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10.2006.84

viaggiare senza un valido titolo di trasporto sulla tratta ferroviaria Lugano-Paradiso

Ticino · 2006-07-19 · Italiano TI
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CIVI 1

Incarto n.10.2006.84

DA 645/2006

Bellinzona

19 luglio 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con la segretaria Petra Vanoni per giudicare

ACCU 1,

prevenuto colpevole di         contravvenzione alla Legge federale sul trasporto pubblico,

per avere, sapendo che le prestazioni erano concesse unicamente a pagamento, fraudolentemente ottenuto prestazioni di trasporto sul tratto Lugano-Paradiso, nella fattispecie ai danni di CIVI 1;

fatti avvenuti a Lugano il 20 ottobre 2005;

reato previsto dall’art. 51 cpv. 1 LTP, in relazione con l’art. 1 cpv. 1 OTP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 20 febbraio 2006 n. DA 645/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla multa di fr. 100.-- (cento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2.  Al versamento alla parte civile CIVI 1, dell'importo di fr. 120.--, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4.  La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

indetto                               il dibattimento 19 luglio 2006, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 31 maggio 2006, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  L’imputato è autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sul trasporto pubblico per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

4.  Può essere confermata e, se sì, in che misura, la condanna al risarcimento della parte civile contenuta nel decreto d’accusa?

5.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 51 cpv. 1 LTP; 1 cpv. 1 OTP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

contravvenzione alla Legge federale sul trasporto pubblico, art. 51 cpv. 1 LTP,

per i fatti compiuti a Lugano il 20 ottobre 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 645/2006 del 20 febbraio 2006;

condanna                         ACCU 1

1.  alla multa di fr. 100.-- (cento);

2.  al versamento alla parte civile, CIVI 1, dell’importo di fr. 120.-- a titolo di risarcimento (art. 266 CPP);

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;

disponeche la condanna non venga iscritta a casellario giudiziale;

assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

avverteil condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                     La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                  100.00            multa

fr.                  100.00            spese giudiziarie

fr.                  100.00            spese di inchiesta

fr.                  300.00            totale