Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 CIVI 1
E. 2 CIVI 2
E. 3 CIVI 3
E. 7 settembre 2006
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di lesioni semplici qualificate,
per avere, presso la discoteca __________, intenzionalmente colpito al collo il gerente __________ CIVI 1 con un coltello, cagionandogli in tal modo le lesioni di cui al certificato medico 1 gennaio 2006 dellOspedale Regionale di __________;
fatti avvenuti a __________ il 1 gennaio 2006;
reato previsto dallart. 123 cifra 1 e 2 CPS;
minaccia,
per avere, in occasione dei fatti di cui al punto 1, incusso spavento e timore ad CIVI 1, minacciandolo di fargliela pagare ;
fatti avvenuti a __________ il 1 gennaio 2006;
reato previsto dallart. 180 CPS;
ripetute vie di fatto,
per avere, in occasione dei fatti summenzionati, intenzionalmente colpito i due addetti alla sicurezza CIVI 2 e CIVI 3, senza tuttavia cagionare loro un significativo danno al corpo o alla salute;
fatti avvenuti a __________ il 1 gennaio 2006;
reato previsto dallart. 126 cpv. 1 CPS;
danneggiamento,
per avere, in occasione dei fatti summenzionati, intenzionalmente deteriorato due separazioni poste tra la discoteca __________ e lesercizio pubblico __________;
fatti avvenuti a __________ il 1 gennaio 2006;
reato previsto dallart. 144 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 6 febbraio 2006 n. DA 377/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 10 (dieci) giorni di detenzione cadauna [recte: di 10 (dieci), rispettivamente 15 (quindici) giorni] decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico del cantone Ticino il __________ 2003 e il __________ 2004 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300--.
4. Ordina la confisca di una lama e di un manico di coltello da cucina, sequestratigli dalla polizia l1 gennaio 2006 (art. 58 CPS).
5. Rinvia le parti civili: CIVI 1, CIVI 2, CIVI 3 e CIVI 4, al competente foro civile per il giudizio sulle loro eventuali ulteriori pretese di risarcimento (art. 267 CPP);
6. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 80 CPS, rispettivamente dallart. 41 cifra 4 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 22 febbraio 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 7 settembre 2006, al quale hanno partecipato limputato, assistito dal suo difensore, la parte civile CIVI 3 e linterprete, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e allaudizione dei testi;
sentita la parte civile CIVI 3, la quale non ha richieste da avanzare nei confronti dellimputato. Egli vorrebbe venire a conoscenza di chi sia la persona che gli ha danneggiato la giacca, provocandogli una piccola escoriazione alla spalla;
sentito il difensore, il quale postula, in via principale, il proscioglimento del suo assistito da tutti i capi di imputazione per assenza di prove e degli elementi oggetti e soggettivi dei reati in questione, e, in via subordinata, perché ha agito per legittima difesa. In via ancora più subordinata, egli chiede che la pena proposta venga sensibilmente ridotta e che non venga revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alle precedenti condanne. A suo avviso, nel caso specifico, sono infatti applicabili le attenuanti degli art. 66bis e 64 CPS, nonché quelle di cui allart. 66 CPS qualora fosse accertato un eccesso di legittima difesa;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di:
1.1. Lesioni semplici qualificate,
6. Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 10 giorni di detenzione decretate nei suoi confronti il __________ 2003, rispettivamente il __________ 2004 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
7. Deve essere ordinata la confisca e la distruzione di una lama e di un manico di coltello da cucina sequestratigli dalla Polizia l1 gennaio 2006?
8. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 33, 64, 66, 66bis, 123 cifra 1 e 2, 126 cpv. 1, 144 cpv. 1, 180 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
lesioni semplici qualificate, art. 123 cifra 2 cpv. 1 CPS,
per i fatti compiuti a __________ l1 gennaio 2006 nelle circostanze descritte al punto n. 1 del decreto di accusa n. DA 377/2006 del 6 febbraio 2006;
e lo prosciogliedallaccusa di:
1. minaccia, art. 180 CPS,
2. ripetute vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS,
3. danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,
per i fatti descritti ai punti nri. 2, 3 e 4 del suddetto decreto di accusa;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 963.60;
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 10 (dieci), rispettivamente di 15 (quindici), giorni di detenzione decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________ 2003 e il __________ 2004, ma ne prolunga il periodo di prova di 18 mesi per ciascuna di esse (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);
ordinala confisca della lama e del manico di coltello da cucina sequestratigli dalla Polizia l1 gennaio 2006 (art. 58 CPS);
prende attoche nel decreto daccusa le parti civili sono state rinviate al competente foro civile per il giudizio sulle loro eventuali pretese di risarcimento, e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 400.00 spese giudiziarie
fr. 263.60 testi
fr. 963.60 totale
Dispositiv
- CIVI 1
- CIVI 2
- CIVI 3
- CIVI 4 Incarto n.10.2006.94 DA 377/2006 Bellinzona 7 settembre 2006 Sentenza In nomedella Repubblica e CantoneTicino Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare ACCU 1, difeso da: DI 1 prevenuto colpevole di lesioni semplici qualificate, per avere, presso la discoteca __________, intenzionalmente colpito al collo il gerente __________ CIVI 1 con un coltello, cagionandogli in tal modo le lesioni di cui al certificato medico 1 gennaio 2006 dellOspedale Regionale di __________; fatti avvenuti a __________ il 1 gennaio 2006; reato previsto dallart. 123 cifra 1 e 2 CPS; minaccia, per avere, in occasione dei fatti di cui al punto 1, incusso spavento e timore ad CIVI 1, minacciandolo di fargliela pagare ; fatti avvenuti a __________ il 1 gennaio 2006; reato previsto dallart. 180 CPS; ripetute vie di fatto, per avere, in occasione dei fatti summenzionati, intenzionalmente colpito i due addetti alla sicurezza CIVI 2 e CIVI 3, senza tuttavia cagionare loro un significativo danno al corpo o alla salute; fatti avvenuti a __________ il 1 gennaio 2006; reato previsto dallart. 126 cpv. 1 CPS; danneggiamento, per avere, in occasione dei fatti summenzionati, intenzionalmente deteriorato due separazioni poste tra la discoteca __________ e lesercizio pubblico __________; fatti avvenuti a __________ il 1 gennaio 2006; reato previsto dallart. 144 cpv. 1 CPS; perseguito con decreto daccusa del 6 febbraio 2006 n. DA 377/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
- Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
- Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 10 (dieci) giorni di detenzione cadauna [recte: di 10 (dieci), rispettivamente 15 (quindici) giorni] decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico del cantone Ticino il __________ 2003 e il __________ 2004 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).
- Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300--.
- Ordina la confisca di una lama e di un manico di coltello da cucina, sequestratigli dalla polizia l1 gennaio 2006 (art. 58 CPS).
- Rinvia le parti civili: CIVI 1, CIVI 2, CIVI 3 e CIVI 4, al competente foro civile per il giudizio sulle loro eventuali ulteriori pretese di risarcimento (art. 267 CPP);
- La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 80 CPS, rispettivamente dallart. 41 cifra 4 CPS; vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 22 febbraio 2006 dal difensore; indetto il dibattimento 7 settembre 2006, al quale hanno partecipato limputato, assistito dal suo difensore, la parte civile CIVI 3 e linterprete, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa; accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e allaudizione dei testi; sentita la parte civile CIVI 3, la quale non ha richieste da avanzare nei confronti dellimputato. Egli vorrebbe venire a conoscenza di chi sia la persona che gli ha danneggiato la giacca, provocandogli una piccola escoriazione alla spalla; sentito il difensore, il quale postula, in via principale, il proscioglimento del suo assistito da tutti i capi di imputazione per assenza di prove e degli elementi oggetti e soggettivi dei reati in questione, e, in via subordinata, perché ha agito per legittima difesa. In via ancora più subordinata, egli chiede che la pena proposta venga sensibilmente ridotta e che non venga revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alle precedenti condanne. A suo avviso, nel caso specifico, sono infatti applicabili le attenuanti degli art. 66bis e 64 CPS, nonché quelle di cui allart. 66 CPS qualora fosse accertato un eccesso di legittima difesa; sentito da ultimo l'accusato; posti a giudizio i seguenti quesiti:
- Limputato è autore colpevole di: 1.1. Lesioni semplici qualificate,
- Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 10 giorni di detenzione decretate nei suoi confronti il __________ 2003, rispettivamente il __________ 2004 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
- Deve essere ordinata la confisca e la distruzione di una lama e di un manico di coltello da cucina sequestratigli dalla Polizia l1 gennaio 2006?
- A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio? letti ed esaminati gli atti; preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti gli art. 33, 64, 66, 66bis, 123 cifra 1 e 2, 126 cpv. 1, 144 cpv. 1, 180 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo ai quesiti posti; dichiaraACCU 1 autore colpevole di: lesioni semplici qualificate, art. 123 cifra 2 cpv. 1 CPS, per i fatti compiuti a __________ l1 gennaio 2006 nelle circostanze descritte al punto n. 1 del decreto di accusa n. DA 377/2006 del 6 febbraio 2006; e lo prosciogliedallaccusa di:
- minaccia, art. 180 CPS,
- ripetute vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS,
- danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS, per i fatti descritti ai punti nri. 2, 3 e 4 del suddetto decreto di accusa; condanna ACCU 1
- alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 963.60; ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS; non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 10 (dieci), rispettivamente di 15 (quindici), giorni di detenzione decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________ 2003 e il __________ 2004, ma ne prolunga il periodo di prova di 18 mesi per ciascuna di esse (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS); ordinala confisca della lama e del manico di coltello da cucina sequestratigli dalla Polizia l1 gennaio 2006 (art. 58 CPS); prende attoche nel decreto daccusa le parti civili sono state rinviate al competente foro civile per il giudizio sulle loro eventuali pretese di risarcimento, e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione; le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
1. CIVI 1
2. CIVI 2
3. CIVI 3
4. CIVI 4
Incarto n.10.2006.94
DA 377/2006
Bellinzona
7 settembre 2006
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di lesioni semplici qualificate,
per avere, presso la discoteca __________, intenzionalmente colpito al collo il gerente __________ CIVI 1 con un coltello, cagionandogli in tal modo le lesioni di cui al certificato medico 1 gennaio 2006 dellOspedale Regionale di __________;
fatti avvenuti a __________ il 1 gennaio 2006;
reato previsto dallart. 123 cifra 1 e 2 CPS;
minaccia,
per avere, in occasione dei fatti di cui al punto 1, incusso spavento e timore ad CIVI 1, minacciandolo di fargliela pagare ;
fatti avvenuti a __________ il 1 gennaio 2006;
reato previsto dallart. 180 CPS;
ripetute vie di fatto,
per avere, in occasione dei fatti summenzionati, intenzionalmente colpito i due addetti alla sicurezza CIVI 2 e CIVI 3, senza tuttavia cagionare loro un significativo danno al corpo o alla salute;
fatti avvenuti a __________ il 1 gennaio 2006;
reato previsto dallart. 126 cpv. 1 CPS;
danneggiamento,
per avere, in occasione dei fatti summenzionati, intenzionalmente deteriorato due separazioni poste tra la discoteca __________ e lesercizio pubblico __________;
fatti avvenuti a __________ il 1 gennaio 2006;
reato previsto dallart. 144 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 6 febbraio 2006 n. DA 377/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 10 (dieci) giorni di detenzione cadauna [recte: di 10 (dieci), rispettivamente 15 (quindici) giorni] decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico del cantone Ticino il __________ 2003 e il __________ 2004 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300--.
4. Ordina la confisca di una lama e di un manico di coltello da cucina, sequestratigli dalla polizia l1 gennaio 2006 (art. 58 CPS).
5. Rinvia le parti civili: CIVI 1, CIVI 2, CIVI 3 e CIVI 4, al competente foro civile per il giudizio sulle loro eventuali ulteriori pretese di risarcimento (art. 267 CPP);
6. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 80 CPS, rispettivamente dallart. 41 cifra 4 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 22 febbraio 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 7 settembre 2006, al quale hanno partecipato limputato, assistito dal suo difensore, la parte civile CIVI 3 e linterprete, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e allaudizione dei testi;
sentita la parte civile CIVI 3, la quale non ha richieste da avanzare nei confronti dellimputato. Egli vorrebbe venire a conoscenza di chi sia la persona che gli ha danneggiato la giacca, provocandogli una piccola escoriazione alla spalla;
sentito il difensore, il quale postula, in via principale, il proscioglimento del suo assistito da tutti i capi di imputazione per assenza di prove e degli elementi oggetti e soggettivi dei reati in questione, e, in via subordinata, perché ha agito per legittima difesa. In via ancora più subordinata, egli chiede che la pena proposta venga sensibilmente ridotta e che non venga revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alle precedenti condanne. A suo avviso, nel caso specifico, sono infatti applicabili le attenuanti degli art. 66bis e 64 CPS, nonché quelle di cui allart. 66 CPS qualora fosse accertato un eccesso di legittima difesa;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di:
1.1. Lesioni semplici qualificate,
6. Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 10 giorni di detenzione decretate nei suoi confronti il __________ 2003, rispettivamente il __________ 2004 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
7. Deve essere ordinata la confisca e la distruzione di una lama e di un manico di coltello da cucina sequestratigli dalla Polizia l1 gennaio 2006?
8. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 33, 64, 66, 66bis, 123 cifra 1 e 2, 126 cpv. 1, 144 cpv. 1, 180 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
lesioni semplici qualificate, art. 123 cifra 2 cpv. 1 CPS,
per i fatti compiuti a __________ l1 gennaio 2006 nelle circostanze descritte al punto n. 1 del decreto di accusa n. DA 377/2006 del 6 febbraio 2006;
e lo prosciogliedallaccusa di:
1. minaccia, art. 180 CPS,
2. ripetute vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS,
3. danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,
per i fatti descritti ai punti nri. 2, 3 e 4 del suddetto decreto di accusa;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 963.60;
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 10 (dieci), rispettivamente di 15 (quindici), giorni di detenzione decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________ 2003 e il __________ 2004, ma ne prolunga il periodo di prova di 18 mesi per ciascuna di esse (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);
ordinala confisca della lama e del manico di coltello da cucina sequestratigli dalla Polizia l1 gennaio 2006 (art. 58 CPS);
prende attoche nel decreto daccusa le parti civili sono state rinviate al competente foro civile per il giudizio sulle loro eventuali pretese di risarcimento, e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 400.00 spese giudiziarie
fr. 263.60 testi
fr. 963.60 totale