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CIVI 1
Incarto n.10.2006.592
DA 4381/2006
Bellinzona
31 luglio 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Giorgia Scolari Stubenvoll in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di appropriazione indebita,
per essersi, per procacciarsi un indebito profitto, appropriato di una cosa mobile altrui che gli era stata affidata, e meglio di 380 confezioni di lenti a contatto del valore totale di fr. 5475.--, contenute in 3 scatole facenti parte di una paletta di trasporto che egli doveva consegnare per conto della ditta CIVI 1 alla ditta __________ di __________;
fatti avvenuti il 24 febbraio 2006, tra __________ e __________;
reato previsto dallart. 138 cifra 1 CPS, richiamato lart. 41 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 27 novembre 2006 n. 4381/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 30 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. Per ogni eventuale pretesa, la parte civile CIVI 1 viene rinviata al competente foro civile.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 80 CPS, rispettivamente dallart. 41 cifra 4 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 12 dicembre 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 31 luglio 2007, al quale hanno partecipato laccusato, assistito dal suo difensore, ed il Sostituto Procuratore pubblico;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il Sostituto Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma integrale del decreto di accusa, illustrando quelli che a suo modo di vedere sarebbero gli indizi convergenti a carico dellimputato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dellaccusato per non aver commesso il fatto, rilevando come non vi siano prove concrete sui cui fondare la condanna;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di appropriazione indebita per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 138 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglieACCU 1
dallaccusa di appropriazione indebita, art. 138 cifra 1 CPS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4381/2006 del 27 novembre 2006;
caricala tassa e le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr.350.00totale