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10.2006.99

detenzione di 4.1. gr. di marijuana, acquisto e consumo di almeno 5 gr. di marijuana

Ticino · 2006-07-18 · Italiano TI
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Sachverhalt

commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

4.  Deve essere ordinata la confisca e la distruzione di 4.1 grammi lordi di marijuana sequestratale dalla Polizia il 5 febbraio 2006?

5.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autrice colpevole di:

contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

per i fatti compiuti a Lugano il 27 gennaio 2006, rispettivamente nel periodo agosto 2004 - 27 gennaio 2006, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 574/2006 del 16 febbraio 2006;

condanna                         ACCU 1

1.  alla multa di fr. 200.-- (duecento);

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;

disponeche la condanna non venga iscritta a casellario giudiziale;

assegnaalla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

ordinala confisca e la distruzione di 4.1 grammi lordi di marijuana sequestratale della Polizia il 5 febbraio 2006 (art. 58 CPS);

le parti                               sono state avvertite parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

avvertela condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Comando Polizia della città di Lugano, Lugano,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                     Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                  200.00            multa

fr.                  150.00            tassa di giustizia

fr.                  100.00            spese giudiziarie

fr.                  450.00            totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2006.99

DA 574/2006

Bellinzona

18 luglio 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare

ACCU 1,

prevenuta colpevole di         contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,

per avere, a Lugano il 27 gennaio 2006, senza essere autorizzata, detenuto 4.1 grammi lordi di marijuana destinata al suo consumo personale, nonché per avere a Lugano e in altre località, nel periodo agosto 2004 - 27 gennaio 2006, senza essere autorizzata, acquistato e consumato un imprecisato quantitativo di marijuana ma almeno 5 grammi;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 19a LStup:

perseguita                         con decreto d’accusa del 16 febbraio 2006 n. DA 574/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2.  Ordina la confisca e la distruzione di 4.1 grammi lordi di marijuana sequestratale della Polizia il 5 febbraio 2006 (art. 58 CPS);

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

4.  La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 febbraio 2006 dall’accusata;

indetto                               il dibattimento 18 luglio 2006, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 24 maggio 2006, non è comparsa, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  L’imputata è autrice colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

4.  Deve essere ordinata la confisca e la distruzione di 4.1 grammi lordi di marijuana sequestratale dalla Polizia il 5 febbraio 2006?

5.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autrice colpevole di:

contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

per i fatti compiuti a Lugano il 27 gennaio 2006, rispettivamente nel periodo agosto 2004 - 27 gennaio 2006, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 574/2006 del 16 febbraio 2006;

condanna                         ACCU 1

1.  alla multa di fr. 200.-- (duecento);

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;

disponeche la condanna non venga iscritta a casellario giudiziale;

assegnaalla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

ordinala confisca e la distruzione di 4.1 grammi lordi di marijuana sequestratale della Polizia il 5 febbraio 2006 (art. 58 CPS);

le parti                               sono state avvertite parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

avvertela condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Comando Polizia della città di Lugano, Lugano,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                     Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                  200.00            multa

fr.                  150.00            tassa di giustizia

fr.                  100.00            spese giudiziarie

fr.                  450.00            totale