Volltext (verifizierbarer Originaltext)
LESA 1
Incarto n.10.2006.66
DA 263/2006
Bellinzona
30 maggio 2006
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1,
prevenuto colpevole di diffamazione,
per avere, a __________ nel corso del mese di luglio 2005, mediante scritti apposti sulla parete in legno di un carrozzone di sua proprietà adibito a deposito reso sospetto LESA 1 di condotta disonorevole in particolare per averlo indicato quale pedofilo;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 173 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 26 gennaio 2006 n. DA 263/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con lavvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se limputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 9 febbraio 2006 dallaccusato;
indetto il dibattimento 30 maggio 2006, al quale hanno partecipato limputato e la parte civile, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed allesame della parte civile;
sentita la parte civile, la quale chiede la conferma integrale del decreto daccusa;
sentito da ultimo l'accusato, il quale chiede il proscioglimento, in quanto non ha diffamato nessuno;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di diffamazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 173 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di
diffamazione, art. 173 CPS,
per i fatti compiuti a __________ nel corso del mese di luglio 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 263/2006 del 26 gennaio 2006;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);
assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.300.00multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 550.00 totale