Volltext (verifizierbarer Originaltext)
LESA 1
Incarto n.10.2006.600
DA 4650/2006
Bellinzona
10 settembre 2007
Sentenza con motivazione
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di ingiuria,
per avere offeso lonore di LESA 1 apostrofandolo con vari epiteti tra i quali coglione;
fatti avvenuti a __________, il 2 settembre 2005;
reato previsto dallart. 177 CPS;
perseguito con decreto daccusa dell11 dicembre 2006 n. 4650/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con lavvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se limputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 14 dicembre 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 10 settembre 2007, al quale hanno partecipato laccusato, assistito dal suo difensore, e la parte lesa in qualità di teste, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dellaccusato, data lettura del decreto daccusa, esteso il decreto daccusa ad ulteriori tre epiteti ingiuriosi, proceduto allinterrogatorio dellaccusato e allaudizione del teste;
sentito il difensore, il quale, evidenziando come vi sia stata una chiara provocazione della parte lesa, la quale ha abusato dei suoi poteri e ha violato il domicilio dellimputato, chiede il proscioglimento del proprio assistito. In via subordinata, egli chiede di mandare esente da pena limputato ai sensi dellart. 177 cpv. 2 CPS e, in via ancora più subordinata, una riduzione della pena;
sentito da ultimo laccusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto daccusa in questione, inclusi quelli aggiunti in data odierna?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1. La sera del 2 settembre 2005, verso le ore 21.45, un Municipale di __________ ha avvertito telefonicamente lagente della polizia comunale LESA 1, che presso lincrocio tra via __________ e Via __________ era in corso una disputa fra i numerosi giovani presenti ed unautomobilista residente nel Comune.
Lagente della polizia comunale, che non era in servizio, si è immediatamente recato in loco in abiti civili. In seguito sono giunte sul posto anche due pattuglie della polizia cantonale, che hanno provveduto a gestire la faccenda ed a riportare la situazione sotto controllo.
Mentre parlava con i ragazzi, lagente LESA 1 ha notato che uno dei figli gemelli del signor ACCU 1 stava sorbendo una bevanda superalcolica. Egli è pertanto intervenuto sequestrandogli la bottiglia e rimproverandolo per aver consumato una bevanda superalcolica. Egli, dopo aver invano chiesto al ragazzo di fornirgli il numero di telefono dei suoi genitori, onde informarli dellaccaduto, ha deciso di recarsi direttamente al loro domicilio, dove è giunto alle ore 22.15 circa.
Lagente LESA 1, come da lui precisato al dibattimento nel corso della sua audizione testimoniale, dopo aver bussato alla porta dei coniugi __________, è penetrato nellatrio non appena ha sentito che dallinterno qualcuno ha chiesto chi fosse sulluscio. In occasione del proprio interrogatorio dell8 novembre 2005 egli aveva invece riferito dessere entrato in casa soltanto dopo che la moglie gli aveva aperto la porta (cfr. suo verbale dinterrogatorio 8 novembre 2005).
Rimanendo nel piccolo corridoio egli ha spiegato alla moglie dellaccusato, nonché madre dei gemelli, la ragione della sua visita. Il marito, che stava sonnecchiando sul divano davanti alla televisione, si è alzato e, a detta dellagente di polizia, lo avrebbe aggredito verbalmente, insultandolo pesantemente ed intimandogli di uscire dalla sua proprietà.
La madre, in preda allagitazione e allansia per i figli, ha accompagnato lagente nella zona in cui sostavano i ragazzi e, dopo aver individuato il figlio __________, lo ha rimproverato, rifilandogli altresì una sberla.
In questo frangente è sopraggiunto anche il signor ACCU 1, il quale, come da lui riconosciuto a più riprese ha insultato lagente della polizia comunale davanti a tutte le persone presenti con vari epiteti.
2. A seguito di questi episodi, il Comune di __________ e lagente della polizia comunale ACCU 1, in data 7 settembre 2005, hanno sporto denuncia penale nei confronti del signor ACCU 1 per i reati di ingiuria e di diffamazione.
In occasione dellinterrogatorio, svoltosi l8 novembre 2005, i coniugi ACCU 1 e __________ hanno formalizzato la denuncia contro il signor LESA 1 per i reati di violazione di domicilio e abuso di autorità, da loro sottoscritta il 6 novembre 2005.
3. In base alle risultanze dellinchiesta di polizia giudiziaria, il Sostituto Procuratore pubblico AINQ 1 ha emanato l11 dicembre 2006 il decreto daccusa in esame, ritenendo il signor ACCU 1 autore colpevole di ingiuria.
Con scritto di data 14 dicembre 2006, limputato ha inoltrato opposizione al citato decreto daccusa.
La procedura conseguente alla denuncia sporta dallimputato nei confronti dellagente della polizia comunale di __________ per violazione di domicilio e abuso di autorità si è per contro conclusa il 16 novembre 2006 con un decreto di non luogo a procedere (cfr. AI 3, confermato al dibattimento dallimputato).
4. Per lart. 177 cpv. 1 CPS, in vigore al momento dei fatti, chiunque offende con parole, scritti, gesti o vie di fatto lonore di una persona, è punito, a querela di parte, con la detenzione fino a tre mesi o con la multa.
Nella versione attuale, in vigore dall1 gennaio 2007, il reato è punibile con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere.
Oggetto della protezione di cui alla citata norma, come per gli articoli relativi alla diffamazione (art. 173 CPS) ed alla calunnia (art. 174 CPS) è lonore di una persona. Il bene protetto è il sentimento soggettivo che un individuo ha della propria reputazione e dignità, vale a dire di essere persona meritevole di rispetto e di comportarsi come lo impone la convenienza (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, Berna 2002, n. 2 e segg. ad art. 177, pag. 580 e segg.).
Dal profilo soggettivo linfrazione deve essere commessa intenzionalmente. Lintenzione deve concernere tutti gli elementi costitutivi del reato. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit. n. 24 ad art. 177, pag. 583).
5. Il decreto daccusa ritiene limputato autore colpevole di ingiuria per aver apostrofato il signor LESA 1 con vari epiteti tra i quali coglione.
In avvio del dibattimento questo giudice, fondandosi su quanto riportato nella denuncia penale sottoscritta il 6 novembre 2005 dallaccusato e da sua moglie (cfr. denuncia 6 novembre 2005, allegata allAI 2), ha esteso, ai sensi dellart. 250 CPP, il decreto daccusa anche agli epiteti imbecille, cretino, deficiente.
Laccusato ha sin da subito ammesso daver insultato lagente di polizia comunale una volta giunto nel luogo in cui il figlio è stato sorpreso con la bevanda alcolica (cfr. lettera 5 settembre 2005 al Municipio di __________, pag. 2, allegata allAI n. 1). Come visto, i termini proferiti sono stati da lui chiaramente indicati nellesposto che ha consegnato agli agenti di polizia l8 novembre 2005 (cfr. denuncia 6 novembre 2005, allegata allAI 2).
Lepiteto coglione risulta per contro unicamente dalla denuncia penale sporta dal Comune di __________ e dalla parte lesa (cfr. AI 1).
In occasione del suo interrogatorio di fronte agli agenti di polizia limputato ha genericamente confermato daver insultato il signor LESA 1, rimandando al proprio scritto del 5 settembre al Municipio di __________ (cfr. suo verbale di interrogatorio 8 novembre 2005, pag. 2), mentre al dibattimento ha dichiarato che è possibile che abbia anche proferito lepiteto coglione.
Il carattere ingiurioso dei termini coglione, imbecille, cretino e deficiente è manifesto ed adempie incontestabilmente i requisiti previsti dallart. 177 CPS. In effetti si tratta di epiteti il cui valore infamante è unanimemente riconosciuto.
Nemmeno dal punto di vista dellintenzionalità sorgono particolari dubbi, in quanto laccusato ha pacificamente ammesso di aver ingiuriato lagente della polizia comunale a seguito del comportamento irrispettoso, sproporzionato e abusivo che, a suo dire, questultimo avrebbe tenuto nei suoi confronti.
6. Giusta lart. 177 cpv. 2 CPS, se lingiuria è stata provocata direttamente dallingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole.
Innanzitutto va rilevato che lart. 177 cpv. 2 CPS non prevede un obbligo per il magistrato, ma ne sancisce unicamente la facoltà (DTF 109 IV 39). Secondo il principio della proporzionalità, la provocazione e la ritorsione possono anche semplicemente condurre ad una diminuzione della pena (Riklin, op. cit., n. 14 e seg. ad art. 177, pag. 833).
Inoltre, secondo dottrina e giurisprudenza, è necessario che il colpevole abbia reagito immediatamente (Riklin in: Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, Basilea 2003, n. 17 ad art. 177, pag. 834 e riferimenti ivi citati).
Nel caso specifico non vi sono le condizioni per permettere allaccusato di beneficiare dellesenzione della pena. In effetti, quandanche si volesse considerare sconveniente lintrusione, senza preventivo consenso, da parte dellagente della polizia comunale allinterno del domicilio delle parti civili, la reazione ingiuriosa dellaccusato (quantomeno quella da lui ammessa e qui in esame) non è avvenuta immediatamente, bensì soltanto in un secondo tempo allorquando è giunto nel luogo in cui suo figlio era stato sorpreso a bere.
La reazione dellimputato non sarebbe in ogni caso giustificabile, in quanto i vari epiteti ingiuriosi sono stati proferiti allindirizzo di un pubblico ufficiale, che, nonostante non fosse in servizio, stava svolgendo un compito rientrante nelle sue mansioni e, quale ulteriore aggravante, davanti a diverse persone perlopiù minorenni, ai quali non ha certamente impartito una lezione di civilità.
7. Il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale del 13 dicembre 2002 concernente la revisione della parte generale del CPS che ha rivoluzionato il sistema delle sanzioni. Il giudice chiamato a giudicare, come in concreto, un reato commesso prima dellentrata in vigore della citata revisione, è tenuto ad applicare il diritto più favorevole al condannato secondo il principio dellalex mitior(art. 2 cpv. 2 CPS).
Il nuovo diritto prevede che di norma non possono essere comminate pene detentive inferiori a sei mesi (art. 40 CPS). Ai sensi, dellart. 41 cpv. 1 CPS, il giudice può pronunciare una pena detentiva inferiore a sei mesi, da scontare, soltanto se non sono adempite le condizioni per la sospensione condizionale (art. 42 CPS) e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti.
Le pene detentive inferiori a sei mesi sono state sostituite dalla pena pecuniaria che si esprime in aliquote giornaliere (un massimo di fr. 3000.-- per aliquota) fissate dal giudice in considerazione della situazione personale ed economica dellautore al momento della pronuncia della sentenza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale (art. 34 cpv. 2 CPS).
Nel caso di specie, a mente di questo giudice, il diritto previgente che offre la possibilità di infliggere anche solo la multa deve essere considerato più favorevole allaccusato rispetto alla normativa attualmente in vigore, per la quale la sanzione sarebbe una pena pecuniaria, ancorché sospesa.
8. Giusta lart. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dellautore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché delleffetto che la stessa avrà sulla sua vita.
La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico violato, secondo la reprensibilità delloffesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare lesposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.
Nel caso concreto, alla luce dello svolgimento degli eventi evocato sopra, in particolare dellintromissione della parte lesa nellabitazione delle parti civili, senza aver preventivamente atteso il loro consenso, appare giustificato ridurre la multa proposta dal Sostituto Procuratore pubblico a fr. 150.--.
9. La tassa e le spese di giustizia sono poste a carico dellimputato (art. 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 177 vCPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
ingiuria, art. 177 cpv. 1 vCPS,
per avere, a __________ il 2 settembre 2005, offeso lonore di LESA 1 apostrofandolo con gli epiteti imbecille, cretino, deficienteecoglione;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 150.-- (centocinquanta);
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CPS);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dellistruzione e dellarresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.150.00multa
fr. 550.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr.850.00totale