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10.2006.76

appropriazione indebita di una banconota da fr. 1'000.-- da parte di impiegato postale; mancanza del presupposto dell'affidamento

Ticino · 2006-07-20 · Italiano TI
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CIVI 1

Incarto n.10.2006.76

DA 310/2006

Bellinzona

20 luglio 2006

Sentenza con motivazione

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1,

difesa da: DI 1

prevenuta colpevole di         appropriazione indebita aggravata,

per avere, a __________, in data 6 dicembre 2005, in qualità di impiegata de CIVI 1 addetta al front office, indebitamente impiegato, a profitto proprio, valori patrimoniali altrui, al fine di procacciarsi un indebito profitto;

e meglio, per essersi impossessata, a scopo di indebito profitto, di una banconota da fr. 1'000.--, da lei prelevata dallo sportello automatico AKT, dopo avere registrato, in urto con la verità, una falsa operazione di cambio moneta (4 rotoli di monete da fr. 5.--, di fatto mai consegnati da ipotetici clienti), come si evince dalla registrazione video agli atti;

fatti avvenuti a __________ il 6 dicembre 2005;

reato previsto dall’art. 138 cifra 2 CPS;

perseguita                         con decreto d’accusa del 27 gennaio 2006 n. DA 310/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena di 7 (sette) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  Al versamento alla parte civile CIVI 1, , dell'importo di fr. 1'000.--, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 7 febbraio 2006 dall’accusata;

indetto                               il dibattimento 20 luglio 2006, al quale hanno partecipato l’accusata, il suo difensore ed il rappresentante della parte civile, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito                               il rappresentante della parte civile, il quale chiede la conferma integrale del decreto d’accusa;

sentito                               il difensore, il quale postula il proscioglimento, in via principale in virtù del principio in dubio pro reo, in via subordinata in quanto i fatti descritti nel decreto d’accusa non sono costitutivi del reato di appropriazione indebita, poiché non vi è stato alcun affidamento dei valori patrimoniali. Sarebbe al limite ipotizzabile un altro tipo reato, che comunque non può venire preso in considerazione nell’ambito di questo processo, non essendo stato prospettato dall’accusa;

sentita                               da ultimo l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  L’imputata è autrice colpevole di appropriazione indebita aggravata per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

5.  Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese di risarcimento avanzate dalla parte civile il 14 dicembre 2005?

6.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

considerato                      in fatto ed in diritto:

1.     L’accusata, impiegata d’ufficio di formazione, è stata alle dipendenze de __________ in qualità di addetta alle operazioni di front office (sportello) dal 1992. Inizialmente presso l’ufficio postale di __________ ed in seguito, dal 2002, avendo chiesto ed ottenuto il trasferimento, presso quello di __________.

Il 19 dicembre 2005, a seguito dei fatti qui in esame, essendo venuto meno il rapporto di fiducia che il datore di lavoro nutriva nei suoi confronti, la signora ACCU 1 è stata sospesa dal servizio con effetto immediato, pur continuando a percepire il salario. In un secondo tempo, come prospettatole sin dall’inizio, è stato poi disdetto in maniera definitiva il contratto di lavoro (cfr. verbale d’audizione 19 dicembre 2005 redatto dal servizio inchieste de __________, AI n. 5).

Attualmente la signora è priva di occupazione ma sarebbe a suo dire in attesa di iniziare a breve termine una nuova attività nel ramo della vendita porta a porta.

Per quanto concerne la sua situazione personale, la prevenuta è nubile, vive da sola e non ha figli. Non ha precedenti penali.

2.     Il 6 dicembre 2005, al momento della verifica di cassa dello sportello B, cassa n. 2 dell’ufficio postale di __________ è stato riscontrato un ammanco di fr. 1'000.--.

Il giorno seguente un responsabile della struttura ha dato avvio ad una prima analisi delle registrazioni, mirata soprattutto all’esame delle transazioni concernenti importi di fr. 1'000.-- e di fr. 500.--. Ne è emerso che dal punto di vista contabile tutte le operazioni di cassa erano state eseguite in maniera corretta. Di riflesso si è reso necessario un’ulteriore approfondimento consistente in un minuzioso controllo nel dettaglio delle operazioni registrate. In questo modo l’inquirente della ditta ha avuto occasione di posare gli occhi su un evento anomalo: il cambiamento di sportello effettuato dalla signora ACCU 1, passata per un breve tempo, dalle ore 13:15 circa alle ore 13:24, e senza motivo apparente dalla postazione assegnatale per la giornata, la n. 3 (sportello C), a quella n. 2 (sportello B).

Ad accrescere le perplessità si è aggiunta la constatazione che con il suo temporaneo trasferimento, ella si è venuta a trovare in una posizione più indisturbata rispetto a quella di base, ritenuto che sia la postazione alla sua destra che quella alla sua sinistra erano libere.

In questi pochi minuti l’imputata ha svolto 7 operazioni. Tra di esse ve ne era solo una che potenzialmente avrebbe potuto essere all’origine dell’ammanco dei fr. 1'000.--: quella effettuata alle ore 13:18 relativa al cambio di 4 rotoli di pezzi da fr. 5.-- (per complessivi fr. 250.-- l’uno) con una banconota da fr. 1'000.--.

Interpellata in merito, la signora ACCU 1 ha confermato ai suoi superiori di aver svolto la transazione in questione.

Dai successivi accertamenti effettuati da __________, non sono scaturiti elementi che permettessero di confermare questa versione dei fatti. Anzi. In nessuna delle casse in ufficio sono stati rinvenuti rotoli recanti la data 6 dicembre 2005, fatto inconsueto, considerato che vi è l’obbligo di timbrare ogni rotolo di denaro quando viene consegnato in posta. D’altro canto nessuna cassa ha segnalato uno scambio di rotoli con quella in cui è stato individuato l’ammanco.

3.     Le immagini riprese dalla telecamera fissa puntata costantemente sugli sportelli in questione, si evince chiaramente che l’accusata ha prelevato dalla cassa automatica AKT (Twin Safe) dello sportello B una banconota da fr. 1'000.--. Non si riesce per conto a determinare dove questo denaro sia finito: il fotogramma delle ore 13:18:14 ritrae la signora ACCU 1 nell’atto di prendere i fr. 1'000.-- dalla fessura che si è aperta nel distributore blindato di cartemonete a seguito della registrazione fatta dalla dipendente a computer, mentre quello delle 13:18:16 non fornisce alcun elemento utile a comprendere dove sia stato messo il denaro.

In nessuna delle riprese si vedono i rotoli di fr. 5.--, così come appare evidente che l’operazione di prelievo del denaro non è legata ad alcuna richiesta dell’utente di fronte all’imputata in quel momento, essendo la stessa stata ignorata sino a conclusione della manipolazione (cfr. CD ROM agli atti, nonché fotogrammi allegati al rapporto d’inchiesta).

4.     Dopo attenta ponderazione delle risultanze dell’inchiesta interna effettuata dal suo servizio di sicurezza, la parte civile è giunta alla conclusione che la dipendente qui a giudizio abbia simulato un’operazione fittizia, “creando ad arte un ipotetico cliente nel sistema informatico” ed ottenendo in questo modo dall’apparecchio una banconota da fr. 1'000.--, della quale si sarebbe poi indebitamente appropriala (cfr. verbale d’interrogatorio __________, pag. 2). Di conseguenza, il 14 dicembre 2005 __________ ha inoltrato la denuncia penale nei confronti della signora ACCU 1 per il titolo di appropriazione indebita, falsità in atti ed ogni altro reato ipotizzabile, che ha dato avvio alla presente procedura.

In data 27 gennaio 2006 il Procuratore pubblico ha emanato il decreto d’accusa in oggetto, con il quale ha postulato la condanna della prevenuta a 7 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni per appropriazione indebita aggravata, nonché al versamento alla parte civile dell’importo di fr. 1'000.-- a titolo di risarcimento.

Il 7 febbraio 2006 l’accusata ha interposto formale opposizione.

5.     La versione dei fatti fornita dall’imputata ha subito una qualche modifica nel corso della procedura.

In effetti, inizialmente, come visto, ella ha dichiarato di aver prelevato la banconota per darla ad un cliente che le aveva consegnato quattro rotoli di monete da fr. 5.-- per un totale proprio di fr. 1'000.-- (cfr. suo verbale d’interrogatorio 16 dicembre 2005, pag. 3). In seguito, messa alle strette, ha ammesso di avere dei dubbi sull’effettiva esistenza dei 4 rotoli e di non sapere assolutamente dove siano finiti i fr. 1'000.-- prelevati dalla cassa Twin Safe.

In occasione della sua audizione di fronte ai colleghi de CIVI 1 del 19 dicembre 2005, ha avanzato l’ipotesi d’aver effettuato un cambio fittizio o d’essere entrata per errore nella maschera del cambio denaro che compare sullo schermo del computer (cfr. AI n. 5, pag. 5 del verbale 19 dicembre 2005).

Pur ammettendo di aver prelevato la banconota in questione dalla cassa AKT, la signora ACCU 1 ha negato recisamente di essersene appropriata, sostenendo di non avere idea di dove possa averla messa o a chi l’abbia eventualmente consegnata.

6.     Giusta l’art. 138 cifra 1 CPS è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, cpv. 1, o indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli, cpv. 2.

Sussiste appropriazione indebita aggravata ed il colpevole è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione, allorquando egli ha commesso il fatto in qualità di membro di un’autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o nell’esercizio di una professione, di un’industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l’autorizzazione da un’autorità, art. 138 cifra 2 CPS.

Elementi oggettivi costitutivi del reato sono quindi l’esistenza di una cosa mobile o un valore patrimoniale appartenenti a terzi, l’affidamento degli stessi all’autore, nonché l’appropriazione, rispettivamente il loro impiego a proprio profitto.

Dal profilo soggettivo l'autore deve agire intenzionalmente, laddove la sua consapevolezza deve essere riferita a tutti gli elementi costitutivi del reato (cfr. Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, pag. 230, n. 24; DTF 118 IV 34, consid. 2a).

7.     Una cosa o un valore patrimoniale si ritiene affidato, se l’agente li ha ricevuti con l’obbligo di farne un determinato uso nell’interesse altrui, in modo particolare con l’impegno di custodirli, amministrarli o consegnarli (cfr. Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, Basilea 2003, art. 138, n. 36 e ivi citata giurisprudenza).

Un tale obbligo si può fondare su un accordo esplicito o tacito (cfr. DTF 120 IV 117, 119).

L’affidamento ai sensi dell’articolo di legge in oggetto comporta quindi tre elementi ben definiti:

-anzitutto l’autore deve aver ricevuto la cosa o il valore patrimoniale in modo tale da poterne disporre;

-in secondo luogo il possesso, rispettivamente potere dell’autore di disporre del bene esclude quello dell’avente diritto;

-infine il trasferimento del possesso, rispettivamente potere di disporre del bene dall’avente diritto all’autore del reato è fondato su un obbligo di restituzione al primo, rispettivamente di consegna dello stesso in suo nome a terze persone (cfr. Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, op. cit., art. 138,

n. 42).

La concessione del semplice accesso ad una cosa, ad esempio attraverso la consegna di una chiave, non è assimilabile ad un affidamento (cfr. Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, op. cit., art. 138, n. 74; ad es. DTF 80 IV 151, 153, chiave di un deposito; OGer ZH, 29 agosto 1955, ZR 1956, nr. 33, chiave di una cassaforte).

Inoltre, secondo la dottrina dominante, affinché si possa parlare di bene affidato, è necessario che l’avente diritto abbia ceduto in maniera completa il possesso sullo stesso e non possa più disporne. Di conseguenza il mero co-possesso dell’autore unitamente all’avente diritto non è sufficiente: in simili situazioni il reo, appropriandosi della cosa, priva del possesso il legittimo proprietario e commette un furto.

Il Tribunale federale, per contro, ha ammesso la possibilità di condanna ai sensi dell’art. 138 CPS della persona che si impossessa di un bene che possiede congiuntamente al proprietario, se il suo diritto sulla stessa è di pari livello di quello di quest’ultimo; se invece vi è subordinato, entra in linea di considerazione il furto (cosiddetta Schwerpunkttheorie).

8.     Di norma la giurisprudenza considera che il contenuto della cassa dell’ufficio postale sia affidato esclusivamente all’impiegato che vi ha accesso (cfr. OGer TG, 10 novembre 1986, RB-TG 1986, n. 23, citato in Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, op. cit., art. 138, n. 77).

Il caso che ci occupa presenta degli elementi specifici che impongono una valutazione giuridica differente. In effetti non si può concludere che la banconota da fr. 1'000.-- scomparsa sia stata affidata alla dipendente. Essa si trovava in effetti all’interno di un distributore computerizzato e blindato, che dispensa la moneta solo su preciso comando impartito dall’ordinatore, nel quale prima deve essere inserita la causale della richiesta.

In altre parole, l’accusata non aveva libero accesso al contenuto della Twin Safe (AKT), diversamente da quanto avveniva per la moneta metallica, ma poteva ottenere le banconote che le occorrevano solo dopo aver registrato a computer gli estremi dell’operazione e dunque dato una chiara giustificazione dei motivi per i quali necessitava del denaro.

Prova ne è che non le è bastato schiacciare un semplice tasto per far aprire la cassaforte automatica e far emettere i fr. 1'000.--, ma ha dovuto creare un’operazione fittizia con un cliente immaginario.

Ad escludere un affidamento all’imputata del denaro sottratto si aggiunge poi il fatto che ella non ha eseguito l’operazione allo sportello assegnatole, ma si è spostata su quello vicino - servito da un’altra macchina Twin Safe - dal quale di principio non avrebbe dovuto operare (tant’è che è stata la sua collega a fare la verifica della cassa della postazione B, cfr. verbale di interrogatorio 15 dicembre 2005 di __________, pag. 1).

Non sussistendo affidamento, manca uno dei presupposti oggettivi principali per poter giungere ad una condanna per il reato di appropriazione indebita ai sensi dell’art. 138 CPS. Ciò è sufficiente a far cadere l’accusa nei confronti della signora ACCU 1. Di riflesso appare superfluo un esame degli ulteriori elementi costitutivi del reato, compresi quello dell’effettiva appropriazione da parte della prevenuta - che ha sostenuto d’aver probabilmente commesso un errore e di non sapere dove sia finita la banconota, ma ha sempre negato di averla tenuta per sé o consegnata coscientemente ad altri - e gli aspetti soggettivi.

Essendo indubbio, anche perché ammesso, che l’imputata abbia prelevato i soldi e che, per poterlo fare, abbia inserito dati non corrispondenti alla realtà nel computer, entrerebbero in considerazione altre fattispecie penali, in primo luogo quello di abuso di impianto per l’elaborazione dati (Computerbetrug, art. 147 CPS). Una valutazione dell’adempimento di questi reati non può trovare però spazio in questa procedura, non essendo stati adempiti i presupposti previsti dall’art. 250 CPP.

9.     In conclusione, stante quanto precede, deve essere decretato il proscioglimento dell’imputata dall’accusa di appropriazione indebita aggravata.

Di conseguenza, gli oneri della procedura vanno addebitati allo Stato.

visti                                   gli art. 138 cifra 2 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’accusa di:

appropriazione indebita aggravata, art. 138 cifra 2 CPS,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 310/2006 del 27 gennaio 2006;

caricala tassa e le spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                                 Il segretario: