Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CIVI 1
Incarto n.10.2006.84
DA 645/2006
Bellinzona
19 luglio 2006
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con la segretaria Petra Vanoni per giudicare
ACCU 1,
prevenuto colpevole di contravvenzione alla Legge federale sul trasporto pubblico,
per avere, sapendo che le prestazioni erano concesse unicamente a pagamento, fraudolentemente ottenuto prestazioni di trasporto sul tratto Lugano-Paradiso, nella fattispecie ai danni di CIVI 1;
fatti avvenuti a Lugano il 20 ottobre 2005;
reato previsto dallart. 51 cpv. 1 LTP, in relazione con lart. 1 cpv. 1 OTP;
perseguito con decreto daccusa del 20 febbraio 2006 n. DA 645/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 100.-- (cento), con lavvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al versamento alla parte civile CIVI 1, dell'importo di fr. 120.--, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
indetto il dibattimento 19 luglio 2006, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 31 maggio 2006, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sul trasporto pubblico per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
4. Può essere confermata e, se sì, in che misura, la condanna al risarcimento della parte civile contenuta nel decreto daccusa?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 51 cpv. 1 LTP; 1 cpv. 1 OTP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
contravvenzione alla Legge federale sul trasporto pubblico, art. 51 cpv. 1 LTP,
per i fatti compiuti a Lugano il 20 ottobre 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 645/2006 del 20 febbraio 2006;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 100.-- (cento);
2. al versamento alla parte civile, CIVI 1, dellimporto di fr. 120.-- a titolo di risarcimento (art. 266 CPP);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;
disponeche la condanna non venga iscritta a casellario giudiziale;
assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;
avverteil condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dellistruzione e dellarresto, Lugano.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 multa
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 100.00 spese di inchiesta
fr. 300.00 totale