Dispositiv
- alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 120.-- (centoventi), per un totale di fr. 1'800.-- (milleottocento); 1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
- alla multa di fr. 1'200.-- (milleduecento); 2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
- al pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.-- per complessivi fr. 600.-- (seicento); comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP; avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza; dichiarala sentenza definitiva. Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (81589), Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. Il Giudice: Il Segretario: Distinta spese a carico di ACCU 1 fr. 1'200.-- multa fr. 250.-- tassa di giustizia fr. 350.-- spese giudiziarie fr. -.-- testi fr. 1'800.--totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2006.581
DA 4522/2006
Bellinzona
3 luglio 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autofurgone Renault targato __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.31 - max. 1.58 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dallart. 91 cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto daccusa del 4 dicembre 2006 n. 4522/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1'200.00.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr. 300.00.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente dallaccusato in data 7 dicembre 2006;
indetto il dibattimento 3 luglio 2007, al quale è comparso laccusato, assistito dal proprio difensore DI 1, mentre il Procuratore pubblico con lettera 10 maggio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale non contesta i fatti, ma chiede che la pena venga ridotta e, in ogni caso, tramutata in pena pecuniaria;
per ultimo l'accusat;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E ACCU 1 autore colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto, a __________ il __________, l'autofurgone Renault targato __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.31 - max. 1.58 grammi per mille)?
2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti postisub1. e 3., come segue ai quesiti postisub2. e 4.,
dichiaraACCU 1
autore colpevole diguida in stato di inattitudine(art. 91 cpv. 1 LCStr) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4522/2006 del 4 dicembre 2006;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 120.-- (centoventi), per un totale di fr. 1'800.-- (milleottocento);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2. alla multa di fr. 1'200.-- (milleduecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.-- per complessivi fr. 600.-- (seicento);
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP;
avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiarala sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (81589),
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'200.-- multa
fr. 250.-- tassa di giustizia
fr. 350.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 1'800.--totale