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10.2006.94

accoltellamento davanti ad una discoteca

Ticino · 2006-09-07 · Italiano TI
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 CIVI 1

E. 2 CIVI 2

E. 3 CIVI 3

E. 4 CIVI 4

Incarto n.10.2006.94

DA 377/2006

Bellinzona

E. 7 settembre 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         lesioni semplici qualificate,

per avere, presso la discoteca __________, intenzionalmente colpito al collo il gerente __________ CIVI 1 con un coltello, cagionandogli in tal modo le lesioni di cui al certificato medico 1 gennaio 2006 dell’Ospedale Regionale di __________;

fatti avvenuti a __________ il 1 gennaio 2006;

reato previsto dall’art. 123 cifra 1 e 2 CPS;

minaccia,

per avere, in occasione dei fatti di cui al punto 1, incusso spavento e timore ad CIVI 1, minacciandolo di “…fargliela pagare…”;

fatti avvenuti a __________ il 1 gennaio 2006;

reato previsto dall’art. 180 CPS;

ripetute vie di fatto,

per avere, in occasione dei fatti summenzionati, intenzionalmente colpito i due addetti alla sicurezza CIVI 2 e CIVI 3, senza tuttavia cagionare loro un significativo danno al corpo o alla salute;

fatti avvenuti a __________ il 1 gennaio 2006;

reato previsto dall’art. 126 cpv. 1 CPS;

danneggiamento,

per avere, in occasione dei fatti summenzionati, intenzionalmente deteriorato due separazioni poste tra la discoteca __________ e l’esercizio pubblico __________;

fatti avvenuti a __________ il 1 gennaio 2006;

reato previsto dall’art. 144 cpv. 1 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 6 febbraio 2006 n. DA 377/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.  Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 10 (dieci) giorni di detenzione cadauna [recte: di 10 (dieci), rispettivamente 15 (quindici) giorni] decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico del cantone Ticino il __________ 2003 e il __________ 2004 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300--.

4.  Ordina la confisca di una lama e di un manico di coltello da cucina, sequestratigli dalla polizia l’1 gennaio 2006 (art. 58 CPS).

5.  Rinvia le parti civili: CIVI 1, CIVI 2, CIVI 3 e CIVI 4, al competente foro civile per il giudizio sulle loro eventuali ulteriori pretese di risarcimento (art. 267 CPP);

6.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 22 febbraio 2006 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 7 settembre 2006, al quale hanno partecipato l’imputato, assistito dal suo difensore, la parte civile CIVI 3 e l’interprete, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all’audizione dei testi;

sentita                               la parte civile CIVI 3, la quale non ha richieste da avanzare nei confronti dell’imputato. Egli vorrebbe venire a conoscenza di chi sia la persona che gli ha danneggiato la giacca, provocandogli una piccola escoriazione alla spalla;

sentito                               il difensore, il quale postula, in via principale, il proscioglimento del suo assistito da tutti i capi di imputazione per assenza di prove e degli elementi oggetti e soggettivi dei reati in questione, e, in via subordinata, perché ha agito per legittima difesa. In via ancora più subordinata, egli chiede che la pena proposta venga sensibilmente ridotta e che non venga revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alle precedenti condanne. A suo avviso, nel caso specifico, sono infatti applicabili le attenuanti degli art. 66bis e 64 CPS, nonché quelle di cui all’art. 66 CPS qualora fosse accertato un eccesso di legittima difesa;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.    L’imputato è autore colpevole di:

1.1.  Lesioni semplici qualificate,

6.    Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 10 giorni di detenzione decretate nei suoi confronti il __________ 2003, rispettivamente il __________ 2004 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

7.    Deve essere ordinata la confisca e la distruzione di una lama e di un manico di coltello da cucina sequestratigli dalla Polizia l’1 gennaio 2006?

8.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 33, 64, 66, 66bis, 123 cifra 1 e 2, 126 cpv. 1, 144 cpv. 1, 180 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

lesioni semplici qualificate, art. 123 cifra 2 cpv. 1 CPS,

per i fatti compiuti a __________ l’1 gennaio 2006 nelle circostanze descritte al punto n. 1 del decreto di accusa n. DA 377/2006 del 6 febbraio 2006;

e lo prosciogliedall’accusa di:

1.  minaccia, art. 180 CPS,

2.  ripetute vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS,

3.  danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,

per i fatti descritti ai punti nri. 2, 3 e 4 del suddetto decreto di accusa;

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 963.60;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 10 (dieci), rispettivamente di 15 (quindici), giorni di detenzione decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________ 2003 e il __________ 2004, ma ne prolunga il periodo di prova di 18 mesi per ciascuna di esse (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);

ordinala confisca della lama e del manico di coltello da cucina sequestratigli dalla Polizia l’1 gennaio 2006 (art. 58 CPS);

prende attoche nel decreto d’accusa le parti civili sono state rinviate al competente foro civile per il giudizio sulle loro eventuali pretese di risarcimento, e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                       300.00       tassa di giustizia

fr.                       400.00       spese giudiziarie

fr.                       263.60       testi

fr.                      963.60       totale

Dispositiv
  1. CIVI 1
  2. CIVI 2
  3. CIVI 3
  4. CIVI 4 Incarto n.10.2006.94 DA 377/2006 Bellinzona 7 settembre 2006 Sentenza In nomedella Repubblica e CantoneTicino Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare ACCU 1, difeso da: DI 1 prevenuto colpevole di         lesioni semplici qualificate, per avere, presso la discoteca __________, intenzionalmente colpito al collo il gerente __________ CIVI 1 con un coltello, cagionandogli in tal modo le lesioni di cui al certificato medico 1 gennaio 2006 dell’Ospedale Regionale di __________; fatti avvenuti a __________ il 1 gennaio 2006; reato previsto dall’art. 123 cifra 1 e 2 CPS; minaccia, per avere, in occasione dei fatti di cui al punto 1, incusso spavento e timore ad CIVI 1, minacciandolo di “…fargliela pagare…”; fatti avvenuti a __________ il 1 gennaio 2006; reato previsto dall’art. 180 CPS; ripetute vie di fatto, per avere, in occasione dei fatti summenzionati, intenzionalmente colpito i due addetti alla sicurezza CIVI 2 e CIVI 3, senza tuttavia cagionare loro un significativo danno al corpo o alla salute; fatti avvenuti a __________ il 1 gennaio 2006; reato previsto dall’art. 126 cpv. 1 CPS; danneggiamento, per avere, in occasione dei fatti summenzionati, intenzionalmente deteriorato due separazioni poste tra la discoteca __________ e l’esercizio pubblico __________; fatti avvenuti a __________ il 1 gennaio 2006; reato previsto dall’art. 144 cpv. 1 CPS; perseguito                         con decreto d’accusa del 6 febbraio 2006 n. DA 377/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
  5. Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
  6. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 10 (dieci) giorni di detenzione cadauna [recte: di 10 (dieci), rispettivamente 15 (quindici) giorni] decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico del cantone Ticino il __________ 2003 e il __________ 2004 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).
  7. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300--.
  8. Ordina la confisca di una lama e di un manico di coltello da cucina, sequestratigli dalla polizia l’1 gennaio 2006 (art. 58 CPS).
  9. Rinvia le parti civili: CIVI 1, CIVI 2, CIVI 3 e CIVI 4, al competente foro civile per il giudizio sulle loro eventuali ulteriori pretese di risarcimento (art. 267 CPP);
  10. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS; vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 22 febbraio 2006 dal difensore; indetto                               il dibattimento 7 settembre 2006, al quale hanno partecipato l’imputato, assistito dal suo difensore, la parte civile CIVI 3 e l’interprete, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa; accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all’audizione dei testi; sentita                               la parte civile CIVI 3, la quale non ha richieste da avanzare nei confronti dell’imputato. Egli vorrebbe venire a conoscenza di chi sia la persona che gli ha danneggiato la giacca, provocandogli una piccola escoriazione alla spalla; sentito                               il difensore, il quale postula, in via principale, il proscioglimento del suo assistito da tutti i capi di imputazione per assenza di prove e degli elementi oggetti e soggettivi dei reati in questione, e, in via subordinata, perché ha agito per legittima difesa. In via ancora più subordinata, egli chiede che la pena proposta venga sensibilmente ridotta e che non venga revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alle precedenti condanne. A suo avviso, nel caso specifico, sono infatti applicabili le attenuanti degli art. 66bis e 64 CPS, nonché quelle di cui all’art. 66 CPS qualora fosse accertato un eccesso di legittima difesa; sentito                               da ultimo l'accusato; posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:
  11. L’imputato è autore colpevole di: 1.1.  Lesioni semplici qualificate,
  12. Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 10 giorni di detenzione decretate nei suoi confronti il __________ 2003, rispettivamente il __________ 2004 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
  13. Deve essere ordinata la confisca e la distruzione di una lama e di un manico di coltello da cucina sequestratigli dalla Polizia l’1 gennaio 2006?
  14. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio? letti ed esaminati                gli atti; preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti                                   gli art. 33, 64, 66, 66bis, 123 cifra 1 e 2, 126 cpv. 1, 144 cpv. 1, 180 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo                       ai quesiti posti; dichiaraACCU 1 autore colpevole di: lesioni semplici qualificate, art. 123 cifra 2 cpv. 1 CPS, per i fatti compiuti a __________ l’1 gennaio 2006 nelle circostanze descritte al punto n. 1 del decreto di accusa n. DA 377/2006 del 6 febbraio 2006; e lo prosciogliedall’accusa di:
  15. minaccia, art. 180 CPS,
  16. ripetute vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS,
  17. danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS, per i fatti descritti ai punti nri. 2, 3 e 4 del suddetto decreto di accusa; condanna                         ACCU 1
  18. alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
  19. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 963.60; ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS; non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 10 (dieci), rispettivamente di 15 (quindici), giorni di detenzione decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________ 2003 e il __________ 2004, ma ne prolunga il periodo di prova di 18 mesi per ciascuna di esse (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS); ordinala confisca della lama e del manico di coltello da cucina sequestratigli dalla Polizia l’1 gennaio 2006 (art. 58 CPS); prende attoche nel decreto d’accusa le parti civili sono state rinviate al competente foro civile per il giudizio sulle loro eventuali pretese di risarcimento, e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione; le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a:                                   Comando della Polizia cantonale,
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1. CIVI 1

2. CIVI 2

3. CIVI 3

4. CIVI 4

Incarto n.10.2006.94

DA 377/2006

Bellinzona

7 settembre 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         lesioni semplici qualificate,

per avere, presso la discoteca __________, intenzionalmente colpito al collo il gerente __________ CIVI 1 con un coltello, cagionandogli in tal modo le lesioni di cui al certificato medico 1 gennaio 2006 dell’Ospedale Regionale di __________;

fatti avvenuti a __________ il 1 gennaio 2006;

reato previsto dall’art. 123 cifra 1 e 2 CPS;

minaccia,

per avere, in occasione dei fatti di cui al punto 1, incusso spavento e timore ad CIVI 1, minacciandolo di “…fargliela pagare…”;

fatti avvenuti a __________ il 1 gennaio 2006;

reato previsto dall’art. 180 CPS;

ripetute vie di fatto,

per avere, in occasione dei fatti summenzionati, intenzionalmente colpito i due addetti alla sicurezza CIVI 2 e CIVI 3, senza tuttavia cagionare loro un significativo danno al corpo o alla salute;

fatti avvenuti a __________ il 1 gennaio 2006;

reato previsto dall’art. 126 cpv. 1 CPS;

danneggiamento,

per avere, in occasione dei fatti summenzionati, intenzionalmente deteriorato due separazioni poste tra la discoteca __________ e l’esercizio pubblico __________;

fatti avvenuti a __________ il 1 gennaio 2006;

reato previsto dall’art. 144 cpv. 1 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 6 febbraio 2006 n. DA 377/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.  Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 10 (dieci) giorni di detenzione cadauna [recte: di 10 (dieci), rispettivamente 15 (quindici) giorni] decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico del cantone Ticino il __________ 2003 e il __________ 2004 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300--.

4.  Ordina la confisca di una lama e di un manico di coltello da cucina, sequestratigli dalla polizia l’1 gennaio 2006 (art. 58 CPS).

5.  Rinvia le parti civili: CIVI 1, CIVI 2, CIVI 3 e CIVI 4, al competente foro civile per il giudizio sulle loro eventuali ulteriori pretese di risarcimento (art. 267 CPP);

6.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 22 febbraio 2006 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 7 settembre 2006, al quale hanno partecipato l’imputato, assistito dal suo difensore, la parte civile CIVI 3 e l’interprete, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all’audizione dei testi;

sentita                               la parte civile CIVI 3, la quale non ha richieste da avanzare nei confronti dell’imputato. Egli vorrebbe venire a conoscenza di chi sia la persona che gli ha danneggiato la giacca, provocandogli una piccola escoriazione alla spalla;

sentito                               il difensore, il quale postula, in via principale, il proscioglimento del suo assistito da tutti i capi di imputazione per assenza di prove e degli elementi oggetti e soggettivi dei reati in questione, e, in via subordinata, perché ha agito per legittima difesa. In via ancora più subordinata, egli chiede che la pena proposta venga sensibilmente ridotta e che non venga revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alle precedenti condanne. A suo avviso, nel caso specifico, sono infatti applicabili le attenuanti degli art. 66bis e 64 CPS, nonché quelle di cui all’art. 66 CPS qualora fosse accertato un eccesso di legittima difesa;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.    L’imputato è autore colpevole di:

1.1.  Lesioni semplici qualificate,

6.    Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 10 giorni di detenzione decretate nei suoi confronti il __________ 2003, rispettivamente il __________ 2004 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

7.    Deve essere ordinata la confisca e la distruzione di una lama e di un manico di coltello da cucina sequestratigli dalla Polizia l’1 gennaio 2006?

8.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 33, 64, 66, 66bis, 123 cifra 1 e 2, 126 cpv. 1, 144 cpv. 1, 180 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

lesioni semplici qualificate, art. 123 cifra 2 cpv. 1 CPS,

per i fatti compiuti a __________ l’1 gennaio 2006 nelle circostanze descritte al punto n. 1 del decreto di accusa n. DA 377/2006 del 6 febbraio 2006;

e lo prosciogliedall’accusa di:

1.  minaccia, art. 180 CPS,

2.  ripetute vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS,

3.  danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,

per i fatti descritti ai punti nri. 2, 3 e 4 del suddetto decreto di accusa;

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 963.60;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 10 (dieci), rispettivamente di 15 (quindici), giorni di detenzione decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________ 2003 e il __________ 2004, ma ne prolunga il periodo di prova di 18 mesi per ciascuna di esse (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);

ordinala confisca della lama e del manico di coltello da cucina sequestratigli dalla Polizia l’1 gennaio 2006 (art. 58 CPS);

prende attoche nel decreto d’accusa le parti civili sono state rinviate al competente foro civile per il giudizio sulle loro eventuali pretese di risarcimento, e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                       300.00       tassa di giustizia

fr.                       400.00       spese giudiziarie

fr.                       263.60       testi

fr.                      963.60       totale