita con decreto daccusa del 28 marzo 2007 n. 870/2007 del AINQ 1, che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 aliquote da fr. 30.-- (art. 34 e seg. CPS).
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 1 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 65.30.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 269 CPS;
viste le opposizioni ai decreti daccusa interposte tempestivamente in data 31 marzo 2007 dalle accusate;
indetto il dibattimento 1 aprile 2008, al quale ha partecipato il difensore, mentre le accusate, regolarmente citate a mezzo raccomandata del 6 marzo 2008, non sono comparse, ed il Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura dei decreti d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1. E la signora ACCU 1 autrice colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri, rispettivamente di infrazione alla Legge federale sugli stranieri (lex mitior), per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 849/2007 del 28 marzo 2007?
2.1. E la signora ACCU 2 autrice colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri, rispettivamente di infrazione alla Legge federale sugli stranieri (lex mitior), per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 870/2007 del 28 marzo 2007
2.4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 23 cpv. 1 LDDS; 5, 115 LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara1.ACCU 1
autrice colpevole di:
infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 LDDS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 849/2007 del 28 marzo 2007;
condanna 1. ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta);
1.1. laccusata è avvertita che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che unaliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CPS);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-- (fr. 650.-- in caso di motivazione scritta);
non revocail beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 10 giorni (vCPS) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, Lugano, il 6 luglio 2006, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS);
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
dichiara2.ACCU 2
autrice colpevole di:
infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 LDDS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 870/2007 del 28 marzo 2007;
condanna 2. ACCU 2
1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 200.-- (duecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 253.30;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Le condannate possono solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
avvertele condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio federale della migrazione, Berna,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici dellistruzione dellarresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 450.00 pena pecuniaria
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr.700.00totale
Distinta spese a carico di ACCU 2,
fr. 200.00 multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 105.30 spese giudiziarie
fr. - 315.30 deduzione per cauzione già versata
fr. 150.00 totale