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10.2006.60

furto di un telefono cellulare

Ticino · 2006-06-13 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 139 cifra 1 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 30 gennaio 2006 n. DA 264/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 7 febbraio 2006 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 13 giugno 2006, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               da l'accusato, il quale chiede il proscioglimento dichiarando che non ha mai rubato nulla in vita sua;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  L’imputato è autore colpevole di furto per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

5.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 139 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

furto, art. 139 cifra 1 CPS,

per i fatti compiuti a __________ il 15 dicembre 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 264/2006 del 30 gennaio 2006;

condanna                         ACCU 1

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 autore colpevole di:

furto, art. 139 cifra 1 CPS,

per i fatti compiuti a __________ il 15 dicembre 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 264/2006 del 30 gennaio 2006;

condanna                         ACCU

Dispositiv
  1. alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--; ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS; le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a:                                   Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

CIVI 1

Incarto n.10.2006.60

DA 264/2006

Bellinzona

13 giugno 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1,

prevenuto colpevole di         furto,

per avere, a __________ il 15 dicembre 2995, al fine di procacciarsi un indebito profitto e di appropriarsene, ai danni di CIVI 1 sottratto un telefono cellulare marca Nokia di un valore dichiarato dalla parte lesa di fr. 550.--;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 139 cifra 1 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 30 gennaio 2006 n. DA 264/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 7 febbraio 2006 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 13 giugno 2006, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               da l'accusato, il quale chiede il proscioglimento dichiarando che non ha mai rubato nulla in vita sua;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  L’imputato è autore colpevole di furto per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

5.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 139 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

furto, art. 139 cifra 1 CPS,

per i fatti compiuti a __________ il 15 dicembre 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 264/2006 del 30 gennaio 2006;

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       150.00       spese giudiziarie

fr.                      350.00       totale