Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CIVI 1
Incarto n.10.2006.63
DA 171/2006
Bellinzona
30 maggio 2006
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1,
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di danneggiamento,
per avere, a __________, il 3 settembre 2005, gettandolo a terra sul prato della sua proprietà ove il conducente __________ __________ lo aveva posteggiato, intenzionalmente danneggiato il motoveicolo marca Husquarna SM 125 targato __________ di proprietà di CIVI 1 provocandogli danni al manubrio, ai paramani ed al polmone del tubo di scarico;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 144 cpv. 1 CPS;
perseguita con decreto daccusa del 23 gennaio 2006 n. DA 171/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con lavvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al versamento alla parte civile CIVI 1, __________, dell'importo di fr. 1'070.--, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se limputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 25 gennaio 2006 dallaccusata;
indetto il dibattimento 30 maggio 2006, al quale hanno partecipato laccusata, assistita dal suo legale, e la parte civile, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata ed allesame della parte civile;
sentita la parte civile, la quale chiede la condanna dellimputata ed il risarcimento integrale del danno;
sentito il difensore, il quale in via principale chiede il proscioglimento, poiché fanno difetto gli elementi oggettivi e soggettivi del reato e non è provato il danno. In via subordinata egli postula che la sua assistita venga prosciolta, per aver agito per legittima difesa ai sensi dellart. 33 CPS, rispettivamente in stato di necessità ex art. 34 cpv. 2 CPS. Per quanto concerne la richiesta di risarcimento, egli chiede, in via principale, la reiezione della stessa, e, in via subordinata, il rinvio al competente foro civile. Egli chiede infine lassegnazione di unequa indennità a titolo di ripetibili;
sentiti in replica la parte civile e in duplica il difensore;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputata è autrice colpevole di danneggiamento per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio, nonché riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 33, 34, 144 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autrice colpevole di
danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,
per i fatti compiuti a __________ (__________) il 3 settembre 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 171/2006 del 23 gennaio 2006;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 200.-- (duecento);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);
assegnaalla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
rinviala parte civile al competente foro civile per le sue pretese di corrispondente natura (art. 267 cpv. 1 CPP);
respingela richiesta di riconoscimento di ripetibili avanzata dalla condannata;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.200.00multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 450.00 totale