Sachverhalt
avvenuti a __________, in Via __________, il 10 ottobre 2006;
reati previsti dagli art. 126 cpv. 1 e 177 CP;
perseguito con decreto daccusa del 12 marzo 2007 n. 609/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 250.00, corrispondente a 5 aliquote da fr. 50.00 (art. 34 e seg. CP).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 100.00, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamentola stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00.
4. Per qualsiasi pretesa, le parti civili vengono rinviate al competente foro civile.
Ed inoltre -La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CP.
Vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 26 marzo 2007 dalla parte civile CIVI 1;
indetto il dibattimento 29 novembre 2007, al quale ha preso parte il difensore del prevenuto;
laccusato,, è stato autorizzato da questo giudice a non presenziare allodierno dibattimento con ordinanza 22 novembre 2007;
il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 23 agosto 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; le parti civili CIVI 1__________,__________, non hanno fatto atto di comparsa;
data lettura del decreto d'accusa;
prospettate le imputazioni di lesioni semplici ai sensi dellart. 123 CP e di lesione per negligenza ai sensi dellart. 125 CP;
sentito il difensore, avv. DI 1, il quale chiede di confermare il decreto di accusa emesso dal Procuratore pubblico. La parte civile non ha prodotto ulteriori certificati medici, né egli ha presenziato allodierno dibattimento. Sulla base degli atti non vi sono prove a sostegno di lesioni semplici, ma semmai solo di vie di fatto. Chiede infine che il suo assistito non sia condannato a maggiori spese rispetto a quelle previste nel decreto di accusa da lui accettato;
posti a giudizio, con il consenso del difensore, i seguenti quesiti:
1. È ACCU 1,autore colpevole di ripetute vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CP,
per avere commesso,
a __________, in via __________, il 10 ottobre 2006,
vie di fatto contro CIVI 1, spingendolo violentemente al petto?
1.1. Trattasi di lesioni semplici ai sensi dellart. 123 cifra 1 CP?
1.2. Trattasi di lesioni semplici colpose ai sensi dellart. 125 cpv. 1 CP?
2. In caso di risposta affermativa a uno dei precedenti quesiti, quale pena deve essergli comminata?
3. In caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o di pena a lavori di pubblica utilità, può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale periodo di prova?
4. Il giudizio sugli oneri processuali.
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 12 segg., 34 segg., 42, 47, 106, 123 e 126 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
dichiaraACCU 1.
autore colpevole di ripetute vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CP,
per avere commesso,
a __________, in via __________, il 10 ottobre 2006,
tra laltrovie di fatto contro CIVI 1, spingendolo violentemente al petto;
dà attodella crescita in giudicato del dispositivo del decreto di accusa no. 609/2007 limitatamente alle seguenti imputazioni:
prevenuto colpevole di 1. ripetute vie di fatto,
1.1.per avere commesso vie di fatto contro CIVI 2, afferrandola per un polso e spingendola;
1.2. per avere commesso vie di fatto contro il minorenne CIVI 3, afferrandolo per un braccio e spingendolo contro una siepe;
2. ingiuria,
per avere offeso lonore di CIVI 2, chiamandola puttana;
fatti avvenuti a __________, in Via __________, il10 ottobre 2006;
reati previsti dagli art. 126 cpv. 1 e 177 CP;
e al dispositivo no. 3 e al dispositivo no. 4, ma limitatamente alle parti civili CIVI 2e il minorenne CIVI 3
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00.
4.Per qualsiasi pretesa, le parti civili vengono rinviate al competente foro civile.
e condanna ACCU 1,
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Alla pena pecuniaria di fr. 250.00, corrispondente a 5 aliquote da fr. 50.00 (art. 34 e seg. CP).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).
E. 1.1 per avere commesso vie di fatto contro CIVI 2, afferrandola per un polso e spingendola; 1.2. per avere commesso vie di fatto contro il minorenne CIVI 3, afferrandolo per un braccio e spingendolo contro una siepe;
2. ingiuria, per avere offeso l’onore di CIVI 2, chiamandola puttana; fatti avvenuti a __________, in Via __________, il 10 ottobre 2006; reati previsti dagli art. 126 cpv. 1 e 177 CP”; e al dispositivo no. 3 e al dispositivo no. 4, ma limitatamente alle parti civili CIVI 2 e il minorenne CIVI 3 “3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00.
E. 2 Alla multa di fr. 100.00, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamentola stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (art. 106 cpv. 2 CP).
E. 3 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00.
E. 4 Per qualsiasi pretesa, le parti civili vengono rinviate al competente foro civile.
Ed inoltre -La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CP.
Vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 26 marzo 2007 dalla parte civile CIVI 1;
indetto il dibattimento 29 novembre 2007, al quale ha preso parte il difensore del prevenuto;
laccusato,, è stato autorizzato da questo giudice a non presenziare allodierno dibattimento con ordinanza 22 novembre 2007;
il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 23 agosto 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; le parti civili CIVI 1__________,__________, non hanno fatto atto di comparsa;
data lettura del decreto d'accusa;
prospettate le imputazioni di lesioni semplici ai sensi dellart. 123 CP e di lesione per negligenza ai sensi dellart. 125 CP;
sentito il difensore, avv. DI 1, il quale chiede di confermare il decreto di accusa emesso dal Procuratore pubblico. La parte civile non ha prodotto ulteriori certificati medici, né egli ha presenziato allodierno dibattimento. Sulla base degli atti non vi sono prove a sostegno di lesioni semplici, ma semmai solo di vie di fatto. Chiede infine che il suo assistito non sia condannato a maggiori spese rispetto a quelle previste nel decreto di accusa da lui accettato;
posti a giudizio, con il consenso del difensore, i seguenti quesiti:
1. È ACCU 1,autore colpevole di ripetute vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CP,
per avere commesso,
a __________, in via __________, il 10 ottobre 2006,
vie di fatto contro CIVI 1, spingendolo violentemente al petto?
1.1. Trattasi di lesioni semplici ai sensi dellart. 123 cifra 1 CP?
1.2. Trattasi di lesioni semplici colpose ai sensi dellart. 125 cpv. 1 CP?
2. In caso di risposta affermativa a uno dei precedenti quesiti, quale pena deve essergli comminata?
3. In caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o di pena a lavori di pubblica utilità, può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale periodo di prova?
4. Il giudizio sugli oneri processuali.
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 12 segg., 34 segg., 42, 47, 106, 123 e 126 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
dichiaraACCU 1.
autore colpevole di ripetute vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CP,
per avere commesso,
a __________, in via __________, il 10 ottobre 2006,
tra laltrovie di fatto contro CIVI 1, spingendolo violentemente al petto;
dà attodella crescita in giudicato del dispositivo del decreto di accusa no. 609/2007 limitatamente alle seguenti imputazioni:
prevenuto colpevole di 1. ripetute vie di fatto,
1.1.per avere commesso vie di fatto contro CIVI 2, afferrandola per un polso e spingendola;
1.2. per avere commesso vie di fatto contro il minorenne CIVI 3, afferrandolo per un braccio e spingendolo contro una siepe;
2. ingiuria,
per avere offeso lonore di CIVI 2, chiamandola puttana;
fatti avvenuti a __________, in Via __________, il10 ottobre 2006;
reati previsti dagli art. 126 cpv. 1 e 177 CP;
e al dispositivo no. 3 e al dispositivo no. 4, ma limitatamente alle parti civili CIVI 2e il minorenne CIVI 3
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00.
4.Per qualsiasi pretesa, le parti civili vengono rinviate al competente foro civile.
e condanna ACCU 1,
Dispositiv
- alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 50.00 (cinquanta), per un totale di fr. 250.00 (duecentocinquanta); 1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
- alla multa di fr. 100.00 (cento); 2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP);
- non si prelevano tassa di giustizia, né spese. Comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP. Confermail rinvio della parte civile CIVI 1 al competente foro civile per qualsiasi sua pretesa di tale natura. Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il giudice: Il segretario: Distinta spese a carico di ACCU 1 __________: fr.100.00multa fr.100.00totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
1. CIVI 1
2. CIVI 2
3. CIVI 3
Incarto n.10.2007.118
DA 609/2007
Bellinzona
29 novembre 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. ripetute vie di fatto,
1.1.per avere commesso vie di fatto contro CIVI 2, afferrandola per un polso e spingendola;
1.2. per avere commesso vie di fatto contro il minorenne CIVI 3, afferrandolo per un braccio e spingendolo contro una siepe;
1.3. per avere commesso vie di fatto contro CIVI 1, spingendolo violentemente al petto;
2. ingiuria,
per avere offeso lonore di CIVI 2, chiamandola puttana;
fatti avvenuti a __________, in Via __________, il 10 ottobre 2006;
reati previsti dagli art. 126 cpv. 1 e 177 CP;
perseguito con decreto daccusa del 12 marzo 2007 n. 609/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 250.00, corrispondente a 5 aliquote da fr. 50.00 (art. 34 e seg. CP).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 100.00, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamentola stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00.
4. Per qualsiasi pretesa, le parti civili vengono rinviate al competente foro civile.
Ed inoltre -La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CP.
Vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 26 marzo 2007 dalla parte civile CIVI 1;
indetto il dibattimento 29 novembre 2007, al quale ha preso parte il difensore del prevenuto;
laccusato,, è stato autorizzato da questo giudice a non presenziare allodierno dibattimento con ordinanza 22 novembre 2007;
il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 23 agosto 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; le parti civili CIVI 1__________,__________, non hanno fatto atto di comparsa;
data lettura del decreto d'accusa;
prospettate le imputazioni di lesioni semplici ai sensi dellart. 123 CP e di lesione per negligenza ai sensi dellart. 125 CP;
sentito il difensore, avv. DI 1, il quale chiede di confermare il decreto di accusa emesso dal Procuratore pubblico. La parte civile non ha prodotto ulteriori certificati medici, né egli ha presenziato allodierno dibattimento. Sulla base degli atti non vi sono prove a sostegno di lesioni semplici, ma semmai solo di vie di fatto. Chiede infine che il suo assistito non sia condannato a maggiori spese rispetto a quelle previste nel decreto di accusa da lui accettato;
posti a giudizio, con il consenso del difensore, i seguenti quesiti:
1. È ACCU 1,autore colpevole di ripetute vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CP,
per avere commesso,
a __________, in via __________, il 10 ottobre 2006,
vie di fatto contro CIVI 1, spingendolo violentemente al petto?
1.1. Trattasi di lesioni semplici ai sensi dellart. 123 cifra 1 CP?
1.2. Trattasi di lesioni semplici colpose ai sensi dellart. 125 cpv. 1 CP?
2. In caso di risposta affermativa a uno dei precedenti quesiti, quale pena deve essergli comminata?
3. In caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o di pena a lavori di pubblica utilità, può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale periodo di prova?
4. Il giudizio sugli oneri processuali.
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 12 segg., 34 segg., 42, 47, 106, 123 e 126 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
dichiaraACCU 1.
autore colpevole di ripetute vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CP,
per avere commesso,
a __________, in via __________, il 10 ottobre 2006,
tra laltrovie di fatto contro CIVI 1, spingendolo violentemente al petto;
dà attodella crescita in giudicato del dispositivo del decreto di accusa no. 609/2007 limitatamente alle seguenti imputazioni:
prevenuto colpevole di 1. ripetute vie di fatto,
1.1.per avere commesso vie di fatto contro CIVI 2, afferrandola per un polso e spingendola;
1.2. per avere commesso vie di fatto contro il minorenne CIVI 3, afferrandolo per un braccio e spingendolo contro una siepe;
2. ingiuria,
per avere offeso lonore di CIVI 2, chiamandola puttana;
fatti avvenuti a __________, in Via __________, il10 ottobre 2006;
reati previsti dagli art. 126 cpv. 1 e 177 CP;
e al dispositivo no. 3 e al dispositivo no. 4, ma limitatamente alle parti civili CIVI 2e il minorenne CIVI 3
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00.
4.Per qualsiasi pretesa, le parti civili vengono rinviate al competente foro civile.
e condanna ACCU 1,
1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 50.00 (cinquanta), per un totale di fr. 250.00 (duecentocinquanta);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 100.00 (cento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP);
3. non si prelevano tassa di giustizia, né spese.
Comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP.
Confermail rinvio della parte civile CIVI 1 al competente foro civile per qualsiasi sua pretesa di tale natura.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1 __________:
fr.100.00multa
fr.100.00totale