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10.2006.591

portare e detenere per negligenza a bordo di un veicolo un fucile calibro 22 senza avere il necessario porto d'armi

Ticino · 2007-05-29 · Italiano TI
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Incarto n.10.2006.591

DA 4808/2006

Bellinzona

29 maggio 2007

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Giorgia Scolari in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         violazione della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni,

per avere, senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione di porto d’armi, portato e detenuto all’interno dell’autofurgone Iveco ____________________ di proprietà del padre, un fucile calibro 22;

fatti avvenuti a __________ il 19 giugno 2006;

reato previsto dall’art. 33 cpv. 1 LArm in relazione con l’art. 27 cpv. 1 LArm;

perseguito                         con decreto d’accusa del 13 dicembre 2006 n. 4808/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla multa di fr. 100.-- (cento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3.  Ordina la confisca del fucile calibro 22 sequestratogli il 19 giugno 2006 dalla Polizia (art. 58 CPS).

4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 14 dicembre 2006 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 29 maggio 2007, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito non essendo adempiti i requisiti soggettivi del reato in questione. In effetti egli non si ricordava di avere depositato il fucile nel veicolo;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  L’imputato è autore colpevole di violazione alla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

5.  Deve essere ordinata la confisca del fucile calibro 22 sequestratogli dalla Polizia?

6.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 27 cpv. 1, 33 cpv. 2 LArm; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

violazione della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, art. 33 cpv. 2 LArm,

per avere, a __________ il 19 giugno 2006, senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione di porto d’armi, negligentemente portato e detenuto all’interno dell’autofurgone Iveco __________ di proprietà del padre, un fucile calibro 22;

prescindedalla comminazione di una pena, tenuto conto che si tratta di un caso di minima gravità;

caricaal condannato il pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 150.--;

ordinail dissequestro del fucile calibro 22 sequestratogli dalla Polizia il 19 giugno 2006 (art. 69 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, servizio armi, Bellinzona,

Ufficio reperti, c/o Comando Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio federale di polizia, ufficio armi, Berna,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                         50.00       tassa di giustizia

fr.                       100.00       spese giudiziarie

fr.150.00totale