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10.2006.614

sentenza emessa in contumacia diviene definitivamente valida a seguito di nuova contumacia

Ticino · 2007-02-13 · Italiano TI
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CIVI 1

Incarto n.10.2006.614

DA 1329/2006

Bellinzona

13 febbraio 2007

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con il segretario Flavio Biaggi per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di 1.    furto,

per avere, fra il 20 e il 21 giugno 2005 a __________ per procacciarsi un indebito profitto, dopo aver forzato l’apparecchio elettronico di un gioco delle freccette, ai danni del CIVI 1 impadronendosi denaro contante per un importo dichiarato dalla parte lesa di ca. CHF 400.-, sottratto al fine di appropriarsene con cose mobili altrui;

reato previsto dall’art. 139 cifra 1 CP;

2.     danneggiamento,

per avere, nelle circostanze di cui sopra sub. 1, intenzionalmente forzato l’apparecchio elettronico di un gioco delle freccette servendosi di un cacciavite, provocando in tal modo dei danni per un importo imprecisato;

reato previsto dall’art. 144 cpv. 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 3 aprile 2006 n. 1329/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.       Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione.

2.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 200.00.

3.       Rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro civile per il giudizio sulle pretese di risarcimento.

4.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 13 aprile 2006;

richiamata                         la sentenza di condanna emessa in data 24 ottobre 2006 in via contumaciale dal Presidente della Pretura penale;

vista                                  la richiesta 22 novembre 2006 dell’accusato di essere citato per un nuovo dibattimento;

proceduto                          ai sensi dell’art. 277 cpv. 3 e 4 CPP;

indetto                               il pubblico dibattimento in data 13 febbraio 2007, al quale l’accusato benché regolarmente citato con raccomandata 16 gennaio 2007, non è comparso né ha addotto motivo alcuno per la sua assenza, mentre il Procuratore pubblico con lettera 22 gennaio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

in applicazione                   dell’art. 277 cpv. 5 CPP;

dichiaradefinitivamente validala sentenza 24 ottobre 2006 (inc. 10.2006.181) del Presidente della Pretura penale;

assegnaal condannato le tasse e le spese del presente giudizio per complessivi fr. 100.—  (cento);

avverteil condannato del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso contro la dichiarazione di contumacia alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici dell’istruzione e dell’arresto, Lugano,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                         50.--         tassa di giustizia

fr.                         50.--         spese giudiziarie

fr.                           -.--         testi

fr.                      100.--totale